CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1006/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 26 maggio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Marco Ticozzi;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
1 dall'avv. Aldo Baruffi;
C.F. ), e Controparte_2 P.IVA_3
per essa (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, a mezzo della procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Melchiori;
Controparte_4
(C.F. ), contumace;
[...] P.IVA_5
appellati
Oggetto: “Bancari” (recte: “Intermediazione finanziaria”- Appello avverso la sentenza n. 92/2022 emessa in data 22 marzo 2022 e pubblicata in data 25 marzo 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 776/2016 R.G. avanti al
Tribunale di Belluno.
CONCLUSIONI
- per parte appellante : Parte_1
Nel merito in via principale:
- in accoglimento del presente atto d'appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi tutti esposti nella Parte_1
narrativa del presente atto, e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di
Belluno n. 92 del 25/03/2022, G.U. dott. Beniamino Margiotta, nella causa RG n.
776/2016 (Repert. n. 154/2022), e comunque respingere le domande attoree tutte di primo grado avanzate contro perché del tutto destituite di Parte_1
fondamento in fatto ed in diritto e/o indimostrate.
In ogni caso
2 con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Chiede, inoltre, il rigetto dell'appello incidentale proposto da parte CP_1
- per parte appellata e appellante incidentale : Controparte_1
In via preliminare
Circa la domanda di appello principale svolta da Parte_1
- Revocarsi il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, emesso inaudita altera parte in data 10.6.2022 e successivamente confermato, immotivatamente anche in punto spese di lite del primo grado di causa, con provvedimento di data 13.10.2022.
- Respingersi l'appello svolto da in quanto inammissibile ex Parte_1
artt. 342-348 bis-345 c.p.c. per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
Circa le domande proposte da Controparte_2
- Dichiararsi l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342-345-348 bis c.p.c. delle domande e delle “conclusioni in via principale di merito in riforma della sentenza n. 92/2022”, peraltro irritualmente proposte dalla appellata come motivi di appello principale, per i motivi indicati nella nota di trattazione scritta depositata dall'appellato in data 7.10.2022, ossia, in sintesi, per difetto CP_1
di corrispondenza e di collegamento logico giuridico tra la parte motiva della sentenza di primo grado, la parte argomentativa dell'avversaria comparsa di costituzione e risposta e le domande di riforma della sentenza di primo grado formulate nelle conclusioni;
per insanabile genericità; per tardività delle domande
3 di riforma della sentenza di primo grado formulate sulla base di domande ovvero eccezioni nuove, non formulate nel primo grado di giudizio.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ritenute fondate le eccezioni di inammissibilità, improcedibilità, improseguibilità delle domande proposte dal sig. ex art. 83 T.U.B., viene sollevata la questione di legittimità CP_1
costituzionale dell'art. 83 co. 3 T.U.B. per violazione degli artt. 2 Cost. (per violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica), 3-24-111 Cost. (per violazione dei principi di effettività della tutela in giudizio dei diritti, del diritto alla difesa, della ragionevolezza ed uguaglianza), 41-47 Cost. (per violazione del divieto dell'esercizio dell'iniziativa economica in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana;
per violazione del principio di tutela del risparmio in tutte le sue forme), con istanza di sospensione del giudizio in corso e rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale, attesa la fondatezza della questione medesima e la non possibilità della decisione e definizione del presente giudizio indipendentemente dalla relativa risoluzione.
Nel merito
Sulla domanda di appello principale proposta da Parte_1
- Respingersi le domande d'appello principale proposte da Parte_1
in quanto infondate per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
In via di appello incidentale
4 - Subordinatamente al denegato accoglimento della domanda di appello principale volta alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di Parte_1
, dichiararsi la legittimazione passiva di
[...] Controparte_2
e per l'effetto dichiararsi i capi condannatori della sentenza di primo grado
[...]
e della emananda sentenza di secondo grado nei confronti della stessa.
- In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale ovvero delle domande irritualmente proposte da
[...]
e condizionatamente a tali denegate ipotesi, Controparte_2
dichiararsi la risoluzione del “contratto quadro derivato over the counter (OTC) collegato a tassi di interesse” del 24.1.2005 e dei conseguenti ordini di investimento e disinvestimento di data 24.1.2005 e 1.2.2007 e confermarsi la condanna risarcitoria pronunciata a favore dell'odierno appellato.
- In parziale riforma e ad integrazione della sentenza n. 92/2022 del Tribunale di
Belluno, dichiararsi che, in ragione dei rapporti finanziari e bancari decritti in atti, il signor nulla deve a parte appellante né alla Banca cedente né ad CP_1
e neppure ad eventuali ulteriori e/o Controparte_2
diverse cessionarie.
- In parziale riforma e ad integrazione della sentenza n. 92/2022 del Tribunale di
Belluno, sia accolta la domanda al risarcimento a favore dell'appellato del danno conseguente alla illegittima ed ininterrotta segnalazione del nominativo del signor presso la Centrale Rischi ed eventuali ulteriori banche dati per Controparte_1
la somma di € 50.000,00 ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge dalla data di liquidazione al saldo effettivo.
5 - In parziale riforma e ad integrazione della sentenza n. 92/2022 del Tribunale di
Belluno, ordinarsi la cancellazione delle segnalazioni del nominativo del sig. dai registri della Centrale Rischi, CRIF ed ogni ulteriore Controparte_1
sistema di informazioni creditizie.
- In parziale riforma della sentenza n. 92/2022 del Tribunale di Belluno, liquidarsi
a favore del sig. le spese del giudizio di primo grado per € Controparte_1
995,08 ed il compenso complessivamente pari ad € 24.463,00 oltre alle spese generali, iva e c.p.a. e revocarsi la compensazione delle spese di lite tra il sig. ed e CP_1 Controparte_2 [...]
disponendo la condanna di queste ultime in solido con Controparte_5 [...]
Parte_1
Sulle conclusioni rassegnate da Controparte_2
- Ferme le eccezioni di irritualità ed inammissibilità sollevate in via preliminare, in subordine si chiede la reiezione delle domande e conclusioni tutte formulate dalla appellata in quanto gravemente Controparte_2
infondate, non provate e così come respinte nella sentenza di primo grado.
In ogni caso
- Spese e compensi del presente grado di causa interamente rifusi ex art. 91 c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quanto all'appellante principale per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e quanto all'appellata
[...]
per i motivi dedotti nella nota di trattazione Controparte_2
scritta depositata in data 7.10.2022.
6 - per parte appellata ed appellante incidentale Controparte_2
[...]
richiama le conclusioni già precisate con la nota depositata il 9.8.2023:
“In via principale di merito: in riforma della sentenza n. 92/2022 depositata il
25.3.2022 dal Tribunale di Belluno:
i) accertare e dichiarare che il rapporto per cui è causa ed in particolare il diritto di credito già vantato dalla nei Controparte_4
confronti del sig. derivante dal saldo passivo, pari ad Controparte_1
euro 183.537,74 (val. 31.12.2018), del conto corrente n. 1503603 (già n.
614/383647) ove sono confluiti i flussi dei contratti derivati in contestazione, è di titolarità di e per il resto è rimasto nella CP_2
titolarità della in LCA;
Controparte_4
ii) respingere le domande tutte formulate dal sig. in Controparte_1
quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
iii) accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei Controparte_1
confronti di già Controparte_2 [...]
per il saldo del conto corrente n. Controparte_6
1503603 (già n. 614/383647) dell'importo di euro 183.537,74 (val.
31.12.2018), oltre agli interessi in corso di maturazione al tasso contrattuale di mora, e per l'effetto condannare l'attore al pagamento della precitata somma in favore di già ; CP_2 CP_6
iv) nella denegata ipotesi in cui le domande attoree fossero ritenute meritevoli di accoglimento, accertare e dichiarare che il credito nei
7 Contr confronti del sig. ceduto da in LCA ad Controparte_1
[...]
