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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6592 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 24.09.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 760 ruolo gen. dell'anno 2024 ( ATPO ruolo gen.n. 22671 dell'anno 2023)
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Loredana De Rienzo presso la quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe, in virtù di procura generale alle liti, presso il quale è elettivamente domiciliato resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.12.2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, a seguito di revoca della suddetta prestazione disposta dall' con comunicazione del 10.03.2023. CP_2
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 13.01.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi chiedendo la condanna dell' al riconoscimento della CP_1 prestazione richiesta dalla data revisione o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito, ha CP_1 contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze del ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui lo stesso risulta affetto, formulando una diagnosi in contrasto con la documentazione medica in atti.
Ha rilevato, in particolare, che il consulente avrebbe sottostimato e valutato in maniera contraddittoria la patologia cardiaca e la sindrome depressiva sofferte dal ricorrente, nonché errato nel valutarne l'incidenza nello svolgimento della sua attività lavorativa.
Considerata poi la percezione dell'assegno ordinario d'invalidità dal 2015, ha altresì evidenziato un'omessa specificazione da parte dell'ausiliare delle motivazioni a supporto di un presunto miglioramento delle condizioni cliniche del ricorrente, tali da giustificare la revoca della prestazione.
All'esito della nuova consulenza medico legale, disposta alla luce delle argomentazioni difensive della parte, è emerso il riconoscimento del requisito sanitario volto all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità. L'ausiliare ha infatti osservato, sulla base dell'esame obiettivo espletato, nonché alla luce della documentazione medica in atti, che il ricorrente risulta affetto da “cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva ed ipertensione arteriosa con reinnesto di ICD in 2°-3° classe
NYHA, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado moderato, tiroidite autoimmune in opoterapia.”
Con riferimento alla valutazione delle affezioni sopra descritte, quanto alla patologia cardiaca il consulente ha evidenziato che “va considerata quantomeno in 2°-3° classe
NYHA determinando un tasso di invalidità medio del 60%.” ; la sindrome depressiva è stata valutata con “un tasso d'invalidità del 30% circa” e la tiroidite autoimmune in contenuta opoterapia “ si ritiene che incida con tasso invalidante del 10%.”.
L'ausiliare, poi tenuto conto delle attività lavorative svolte dal ricorrente, ha rilevato che le stesse “risultano discretamente usuranti quale contabile in uno studio di commercialisti, con un tasso d'invalidità di circa 77 punti percentuali, tali patologie incidono con una percentuale superiore ai due terzi sulla capacità di lavoro dell'Assicurato consentendo di raggiungere la misura minima prevista dalla Legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità fin dalla data della domanda”.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante.
In conclusione, la domanda va accolta con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla revoca
( 31.1.2023)
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Alle spese di consulenza tecnica si provvede, poi, come da separato decreto a carico CP_ dell' .
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la capacità di lavoro del ricorrente è ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della Legge 222/84 a decorrere dalla revoca ( 31.1.2023) CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €. 3.867,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione;
c) liquida le spese di CTU con separati decreti.
Napoli 24.09.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 24.09.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 760 ruolo gen. dell'anno 2024 ( ATPO ruolo gen.n. 22671 dell'anno 2023)
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Loredana De Rienzo presso la quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe, in virtù di procura generale alle liti, presso il quale è elettivamente domiciliato resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.12.2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, a seguito di revoca della suddetta prestazione disposta dall' con comunicazione del 10.03.2023. CP_2
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede.
Parte ricorrente, che ha dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 13.01.2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e quindi chiedendo la condanna dell' al riconoscimento della CP_1 prestazione richiesta dalla data revisione o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito, ha CP_1 contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze del ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui lo stesso risulta affetto, formulando una diagnosi in contrasto con la documentazione medica in atti.
Ha rilevato, in particolare, che il consulente avrebbe sottostimato e valutato in maniera contraddittoria la patologia cardiaca e la sindrome depressiva sofferte dal ricorrente, nonché errato nel valutarne l'incidenza nello svolgimento della sua attività lavorativa.
Considerata poi la percezione dell'assegno ordinario d'invalidità dal 2015, ha altresì evidenziato un'omessa specificazione da parte dell'ausiliare delle motivazioni a supporto di un presunto miglioramento delle condizioni cliniche del ricorrente, tali da giustificare la revoca della prestazione.
All'esito della nuova consulenza medico legale, disposta alla luce delle argomentazioni difensive della parte, è emerso il riconoscimento del requisito sanitario volto all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità. L'ausiliare ha infatti osservato, sulla base dell'esame obiettivo espletato, nonché alla luce della documentazione medica in atti, che il ricorrente risulta affetto da “cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva ed ipertensione arteriosa con reinnesto di ICD in 2°-3° classe
NYHA, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado moderato, tiroidite autoimmune in opoterapia.”
Con riferimento alla valutazione delle affezioni sopra descritte, quanto alla patologia cardiaca il consulente ha evidenziato che “va considerata quantomeno in 2°-3° classe
NYHA determinando un tasso di invalidità medio del 60%.” ; la sindrome depressiva è stata valutata con “un tasso d'invalidità del 30% circa” e la tiroidite autoimmune in contenuta opoterapia “ si ritiene che incida con tasso invalidante del 10%.”.
L'ausiliare, poi tenuto conto delle attività lavorative svolte dal ricorrente, ha rilevato che le stesse “risultano discretamente usuranti quale contabile in uno studio di commercialisti, con un tasso d'invalidità di circa 77 punti percentuali, tali patologie incidono con una percentuale superiore ai due terzi sulla capacità di lavoro dell'Assicurato consentendo di raggiungere la misura minima prevista dalla Legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità fin dalla data della domanda”.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante.
In conclusione, la domanda va accolta con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla revoca
( 31.1.2023)
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Alle spese di consulenza tecnica si provvede, poi, come da separato decreto a carico CP_ dell' .
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la capacità di lavoro del ricorrente è ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della Legge 222/84 a decorrere dalla revoca ( 31.1.2023) CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €. 3.867,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione;
c) liquida le spese di CTU con separati decreti.
Napoli 24.09.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)