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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 3680/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino, via Morosini Controparte_1
18, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cavallito, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
e , elettivamente domiciliati in Torino, via CP_2 Controparte_3 CP_4
Bertola 2, presso lo studio degli avv. Stefano Maria Commodo ed Edoardo Maria
Commodo, che li rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuti.
Oggetto: concorrenza sleale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… In via istruttoria ...
Nel merito
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa che e i signori CP_2
e hanno illecitamente sottratto l'azienda e/o Controparte_3 CP_4 l'avviamento, comprensivo della clientela e dei rapporti con le edicole, di proprietà di senza versare alcun corrispettivo, anche ponendo in essere atti di CP_1 concorrenza sleale e/o di sviamento della clientela per mezzo dell'utilizzo di dati e informazioni di proprietà della società in liquidazione giudiziale, arrecando un pregiudizio pari a quantomeno ad € 1.000.000,00 e conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 1218 – 2043 – 2598 1° comma n. 3 e 2041 cod. civ.
Dichiarare tenuti e condannarsi i convenuti in solido fra loro al risarcimento in favore della Procedura attrice del danno arrecato pari quantomeno ad €
1.000.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma veriore, anche maggiore, da determinarsi in corso di causa e da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale.”
Convenuti: “NEL MERITO:
• Dichiarare infondate e quindi rigettare tutte le domande attoree proposte nei confronti di del Sig. e del Dott. ; ai sensi CP_2 CP_4 Controparte_3 degli artt. 1218, 2043, 2598 comma 1 n. 3 e 2041 c.c., in quanto palesemente illegittime, generiche ed infondate sulla base di quanto dedotto in fatto ed in diritto, negli atti di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA ...
IN OGNI CASO
• Con condanna della controparte alla refusione di tutte le spese, onorari e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, maggiorate alla luce della pluralità dei convenuti ai sensi di legge, nonché aumentate del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis del Decreto 10.03.2014, n.
55 così come aggiornato da ultimo in data 13.08.2022) nonché alle spese per l'eventuale CTP in corso di causa e CTU.”
MOTIVAZIONE
2 1. Le domande attoree hanno a oggetto la condanna dei convenuti al pagamento di € 1.000.000,00, a titolo di risarcimento del danno, previo accertamento della sottrazione dell'azienda e dell'avviamento, anche con il compimento di atti di concorrenza sleale, ai sensi degli art. 1218, 2043, 2598 n. 3)
e 2041 Cc. l'accertamento, anche ai sensi dell'art. 2598 n. 3) Cc.
L e hanno chiesto il rigetto delle CP_2 Controparte_3 CP_4 domande avversarie.
Per quanto concerne lo svolgimento del processo, si rileva che la causa viene decisa dal giudice monocratico a seguito dell'ordinanza ex art. 281 septies
Cpc del 27/06/2025.
2. Ciò premesso, le domande attoree devono essere rigettate, non essendo stato compiutamente allegato e provato dall'attrice il compimento da parte dei convenuti di atti idonei a fondare una loro responsabilità.
Al riguardo, va anzitutto osservato che la Liquidazione giudiziale non ha né posto a fondamento delle proprie domande l'abusiva acquisizione, rivelazione o utilizzazione di segreti commerciali ex art. 98 e 99 Cpi, i cui presupposti non sono stati allegati e la cui applicazione non è stata invocata (ord. 27/06/2025); né specificamente prospettato l'esistenza di informazioni riservate, così come definite da Cass. 18772/2019, sostenendo invece, in particolare, che l “oltre a CP_2 condividere l'oggetto sociale”, avrebbe utilizzato “la medesima struttura di sito web di e sfoggiato “la medesima rete di contatti e clienti creata da quest'ultima” CP_1
(cit. p. 3).
L'analogia dell'oggetto sociale non assume valenza indiziaria in ordine allo svolgimento di attività illecite (doc. 3 e 9 fasc. att.).
Quanto ai siti web, va invece osservato che essi si presentano profondamente diversi, per quanto concerne la complessiva impostazione, i contenuti e le immagini, senza che, in presenza di queste differenze, possa attribuirsi un rilievo decisivo all'uso della stessa frase “Hanno creduto in noi”, seguita in entrambi i siti da un elenco di loghi di clienti (doc. 11 p. 10 e doc. 19 p. 5 fasc. att.).
A sostegno di queste affermazioni, a titolo esemplificativo si riportano in sequenza parti delle immagini della prima pagina dei due siti, tratte dai citati documenti:
3 4 In assenza della violazione di segreti commerciali o informazioni riservate, inoltre, l'illiceità delle condotte non può desumersi dalla comunanza di clienti e della “rete di edicole” coinvolte nelle iniziative (cit. p. 8), i cui meri elenchi devono ritenersi facilmente acquisibili.
Ne discende il rigetto delle domande attoree ex art. 2598 n. 3 e 2043 Cc.
4. Ad analoga conclusione si deve giungere per quanto concerne la domanda ex art. 1218 Cc, perché la Liquidazione giudiziale non ha compiutamente allegato l'esistenza di patti di non concorrenza o di altre obbligazioni contrattuali tra le parti.
Deve infine essere rigettata anche la domanda ex art. 2041 Cc, in mancanza di una specifica prospettazione dei presupposti di sussistenza dell'arricchimento senza causa (cit. p. 15).
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e - tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate -, si liquidano in €
22.426,00 per compenso (con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande proposte dalla nei Controparte_1 confronti dell' di e;
CP_2 Controparte_3 CP_4 condanna la a rimborsare all e a Controparte_1 CP_2
e le spese di lite, liquidate in € 22.426,00 per Controparte_3 CP_4 compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 02/07/2025.
