Art. 7. Norme per il commercio 1. La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve avvenire in esercizi autorizzati alla vendita in base alle disposizioni vigenti o in esercizi specializzati per la vendita del latte ai sensi dell' articolo 58 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 .
Nota all'art. 7:
Il testo dell' art. 58 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio), pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, e' il seguente:
"Art. 58 (Modificazione delle tabelle merceologiche). - 1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici giorni.
2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Puo' autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.
3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facolta' di vendere il latte fresco.
4. I comuni non possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo".
Nota all'art. 7:
Il testo dell' art. 58 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio), pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, e' il seguente:
"Art. 58 (Modificazione delle tabelle merceologiche). - 1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici giorni.
2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Puo' autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.
3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facolta' di vendere il latte fresco.
4. I comuni non possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo".