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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del Giudice, Adele Ferraro,
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5544 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 avente ad oggetto: Bancari, vertente tra
(cf ), con l'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Capiluti, procuratore domiciliatario con studio in Catanzaro, alla Piazza Le Pera n. 2; opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'avv. Bonofiglio Mariateresa, ( ), procuratore domiciliatario, C.F._2
- opposto –
Conclusioni delle parti: come da verbale del 27.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.11.2017, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro in data 18.7.2017 n. 1068/2017 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
17.486,57 euro, oltre accessori e spese del ricorso monitorio.
Nella proposta opposizione esponeva che:
- ella aveva stipulato un finanziamento per l'importo di euro 16.439, 11, oltre interessi per euro 7.452,89, da rimborsare in 120 rate mensili da 212,00 euro ciascuna;
1 -in data 18.5.2017 era dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, a seguito del proprio inadempimento;
- tuttavia le somme dovute erano inferiori a quelle richieste dal creditore, essendo il TAEG pari ad euro 8,32% e gli interessi di mora al 14,50%, così per un tasso di interesse del 22,8%, superiore rispetto al tasso soglia, pari all'epoca al 11,9875%;
- inoltre, erano stati concordati costi per l'indennità di ritardato pagamento pari all'8% e penale per decadenza dal beneficio del termine pari al 10%, con richiesta illegittima e vessatoria;
- dalla segnalazione alla centrale rischi conseguiva una critica situazione per l'opponente in ragione della successiva difficoltà di accedere al credito;
- nonostante le offerte di chiudere la propria posizione debitoria, la controversia non si risolveva bonariamente.
Tanto premesso, concludeva chiedendo accogliersi l'opposizione e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio la deduceva che la proposta opposizione è CP_1 CP_1 infondata e deve essere rigettata, evidenziando che:
- ebbe a conseguire da il finanziamento erogatole in data Parte_1 CP_1
27/12/2013 per l'importo di euro 16.439,11, da restituire in 10 anni, mediante il pagamento di 120 rate mensili da 212 euro ciascuna, comprensive degli interessi convenuti, pari al tasso TAN del 7,95% e TAEG dell'8,32%;
-le rate venivano pagate sino al dicembre 2014, allorquando la venne dichiarata Parte_1 decaduta dal beneficio del termine, a seguito della costituzione in mora, con lettera dell'
11.5.2015, allorquando veniva quantificato il credito residuo in euro 17.486,57, oggetto del ricorso monitorio introdotto da e opposto nel presente giudizio;
CP_1
-le clausole convenute erano state espressamente accettate, ivi compresa la facoltà di dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di almeno due rate di rimborso e tale condizione non appariva in alcun modo sproporzionata nè vessatoria;
- relativamente alle ragioni poste a base dell'opposizione proposta, evidenziava come il tasso di interessi richiesto e pattuito fosse ben inferiore al tasso soglia, che all'epoca dell'erogazione del finanziamento, secondo il DM relativo alla rilevazione dei tassi applicabili al periodo di interesse, prevedeva un tasso soglia del 18,98%, dunque ben superiore a quello dalle parti convenute sia a titolo di interessi corrispettivi ( pari all'8,32) sia a titolo di interessi moratori (pari al 14,60%);
2 - erroneamente la parte opponente aveva proceduto alla sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio ai fini della determinazione del tasso soglia, pur dovendosi escludere la possibilità di procedere secondo la siffatta modalità, frutto dell'erronea interpretazione della pronuncia della Suprema Corte n. 350 del 2013, richiamata nell'atto introduttivo;
-Il tasso di interesse di mora, pur essendo anch'esso soggetto alla verifica in comparazione al tasso di interesse usurario, prevedeva che il tasso medio di interesse, pari all' 11,99% previsto per i contratti di prestito personale per il dicembre 2013 dovesse essere maggiorato di 2,1 punti e con l'aumento del 50%, così arrivando ad un tasso soglia pari al 21,13%;
- dunque, il tasso di mora pattuito al 14,60 era ben inferiore al tasso soglia;
– infine, con riferimento agli oneri connessi alla penale per ritardato pagamento, essi dovevano essere esclusi dal calcolo del Taeg, così come la penale prevista nel caso di mancato pagamento delle rate concordate;
- Infine, in ordine alla iscrizione alla centrale rischi, evidenziava come la segnalazione, nel caso di mancato pagamento e mora, con successione della decadenza dal beneficio del termine, doveva effettuarsi per la necessità di ostendere l'indicazione di soggetti che abbiano posto in essere condotte contrarie all'ordinario sviluppo delle operazioni di credito.
Tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Parte opponente non articolava richieste istruttorie a seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., e, all'udienza del 6 novembre 2018, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12 giugno 2020 e successivamente, di rinvio in rinvio, sino all'udienza del 27 maggio 2024 allorquando veniva assunta in decisione e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 31 agosto 2024; all'udienza del 27 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione e concessi alle parti i termini per il deposito degli iscritti conclusivi ai sensi dell'articolo 190
CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi come la proposta opposizione sia infondata e vada rigettata.
Preliminarmente e in ordine alla dedotta tardività di temi nuovi introdotti da parte opponente, come dedotto da parte opposta, deve rilevarsi che la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici (così come per gli interessi usurari) è certamente rilevabile d'ufficio; tuttavia, qualora i fatti posti a base delle relative eccezioni non siano stati allegati, neppure in via del tutto generica, il Tribunale
3 non può vagliarne l'eventuale fondatezza o infondatezza nel merito. Nel caso in esame le questioni relative alla sussistenza di un interesse anatocistico non sono state in alcun modo introdotte e neppure allegate negli scritti difensivi di tal che non è possibile neppure un rilievo d'ufficio su tali questioni.
Deve pertanto, procedersi all'esame delle questioni proposte dalla parte opponente come allegate e prospettate nell'atto introduttivo.
Orbene, la parte non contesta la sussistenza del contratto di finanziamento concluso con la parte opposta nel dicembre 2013, documentato dal contratto prodotto già nel procedimento monitorio, ma solo la determinazione del quantum richiesto con il procedimento per ingiunzione, deducendo la sussistenza di un tasso di interesse corrispettivo e moratorio usurario, la vessatorietà delle clausole in cui le parti concordarono il pagamento di una penale per la decadenza dal beneficio del termine e per il ritardo nel pagamento delle rate concordate.
Infine, deduceva il pregiudizio per la segnalazione alla centrale rischi senza, tuttavia, spiegare specifica domanda in merito ad un eventuale danno conseguente tale condotta asseritamente illegittima.
Quanto al motivo relativo al superamento del tasso soglia, deve rilevarsi che la deduzione di parte opponente, peraltro anch'essa confusa e generica, appare frutto della erronea interpretazione operata a seguito della pronuncia n. 350 del 2013 della Suprema Corte che venne interpretata nel senso di poter procedere alla sommatoria di tassi di interesse corrispettivo e moratorio ai fini della comparazione con il tasso cd soglia.
Orbene, gli interessi corrispettivi rivestono una natura retributiva e rappresentano il compenso spettante al mutuante quale controprestazione per la concessione del prestito;
gli interessi di mora, invece, assumono una natura sanzionatoria, applicandosi esclusivamente nella mera eventualità di inadempimento del soggetto finanziato. Gli interessi corrispettivi rilevano nella fase fisiologica del rapporto contrattuale, costituendo un elemento essenziale del mutuo oneroso, mentre gli interessi di mora operano unicamente nella fase patologica del rapporto in quanto susseguente dal mancato rispetto delle scadenze pattuite. Deve quindi ritenersi che tale diversità tra le due tipologie di tassi non cosenta di procedere alla loro sommatoria.
Non è corretto quindi considerare unitamente i costi legati al finanziamento previsti ai più diversi scopi, e tantomeno a cumulare l'uno con l'altro per innalzare il TEG e ciò in primis alla luce dell'ormai consolidato principio generale di omogeneità e simmetria secondo cui
“non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” (Cass. Civ, Sent. n. 7352 del
7.3.2022).
4 Il principio di simmetria col corollario della non cumulabilità di costi legati a finalità diverse è ormai insegnamento costante nella giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione : “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cassazione civile sez.
I, 08/04/2024, n.9201; Cass. Civ. ordinanza Sez. 6 -1, n. 31615 del 04/11/2021).
Non appare pertinente, poi, il richiamo fatto dal ricorrente alla Sentenza a Sezioni Unite n.
19597/2020 atteso che la stessa riconosce che i tassi corrispettivi e i tassi di mora devono essere rapportati a due distinte soglie usura, in base al principio di simmetria e alla differenza funzionale tra le due tipologie di interessi e pertanto la tesi secondo cui anche gli interessi moratori possono avere natura usuraria non comporta la cumulabilità degli stessi con gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Dunque, la pronuncia di legittimità del 2013, come chiarito dalle successive pronunce, ebbe a limitarsi a sostenere che anche per gli interessi moratori dovesse essere effettuata una comparazione con il cd tasso soglia cd di mora.
Essendo il contratto concluso tra le parti nel periodo dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al 31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4,
L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L.
12 luglio 2011, n. 106.
Orbene, il credito concesso alla nel dicembre 2013 prevedeva un Taeg Parte_1 dell'8,32% ed un tasso di interesse moratorio del 14,60%, secondo le stesse allegazioni di parte opponente e per quanto rilevasi dal contratto allegato in atti;
il finanziamento erogato era un credito personale, come dedotto e non contestato tra le parti, di tal che il tasso di interesse usurario rilevato dalla Banca d'Italia per il quarto trimestre 2013 prevedeva interessi corrispettivi pari al 18,9875%, dunque in misura ben inferiore all'interesse corrispettivo – fissatoa all'8,32%) che moratorio (fissato al 14,60) pattuito.
Per effettuare il calcolo del tasso di interesse moratorio cd soglia, doveva considerarsi il tasso globale medio dell'11,99 maggiorato di 2,1 punti %, così per 14,01 punti e
5 aumentati di ¼, e di ulteriori 4 punti, così per un tasso di 21,51 ben inferiore a quello pattuito del 14,0%.
Con riferimento alla cd penale per il ritardato pagamento e alla penale per la decadenza dal beneficio del termine la parte opponente ne ha dedotto la nullità sotto il solo profilo della natura vessatoria delle clausole che ebbero a prevederle.
Quanto alla penale prevista in contratto nel caso di ritardato pagamento, deve rilevarsi che la clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione, prevista al punto 18 del contratto siglato tra le parti, non pare dal ricalcolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto neppure richiesta dal creditore.
Nel ricalcolo e nelle somme richieste e ingiunte si prevede esclusivamente la cd penale per la decadenza dal beneficio del termine, di cui al punto 19 del contratto non emergendo sia stata richiesta e conteggiata quella di cui al punto 18 del contratto.
La voce richiesta è la sola penale per la decadenza dal beneficio del termine che si applica sugli importi scaduti;
pertanto, tale percentuale determinata nella misura del 10% non può considerarsi un tasso di mora, ma è un costo a carico del beneficiario, da applicarsi solo nel caso di versamento in ritardo delle rate.
Tale circostanza fa sì che non sia confrontabile tale entità numerica con un TEG soglia addizionato dei tassi medi di mora, che sono previsti in funzione del periodo di ritardato pagamento.
La penale, determinata nella misura del 10%, è stata richiesta dalla Banca e di essa deve valutarsi in concreto la vessatorietà; orbene, dall'estratto conto la prestazione non presenta profili di vessatorietà, evidenziandosi dal prospetto allegato al ricorso monitorio che esso incideva la somma ingiunta di euro 17,486,57 per soli 101,36 euro (euro 33,52, 16,96,
16,96, 16,96, 16,96); l'importo esatto di 16,96 euro mensili.
Sul punto, occorre evidenziare come a fronte del prestito conseguito per 16.439,11 euro la ebbe a restituire la somma di poco più di euro 2.000,00 di tal che il capitale Parte_1 residuo a versarsi era decisamente ben consistente rendendo la richiesta penale del tutto adeguata all'entità dell'inadempimento della opponente, che neppure ha specificato profili di vessatorietà in concreto, se non attraverso un richiamo formale al dato normativo, senza specificazione alcuna e riferimento ai fatti concretamente accaduti.
La domanda proposta appare del tutto infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al PM Giustizia n. 55 del 2014
PQM
6 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente decidendo in ordine alla proposta opposizione, ogni ulteriore stanza ed eccezione disattesa, la rigetta.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi euro 2.900,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro, 22.5.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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