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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/07/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES, , C.P.C. Parte_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5917/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lucia Parte_2 C.F._1
Fiorini DEL Foro di Verona;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ),
[...] C.F._3 Parte_5
(C.F. , (C.F. C.F._4 Parte_6
), (C.F. ), C.F._5 Parte_7 C.F._6 Pt_8
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._7 Parte_9
), (C.F. ), C.F._8 Parte_10 C.F._9
(C.F. ), Parte_11 C.F._10 [...]
(C.F. ), Parte_12 C.F._11 Parte_13
(C.F. ), (C.F. ), C.F._12 Parte_14 C.F._13
(C.F. ), Parte_15 C.F._14 Parte_16
(C.F. , (C.F. ), C.F._15 Parte_17 C.F._16
(C.F. ), Parte_18 C.F._17 Pt_19
[...
[...] [...]
(C.F.
[...] C.F._18 Parte_20
), (C.F. ), C.F._19 Parte_21 C.F._20
(C.F. ) deceduto il Parte_22 C.F._21
31.07.2024, (C.F. , Parte_23 C.F._22
(C.F. ), Parte_24 C.F._23 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._24 Controparte_2
) C.F._25
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a verbale d'udienza del 17.07.2025; parte ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo, insistendo per la declaratoria di intervenuta usucapione del subalterno 40 di cui a pag. 1 del doc. 3 ed alle pagg. 23 e
24 del doc. 1, conclusioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex artt. 281 decies
e seguenti c.p.c. depositato il 10.10.2024 e ritualmente notificato, quanto a 22 dei resistenti a mani, quanto a via p.e.c., quanto a a Londra Parte_11 Parte_8
tramite l'organo deputato, con cui la ricorrente : Parte_2
- ha premesso di avere vissuto dal 1981 ad oggi presso l'appartamento con garage sito in
Bussolengo, via Pascoli nn. 15/17, censito al Catasto Fabbricati al foglio 13, particella
238, subalterni 46, 47 e 10, di cui è divenuta proprietaria esclusiva in forza di successione legittima al padre apertasi il 19.01.1984, atti di cessioni Persona_1
volontarie dai fratelli e del 3.04.2013, successione legittima alla Persona_2 Per_3
madre apertasi il 7.12.2021, atti di divisione e trasferimento Persona_4
volontario di quote dai fratelli e del 31.05.2023; Persona_2 Per_3
2
- ha allegato il proprio possesso esclusivo, continuo, pacifico, palese, pubblico, inequivoco ed ultraventennale (risalente appunto all'anno 1981) su una piccola porzione di giardino, da sé recintata ed abbellita con siepe di pini, originariamente censita come b.c.n.c. sub 20 contenuto nei mappali 309 e 310, individuati come corte condominiale;
- ha precisato che nel 2014, in occasione della revisione delle quote millesimali del condominio e del conseguente aggiornamento dei mappali, il sub 20 è stato soppresso e la corte è stata indicata quale b.c.n.c. con il nuovo sub 38, contestualmente, è stato creato anche il nuovo sub 40, ad oggi corrispondente all'area urbana in questione, posta al piano terra e di consistenza 58 mq, i cui proporzionali millesimi di proprietà sono stati già allora imputati all'appartamento attualmente in piena proprietà della ricorrente, tanto che il condominio con la delibera assunta il 5.04.2023 all'unanimità dei presenti o comunque dei voti utili (escluso quello della ricorrente in conflitto d'interessi), ha approvato la cessione volontaria e senza corrispettivo di quell'area a spese della ricorrente;
- ha dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà esclusiva sulla predetta area immobiliare nei confronti degli altri intestatari formali delle stesse;
§.II. Dato atto di come nessuno si sia costituito per quest'ultimi, a fronte di rituali notifiche, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale d'udienza del 6.02.2025;
§.III. Osservato che la causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo prova per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del 27.05.2025, venendo quindi rinviata per la discussione orale ex artt. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 17.07.2025, allorché
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
§.IV. Ritenuta la fondatezza della domanda attorea, meritevole di accoglimento;
Premesso, quanto alla regolarità del contraddittorio dal lato passivo, che, in linea generale, la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli
3
originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi quali litisconsorti necessari e che, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti, detto contraddittorio risulta essere stato regolarmente instaurato nei confronti degli intestatari catastali della porzione immobiliare oggetto di giudizio;
Considerato, nel merito, che sia dalla documentazione – sufficientemente puntuale, oggettiva e pertinente – prodotta in uno al ricorso (consistente in particolare in visure storiche, estratti di mappa, planimetrie, atti successori e divisionali, verbale assembleare condominiali, certificato anagrafe condominiale), sia dal costituto testimoniale
(unitariamente ponderato), è emerso come la porzione immobiliare per cui è causa (ossia il foglio 13, particella 238, subalterno 40, di cui a pag. 1 del documento n. 3 e di cui alle pagg. 23 e 24 del documento 1, agli atti) sia stata posseduta ininterrottamente, da più vent'anni e sino ad oggi, anche per effetto di successione nel possesso, dalla ricorrente, che la ha costantemente utilizzata, il tutto senza opposizioni di sorta (cfr. le deposizioni, debitamente circoscritte, coerenti e concordi, dei testimoni e ); Testimone_1 Tes_2
§.V. Ritenuto, da ultimo e quanto alle spese processuali, che le stesse restino a carico della parte che le ha anticipate, posto che i resistenti, rimasti contumaci, non si sono opposti alla domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di parte ricorrente, della proprietà esclusiva sul bene immobile sito nel Comune di Bussolengo, via Pascoli, catastalmente censito al foglio 13, particella 238, subalterno 40 (di cui a pag. 1 del documento n. 3 ed alle pagg. 23 e 24 del documento 1 in atti);
4
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- nulla sulle spese.
Verona, 21.07.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES, , C.P.C. Parte_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5917/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lucia Parte_2 C.F._1
Fiorini DEL Foro di Verona;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F. ),
[...] C.F._3 Parte_5
(C.F. , (C.F. C.F._4 Parte_6
), (C.F. ), C.F._5 Parte_7 C.F._6 Pt_8
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._7 Parte_9
), (C.F. ), C.F._8 Parte_10 C.F._9
(C.F. ), Parte_11 C.F._10 [...]
(C.F. ), Parte_12 C.F._11 Parte_13
(C.F. ), (C.F. ), C.F._12 Parte_14 C.F._13
(C.F. ), Parte_15 C.F._14 Parte_16
(C.F. , (C.F. ), C.F._15 Parte_17 C.F._16
(C.F. ), Parte_18 C.F._17 Pt_19
[...
[...] [...]
(C.F.
[...] C.F._18 Parte_20
), (C.F. ), C.F._19 Parte_21 C.F._20
(C.F. ) deceduto il Parte_22 C.F._21
31.07.2024, (C.F. , Parte_23 C.F._22
(C.F. ), Parte_24 C.F._23 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._24 Controparte_2
) C.F._25
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a verbale d'udienza del 17.07.2025; parte ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo, insistendo per la declaratoria di intervenuta usucapione del subalterno 40 di cui a pag. 1 del doc. 3 ed alle pagg. 23 e
24 del doc. 1, conclusioni da intendersi in questa sede integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex artt. 281 decies
e seguenti c.p.c. depositato il 10.10.2024 e ritualmente notificato, quanto a 22 dei resistenti a mani, quanto a via p.e.c., quanto a a Londra Parte_11 Parte_8
tramite l'organo deputato, con cui la ricorrente : Parte_2
- ha premesso di avere vissuto dal 1981 ad oggi presso l'appartamento con garage sito in
Bussolengo, via Pascoli nn. 15/17, censito al Catasto Fabbricati al foglio 13, particella
238, subalterni 46, 47 e 10, di cui è divenuta proprietaria esclusiva in forza di successione legittima al padre apertasi il 19.01.1984, atti di cessioni Persona_1
volontarie dai fratelli e del 3.04.2013, successione legittima alla Persona_2 Per_3
madre apertasi il 7.12.2021, atti di divisione e trasferimento Persona_4