(già ammonta a complessivi euro 183.537,74 (val. CP_2 CP_6
31.12.2018), oltre agli interessi in corso di maturazione al tasso contrattuale di mora, e per l'effetto compensare tra le parti le rispettive poste creditorie;
una volta operata la compensazione, in ipotesi di eccedenza in favore di (già condannare CP_2 CP_6
l'attore al pagamento della stessa nei confronti della cessionaria del credito;
in potesi di eccedenza in favore dell'attore, attesa la limitazione di responsabilità discendente dal contratto di cessione del credito, con Contr conseguente legittimazione di in LCA, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 83, 3° comma T.U.B.. In ogni caso, condannare l'attore a restituire, anche in via compensativa, tutti gli importi allo stesso accreditati in forza delle operazioni in derivati OTC oggetto di causa, con interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Ridurre, inoltre, le pretese del sig. tenuto conto degli accrediti CP_1
ricevuti e del concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Respingere l'appello incidentale proposto dal sig. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di primo e secondo grado”.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2016, conveniva Controparte_1
in giudizio al fine di sentir dichiarare la nullità Controparte_4
8 del “contratto quadro derivato over the counter (OTC) collegato a tassi di interesse” del 24 gennaio 2007 e dei successivi atti negoziali di ordine e disinvestimento, in particolare degli ordini denominati “Yen Quanto” e “Range
Swap”, nonché del contratto di conto corrente n. 614/383647, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 200.000
a titolo di restituzione delle passività, degli interessi, delle commissioni, delle spese e dei costi addebitati. In subordine, chiedeva di dichiarare la risoluzione dei predetti contratti per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto percepito in conseguenza di tali rapporti. In ogni caso, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti per illegittima segnalazione in centrale rischi, quantificati in euro 50.000,00 e che si ordinasse la cancellazione del proprio nominativo da tutti i sistemi di informazione creditizia.
Infine, chiedeva che si accertasse che nulla era dovuto da parte sua alla convenuta.
A sostegno delle domande proposte, allegava di essere un imprenditore CP_1
Contr agricolo, titolare di un'attività agrituristica, e di essersi rivolto a per richiedere un finanziamento, che veniva concesso in data 7 ottobre 2004 nelle forme di
“contratto di finanziamento fondiario”, tramite il quale era accordata un'apertura di credito in conto corrente di euro 650.000, assistita da garanzia ipotecaria e da fideiussione rilasciata dai familiari del debitore. Deduceva che la al fine di CP_4
ridurre i costi del finanziamento, gli aveva proposto l'adesione a strumenti finanziari derivati;
egli pertanto sottoscriveva, in data 24 gennaio 2005, un “modulo
d'ordine per operazioni derivati OTC - negoziati fuori dai mercati regolamentati nome prodotto Yen Quanto”, per un valore nominale di euro 500.000, con durata
9 31 gennaio 2005 - 31 gennaio 2008; contestualmente gli veniva concessa una seconda linea di credito in conto corrente di euro 25.000, appoggiata su di un secondo conto corrente.
Successivamente, la l'aveva indotto ad estinguere anticipatamente CP_4
l'operazione in strumenti finanziari derivati perfezionata nel 2005, addebitandogli le relative perdite nel frattempo subite, ed altresì ad avviare una seconda operazione di investimento, sempre in strumenti finanziari derivati Over the Counter, denominati “Range Swap”, della durata di 5 anni.
Infine, nel giugno 2009, si era rivolto a un altro istituto di credito al fine CP_1
di reperire i fondi per estinguere il debito con la convenuta, apprendendo in tale occasione di essere stato segnalato in Centrale Rischi.
L'attore lamentava la nullità del contratto quadro sia per difetto di sottoscrizione da parte della sia per vizio di causa;
inoltre, venendo meno agli obblighi di CP_4
informazione e correttezza dettati da norme di rango primario e regolamentare, la avrebbe commesso un grave inadempimento tale da legittimare la CP_4
risoluzione del contratto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , Controparte_4
la quale chiedeva il rigetto della domanda, eccepiva che l'attore era stato correttamente catalogato nella sua propensione al rischio e che aveva ricevuto tutte le informative previste dalla normativa di settore;
inoltre, contestava la tesi attorea sulla nullità del contratto quadro per mancanza della forma scritta.
Con ordinanza dell'11 marzo 2017, il Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio e nominava il dott. incaricandolo di descrivere le Persona_1
10 operazioni finanziarie oggetto del giudizio e, in particolare, l'operazione di investimento e disinvestimento in derivati OTC denominata “Yen Quanto” e la successiva operazione in derivati OTC denominata “range Swap 5 anni”.
All'udienza del 14 novembre 2017 veniva dichiarata l'interruzione del processo in ragione dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di , a seguito CP_8
di riassunzione, con decreto del 29 aprile 2018, veniva disposta la prosecuzione del processo. L'attore notificava il ricorso in riassunzione dapprima a Parte_1
ed a , successivamente, a seguito
[...] Controparte_5
dell'ordinanza emessa dal primo Giudice all'udienza del 4 ottobre 2018, con cui disponeva la rinnovazione del ricorso in riassunzione a anche a CP_6
quest'ultima.
In data 14 settembre 2018 si costituivano in giudizio , la quale Parte_1
chiedeva di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, e n LCA, CP_8
la quale, non opponendosi all'estromissione della prima, chiedeva che, in via preliminare, fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda per essere pendente la procedura concorsuale;
nel merito, entrambe chiedevano il rigetto delle pretese attoree.
In data 27 febbraio 2019 si costituiva SGA., in qualità di cessionaria dei crediti deteriorati di asserendo di rispondere solo del credito cedutole e nei limiti CP_8
della sua esistenza e/o della sua compensabilità con altre poste che dovessero essere accertate a credito di controparte, mentre eventuali domande restitutorie o risarcitorie dovevano essere riferite alla cedente n LCA e, quindi, dichiarate CP_8
Contr improcedibili ai sensi dell'art. 83 TUB. Tanto premesso, non si opponeva
11 all'estromissione di , chiedeva in via preliminare che fosse Parte_1
dichiarata improcedibile l'azione nei confronti dell'originaria convenuta, e, nel merito, chiedeva il rigetto delle pretese attoree nonché, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato che era debitore nei suoi confronti per il saldo CP_1
del conto corrente n. 1503603 (già n. 614/383647) dell'importo di euro 183.537,74
(val. 31 dicembre 2018), oltre agli interessi in corso di maturazione al tasso contrattuale di mora, e per l'effetto condannarlo al pagamento di tale somma.
Successivamente al deposito della consulenza tecnica di parte, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12 novembre 2021, con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 92/2022 pubblicata in data 25 marzo 2022, il Tribunale di Belluno, riteneva fondata la domanda attorea nei seguenti termini:
“• ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
• DICHIARA la nullità dei contratti “Yen Quanto” del 24 gennaio 2005 e “Range
Swap 5 anni” del 15 febbraio 2007 e, per l'effetto,
• CONDANNA pagare a un Controparte_9 Controparte_1
importo di Euro 127.758,74, oltre interessi come da domanda;
• CONDANNA rimborsare a Controparte_9 Controparte_1
le spese di questo giudizio, che liquida in complessive Euro 786,00 per anticipazioni, ed Euro 13.430,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
• COMPENSA le spese di lite tra e le altre parti del giudizio;
CP_1
12 • COMPENSA le spese di lite tra le altre parti del giudizio;
• PONE definitivamente a carico di e spese di CTU”. Controparte_9
Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
e riteneva che i prodotti collocati dalla Banca, per le caratteristiche del Pt_1
cliente e per il contesto in cui erano stati sottoscritti, avrebbero dovuto avere finalità di copertura dei rischi insiti nell'operazione di finanziamento, considerate le fluttuazioni dell'indice di riferimento per il tasso di interesse applicato al finanziamento, ma “a differenza da quanto lasciato intendere al cliente, nell'accertamento peritale disposto dal Tribunale è emerso che i derivati proposti dalla banca, e sottoscritti dall'attore, avessero una finalità lontana dall'essere di copertura, ma erano contraddistinti da uno scopo prevalentemente speculativo”.
