TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 895/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 895 per l'anno 2022, promossa da
(C.F. , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Giulia De Caridi dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente in Vibo Valentia, via Moricca 18 presso lo Studio legale dell'avv.
Antonio Montagnese.
-APPELLANTE-
Contro
, (CF: ), rappresentata, e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Vincenzo Albanese, giusto mandato in calce comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Serra San Bruno alla Via
Alfonso Scrivo n.25;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia, n.
2479/21 del 13.12.2021, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., depositata in data 22.12.2021, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa. pagina 1 di 8
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 1.04.2021, ha CP_1 proposto nei confronti della , opposizione ex art 615 c.p.c. avverso Parte_1
l'avviso di accertamento nr. 3568138 relativo al presunto mancato pagamento, della tassa automobilistica anno 2017 per un importo complessivo di € 200,24 con relative sanzioni e interessi per violazione di legge e procedimento. Chiedeva
l'annullamento della cartella per intervenuta prescrizione del credito ed, in via subordinata, di dichiarare l'inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva la , eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Parte_1 per indeterminatezza dell'oggetto, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario e l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 2479/21 del 13.12.2021, depositata il 22.12.2021, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto per prescrizione il credito sotteso con condanna della alla Parte_1 rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello la , formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la giurisdizione alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
ritenere e dichiarare infondata l'intervenuta prescrizione in applicazione dell'art. dall'art. 67
DL 18/2020 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e la domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, improponibile e, comunque, nel Parte_1 merito, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Tra i motivi di appello ha preliminarmente dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del G.O. e pertanto deve essere riformata, in applicazione dell'art. 2 del D.lgs. 546/92, con l'affermazione della giurisdizione dei Giudici Tributari. Ha inoltre dedotto che il Giudice di primo pagina 2 di 8 grado ha errato nella qualificazione giuridica della fattispecie in esame, definita come “opposizione a cartella esattoriale” trattandosi invece di avviso di accertamento che viene emesso dall'Ente Impositore e non dall'Agenzia delle
Entrate. Ha invero specificato sul punto che, diversamente da quanto affermato in sentenza, con l'atto di citazione è stato impugnato, in via immediata e diretta,
l'avviso di accertamento, che non ha atti prodromici ma è il provvedimento tributario conclusivo del procedimento di accertamento della debenza del tributo e di applicazione delle relative sanzioni, nel caso di specie, bollo auto e che pertanto la pretesa debitoria di cui all'oggetto del presente giudizio è senza dubbio di natura tributaria, circostanza questa, da cui deriva la violazione dell'art. 2, del D.lgs. n°
546 del 31.12.1992. Ha inoltre dedotto nel merito l'erroneità della sentenza in cui ha ritenuto la prescrizione del tributo, per il decorso del termine prescrizionale triennale, di cui all'art. 5 del D.L. 30.12.82, n. 953, ed al contempo ritenuto, apoditticamente, la mancanza di atti idonei a sostenere le ragioni dell'Ente. In particolare la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto il termine di esigibilità del bollo auto 2017 al 1.04.2018 e non correttamente al 31 dicembre
2020, essendo il termine di prescrizione di tre anni successivi a quello in cui si poteva esigere il pagamento. Sul punto ha ulteriormente specificato che, considerando l'emergenza COVID, si doveva spostare il termine di ulteriori n.85 giorni, con spostamento, quindi, al 26 marzo 2021 del termine da osservare per la notifica della pretesa tributaria da parte dell'amministrazione regionale.
Ne consegue che l'atto notificato il 12.02.2021 e a tutto concedere pienamente conosciuto il 19.02.2021, risulta tempestivamente notificato in data anteriore al
26.03.2021.
Si è costituita la quale ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi in mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico e nel merito ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Confermare la Sentenza nr. 2479/21 depositata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia nel Procedimento Civile nr. 955/21 emessa in data
13.12.2021, con la quale, il Giudice di Pace di Vibo Valentia annullava l'avviso di accertamento n. 3568138 relativo al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017 con sanzioni e interessi relativa al veicolo targato CW 024
pagina 3 di 8 KJ per un importo complessivo di € 200,24; Confermare la prescrizione del credito riportato nell'avviso di accertamento n. 3568138 relativo al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017 con sanzioni e interessi relativa al veicolo targato CW 024 KJ per un importo complessivo di € 200,24; .Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione ex. Art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo all'udienza del 10.12.2024 con la concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata per mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico.