volontario di quote dai fratelli e del 31.05.2023; Persona_2 Per_3
2
- ha allegato il proprio possesso esclusivo, continuo, pacifico, palese, pubblico, inequivoco ed ultraventennale (risalente appunto all'anno 1981) su una piccola porzione di giardino, da sé recintata ed abbellita con siepe di pini, originariamente censita come b.c.n.c. sub 20 contenuto nei mappali 309 e 310, individuati come corte condominiale;
- ha precisato che nel 2014, in occasione della revisione delle quote millesimali del condominio e del conseguente aggiornamento dei mappali, il sub 20 è stato soppresso e la corte è stata indicata quale b.c.n.c. con il nuovo sub 38, contestualmente, è stato creato anche il nuovo sub 40, ad oggi corrispondente all'area urbana in questione, posta al piano terra e di consistenza 58 mq, i cui proporzionali millesimi di proprietà sono stati già allora imputati all'appartamento attualmente in piena proprietà della ricorrente, tanto che il condominio con la delibera assunta il 5.04.2023 all'unanimità dei presenti o comunque dei voti utili (escluso quello della ricorrente in conflitto d'interessi), ha approvato la cessione volontaria e senza corrispettivo di quell'area a spese della ricorrente;
- ha dedotto l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà esclusiva sulla predetta area immobiliare nei confronti degli altri intestatari formali delle stesse;
§.II. Dato atto di come nessuno si sia costituito per quest'ultimi, a fronte di rituali notifiche, essendone stata dichiarata la contumacia a verbale d'udienza del 6.02.2025;
§.III. Osservato che la causa è stata istruita in via documentale ed a mezzo prova per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del 27.05.2025, venendo quindi rinviata per la discussione orale ex artt. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 17.07.2025, allorché
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;
§.IV. Ritenuta la fondatezza della domanda attorea, meritevole di accoglimento;
Premesso, quanto alla regolarità del contraddittorio dal lato passivo, che, in linea generale, la domanda di usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti gli
3
originali comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi quali litisconsorti necessari e che, nel caso di specie, sulla base della documentazione agli atti, detto contraddittorio risulta essere stato regolarmente instaurato nei confronti degli intestatari catastali della porzione immobiliare oggetto di giudizio;
Considerato, nel merito, che sia dalla documentazione – sufficientemente puntuale, oggettiva e pertinente – prodotta in uno al ricorso (consistente in particolare in visure storiche, estratti di mappa, planimetrie, atti successori e divisionali, verbale assembleare condominiali, certificato anagrafe condominiale), sia dal costituto testimoniale
(unitariamente ponderato), è emerso come la porzione immobiliare per cui è causa (ossia il foglio 13, particella 238, subalterno 40, di cui a pag. 1 del documento n. 3 e di cui alle pagg. 23 e 24 del documento 1, agli atti) sia stata posseduta ininterrottamente, da più vent'anni e sino ad oggi, anche per effetto di successione nel possesso, dalla ricorrente, che la ha costantemente utilizzata, il tutto senza opposizioni di sorta (cfr. le deposizioni, debitamente circoscritte, coerenti e concordi, dei testimoni e ); Testimone_1 Tes_2
§.V. Ritenuto, da ultimo e quanto alle spese processuali, che le stesse restino a carico della parte che le ha anticipate, posto che i resistenti, rimasti contumaci, non si sono opposti alla domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore di parte ricorrente, della proprietà esclusiva sul bene immobile sito nel Comune di Bussolengo, via Pascoli, catastalmente censito al foglio 13, particella 238, subalterno 40 (di cui a pag. 1 del documento n. 3 ed alle pagg. 23 e 24 del documento 1 in atti);
4
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- nulla sulle spese.
Verona, 21.07.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
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