5 IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 3680/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino, via Morosini Controparte_1
18, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cavallito, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
e , elettivamente domiciliati in Torino, via CP_2 Controparte_3 CP_4
Bertola 2, presso lo studio degli avv. Stefano Maria Commodo ed Edoardo Maria
Commodo, che li rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuti.
Oggetto: concorrenza sleale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… In via istruttoria ...
Nel merito
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa che e i signori CP_2
e hanno illecitamente sottratto l'azienda e/o Controparte_3 CP_4 l'avviamento, comprensivo della clientela e dei rapporti con le edicole, di proprietà di senza versare alcun corrispettivo, anche ponendo in essere atti di CP_1 concorrenza sleale e/o di sviamento della clientela per mezzo dell'utilizzo di dati e informazioni di proprietà della società in liquidazione giudiziale, arrecando un pregiudizio pari a quantomeno ad € 1.000.000,00 e conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 1218 – 2043 – 2598 1° comma n. 3 e 2041 cod. civ.
Dichiarare tenuti e condannarsi i convenuti in solido fra loro al risarcimento in favore della Procedura attrice del danno arrecato pari quantomeno ad €
1.000.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma veriore, anche maggiore, da determinarsi in corso di causa e da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale.”
Convenuti: “NEL MERITO:
• Dichiarare infondate e quindi rigettare tutte le domande attoree proposte nei confronti di del Sig. e del Dott. ; ai sensi CP_2 CP_4 Controparte_3 degli artt. 1218, 2043, 2598 comma 1 n. 3 e 2041 c.c., in quanto palesemente illegittime, generiche ed infondate sulla base di quanto dedotto in fatto ed in diritto, negli atti di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA ...
IN OGNI CASO
• Con condanna della controparte alla refusione di tutte le spese, onorari e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, maggiorate alla luce della pluralità dei convenuti ai sensi di legge, nonché aumentate del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis del Decreto 10.03.2014, n.
55 così come aggiornato da ultimo in data 13.08.2022) nonché alle spese per l'eventuale CTP in corso di causa e CTU.”
MOTIVAZIONE
2 1. Le domande attoree hanno a oggetto la condanna dei convenuti al pagamento di € 1.000.000,00, a titolo di risarcimento del danno, previo accertamento della sottrazione dell'azienda e dell'avviamento, anche con il compimento di atti di concorrenza sleale, ai sensi degli art. 1218, 2043, 2598 n. 3)
e 2041 Cc. l'accertamento, anche ai sensi dell'art. 2598 n. 3) Cc.
L e hanno chiesto il rigetto delle CP_2 Controparte_3 CP_4 domande avversarie.
Per quanto concerne lo svolgimento del processo, si rileva che la causa viene decisa dal giudice monocratico a seguito dell'ordinanza ex art. 281 septies
Cpc del 27/06/2025.
2. Ciò premesso, le domande attoree devono essere rigettate, non essendo stato compiutamente allegato e provato dall'attrice il compimento da parte dei convenuti di atti idonei a fondare una loro responsabilità.
Al riguardo, va anzitutto osservato che la Liquidazione giudiziale non ha né posto a fondamento delle proprie domande l'abusiva acquisizione, rivelazione o utilizzazione di segreti commerciali ex art. 98 e 99 Cpi, i cui presupposti non sono stati allegati e la cui applicazione non è stata invocata (ord. 27/06/2025); né specificamente prospettato l'esistenza di informazioni riservate, così come definite da Cass. 18772/2019, sostenendo invece, in particolare, che l “oltre a CP_2 condividere l'oggetto sociale”, avrebbe utilizzato “la medesima struttura di sito web di e sfoggiato “la medesima rete di contatti e clienti creata da quest'ultima” CP_1
(cit. p. 3).
L'analogia dell'oggetto sociale non assume valenza indiziaria in ordine allo svolgimento di attività illecite (doc. 3 e 9 fasc. att.).
Quanto ai siti web, va invece osservato che essi si presentano profondamente diversi, per quanto concerne la complessiva impostazione, i contenuti e le immagini, senza che, in presenza di queste differenze, possa attribuirsi un rilievo decisivo all'uso della stessa frase “Hanno creduto in noi”, seguita in entrambi i siti da un elenco di loghi di clienti (doc. 11 p. 10 e doc. 19 p. 5 fasc. att.).
A sostegno di queste affermazioni, a titolo esemplificativo si riportano in sequenza parti delle immagini della prima pagina dei due siti, tratte dai citati documenti:
3 4 In assenza della violazione di segreti commerciali o informazioni riservate, inoltre, l'illiceità delle condotte non può desumersi dalla comunanza di clienti e della “rete di edicole” coinvolte nelle iniziative (cit. p. 8), i cui meri elenchi devono ritenersi facilmente acquisibili.
Ne discende il rigetto delle domande attoree ex art. 2598 n. 3 e 2043 Cc.
4. Ad analoga conclusione si deve giungere per quanto concerne la domanda ex art. 1218 Cc, perché la Liquidazione giudiziale non ha compiutamente allegato l'esistenza di patti di non concorrenza o di altre obbligazioni contrattuali tra le parti.
Deve infine essere rigettata anche la domanda ex art. 2041 Cc, in mancanza di una specifica prospettazione dei presupposti di sussistenza dell'arricchimento senza causa (cit. p. 15).
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e - tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate -, si liquidano in €
22.426,00 per compenso (con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande proposte dalla nei Controparte_1 confronti dell' di e;
CP_2 Controparte_3 CP_4 condanna la a rimborsare all e a Controparte_1 CP_2
e le spese di lite, liquidate in € 22.426,00 per Controparte_3 CP_4 compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 02/07/2025.
5 IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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