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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 09/07/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 11553 /2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. CASSANDRO ELISABETTA e dall'avv. CASSANDRO RAFFAELLA, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in AVVOCATURA INPS DI CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26/09/2023 parte ricorrente, premesso di aver inoltrato domanda in data 21.4.2023 di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all' competente, a decorrere dal 1.1.2023; che l' respingeva CP_1 CP_1 parzialmente la domanda, accogliendo la suddetta solo a decorrere dal 1.5.2023; che possedeva il requisito sanitario dal 19.1.2021 e quello contributivo ( oltre 20 anni di contribuzione, dal 31.5.2011); chiedeva accertarsi il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex L. 503/92 art. 1 co. 8 a decorrere dal 1.1.2023
o da altra data accertata in giudizio, con condanna alla corresponsione in favore dell'istante, vinte le spese. Si costituiva l' che contestava la data in cui veniva riconosciuta la sussistenza CP_1 del requisito sanitario, dal 21.4.2022, con giudizio medico legale della Commissione per la pensione anticipata (e non dal 19.1.2021 come da verbale CP_1 della Commissione medica di prima istanza ) e in ogni caso la decorrenza, CP_1 ancorata al sistema c.d. delle finestre ( il riconoscimento del requisito sanitario in
1 data 21.4.2022, con l'aggiunta dei 12 mesi determinava il riconoscimento della pensione dal maggio 2023, come liquidata dall' ). CP_2
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. Il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** I requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono parzialmente diversi a seconda del momento nel quale i soggetti interessati hanno cominciato a versare i contributi IVS (prima o dopo il 1 gennaio 1996). Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di anzianità contributiva, (come nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha iniziato a versare i contributi nel 1982), la pensione di vecchiaia viene erogata se ricorrono le seguenti condizioni:
- Abbiano conseguito l'età pensionabile;
- Posseggano i requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti
- Abbiano cessato l'attività lavorativa dipendente. Per quanto riguarda l'età pensionabile i limiti di età previsti dall'art. 1 d. lgs. 503/92, art. 24 comma 6 L 214/2011 e L 14/2012 non operano nei confronti dei soggetti non vedenti, invalidi e addetti ad attività usurati;
in particolare per i soggetti con una invalidità superiore al 80% i limiti di età restano confermati in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (art. 1 comma 8, D. Lgs, 503/92). Sussiste nel caso in esame, pertanto, il requisito contributivo, essendo la ricorrente nata in data [...]. Per quanto riguarda il requisito contributivo (art. 2 d. lgs. 503/92, art. 24 co. 7 L. 214/2011) il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto in via generale quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione (pari a 1040 settimane. Mantengono il vecchio requisito di assicurazione e contribuzione di 15 anni i lavoratori che lo hanno maturato entro il 31 dicembre 1992 e quelli ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992. Nel caso in esame parte ricorrente allega e prova il requisito contributivo, peraltro non contestato dall' nella memoria di costituzione. CP_2
Resta pertanto da valutare il requisito sanitario, con particolare riferimento alla sua decorrenza. Sul punto il CTU nominato ha accertato che il ricorrente è affetto da: Il ricorrente è affetto da: Esiti di gastrectomia con esofago-digiunoanastomosi per adenocarcinoma gastrico;
Manifestazioni artrosiche a medio impegno funzionale. Il ricorrente su domanda del 24.10.2019 è stato riconosciuto il 29.10.2019 invalido civile al 100% con accompagnamento e revisione a ottobre 2020; il 19.01.2021 è stato sottoposto a visita di revisione con valutazione dell'invalidità civile al 100% e revisione a gennaio 2024. Pertanto, ai fini medico legali, il ricorrente nel periodo
2 dal 19.01.2021 al 20.04.2023 era stato riconosciuto invalido, secondo i criteri dell'invalidità civile, al 100% (condizione di inabilità). L'eventuale revisione programmata a ottobre 2024 (di cui non vi è documentazione) non influenza nel periodo dal 19.01.2021 al 20.04.2023. Dunque, a parere del CTU, il ricorrente nel periodo dal 19.01.2021 al 20.04.2023, secondo i criteri dell'invalidità civile, era invalido al 100% (condizione di inabilità).
Accertata la sussistenza del requisito sanitario, resta da valutare il regime della decorrenza. Quanto alla decorrenza della prestazione, deve anzitutto rilevarsi che l'art. 6 l. 23.4.1981 n. 155 così dispone: “1. La pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni lavoratori speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.
2. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”. Nella specie la pensione dovrebbe decorrere – in difetto di richiesta di decorrenza dalla domanda amministrativa ai sensi del co. 2 – dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito anagrafico. Deve tuttavia farsi applicazione nella specie, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, della “finestra” di accesso alla pensione, consistente nel differimento di dodici mesi della liquidazione del trattamento rispetto al perfezionamento dei requisiti, prevista dall'art. 12 co.
1-2 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, e ciò in forza dell'ampio ambito soggettivo del co. 1, che comprende non solo i “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”; la S.C. ha ritenuto che “dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 d.l.vo 502/1993 in relazione allo stesso settore privato”, osservando che “d'altra parte la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile
3 prima in vigore”: in tal senso, cfr. Cass. 13.11.2018 n. 29191 e Cass. 30.9.2019 n. 24363. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre negato che, in relazione alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, possa trovare applicazione la successiva eliminazione del meccanismo delle finestre mobili, prevista dall'art. 24 co. 5 d.l.
6.12.2011 n. 201 conv. in l. 22.12.2011 n. 214. Per insegnamento della S.C., infatti, “in tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, non è applicabile l'art. 24 co. 5 d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dall'1.1.2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità”; cfr. Cass. 17.12.2018 n. 32591; in senso conforme, Cass.
2.11.2021 n. 31200.
In conclusione, in base al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, lo
“slittamento di un anno” dalla data dell'accertamento sanitario del requisito di invalidità, deve essere applicato anche alle pensioni di vecchiaia anticipate ex art. 1 comma 8 d.lgs 503/92 (con l'aggiunta dell'incremento per “speranza di vita” se applicabile). Oltre al requisito contributivo e sanitario gli ulteriori requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata ex dlgs 503/92 per invalidità sono quindi:
- Il rispetto di una finestra di 12 mesi dal riconoscimento della invalidità; esempio: riconosciuta il 19.1.2021, la decorrenza della pensione sarà 1/2/2022;
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità con decorrenza dall'1/2/2022, e condannarsi l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei con la detta decorrenza, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, a norma dell'art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.Q.M
. Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) dichiara il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata quale invalido in misura non inferiore all'80% e condanna l' a corrispondere CP_1
4 in suo favore i relativi ratei con decorrenza dal 1.2.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 09/07/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
5
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 09/07/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 11553 /2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. CASSANDRO ELISABETTA e dall'avv. CASSANDRO RAFFAELLA, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in AVVOCATURA INPS DI CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26/09/2023 parte ricorrente, premesso di aver inoltrato domanda in data 21.4.2023 di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all' competente, a decorrere dal 1.1.2023; che l' respingeva CP_1 CP_1 parzialmente la domanda, accogliendo la suddetta solo a decorrere dal 1.5.2023; che possedeva il requisito sanitario dal 19.1.2021 e quello contributivo ( oltre 20 anni di contribuzione, dal 31.5.2011); chiedeva accertarsi il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex L. 503/92 art. 1 co. 8 a decorrere dal 1.1.2023
o da altra data accertata in giudizio, con condanna alla corresponsione in favore dell'istante, vinte le spese. Si costituiva l' che contestava la data in cui veniva riconosciuta la sussistenza CP_1 del requisito sanitario, dal 21.4.2022, con giudizio medico legale della Commissione per la pensione anticipata (e non dal 19.1.2021 come da verbale CP_1 della Commissione medica di prima istanza ) e in ogni caso la decorrenza, CP_1 ancorata al sistema c.d. delle finestre ( il riconoscimento del requisito sanitario in
1 data 21.4.2022, con l'aggiunta dei 12 mesi determinava il riconoscimento della pensione dal maggio 2023, come liquidata dall' ). CP_2
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. Il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
*** I requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono parzialmente diversi a seconda del momento nel quale i soggetti interessati hanno cominciato a versare i contributi IVS (prima o dopo il 1 gennaio 1996). Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 erano in possesso di anzianità contributiva, (come nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha iniziato a versare i contributi nel 1982), la pensione di vecchiaia viene erogata se ricorrono le seguenti condizioni:
- Abbiano conseguito l'età pensionabile;
- Posseggano i requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti
- Abbiano cessato l'attività lavorativa dipendente. Per quanto riguarda l'età pensionabile i limiti di età previsti dall'art. 1 d. lgs. 503/92, art. 24 comma 6 L 214/2011 e L 14/2012 non operano nei confronti dei soggetti non vedenti, invalidi e addetti ad attività usurati;
in particolare per i soggetti con una invalidità superiore al 80% i limiti di età restano confermati in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (art. 1 comma 8, D. Lgs, 503/92). Sussiste nel caso in esame, pertanto, il requisito contributivo, essendo la ricorrente nata in data [...]. Per quanto riguarda il requisito contributivo (art. 2 d. lgs. 503/92, art. 24 co. 7 L. 214/2011) il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto in via generale quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione (pari a 1040 settimane. Mantengono il vecchio requisito di assicurazione e contribuzione di 15 anni i lavoratori che lo hanno maturato entro il 31 dicembre 1992 e quelli ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992. Nel caso in esame parte ricorrente allega e prova il requisito contributivo, peraltro non contestato dall' nella memoria di costituzione. CP_2
Resta pertanto da valutare il requisito sanitario, con particolare riferimento alla sua decorrenza. Sul punto il CTU nominato ha accertato che il ricorrente è affetto da: Il ricorrente è affetto da: Esiti di gastrectomia con esofago-digiunoanastomosi per adenocarcinoma gastrico;
Manifestazioni artrosiche a medio impegno funzionale. Il ricorrente su domanda del 24.10.2019 è stato riconosciuto il 29.10.2019 invalido civile al 100% con accompagnamento e revisione a ottobre 2020; il 19.01.2021 è stato sottoposto a visita di revisione con valutazione dell'invalidità civile al 100% e revisione a gennaio 2024. Pertanto, ai fini medico legali, il ricorrente nel periodo
2 dal 19.01.2021 al 20.04.2023 era stato riconosciuto invalido, secondo i criteri dell'invalidità civile, al 100% (condizione di inabilità). L'eventuale revisione programmata a ottobre 2024 (di cui non vi è documentazione) non influenza nel periodo dal 19.01.2021 al 20.04.2023. Dunque, a parere del CTU, il ricorrente nel periodo dal 19.01.2021 al 20.04.2023, secondo i criteri dell'invalidità civile, era invalido al 100% (condizione di inabilità).
Accertata la sussistenza del requisito sanitario, resta da valutare il regime della decorrenza. Quanto alla decorrenza della prestazione, deve anzitutto rilevarsi che l'art. 6 l. 23.4.1981 n. 155 così dispone: “1. La pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni lavoratori speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.
2. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”. Nella specie la pensione dovrebbe decorrere – in difetto di richiesta di decorrenza dalla domanda amministrativa ai sensi del co. 2 – dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito anagrafico. Deve tuttavia farsi applicazione nella specie, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, della “finestra” di accesso alla pensione, consistente nel differimento di dodici mesi della liquidazione del trattamento rispetto al perfezionamento dei requisiti, prevista dall'art. 12 co.
1-2 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, e ciò in forza dell'ampio ambito soggettivo del co. 1, che comprende non solo i “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”; la S.C. ha ritenuto che “dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 d.l.vo 502/1993 in relazione allo stesso settore privato”, osservando che “d'altra parte la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile
3 prima in vigore”: in tal senso, cfr. Cass. 13.11.2018 n. 29191 e Cass. 30.9.2019 n. 24363. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre negato che, in relazione alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, possa trovare applicazione la successiva eliminazione del meccanismo delle finestre mobili, prevista dall'art. 24 co. 5 d.l.
6.12.2011 n. 201 conv. in l. 22.12.2011 n. 214. Per insegnamento della S.C., infatti, “in tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, non è applicabile l'art. 24 co. 5 d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dall'1.1.2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità”; cfr. Cass. 17.12.2018 n. 32591; in senso conforme, Cass.
2.11.2021 n. 31200.
In conclusione, in base al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, lo
“slittamento di un anno” dalla data dell'accertamento sanitario del requisito di invalidità, deve essere applicato anche alle pensioni di vecchiaia anticipate ex art. 1 comma 8 d.lgs 503/92 (con l'aggiunta dell'incremento per “speranza di vita” se applicabile). Oltre al requisito contributivo e sanitario gli ulteriori requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata ex dlgs 503/92 per invalidità sono quindi:
- Il rispetto di una finestra di 12 mesi dal riconoscimento della invalidità; esempio: riconosciuta il 19.1.2021, la decorrenza della pensione sarà 1/2/2022;
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità con decorrenza dall'1/2/2022, e condannarsi l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei con la detta decorrenza, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, a norma dell'art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.Q.M
. Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) dichiara il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata quale invalido in misura non inferiore all'80% e condanna l' a corrispondere CP_1
4 in suo favore i relativi ratei con decorrenza dal 1.2.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 09/07/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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