Sentenza 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/07/2021, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00894/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2016, proposto da
RI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Casonato, Guido Sartorato, Michele Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bianchini in Venezia - Mestre, via Fradeletto n. 29/B;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Alle Opere Pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, Ufficio Tecnico per L'Antinquinamento della Laguna di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- dell'atto avente ad oggetto: “TRAMISSIONE RAPPORTI DI PROVA ANALISI SCARICHI REFLUI. INSEDIAMENTO: FIORITAL S.p.a. – Loc. Marittima, Banchina Piave – 30135 (VE)”, notificato via posta elettronica certificata in data 11 agosto 206, nella parte in cui addebita alla società RI S.p.a. l'importo di Euro 14.629,00, quali competenze dell'Ufficio per l'espletamento delle analisi sugli scarichi reflui della ricorrente secondo il “Tariffario delle attività dell'Ufficio tecnico per l'antinquinamento della laguna di Venezia del Magistrato alle Acque” del 18 gennaio 2012, pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 24 del 30 marzo 2012;
- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, per quanto occorra, il "Tariffario delle attività dell'Ufficio tecnico per l'antinquinamento della laguna di Venezia del Magistrato alle Acque" del 18 gennaio 2012, pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 24 del 30 marzo 2012, consequenziali o, comunque, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Interregionale Alle Opere Pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 giugno 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente RI S.p.A., che espone di essere un’impresa operativa nel commercio all'ingrosso di prodotti ittici e di aver ottenuto in data 22 dicembre 2011 l'autorizzazione allo scarico reflui e alla derivazione di acqua lagunare n. 3097, per l'esercizio di n. 1 scarico idrico e di n. 1 opera di derivazione di acque lagunari, entrambi in Canale Columbuola, impugna il provvedimento, notificato via pec in data 11 agosto 2016, con cui il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento della laguna di Venezia, le ha comunicato l'esito delle analisi sui reflui 2013 effettuate, chiedendo contestualmente il pagamento di Euro 14.629,00, quale corrispettivo per l'incombente, secondo il “Tariffario delle attività dell'Ufficio tecnico per l'antinquinamento della laguna di Venezia del Magistrato alle Acque” pubblicato sul Bur della Regione Veneto n. 24 del 30 marzo 2012.
La società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per il seguente motivo di ricorso:
I) Violazione ed erronea applicazione di Legge e dell'Autorizzazione allo scarico reflui e alla derivazione di acqua lagunare n. 3097 del 2011, violazione della L. 5 marzo 1963, n. 366, violazione della L. 16 aprile 1973, n. 171, violazione dell'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nullità e/o inesistenza dell'atto impugnato .
In sintesi, la ricorrente RI lamenta che l'autorizzazione n. 3097/11 (art.7) prevederebbe che sia la medesima ditta ad eseguire le analisi sui reflui, comunicandone poi i risultati all'autorità, mentre al Provveditorato alle Opere Pubbliche competerebbe solo un potere residuale di controllo episodico ed a campione. Nel caso in questione, invece, il Provveditorato si sarebbe arbitrariamente sostituito alla ditta RI nell'esecuzione delle analisi, imputandole i relativi costi sulla base del "Tariffario" di cui al Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque del 18 gennaio 2012; e ciò sarebbe contrario all'atto autorizzatorio del 2011, che nulla prevederebbe sul punto e che è stato rilasciato prima del Tariffario. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non esisterebbe alcuna norma che autorizzi l'Amministrazione ad operare in tal senso, considerato che il comma 11 dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 precisa che sono a carico del richiedente "le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto” e che l’art. 132 del citato D.Lgs. 152/2006 prevede una competenza dell'autorità solamente in caso di inerzia del soggetto gestore. Per cui, il Provveditorato potrebbe chiedere alla ditta il rimborso dei costi necessari per dare corso all'istruttoria ma non di quelli relativi alle successive analisi periodiche.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso, cui ha replicato la ricorrente, insistendo nelle sue pretese.
All’udienza del 10 giugno 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Il ricorso non è, ad avviso del collegio, fondato, in quanto la contestata richiesta di pagamento da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per le analisi effettuate nel 2013 dall’Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento della laguna di Venezia, è da ritenere atto applicativo di quanto previsto dalla specifica autorizzazione allo scarico reflui e alla derivazione di acqua lagunare (in particolare dall’articolo 11), rilasciata alla ricorrente in attuazione della speciale normativa di settore prevista a tutela della Laguna di Venezia: provvedimento autorizzativo n.3097 del 22 dicembre 2011, che reca in calce l’espressa accettazione della ditta e, in ogni caso, non è stato specificamente impugnato nei termini, per cui era ormai consolidato alla data di presentazione del presente ricorso.
La predetta autorizzazione, infatti, all’art.11, rubricato “SPESE” prevede espressamente che “Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione sono a carico della ditta FIORITAL S.r.l., che provvederà a liquidare gli importi dovuti secondo le indicazioni del Magistrato alle Acque”.
La disposizione sopra richiamata, quindi, pone a carico della ditta RI “Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi” anche quelle “conseguenti” all’autorizzazione e non solo quelle finalizzate al rilascio dell’autorizzazione, per cui è in applicazione di tale inoppugnata ed efficace previsione, contro la quale la ricorrente avrebbe dovuto per tempo insorgere per farne eventualmente valere l’asserita illegittimità, che l’Amministrazione ha legittimamente provveduto a porre a carico della ricorrente le spese sostenute per le analisi di controllo effettuate nel 2013, secondo il tariffario medio tempore approvato e pubblicato, tenuto conto, altresì, che l’art. 7 della predetta autorizzazione prevede anche che “Il Magistrato delle Acque si riserva, comunque, di prelevare e far prelevare in qualsiasi momento campioni di reflui degli scarichi oggetto della presente autorizzazione nonché dalla derivazione lagunare al fine di eseguire le opportune analisi”, senza precisare o limitare il numero o la cadenza di tali controlli.
Per quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite all’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO