Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.4912/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 17/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 24/06/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso, anche all'esito dei chiarimenti scritti resi nel corso del presente giudizio di merito ATP, la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni espresse a pagg.4 e 5 del sua relazione scritta e i chiarimenti scritti del 14/05/2025).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta:
«Sulla base della documentazione medica esaminata, del raccordo anamnestico e dell'esame clinico-obiettivo svolto nel corso delle operazioni di consulenza, si possono motivare le seguenti risposte ai quesiti posti.
1. La ricorrente è affetta da sindrome del tunnel carpale bilaterale, trattata con intervento di decompressione in data
16/3/2012 a sinistra e 11/5/2012 a destra. Clinicamente le manifestazioni risultano emendate, come ragionevolmente prevedibile a fronte del trattamento chirurgico praticato, fatta eccezione per i reliquati cicatriziali osservati in sede volare del polso bilateralmente.
2. Dal punto di vista ortopedico, si apprezza la presenza di spondilosi lombare con retrolistesi di L5, protrusione discale a
3 livello L4-L5, ernia lombare a livello L5-S1 ed angioma di D12 alla RM rachide dorso-lombare del 13/7/2023.
Rispetto alla precedente radiografia rachide lombosacrale e bacino del 17/9/2018, attestante un quadro di spondilodiscartrosi L5-S1, si evidenzia un peggioramento del quadro anatomico. Si associa sindrome fibromialgica in trattamento farmacologico con methotrexate (visita reumatologica con prescrizione del
21/10/2020, prescrizioni farmacologiche del 26/7/2023 e
27/11/2023). Dal punto di vista funzionale le predette infermità assumono una valenza di impastamento ai gradi terminali dell'escursione articolare, con particolare apprezzabilità clinica a carico della mano e del ginocchio bilateralmente. Concomita a livello lombare una moderata contrattura della muscolatura paravertebrale cui si associa una limitazione alla flessione del rachide ai gradi medio-terminali.
3. La visita psichiatrica con prescrizione psicofarmacologica del
9/11/2020 documenta la presenza di un disturbo ansioso-depressivo con spiccate note paniche, cui fa seguito una condizione di discreto compenso e di sostanziale paucisintomaticità, come documentato all'esito del colloquio clinico condotto nel corso delle operazioni di consulenza.
4. Le occupazioni confacenti alle attitudini personali della ricorrente attengono al lavoro manifatturiero. In particolare, la lavoratrice ha acquisito una particolare esperienza nel settore della manifattura delle calzature, che prevede fondamentalmente l'utilizzo di macchine ed attrezzature, utilizzo delle capacità manuali e poca movimentazione non ausiliata di carichi.
5. Per quanto di rilievo ai fini della presente trattazione, si deve affermare che non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984, in quanto il quadro morboso nel suo complesso non determina una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali della ricorrente. Comprova il giudizio medico-legale proposto sia lo specifico ambito delle occupazioni confacenti alle
4 attitudini personali della ricorrente, sinteticamente richiamato al punto 4 per quanto di interesse ai fini della presente trattazione, sia il quadro clinico-obiettivo di discreto compenso funzionale presentato dalla lavoratrice, così come riveniente per tabulas e dall'esame clinico-obiettivo condotto nel corso delle operazioni di consulenza e richiamato succintamente ai punti da 1
a 3.
CONCLUSIONI
Può, quindi, concludersi per l'accertamento del seguente requisito sanitario:
- (negativo) esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L.
n. 222/84.
(…)
Facendo seguito a quanto disposto nell'udienza del 15/10/2024 ed alla successiva del giorno 18/02/2025 con rinvio all'udienza del
20/05/2025, si precisa quanto segue.
La parte ricorrente evidenzia la necessità di un ampliamento della diagnosi formulata nella relazione tecnica di consulenza, nei termini di seguito richiamati: "Sindrome fibromialgia diffusa con spondilodicoartite periferica con gravi limitazioni funzionali del rachide, delle articolazioni radiocarpiche e metacarpo-falangee, delle ginocchia e tibio-tarsiche; Esiti algici e funzionali di due interventi chirugici per tunnel carpale bilaterale;
Spondilodiscoartrosi L5-S1; Sindrome Ansioso-depressiva con spiccate note paniche". Tale differente ed esteso inquadramento diagnostico motiverebbe, a parere del Consulente Tecnico di Parte
(Dott. , il soddisfacimento del requisito sanitario Persona_1 utile al beneficio de quo.
Nel dettaglio deve preliminarmente evidenziarsi che, al punto 2. della relazione tecnica di consulenza, si era già avuto modo di introdurre la sindrome fibromialgica nel novero delle patologie qualificanti il generale stato morboso della ricorrente (“2. Dal punto di vista ortopedico, si apprezza la presenza di spondilosi lombare con retrolistesi di L5, protrusione discale a livello L4-
5 L5, ernia lombare a livello L5-S1 ed angioma di D12 alla RM rachide dorso-lombare del 13/7/2023. Rispetto alla precedente radiografia rachide lombosacrale e bacino del 17/9/2018, attestante un quadro di spondilodiscartrosi L5-S1, si evidenzia un peggioramento del quadro anatomico. Si associa sindrome fibromialgica in trattamento farmacologico con methotrexate
(visita reumatologica con prescrizione del 21/10/2020, prescrizioni farmacologiche del 26/7/2023 e 27/11/2023). Dal punto di vista funzionale le predette infermità assumono una valenza di impastamento ai gradi terminali dell'escursione articolare, con particolare apprezzabilità clinica a carico della mano e del ginocchio bilateralmente.
Concomita a livello lombare una moderata contrattura della muscolatura paravertebrale cui si associa una limitazione alla flessione del rachide ai gradi medio-terminali”). Su tale patologia si era intervenuti anche nel merito, precisandone i risvolti funzionali utili a valutarne l'impatto sulla capacità di lavoro attitudinale di cui alla L. 222/1984. Pertanto, non si ritiene possano essere accolte in tale sede le annotazioni svolte dalla parte ricorrente in tale senso.
In definitiva, si confermano le conclusioni presentate nell'elaborato peritale, ritenendosi esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/84».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni del consulente di parte.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna
6 argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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