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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2024, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.766/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 29/3/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nato a [...] il [...] e residente a [...] rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Anna Panico
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati P_1
Salvatore Graziuso, Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli
Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 21/1/2020 il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione VO n.13036615 con decorrenza Settembre 2005, espone di aver P_ ricevuto da missiva del 22/10/2018 con la quale veniva comunicato un indebito di € 3.316,76 sulla predetta pensione per il periodo 1/5/2012 – 30/4/2018 derivante da ricalcolo della prestazione, deduce la contraddittorietà della comunicazione di indebito rispetto ad una precedente missiva del 12/7/2018 con la quale l'ente previdenziale aveva comunicato che gli importi della pensione erano aumentati ed aveva riconosciuto arretrati per € 201,37, arretrati poi effettivamente corrisposti, e lamenta che il ricorso amministrativo contro il provvedimento di indebito non ha avuto esito.
Tanto premesso, esposto e lamentato, parte ricorrente sostiene la illegittimità della comunicazione del 22/10/2018, sia per difetto di prova dell'indebito, assumendo che l'onere della prova ricada sull' , sia per contraddittorietà e lacunosità della P_2 motivazione del provvedimento, invoca la sanatoria prevista per i percettori di somme in buona fede, richiamandosi al principio del legittimo affidamento e chiede dichiararsi la insussistenza dell'indebito e la irripetibilità della somma richiesta in restituzione da P_
, con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria. P_ Si è costituito in giudizio l' con memoria difensiva nella quale chiede il rigetto della domanda, sostenendo la correttezza del proprio operato, allegando relazione del funzionario amministrativo e affermando che l'indebito è scaturito da ricalcolo della pensione effettuato a seguito di domanda di ricostituzione avanzata dal ricorrente in data 26/4/2017 ed evidenziando che la richiesta di restituzione è avvenuta entro i termini di legge.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Occorre in primo luogo ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la P_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Nella comunicazione inviata da il 22/10/2018 e allegata al ricorso si legge: P_1
“la informiamo che, nel periodo che va dal 01/05/2012 al 30/04/2018, sono stati pagati 3.316,76 euro in più sulla Sua pensione cat. VO n.13036615 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”.
A fronte del contenuto del provvedimento, da cui si evincono il periodo dell'indebito e la causale (ricalcolo della prestazione), si deve ritenere che spetti al pensionato provare il diritto a trattenere le somme percepite.
Nel caso in esame parte ricorrente non nega di aver presentato la domanda di ricostituzione della propria pensione, domanda a seguito della quale l'importo dei ratei pensionistici è stato ricalcolato.
Va a questo punto rilevato che l'art.52 Legge n.88/1989 prevede che “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate
2 dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo
o colpa grave. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Questa norma tutela l'affidamento dei percettori di somme corrisposte dall'ente previdenziale per errore, purchè non vi sia dolo del pensionato.
Tuttavia, nella presente fattispecie la indebita corresponsione di somme è derivata dalla ricostituzione della pensione operata a seguito di apposita domanda presentata dal P_ ricorrente, il quale non ha lamentato alcun errore commesso da nella rideterminazione della prestazione.
Si osserva inoltre che l'art.13 della Legge n.412/91 recita: “1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore,
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. P_ 2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Ribadito che nel caso in esame non è allegato che l'indebito sia scaturito da un errore di P_
, si deve rilevare che parte resistente ha documentato, in allegato alla memoria di costituzione, le operazioni di ricostituzione della pensione e si deve, altresì, rilevare che l'indebito scaturito da tali operazioni è stato comunicato in data 22/10/2018, entro il termine di un anno successivo al ricalcolo della prestazione, come previsto dal secondo comma dell'art.13 sopra citato.
Invero, parte ricorrente nelle note depositate in data 16/3/2021 lamenta che, essendo la pensione del sig. una pensione a calcolo maturata sulla base della sola Pt_1 contribuzione versata in Italia e svincolata dalla rendita estera maturata con i contributi da lavoro prestato all'estero dal 1971 al 1976, la sua domanda di ricostituzione, presentata il 26/4/2017, avrebbe dovuto portare ad un incremento del rateo pensionistico e non ad un indebito e sostiene la contraddittorietà rispetto alla missiva del 12/7/2018 con la quale era stato riconosciuto un aumento degli importi di pensione. P_ Si deve tuttavia rilevare che l' ha allegato alla propria memoria il prospetto della contribuzione utilizzata per la ricostituzione della pensione, prospetto da cui si evince che è stata considerata soltanto la contribuzione versata in Italia.
Va inoltre rilevato che la missiva del 12/7/2018, allegata al ricorso, si riferisce ad una rideterminazione degli importi di pensione dovuta alla comunicazione dei redditi per
3 l'anno 2015, con ricalcolo delle somme dovute per i periodi precedenti, laddove la missiva datata 22/10/2018 comunica l'esito della ricostituzione della pensione a seguito di domanda del pensionato, sicché non si ravvisa una contraddittorietà tra i due atti, fondati su presupposti diversi.
Pertanto, si deve ritenere dovuta da parte ricorrente la somma chiesta in restituzione con il provvedimento del 22/10/2018, sicchè il ricorso va respinto.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma
11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L.
24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 29 Marzo 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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