Secondo il Tribunale vi era un “evidente scostamento” tra la finalità dell'operazione in derivati, come dichiarata dalla e quella invece propria CP_4
dello strumento in questione;
di conseguenza, il contratto era inidoneo a perseguire lo scopo economico individuale per il quale le parti lo avevano posto in essere, e quindi nullo per mancanza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c.. Il Tribunale accertava altresì che il cliente si era impegnato a corrispondere alla Banca una commissione occulta, con conseguenze sulla causa concreta sottostante al negozio giuridico, concludendo che “i contratti azionati non perseguono interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., e, inoltre, non sono muniti di una valida causa in concreto”.
Con atto di citazione del 18 maggio 2022, ha proposto tempestivo Parte_1
13 appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato che il Tribunale l'avesse ritenuta passivamente legittimata, in quanto il rapporto controverso era rimasto escluso dalla cessione, essendo a sofferenza e, come tale, non funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria. Ciò sarebbe espressamente confermato dalla lettera dell'art.
3.1.4 del Contr contratto, il quale indica tra le attività escluse: - “i crediti di classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come
“sofferenze”, come “inadempienze probabili” (…) e/o come “esposizioni scadute”
(…) e i relativi rapporti contrattuali” (lettera a), punto i); - “le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose che (x) non siano riferite ad Attività Incluse,
Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso” (lettera b), ultimo comma).
L'esclusione dei rapporti deteriorati dal perimetro della cessione del ramo d'azienda sarebbe confermata anche nell'“atto ripetitivo” del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione”, strumento negoziale utilizzato a posteriori dalle parti con finalità interpretative, oltre dal fatto che si tratterebbe di operazioni estinte in data anteriore alla cessione.
Col secondo motivo l'appellante ha lamentato la mancanza di prova della presenza del debito nelle scritture contabili di dell'inclusione nello stato passivo: il CP_8
Tribunale non avrebbe considerato che il aveva omesso di dimostrare che CP_1
Contr il debito di cui si discute fosse indicato nella contabilità di e fosse incluso nello stato passivo, alla luce del tenore del contratto di cessione ma anche dell'art. 2560 c.c., che prevedono la responsabilità dell'acquirente per i soli debiti risultanti
14 dai registri contabili.
Col terzo motivo ha lamentato la carenza di prova a sostegno della tesi attorea secondo cui i derivati sottoscritti dal sarebbero stati rappresentati CP_1
dall'operatore bancario come strumenti privi di costi o di rischi. Tale tesi sarebbe smentita dalle numerose dichiarazioni di conoscenza e consapevolezza rilasciate dal cliente in sede negoziale nonché dalle specifiche informazioni contenute nei moduli d'ordine; il risultato economico negativo maturato dai derivati, valutato ex post, non potrebbe concretare un vizio genetico dei contratti.
Col quarto motivo l'appellante ha eccepito l'erroneità delle risultanze peritali sulla finalità “speculativa” dei derivati in questione;
l'attore, infatti, non avrebbe offerto alcuna dimostrazione che i prodotti finanziari sottoscritti dal siano stati CP_1
qualificati e proposti come “di copertura”. Dal tenore delle dichiarazioni negoziali agli atti emergerebbe, da un lato, la qualificazione del cliente quale soggetto esperto e propenso al rischio e, dall'altro, la ripetuta segnalazione dell'aleatorietà dei prodotti in questione.
Col quinto motivo, in relazione alla quantificazione del credito, l'appellante ha lamentato che il di fatto, non avrebbe mai subìto alcuna perdita dai CP_1
prodotti derivati stipulati, poiché i differenziali negativi costituirebbero una posta debitoria contabilizzata in conto corrente, ma non sarebbero mai stati pagati dal cliente, come attestato dal CTU. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova che la Contr condotta di abbia potuto ingenerare a carico del i pregiudizi CP_1
lamentati.
Infine, l'appellante ha fatto istanza di sospensione della provvisoria esecutività
15 della sentenza impugnata, la quale è stata accolta all'udienza del 13 ottobre 2022.
, con atto di costituzione e risposta del 15 settembre 2022, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dei primi due motivi d'appello nonché ex art 345 c.p.c. del secondo motivo in relazione alla mancanza di prova Contr della presenza del debito nelle scritture contabili di e dell'inclusione nello stato passivo. Ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi d'appello sulla nullità del contratto per vizio di causa, sulla mancanza di prova della funzione
“di copertura” degli strumenti derivati e sulla quantificazione del credito.
Il ha proposto, inoltre, cinque motivi d'appello incidentale. CP_1
Col primo motivo, subordinatamente all'accoglimento della domanda dell' appello principale volta alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di
[...]
, ha chiesto che sia dichiarata la legittimazione passiva di Pt_1 CP_2
per l'effetto che siano estesi nei suoi confronti i capi condannatori della sentenza di primo grado e della sentenza di secondo grado.
Col secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda CP_1
attorea di accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, chiedendone l'accoglimento.
Col terzo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno forfettariamente quantificato in euro 50.000,00 a seguito della segnalazione nel sistema di informazione creditizia, chiedendone l'accoglimento. Il danno sarebbe provato per
16 tabulas (doc. 15 di citazione), poiché pregiudicherebbe l'accesso al credito e la disponibilità di liquidità dell'appellato.
Col quarto motivo l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di rettifica del sistema di informazione creditizia, chiedendo l'accoglimento della domanda di ordine di cancellazione delle segnalazioni dai registri della Centrale Rischi, CRIF e ogni ulteriore sistema di informazioni creditizie.
Infine, col quinto motivo, ha chiesto che le spese del giudizio di primo grado siano liquidate in euro 995,08 e il compenso in euro 24.463,00 oltre agli accessori di legge, con riforma del capo di compensazione delle spese di lite con e CP_2 CP_8
in LCA.
i è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 20 settembre CP_2
2022 aderendo ai motivi di impugnazione svolti da e, a propria Parte_1
volta, proponendo appello incidentale.
Col primo motivo ha lamentato l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione in merito all'individuazione di Parte_1
quale soggetto titolare del rapporto dedotto in causa e legittimato passivo a stare in giudizio, come conseguenza dell'erronea interpretazione delle previsioni di legge
(artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 3 D.L. 99/2017) e di quelle contrattuali
(cessione di ramo d'azienda del 26 giugno 2017 e atto ricognitivo del 22 gennaio
2018). Alla luce dell'art.
3.1.2 del contratto, il rapporto intrattenuto col CP_1
non sarebbe mai stato ceduto a , bensì ad che risulterebbe oggi titolare Pt_1 CP_2
17 di un credito di euro 183.537,74. Il rapporto intestato al risulta CP_1
contabilmente classificato come “deteriorato” e “inadempienza probabile”, e pertanto espressamente escluso dal perimetro della cessione, oltre al fatto che le operazioni in derivati risulterebbero tutte estinte in data anteriore all'operazione di cessione di ramo d'azienda, come accertato dal CTU.
Col secondo motivo ha lamentato l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha pronunciato l'inammissibilità e la tardività della domanda riconvenzionale svolta da CP_2
nella propria comparsa di costituzione in riassunzione, nonché la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (ora CP_6 CP_2
sarebbe di fatto avvenuta per ordine del medesimo giudice, sulla base del rilievo svolto dall'attore all'udienza del 4 ottobre 2018, che dava atto di avere ricevuto, nelle more della riassunzione, una comunicazione di cessione del credito contestato in favore di CP_6
Col terzo motivo ha lamentato l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha sancito la nullità dei contratti per vizio di causa, ponendosi in contrasto con la documentazione agli atti. I derivati sottoscritti dal non sarebbero mai stati CP_1
rappresentati come strumenti privi di costi o di rischi e la volontà contrattuale si sarebbe liberamente e consapevolmente determinata, nel rispetto delle forme e degli obblighi anche di carattere informativo imposti dalla normativa di riferimento.