Sul punto, basti rammentare che la procura generale alle liti ex art. 83 cpc, redatta per atto pubblico e agli atti del procedimento, è conferita dal Presidente della p.t., rappresentante legale dell' , Parte_1 Parte_2 giusto Statuto Regionale, con cui nomina e costituisce gli avvocati elencati nella procura, quali procuratori e difensori dell'ente. La Giurisprudenza ha chiarito che
“la procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e comprensivi (“con ogni facoltà”), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita” (Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909). All'assegnazione delle cause al singolo professionista, da parte del dirigente generale, che avviene per le vie brevi tramite un portale interno, segue il decreto di conferimento incarico al singolo Avvocato. Il decreto è l'atto autorizzativo che con riferimento alla Pt_1
trova la sua disciplina nei commi 5 e 6 dell'art. 10 della l.r. 7/96 come
[...] sostituiti dalla l.r. 12/2005 ed è un atto organizzativo meramente interno, attinente non già allo ius postulandi bensì alla legitimatio ad processum e può essere prodotto anche nel corso del giudizio (Cass. civile sez. I, 15/02/2007,
pagina 4 di 8 n.3454). Orbene, l'odierna appellante ha prodotto in sede di memoria ex art. 352
c.p.c. il decreto di conferimento incarico n. 1291/2022.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Parte_1
La domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A.
o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n.
11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica anno 2017).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale pagina 5 di 8 contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dall'avviso di accertamento, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass.
S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale pagina 6 di 8 della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria – maturata successivamente all'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'avviso di pagamento nr. 3568138, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
pagina 7 di 8 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 28.03.25
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, quale giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 895 per l'anno 2022, promossa da
(C.F. , in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Giulia De Caridi dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente in Vibo Valentia, via Moricca 18 presso lo Studio legale dell'avv.
Antonio Montagnese.
-APPELLANTE-
Contro
, (CF: ), rappresentata, e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Vincenzo Albanese, giusto mandato in calce comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Serra San Bruno alla Via
Alfonso Scrivo n.25;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia, n.
2479/21 del 13.12.2021, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., depositata in data 22.12.2021, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa. pagina 1 di 8
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 1.04.2021, ha CP_1 proposto nei confronti della , opposizione ex art 615 c.p.c. avverso Parte_1
l'avviso di accertamento nr. 3568138 relativo al presunto mancato pagamento, della tassa automobilistica anno 2017 per un importo complessivo di € 200,24 con relative sanzioni e interessi per violazione di legge e procedimento. Chiedeva
l'annullamento della cartella per intervenuta prescrizione del credito ed, in via subordinata, di dichiarare l'inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva la , eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Parte_1 per indeterminatezza dell'oggetto, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario e l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 2479/21 del 13.12.2021, depositata il 22.12.2021, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto per prescrizione il credito sotteso con condanna della alla Parte_1 rifusione delle spese di lite.
