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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3752/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via A. Serra n. 14, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Eugenio Caruso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
AN RA - ricorrente
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: Fondo di garanzia CP_1
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. accertare e dichiarare il diritto della qui
rappresentata al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia del trattamento di fine
rapporto per come riconosciuto nello stato passivo del fallimento n. 33/2014 R.G. Fall. del
Tribunale di Cosenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. per l'effetto, condannare
l' quale gestore del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, a pagare CP_1
alla ricorrente la somma di € 6.627,41 (al lordo) per le causali di cui in narrativa, o la
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione
1 monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo come per legge … Con il favore
delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. se dovuta. C.P.A. e rimborso
forfettario come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… preliminarmente, ritenere
l'inammissibilità/improponibilità/l'improcedibilità della domanda;
nel merito, rigettare la
stessa in quanto infondata e/o non provata, ovvero per intervenuta prescrizione, disponendo
sulle spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che era stata dipendente della Intimo
[...]
CP_
che il Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro aveva emesso decreto ingiuntivo per la somma di €. 6.627,41 a titolo di TFR;
che la società Intimo Sud s.r.l. era stata sottoposta a procedura fallimentare;
che il credito per TFR indicato era stato ammesso al passivo
CP_ fallimentare;
che aveva formulato domanda di intervento del Fondo di Garanzia che la domanda era stata rigettata dall'Istituto per intervenuta decadenza, sul rilievo della mancata trasmissione di un valido codice IBAN per il pagamento;
che, in merito, la ricorrente aveva
CP_ trasmesso le coordinate bancarie per il pagamento, ritenute non idonee dall' che era stato proposto ricorso amministrativo con invio di nuove coordinate IBAN;
che non vi era stato riscontro da parte dell' , nonostante l'invio di tutta la documentazione chiesta CP_1
2 CP_ dall' nel corso della procedura amministrativa. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' costituendosi in giudizio, ha mosso eccezioni preliminari di improponibilità per mancanza di valida domanda amministrativa, di improcedibilità per mancato esperimento del ricorso amministrativo e di decadenza.
Tali eccezioni non sono fondate, atteso che la domanda amministrativa è stata validamente presentata sul rilievo per cui l'asserita mancata indicazione di codice IBAN non può
comportare l'invalidità di tale domanda;
che il ricorso amministrativo risulta presentato e che non vi alcuna decadenza a fronte di un provvedimento di rigetto della domanda del
14.2.2023 e di un ricorso amministrativo presentato il 31.3.2023.
L'eccezione di prescrizione formulata dall' è generica e comunque infondata in CP_1
ragione della documentazione versata in atti.
Per il resto, la parte resistente non ha contestato in maniera specifica la ricostruzione in fatto operata dalla parte ricorrente, né ha contestato la spettanza e l'ammontare della prestazione,
come imposto dall'art. 115 c.p.c., richiamando soltanto l'onere della prova della parte ricorrente in senso non conferente [“Nel processo del lavoro, il principio di non
contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il
carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione
operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente
comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav.
n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015)].
CP_ Su tali premesse, la domanda deve essere accolta, con condanna dell' al pagamento della somma di €. 6.627,41 [indicata correttamente al lordo (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
8406/2023)], oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 61° giorno dalla presentazione della domanda al soddisfo ex art. 2, comma 7, legge 297/1982, senza applicazione dei criteri previsti dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 (cfr. Cass. SS.UU. 13988/2002).
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 6.627,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 61°
giorno dalla presentazione della domanda al soddisfo;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 3.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3752/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via A. Serra n. 14, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Eugenio Caruso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
AN RA - ricorrente
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: Fondo di garanzia CP_1
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. accertare e dichiarare il diritto della qui
rappresentata al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia del trattamento di fine
rapporto per come riconosciuto nello stato passivo del fallimento n. 33/2014 R.G. Fall. del
Tribunale di Cosenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. per l'effetto, condannare
l' quale gestore del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, a pagare CP_1
alla ricorrente la somma di € 6.627,41 (al lordo) per le causali di cui in narrativa, o la
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione
1 monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo come per legge … Con il favore
delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. se dovuta. C.P.A. e rimborso
forfettario come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… preliminarmente, ritenere
l'inammissibilità/improponibilità/l'improcedibilità della domanda;
nel merito, rigettare la
stessa in quanto infondata e/o non provata, ovvero per intervenuta prescrizione, disponendo
sulle spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che era stata dipendente della Intimo
[...]
CP_
che il Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro aveva emesso decreto ingiuntivo per la somma di €. 6.627,41 a titolo di TFR;
che la società Intimo Sud s.r.l. era stata sottoposta a procedura fallimentare;
che il credito per TFR indicato era stato ammesso al passivo
CP_ fallimentare;
che aveva formulato domanda di intervento del Fondo di Garanzia che la domanda era stata rigettata dall'Istituto per intervenuta decadenza, sul rilievo della mancata trasmissione di un valido codice IBAN per il pagamento;
che, in merito, la ricorrente aveva
CP_ trasmesso le coordinate bancarie per il pagamento, ritenute non idonee dall' che era stato proposto ricorso amministrativo con invio di nuove coordinate IBAN;
che non vi era stato riscontro da parte dell' , nonostante l'invio di tutta la documentazione chiesta CP_1
2 CP_ dall' nel corso della procedura amministrativa. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' costituendosi in giudizio, ha mosso eccezioni preliminari di improponibilità per mancanza di valida domanda amministrativa, di improcedibilità per mancato esperimento del ricorso amministrativo e di decadenza.
Tali eccezioni non sono fondate, atteso che la domanda amministrativa è stata validamente presentata sul rilievo per cui l'asserita mancata indicazione di codice IBAN non può
comportare l'invalidità di tale domanda;
che il ricorso amministrativo risulta presentato e che non vi alcuna decadenza a fronte di un provvedimento di rigetto della domanda del
14.2.2023 e di un ricorso amministrativo presentato il 31.3.2023.
L'eccezione di prescrizione formulata dall' è generica e comunque infondata in CP_1
ragione della documentazione versata in atti.
Per il resto, la parte resistente non ha contestato in maniera specifica la ricostruzione in fatto operata dalla parte ricorrente, né ha contestato la spettanza e l'ammontare della prestazione,
come imposto dall'art. 115 c.p.c., richiamando soltanto l'onere della prova della parte ricorrente in senso non conferente [“Nel processo del lavoro, il principio di non
contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il
carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione
operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente
comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav.
n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015)].
CP_ Su tali premesse, la domanda deve essere accolta, con condanna dell' al pagamento della somma di €. 6.627,41 [indicata correttamente al lordo (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
8406/2023)], oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 61° giorno dalla presentazione della domanda al soddisfo ex art. 2, comma 7, legge 297/1982, senza applicazione dei criteri previsti dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 (cfr. Cass. SS.UU. 13988/2002).
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 6.627,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 61°
giorno dalla presentazione della domanda al soddisfo;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 3.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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