18 Col quarto motivo ha impugnato la sentenza per l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha sancito la nullità dei contratti ex art. 1322 c.c.. Parte attrice non avrebbe offerto alcuna prova che i derivati stipulati siano stati rappresentati dalla come strumenti di CP_4
copertura; inoltre, la avrebbe adempiuto a tutti gli obblighi informativi circa CP_4
l'elevata aleatorietà e volatilità insita nei prodotti derivati.
Col quinto motivo ha lamentato l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha quantificato un indebito a carico di a fronte dell'operatività dei contratti derivati Parte_1
dichiarati nulli, non tenendo conto della circostanza che il non avrebbe CP_1
mai subìto alcuna perdita dai prodotti derivati stipulati, i cui differenziali negativi costituirebbero una posta debitoria contabilizzata in conto corrente, ma non sarebbero mai stati pagati dal cliente, come confermato dal CTU.
La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 7 settembre
2023, con concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
19 In diritto
Il primo motivo dell'appello principale di ed il primo motivo Parte_1
dell'appello incidentale di meritano accoglimento, per le ragioni di seguito CP_2
esposte.
non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a Parte_1 CP_8
secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli espressamente indicati nel DL 99/17 e nel contratto di cessione d'azienda 26/6/2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa. E con DL n. 99 del 25 giugno 2017
(pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017,
n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di (e di , Controparte_4 Parte_3
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma
3”. L'art. 3 appena citato, al comma 1, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
20 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...” e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: …c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività…”. Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”. In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, DL n.99/2017, sopra riportati, dunque, in LCA in data 26 giugno 2017 ha stipulato con CP_8 Parte_1
il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata”
[...]
formulata da quest'ultima. In tale contratto, per quello che qui interessa ai fini della definizione del perimetro della cessione, l'art. 3.1.4, lett. a cap. (i) del contratto di cessione indica espressamente, quali “attività escluse”, “i crediti di CP_10
classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali” da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni debitorie scadute la cui riscossione appare difficile ed incerta. Né può dirsi che il rapporto in questione rientri tra le controversie pregresse incluse nella cessione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) DL 99/17 sul presupposto che tale disposizione, escludendo dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa,
21 e le relative passività, vi include necessariamente tutte quelle controversie che invece sono sorte anteriormente ad essa, come se detto criterio temporale fosse prevalente rispetto a quello dell'oggetto dei rapporti trasferiti ed individuati al momento della cessione. Infatti, la corretta interpretazione della norma impone di riferire questo criterio temporale, costituito dalla pendenza della lite, alle sole controversie inerenti rapporti oggetto di cessione poiché, diversamente, si verificherebbe una contraddizione ed una disparità di trattamento - fra soggetti titolari di crediti aventi la medesima natura e qualità - che la stessa norma mira ad evitare, in contrasto con la volontà del legislatore che ha voluto escludere dal perimetro della cessione vicende afferenti alle esposizioni scadute ed ai relativi rapporti contrattuali. Del resto, all'art. 3 del contratto, si legge, a completamento dell'interpretazione offerta, che: “…Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad
Attività incluse, Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti…”. Ad ulteriore precisazione, l'art.
3.2 del contratto è dedicato alla regolamentazione del contenzioso così prevedendo: “Le Banche in LCA e gli organi della liquidazione coatta amministrativa faranno tutto quanto necessario Con ed opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi contenzioso escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in LCA, i sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma,
22 lettera c), del Decreto-legge Banche Venete e comunque per l'effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente
(sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con Con
rispetto al predetto contenzioso escluso;
quindi, in caso di coinvolgimento di Con
, le banche nelle CA e gli organi delle liquidazione coatta amministrativa e Con dovranno dichiarare la propria legittimazione passiva e partì che venga sostituita nella posizione sostanziale processuale passiva anche attraverso ogni atto iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca nelle CA del singolo contenzioso…”.
E, in effetti, n LCA, in primo grado, non si era opposta all'estromissione di CP_8
Con
“in quanto il rapporto oggetto di causa non rientra tra quelli ceduti con il contratto di cessione di rami d'azienda del 26.6.2017” così come, in questa sede, afferma e documenta di essere la cessionaria del predetto credito per averlo CP_2
acquisito dalla liquidazione coatta amministrativa.
La chiara e testuale previsione dell'efficacia verso terzi di quanto previsto dal DL
99/17 e dal contratto nonché della legittimazione delle Banche in LCA per il contenzioso, dunque, non lascia spazio ad una interpretazione che possa estendere Con la responsabilità di (e la conseguente legittimazione passiva) alle passività non ricomprese nel perimetro della cessione solo perché oggetto di contenzioso pendente. La scelta legislativa di escludere dall'insieme aggregato, quale complesso di beni organizzati come ramo di azienda bancaria, determinati rapporti giuridici (ossia, per quanto qui interessa, i rapporti relativi ai crediti deteriorati), comporta che, non trattandosi di rapporti trasmigrati ad , Parte_1
23 quest'ultima non può essere legittimata passiva nei relativi giudizi pendenti sia per l'ovvia considerazione già evidenziata che deve sussistere un'adeguata omogeneità tra i rapporti sostanziali e quelli processuali e sia perché così espressamente previsto dal contratto, secondo il quale affinché sussista la legittimazione passiva occorrono due contestuali condizioni, vale a dire che si tratti di situazioni passive inerenti a rapporti giuridici ceduti e che questi siano oggetto di contenzioso pregresso.
E' opportuno poi ricordare che con D.M. 22 febbraio 2018 n.221 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 5 commi 1 e 5 D.L. n. 99/2017, ha costituito all'interno di il Patrimonio CP_6
Destinato denominato “Gruppo Vicenza”; in data 11 aprile 2018, in esecuzione di quanto previsto dal citato D.M. i Commissari Liquidatori di Controparte_4
Contr in hanno ceduto a
[...] Controparte_6
che li ha acquistati per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato “Gruppo
Vicenza” costituito con detto decreto ministeriale, i crediti classificati come
“deteriorati” alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25 giugno
2017), unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi a detti Contr crediti ceduti (v. docc.1 e 2 fascicolo di primo grado ).
Tra detti crediti rientra senz'altro quello nei confronti del in quanto CP_1
classificato come “deteriorato” e “prob. inadem.” alla Centrale Rischi per un'esposizione debitoria di allora euro 165.000,00 (v. doc. 2 fascicolo di parte
, primo grado). Parte_1
24 Si aggiunga, peraltro, che la stessa cessione della posizione da parte dei Contr Commissari liquidatori a conferma, se anche fosse necessario, che
[...]
difetta della titolarità passiva, che spetta ora ad Pt_1 CP_2
L'accoglimento del primo motivo di appello proposto da e da CP_2 [...]
, con conseguente declaratoria di difetto della titolarità passiva di Pt_1
quest'ultima e accertamento della titolarità in capo ad comporta CP_2
l'assorbimento degli ulteriori motivi proposti da e la disamina, invece dei Pt_1
successivi motivi proposti da CP_2
Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione di volti entrambi a censurare CP_2
la decisione del primo Giudice in punto nullità dei contratti derivati in questione per assenza di causa e difetto di meritevolezza, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Detti motivi non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
I contratti derivati di tipo finanziario, come quelli per cui è lite, sulla base dell'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono ritenuti validi solo se l'alea ad essi sottesa è misurabile secondo criteri riconosciuti, nonché esplicitata nel contratto e alla presenza di un chiaro accordo tra le parti.
In tal senso si è autorevolmente espressa Cass. Sez. Un. n. 8770/2020, Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017, Cass. sez. I n. 21830/2021 secondo cui l'alea del contratto è
“razionale” e “misurabile” solo se, in concreto, siano esplicitati e condivisi in accordo con l'investitore gli elementi che consentono di conoscere le condizioni contrattuali praticate, tramite l'esplicitazione dei costi impliciti che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea, del Mark to Market (ossia del valore effettivo del
25 derivato ad una certa data) e dei c.d. “scenari probabilistici”. Secondo tale Parte impostazione, fatta propria dalla Corte di Cassazione, e il suo metodo di calcolo, costi impliciti e scenari probabilistici rappresentano elementi essenziali del contratto derivato e in quanto tali devono formare oggetto di accordo.
La Suprema Corte ha infatti precisato che, in ipotesi di mancata indicazione di uno di tali elementi, non si può parlare semplicemente di violazione di obblighi informativi, come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie, ma di una carenza che investe una parte essenziale dell'accordo, così da determinarne la nullità. L'orientamento della Suprema Corte, pertanto, da un lato valorizza l'indicazione del Mark to Market, dei suoi criteri di calcolo, della esplicitazione dei costi impliciti e della prospettazione di scenari probabilistici incidenti sulla misura qualitativa e quantitativa dell'alea, e, dall'altro, qualifica tali parametri quali elementi essenziali del contratto derivato ai sensi degli artt. 1325 e
1418 c.c., facendo conseguentemente discendere dalla loro omissione l'invalidità del contratto stesso, per difetto di causa in concreto e/o per indeterminabilità dell'oggetto (Cass. Sez. Un. n. 8770/2020 cit.; nello stesso senso Cass. n.
21830/2021; Cass. n. 7368/2024).
In tali ipotesi si configura quindi una “nullità che - è bene precisare - non è quella, virtuale (art. 1418 c.c., comma 1) (…), ma una nullità strutturale (art. 1418, comma
2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto” (Cass. n. 24654/2022 cit.; negli stessi termini Cass. n. 7368/2024 cit. e, ancor più di recente, Cass.
n.417/2025).
26 La Suprema Corte ha infatti ben puntualizzato come, pur prescindendo dalla finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, la preventiva conoscibilità degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del rilevi CP_12
proprio sul piano causale (Cass. n. 32705/2022 cit.), sicché, in assenza di questi, il contratto deve considerarsi nullo (Cass. n. 7368/2024 cit.). L'omissione di tali elementi, quindi, si colloca nell'alveo dei vizi strutturali e genetici dell'accordo.
Mette conto, infine, rilevare che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7368/2024 ha evidenziato la piena corrispondenza dell'orientamento sopra illustrato sia al diritto unionale (e, più precisamente, alla Direttiva 2004/39/CE, alla Direttiva
2006/73/CE) sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Parte attrice ha lamentato, sin dall'atto di citazione, un deficit informativo quanto alla misura dell'alea dei derivati in questione, con conseguente indeterminabilità del rischio assunto al momento della sottoscrizione del contratto.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado ha evidenziato
– come ricordato dal Tribunale – che, con i contratti per cui è lite, si era CP_1
impegnato a corrispondere una “commissione occulta”, ossia la “differenza tra il fair value (valore equo) dello swap ed il valore a cui è stata conclusa
l'operazione”; infatti, “Affinché il contratto derivato sia equo, il valore totale dello swap, comprensivo di eventuali up-front, dovrebbe essere uguale a zero: in caso contrario vi sarebbe una commissione (occulta) pagata da una delle due componenti a favore dell'altra.” (v. pagg. 22 e 23 dell'elaborato peritale).
27 Anche la sentenza della Cassazione n.22014/2023, richiamando quella alle Sezioni
Unite n.8770/2020, già citata, ha ribadito come elemento essenziale del contratto sia la conoscibilità ex ante del rischio nella tipologia di contratti come quelli in esame, conoscibilità che deve estendersi anche alla misura dei costi seppur impliciti.
Le Sezioni Unite hanno chiaramente affermato che l'esistenza di costi impliciti non percettibili e non verificabili al momento della stipula del contratto integrano uno
“squilibrio iniziale”, precisando che egualmente deve dirsi quanto a costi imputabili alla “remunerazione” dell'intermediario che sia, appunto, occultata.
Dunque, la suddetta sentenza ha espressamente affermato che l'accordo contrattuale deve cadere sulla misura dell'alea, nella quale rientra anche la misura dei costi pur se impliciti. Se, dunque, nell'alea sono compresi anche i costi impliciti, che però non hanno trovato indicazione né elementi di determinabilità al momento della conclusione del contratto, quest'ultimo è viziato in origine in uno dei suoi elementi essenziali.
Nel caso di specie la commissione occulta, così come stimata dal perito incaricato dal Tribunale, è pari ad euro 14.367,05 con riguardo allo “Yen Quanto” e ad euro
49.203,69 con riguardo al “Range swap 5 anni”. Pur tenendo conto che, come rappresentato dal CTU la commissione occulta non viene addebitata materialmente e rappresenta esclusivamente il rischio a cui il cliente è assoggettato per avere sottoscritto tale derivato, tale ammontare evidenzia “un vantaggio economico per la banca eccessivo rispetto all'economia complessiva del negozio” – come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice – che, si osserva, non risulta
28 bilanciato dal riconoscimento di up front in favore del cliente. Infatti il CTU ha messo in luce come la somma riconosciuta a titolo di up front con la sottoscrizione del derivato “Range swap 5” anni sia stata compensata con la somma equivalente addebitata lo stesso giorno a titolo di commissione per l'estinzione anticipata del precedente derivato (“Yen Quanto”).
Tali considerazioni superano ogni questione relativa alla circostanza che la Banca avesse rappresentato o meno al i derivati in questione come strumenti di CP_1
copertura, posto che, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la preventiva conoscibilità di taluni elementi (costi impliciti, Mark to Market, scenari probabilistici) o la determinabilità degli stessi rileva, ai fini della formazione dell'accordo, in ordine alla misura dell'alea e l'omissione degli stessi, a prescindere dalla finalità di copertura o speculativa di tali contratti, ne comporta la nullità.
Con il quinto motivo censura la statuizione con cui il Tribunale ha CP_2
quantificato e posto a carico di , ritenuta titolare del rapporto, Parte_1
l'indebito che sarebbe stato percepito dalla in forza dei contratti derivati CP_4
dichiarati nulli, pari a complessivi euro 127.758,74, non tenendo conto della circostanza che i differenziali negativi costituiscono solo una posta debitoria contabilizzata in conto corrente, ma non sono mai stati pagati dal cliente.
Il motivo è fondato.
Il CTU che, come già evidenziato, ha chiarito che la commissione occulta non viene addebitata materialmente e rappresenta esclusivamente il rischio a cui il cliente è assoggettato per avere sottoscritto il derivato, ha altresì precisato come “gli
29 interessi addebitati sul conto corrente non siano, ad oggi, stati "pagati" dal Sig. ma siano solo il frutto di annotazioni effettuate sul rapporto delle quali CP_1
potrà, al massimo, essere riconosciuta, nei limiti degli stessi, la non debenza;
sul punto il CTU precisa inoltre che tali interessi, pur non essendo stati effettivamente addebitati, costituiscono comunque oneri maturati in capo all'attore e quindi da considerare ai fini del conteggio così come previsto nel quesito posto” (pag. 36 dell'elaborato peritale).
dal canto suo, ha dato conto che: i flussi generati dalle operazioni CP_2
finanziarie concluse dal sono stati regolati sul conto corrente n. CP_1
614/383647 presso il conto corrente in questione è Controparte_4
stato gestito operativamente dal 25 giugno 2017 (data di apertura della LCA) sino all'8 dicembre 2017 da (c/c n. 1000/189) e il relativo saldo è stato Parte_1
azzerato per effetto della “girocontazione” contabile avvenuta in data 8 dicembre
2017 con la seguente causale “giroconto relativo al saldo debitore – debito verso
” per l'importo di euro -151.141,92 (v. Controparte_4
doc. 41 fascicolo di primo grado;
è divenuta cessionaria del CP_1 CP_2
credito già vantato da in LCA nei confronti di – rinveniente dal CP_8 CP_1
saldo del conto corrente n.1503603 (già n. 614/383647) ammontante alla data del
31 dicembre 2018 ad euro -183.537,74 (pari ad euro - 151.141,92 + euro -32.395,82 per interessi debitori scaduti ed esigibili: v. doc.3 fascicolo di primo grado;
CP_6
l'attuale conto tecnico n. 700 10056987-1 presso riportava al 31 dicembre CP_2
2022 un saldo passivo di complessivi euro 276.112,06.
30 La circostanza che non abbia effettivamente pagato gli interessi CP_1
addebitati sul conto da un lato non risulta smentita per non avere l'attore provato l'avvenuto pagamento dei differenziali negativi maturati (l'attore, infatti, si è limitato ad affermare di avere estinto l'esposizione maturata nei confronti di CP_8
in ragione del contratto di apertura di credito fondiario con un finanziamento ottenuto da un diverso istituto di credito), dall'altro risulta coerente con la circostanza che, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di Contr il credito della predetta sia stato ceduto a in ragione della CP_8 CP_4
persistenza di un saldo negativo nei termini sopra indicati e della avvenuta segnalazione in Centrale Rischi della posizione di come CP_1
“probab.inadem.” e del credito in questione come “deteriorato”. Diversamente, il conto sul quale sono state contabilizzate le poste a debito avrebbe dovuto presentare quantomeno un “saldo zero” se non un saldo a credito del correntista.
Dalla declaratoria di nullità dei derivati per cui è lite consegue quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, non tanto una condanna di pagamento dell'importo di euro 127.758,74, bensì un accertamento di non debenza per un importo corrispondente.
Il secondo motivo di impugnazione proposto da risulta assorbito dalla CP_2
decisione dei precedenti motivi nei termini sopra esposti.
Quanto ai motivi di appello incidentale proposti da : Controparte_1
Il primo motivo è superato dall'accertamento della legittimazione/titolarità passiva in capo ad CP_2
31 Il secondo motivo può trovare accoglimento nei soli limiti riconosciuti con la decisione del quinto motivo di appello incidentale di non essendovi CP_2
evidenza di ulteriori poste a debito non dovute.
Il terzo ed il quarto motivo vanno rigettati in difetto di evidenza circa la non correttezza delle segnalazioni alla Centrale Rischi e che tali segnalazioni siano state determinate esclusivamente dalla posizione debitoria per cui è lite. Quanto alla richiesta di risarcimento danni non sussiste idonea allegazione e prova del danno subito dall'attore – appellante incidentale.
Il quinto motivo risulta superato dalla necessità, determinata dall'esito dei gravami, di una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
risulta vittorioso esclusivamente rispetto alla dichiarazione di nullità dei CP_1
derivati per cui è causa ed all'accertamento di non debenza dei flussi negativi dagli stessi generati.
Considerato che i contratti dichiarati nulli sono stati conclusi da con CP_1
appare coerente porre a carico della predetta e, Controparte_4
pertanto, in attualità, a in LCA la metà della spese di lite sostenute da CP_8
nei due gradi di giudizio;
la restante metà va invece compensata tra le CP_1
predette parti, attesa la soccombenza dell'attore – odierno appellante incidentale su plurime domande.
La complessità della vicenda successoria, nonché il rilievo che è Parte_1
risultata vittoriosa con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione/titolarità dei
32 Contr rapporti dedotti in causa e che (ora , per effetto della messa in CP_2
liquidazione coatta amministrativa di ha acquisito il credito – deteriorato – CP_8
vantato da n LCA, giustificano invece l'integrale compensazione delle spese CP_8
di lite tra dette parti.
Le spese processuali sono liquidate per l'intero, quanto al primo grado, conformemente alla liquidazione già compiuta dal Tribunale e, quanto al presente grado di appello, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000 escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con decreto dal Tribunale, vanno definitivamente poste a carico di e di n egual misura. Controparte_1 CP_8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo l'appello civile n.1006/2022 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso: in parziale accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, degli appelli proposti e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 92/2022 del Tribunale di Belluno
1) accerta la legittimazione/titolarità passiva di in ordine ai rapporti oggetto CP_2
di lite;
2) accerta la non debenza, da parte di , dell'importo di euro Controparte_1
127.758,74, oltre interessi come da domanda, in ragione della dichiarata nullità dei
33 contratti “Yen Quanto” del 24 gennaio 2005 e “Range Swap 5 anni” del 15 febbraio
2007;
3) condanna in LCA a rifondere a la Controparte_4 Controparte_1
metà delle spese processuali che liquida nell'intero - per il primo grado di giudizio, in euro 13.430,00 per compensi ed euro 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, - per il presente grado, in complessivi euro
9.900,00 per compensi ed euro 1.138,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese per la restante metà;
4) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_13
per entrambi i gradi di giudizio;
Parte_1
5) pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di CP_1
e di n egual misura.
[...] CP_8
Venezia, 11 marzo 2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Gabriella Zanon)
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 26 maggio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Marco Ticozzi;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
1 dall'avv. Aldo Baruffi;
C.F. ), e Controparte_2 P.IVA_3
per essa (C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, a mezzo della procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Melchiori;
Controparte_4
(C.F. ), contumace;
[...] P.IVA_5
appellati
Oggetto: “Bancari” (recte: “Intermediazione finanziaria”- Appello avverso la sentenza n. 92/2022 emessa in data 22 marzo 2022 e pubblicata in data 25 marzo 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 776/2016 R.G. avanti al
Tribunale di Belluno.
CONCLUSIONI
- per parte appellante : Parte_1
Nel merito in via principale:
- in accoglimento del presente atto d'appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi tutti esposti nella Parte_1
narrativa del presente atto, e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di
Belluno n. 92 del 25/03/2022, G.U. dott. Beniamino Margiotta, nella causa RG n.
776/2016 (Repert. n. 154/2022), e comunque respingere le domande attoree tutte di primo grado avanzate contro perché del tutto destituite di Parte_1
fondamento in fatto ed in diritto e/o indimostrate.
In ogni caso
2 con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Chiede, inoltre, il rigetto dell'appello incidentale proposto da parte CP_1
- per parte appellata e appellante incidentale : Controparte_1
In via preliminare
Circa la domanda di appello principale svolta da Parte_1
- Revocarsi il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, emesso inaudita altera parte in data 10.6.2022 e successivamente confermato, immotivatamente anche in punto spese di lite del primo grado di causa, con provvedimento di data 13.10.2022.
- Respingersi l'appello svolto da in quanto inammissibile ex Parte_1
artt. 342-348 bis-345 c.p.c. per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
Circa le domande proposte da Controparte_2
- Dichiararsi l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342-345-348 bis c.p.c. delle domande e delle “conclusioni in via principale di merito in riforma della sentenza n. 92/2022”, peraltro irritualmente proposte dalla appellata come motivi di appello principale, per i motivi indicati nella nota di trattazione scritta depositata dall'appellato in data 7.10.2022, ossia, in sintesi, per difetto CP_1
di corrispondenza e di collegamento logico giuridico tra la parte motiva della sentenza di primo grado, la parte argomentativa dell'avversaria comparsa di costituzione e risposta e le domande di riforma della sentenza di primo grado formulate nelle conclusioni;
per insanabile genericità; per tardività delle domande
3 di riforma della sentenza di primo grado formulate sulla base di domande ovvero eccezioni nuove, non formulate nel primo grado di giudizio.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero ritenute fondate le eccezioni di inammissibilità, improcedibilità, improseguibilità delle domande proposte dal sig. ex art. 83 T.U.B., viene sollevata la questione di legittimità CP_1
costituzionale dell'art. 83 co. 3 T.U.B. per violazione degli artt. 2 Cost. (per violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica), 3-24-111 Cost. (per violazione dei principi di effettività della tutela in giudizio dei diritti, del diritto alla difesa, della ragionevolezza ed uguaglianza), 41-47 Cost. (per violazione del divieto dell'esercizio dell'iniziativa economica in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana;
per violazione del principio di tutela del risparmio in tutte le sue forme), con istanza di sospensione del giudizio in corso e rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale, attesa la fondatezza della questione medesima e la non possibilità della decisione e definizione del presente giudizio indipendentemente dalla relativa risoluzione.
Nel merito
Sulla domanda di appello principale proposta da Parte_1
- Respingersi le domande d'appello principale proposte da Parte_1
in quanto infondate per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
In via di appello incidentale
4 - Subordinatamente al denegato accoglimento della domanda di appello principale volta alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di Parte_1
, dichiararsi la legittimazione passiva di
[...] Controparte_2
e per l'effetto dichiararsi i capi condannatori della sentenza di primo grado
[...]
e della emananda sentenza di secondo grado nei confronti della stessa.
- In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale ovvero delle domande irritualmente proposte da
[...]
e condizionatamente a tali denegate ipotesi, Controparte_2
dichiararsi la risoluzione del “contratto quadro derivato over the counter (OTC) collegato a tassi di interesse” del 24.1.2005 e dei conseguenti ordini di investimento e disinvestimento di data 24.1.2005 e 1.2.2007 e confermarsi la condanna risarcitoria pronunciata a favore dell'odierno appellato.
- In parziale riforma e ad integrazione della sentenza n. 92/2022 del Tribunale di
Belluno, dichiararsi che, in ragione dei rapporti finanziari e bancari decritti in atti, il signor nulla deve a parte appellante né alla Banca cedente né ad CP_1
e neppure ad eventuali ulteriori e/o Controparte_2
diverse cessionarie.
- In parziale riforma e ad integrazione della sentenza n. 92/2022 del Tribunale di
Belluno, sia accolta la domanda al risarcimento a favore dell'appellato del danno conseguente alla illegittima ed ininterrotta segnalazione del nominativo del signor presso la Centrale Rischi ed eventuali ulteriori banche dati per Controparte_1
la somma di € 50.000,00 ovvero quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge dalla data di liquidazione al saldo effettivo.
5 - In parziale riforma e ad integrazione della sentenza n. 92/2022 del Tribunale di
Belluno, ordinarsi la cancellazione delle segnalazioni del nominativo del sig. dai registri della Centrale Rischi, CRIF ed ogni ulteriore Controparte_1
sistema di informazioni creditizie.
- In parziale riforma della sentenza n. 92/2022 del Tribunale di Belluno, liquidarsi
a favore del sig. le spese del giudizio di primo grado per € Controparte_1
995,08 ed il compenso complessivamente pari ad € 24.463,00 oltre alle spese generali, iva e c.p.a. e revocarsi la compensazione delle spese di lite tra il sig. ed e CP_1 Controparte_2 [...]
disponendo la condanna di queste ultime in solido con Controparte_5 [...]
Parte_1
Sulle conclusioni rassegnate da Controparte_2
- Ferme le eccezioni di irritualità ed inammissibilità sollevate in via preliminare, in subordine si chiede la reiezione delle domande e conclusioni tutte formulate dalla appellata in quanto gravemente Controparte_2
infondate, non provate e così come respinte nella sentenza di primo grado.
In ogni caso
- Spese e compensi del presente grado di causa interamente rifusi ex art. 91 c.p.c. ed anche ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quanto all'appellante principale per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e quanto all'appellata
[...]
per i motivi dedotti nella nota di trattazione Controparte_2
scritta depositata in data 7.10.2022.
6 - per parte appellata ed appellante incidentale Controparte_2
[...]
richiama le conclusioni già precisate con la nota depositata il 9.8.2023:
“In via principale di merito: in riforma della sentenza n. 92/2022 depositata il
25.3.2022 dal Tribunale di Belluno:
i) accertare e dichiarare che il rapporto per cui è causa ed in particolare il diritto di credito già vantato dalla nei Controparte_4
confronti del sig. derivante dal saldo passivo, pari ad Controparte_1
euro 183.537,74 (val. 31.12.2018), del conto corrente n. 1503603 (già n.
614/383647) ove sono confluiti i flussi dei contratti derivati in contestazione, è di titolarità di e per il resto è rimasto nella CP_2
titolarità della in LCA;
Controparte_4
ii) respingere le domande tutte formulate dal sig. in Controparte_1
quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
iii) accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei Controparte_1
confronti di già Controparte_2 [...]
per il saldo del conto corrente n. Controparte_6
1503603 (già n. 614/383647) dell'importo di euro 183.537,74 (val.
31.12.2018), oltre agli interessi in corso di maturazione al tasso contrattuale di mora, e per l'effetto condannare l'attore al pagamento della precitata somma in favore di già ; CP_2 CP_6
iv) nella denegata ipotesi in cui le domande attoree fossero ritenute meritevoli di accoglimento, accertare e dichiarare che il credito nei
7 Contr confronti del sig. ceduto da in LCA ad Controparte_1
[...]
(già ammonta a complessivi euro 183.537,74 (val. CP_2 CP_6
31.12.2018), oltre agli interessi in corso di maturazione al tasso contrattuale di mora, e per l'effetto compensare tra le parti le rispettive poste creditorie;
una volta operata la compensazione, in ipotesi di eccedenza in favore di (già condannare CP_2 CP_6
l'attore al pagamento della stessa nei confronti della cessionaria del credito;
in potesi di eccedenza in favore dell'attore, attesa la limitazione di responsabilità discendente dal contratto di cessione del credito, con Contr conseguente legittimazione di in LCA, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea ex art. 83, 3° comma T.U.B.. In ogni caso, condannare l'attore a restituire, anche in via compensativa, tutti gli importi allo stesso accreditati in forza delle operazioni in derivati OTC oggetto di causa, con interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Ridurre, inoltre, le pretese del sig. tenuto conto degli accrediti CP_1
ricevuti e del concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Respingere l'appello incidentale proposto dal sig. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di primo e secondo grado”.
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2016, conveniva Controparte_1
in giudizio al fine di sentir dichiarare la nullità Controparte_4
8 del “contratto quadro derivato over the counter (OTC) collegato a tassi di interesse” del 24 gennaio 2007 e dei successivi atti negoziali di ordine e disinvestimento, in particolare degli ordini denominati “Yen Quanto” e “Range
Swap”, nonché del contratto di conto corrente n. 614/383647, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 200.000
a titolo di restituzione delle passività, degli interessi, delle commissioni, delle spese e dei costi addebitati. In subordine, chiedeva di dichiarare la risoluzione dei predetti contratti per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto percepito in conseguenza di tali rapporti. In ogni caso, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti per illegittima segnalazione in centrale rischi, quantificati in euro 50.000,00 e che si ordinasse la cancellazione del proprio nominativo da tutti i sistemi di informazione creditizia.
Infine, chiedeva che si accertasse che nulla era dovuto da parte sua alla convenuta.
A sostegno delle domande proposte, allegava di essere un imprenditore CP_1
Contr agricolo, titolare di un'attività agrituristica, e di essersi rivolto a per richiedere un finanziamento, che veniva concesso in data 7 ottobre 2004 nelle forme di
“contratto di finanziamento fondiario”, tramite il quale era accordata un'apertura di credito in conto corrente di euro 650.000, assistita da garanzia ipotecaria e da fideiussione rilasciata dai familiari del debitore. Deduceva che la al fine di CP_4
ridurre i costi del finanziamento, gli aveva proposto l'adesione a strumenti finanziari derivati;
egli pertanto sottoscriveva, in data 24 gennaio 2005, un “modulo
d'ordine per operazioni derivati OTC - negoziati fuori dai mercati regolamentati nome prodotto Yen Quanto”, per un valore nominale di euro 500.000, con durata
9 31 gennaio 2005 - 31 gennaio 2008; contestualmente gli veniva concessa una seconda linea di credito in conto corrente di euro 25.000, appoggiata su di un secondo conto corrente.
Successivamente, la l'aveva indotto ad estinguere anticipatamente CP_4
l'operazione in strumenti finanziari derivati perfezionata nel 2005, addebitandogli le relative perdite nel frattempo subite, ed altresì ad avviare una seconda operazione di investimento, sempre in strumenti finanziari derivati Over the Counter, denominati “Range Swap”, della durata di 5 anni.