Proponeva pertanto appello la , formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la giurisdizione alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
ritenere e dichiarare infondata l'intervenuta prescrizione in applicazione dell'art. dall'art. 67
DL 18/2020 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e la domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, improponibile e, comunque, nel Parte_1 merito, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Tra i motivi di appello ha preliminarmente dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del G.O. e pertanto deve essere riformata, in applicazione dell'art. 2 del D.lgs. 546/92, con l'affermazione della giurisdizione dei Giudici Tributari. Ha inoltre dedotto che il Giudice di primo pagina 2 di 8 grado ha errato nella qualificazione giuridica della fattispecie in esame, definita come “opposizione a cartella esattoriale” trattandosi invece di avviso di accertamento che viene emesso dall'Ente Impositore e non dall'Agenzia delle
Entrate. Ha invero specificato sul punto che, diversamente da quanto affermato in sentenza, con l'atto di citazione è stato impugnato, in via immediata e diretta,
l'avviso di accertamento, che non ha atti prodromici ma è il provvedimento tributario conclusivo del procedimento di accertamento della debenza del tributo e di applicazione delle relative sanzioni, nel caso di specie, bollo auto e che pertanto la pretesa debitoria di cui all'oggetto del presente giudizio è senza dubbio di natura tributaria, circostanza questa, da cui deriva la violazione dell'art. 2, del D.lgs. n°
546 del 31.12.1992. Ha inoltre dedotto nel merito l'erroneità della sentenza in cui ha ritenuto la prescrizione del tributo, per il decorso del termine prescrizionale triennale, di cui all'art. 5 del D.L. 30.12.82, n. 953, ed al contempo ritenuto, apoditticamente, la mancanza di atti idonei a sostenere le ragioni dell'Ente. In particolare la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto il termine di esigibilità del bollo auto 2017 al 1.04.2018 e non correttamente al 31 dicembre
2020, essendo il termine di prescrizione di tre anni successivi a quello in cui si poteva esigere il pagamento. Sul punto ha ulteriormente specificato che, considerando l'emergenza COVID, si doveva spostare il termine di ulteriori n.85 giorni, con spostamento, quindi, al 26 marzo 2021 del termine da osservare per la notifica della pretesa tributaria da parte dell'amministrazione regionale.
Ne consegue che l'atto notificato il 12.02.2021 e a tutto concedere pienamente conosciuto il 19.02.2021, risulta tempestivamente notificato in data anteriore al
26.03.2021.
Si è costituita la quale ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi in mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico e nel merito ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Confermare la Sentenza nr. 2479/21 depositata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia nel Procedimento Civile nr. 955/21 emessa in data
13.12.2021, con la quale, il Giudice di Pace di Vibo Valentia annullava l'avviso di accertamento n. 3568138 relativo al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017 con sanzioni e interessi relativa al veicolo targato CW 024
pagina 3 di 8 KJ per un importo complessivo di € 200,24; Confermare la prescrizione del credito riportato nell'avviso di accertamento n. 3568138 relativo al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2017 con sanzioni e interessi relativa al veicolo targato CW 024 KJ per un importo complessivo di € 200,24; .Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione ex. Art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo all'udienza del 10.12.2024 con la concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata per mancanza del decreto dirigenziale di conferimento dell'incarico.
Sul punto, basti rammentare che la procura generale alle liti ex art. 83 cpc, redatta per atto pubblico e agli atti del procedimento, è conferita dal Presidente della p.t., rappresentante legale dell' , Parte_1 Parte_2 giusto Statuto Regionale, con cui nomina e costituisce gli avvocati elencati nella procura, quali procuratori e difensori dell'ente. La Giurisprudenza ha chiarito che
“la procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e comprensivi (“con ogni facoltà”), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita” (Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2016, n. 4909). All'assegnazione delle cause al singolo professionista, da parte del dirigente generale, che avviene per le vie brevi tramite un portale interno, segue il decreto di conferimento incarico al singolo Avvocato. Il decreto è l'atto autorizzativo che con riferimento alla Pt_1
trova la sua disciplina nei commi 5 e 6 dell'art. 10 della l.r. 7/96 come
[...] sostituiti dalla l.r. 12/2005 ed è un atto organizzativo meramente interno, attinente non già allo ius postulandi bensì alla legitimatio ad processum e può essere prodotto anche nel corso del giudizio (Cass. civile sez. I, 15/02/2007,
pagina 4 di 8 n.3454). Orbene, l'odierna appellante ha prodotto in sede di memoria ex art. 352
c.p.c. il decreto di conferimento incarico n. 1291/2022.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Parte_1
La domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A.
o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n.
11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica anno 2017).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale pagina 5 di 8 contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dall'avviso di accertamento, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla. In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass.
S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale pagina 6 di 8 della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria – maturata successivamente all'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'avviso di pagamento nr. 3568138, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
pagina 7 di 8 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 28.03.25
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8