Infine, nel giugno 2009, si era rivolto a un altro istituto di credito al fine CP_1
di reperire i fondi per estinguere il debito con la convenuta, apprendendo in tale occasione di essere stato segnalato in Centrale Rischi.
L'attore lamentava la nullità del contratto quadro sia per difetto di sottoscrizione da parte della sia per vizio di causa;
inoltre, venendo meno agli obblighi di CP_4
informazione e correttezza dettati da norme di rango primario e regolamentare, la avrebbe commesso un grave inadempimento tale da legittimare la CP_4
risoluzione del contratto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , Controparte_4
la quale chiedeva il rigetto della domanda, eccepiva che l'attore era stato correttamente catalogato nella sua propensione al rischio e che aveva ricevuto tutte le informative previste dalla normativa di settore;
inoltre, contestava la tesi attorea sulla nullità del contratto quadro per mancanza della forma scritta.
Con ordinanza dell'11 marzo 2017, il Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio e nominava il dott. incaricandolo di descrivere le Persona_1
10 operazioni finanziarie oggetto del giudizio e, in particolare, l'operazione di investimento e disinvestimento in derivati OTC denominata “Yen Quanto” e la successiva operazione in derivati OTC denominata “range Swap 5 anni”.
All'udienza del 14 novembre 2017 veniva dichiarata l'interruzione del processo in ragione dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di , a seguito CP_8
di riassunzione, con decreto del 29 aprile 2018, veniva disposta la prosecuzione del processo. L'attore notificava il ricorso in riassunzione dapprima a Parte_1
ed a , successivamente, a seguito
[...] Controparte_5
dell'ordinanza emessa dal primo Giudice all'udienza del 4 ottobre 2018, con cui disponeva la rinnovazione del ricorso in riassunzione a anche a CP_6
quest'ultima.
In data 14 settembre 2018 si costituivano in giudizio , la quale Parte_1
chiedeva di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, e n LCA, CP_8
la quale, non opponendosi all'estromissione della prima, chiedeva che, in via preliminare, fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda per essere pendente la procedura concorsuale;
nel merito, entrambe chiedevano il rigetto delle pretese attoree.
In data 27 febbraio 2019 si costituiva SGA., in qualità di cessionaria dei crediti deteriorati di asserendo di rispondere solo del credito cedutole e nei limiti CP_8
della sua esistenza e/o della sua compensabilità con altre poste che dovessero essere accertate a credito di controparte, mentre eventuali domande restitutorie o risarcitorie dovevano essere riferite alla cedente n LCA e, quindi, dichiarate CP_8
Contr improcedibili ai sensi dell'art. 83 TUB. Tanto premesso, non si opponeva
11 all'estromissione di , chiedeva in via preliminare che fosse Parte_1
dichiarata improcedibile l'azione nei confronti dell'originaria convenuta, e, nel merito, chiedeva il rigetto delle pretese attoree nonché, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato che era debitore nei suoi confronti per il saldo CP_1
del conto corrente n. 1503603 (già n. 614/383647) dell'importo di euro 183.537,74
(val. 31 dicembre 2018), oltre agli interessi in corso di maturazione al tasso contrattuale di mora, e per l'effetto condannarlo al pagamento di tale somma.
Successivamente al deposito della consulenza tecnica di parte, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12 novembre 2021, con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 92/2022 pubblicata in data 25 marzo 2022, il Tribunale di Belluno, riteneva fondata la domanda attorea nei seguenti termini:
“• ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
• DICHIARA la nullità dei contratti “Yen Quanto” del 24 gennaio 2005 e “Range
Swap 5 anni” del 15 febbraio 2007 e, per l'effetto,
• CONDANNA pagare a un Controparte_9 Controparte_1
importo di Euro 127.758,74, oltre interessi come da domanda;
• CONDANNA rimborsare a Controparte_9 Controparte_1
le spese di questo giudizio, che liquida in complessive Euro 786,00 per anticipazioni, ed Euro 13.430,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge;
• COMPENSA le spese di lite tra e le altre parti del giudizio;
CP_1
12 • COMPENSA le spese di lite tra le altre parti del giudizio;
• PONE definitivamente a carico di e spese di CTU”. Controparte_9
Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
e riteneva che i prodotti collocati dalla Banca, per le caratteristiche del Pt_1
cliente e per il contesto in cui erano stati sottoscritti, avrebbero dovuto avere finalità di copertura dei rischi insiti nell'operazione di finanziamento, considerate le fluttuazioni dell'indice di riferimento per il tasso di interesse applicato al finanziamento, ma “a differenza da quanto lasciato intendere al cliente, nell'accertamento peritale disposto dal Tribunale è emerso che i derivati proposti dalla banca, e sottoscritti dall'attore, avessero una finalità lontana dall'essere di copertura, ma erano contraddistinti da uno scopo prevalentemente speculativo”.
Secondo il Tribunale vi era un “evidente scostamento” tra la finalità dell'operazione in derivati, come dichiarata dalla e quella invece propria CP_4
dello strumento in questione;
di conseguenza, il contratto era inidoneo a perseguire lo scopo economico individuale per il quale le parti lo avevano posto in essere, e quindi nullo per mancanza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c.. Il Tribunale accertava altresì che il cliente si era impegnato a corrispondere alla Banca una commissione occulta, con conseguenze sulla causa concreta sottostante al negozio giuridico, concludendo che “i contratti azionati non perseguono interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., e, inoltre, non sono muniti di una valida causa in concreto”.
Con atto di citazione del 18 maggio 2022, ha proposto tempestivo Parte_1
13 appello invocandone l'integrale riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato che il Tribunale l'avesse ritenuta passivamente legittimata, in quanto il rapporto controverso era rimasto escluso dalla cessione, essendo a sofferenza e, come tale, non funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria. Ciò sarebbe espressamente confermato dalla lettera dell'art.
3.1.4 del Contr contratto, il quale indica tra le attività escluse: - “i crediti di classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come
“sofferenze”, come “inadempienze probabili” (…) e/o come “esposizioni scadute”
(…) e i relativi rapporti contrattuali” (lettera a), punto i); - “le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose che (x) non siano riferite ad Attività Incluse,
Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso” (lettera b), ultimo comma).
L'esclusione dei rapporti deteriorati dal perimetro della cessione del ramo d'azienda sarebbe confermata anche nell'“atto ripetitivo” del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione”, strumento negoziale utilizzato a posteriori dalle parti con finalità interpretative, oltre dal fatto che si tratterebbe di operazioni estinte in data anteriore alla cessione.
Col secondo motivo l'appellante ha lamentato la mancanza di prova della presenza del debito nelle scritture contabili di dell'inclusione nello stato passivo: il CP_8
Tribunale non avrebbe considerato che il aveva omesso di dimostrare che CP_1
Contr il debito di cui si discute fosse indicato nella contabilità di e fosse incluso nello stato passivo, alla luce del tenore del contratto di cessione ma anche dell'art. 2560 c.c., che prevedono la responsabilità dell'acquirente per i soli debiti risultanti
14 dai registri contabili.
Col terzo motivo ha lamentato la carenza di prova a sostegno della tesi attorea secondo cui i derivati sottoscritti dal sarebbero stati rappresentati CP_1
dall'operatore bancario come strumenti privi di costi o di rischi. Tale tesi sarebbe smentita dalle numerose dichiarazioni di conoscenza e consapevolezza rilasciate dal cliente in sede negoziale nonché dalle specifiche informazioni contenute nei moduli d'ordine; il risultato economico negativo maturato dai derivati, valutato ex post, non potrebbe concretare un vizio genetico dei contratti.
Col quarto motivo l'appellante ha eccepito l'erroneità delle risultanze peritali sulla finalità “speculativa” dei derivati in questione;
l'attore, infatti, non avrebbe offerto alcuna dimostrazione che i prodotti finanziari sottoscritti dal siano stati CP_1
qualificati e proposti come “di copertura”. Dal tenore delle dichiarazioni negoziali agli atti emergerebbe, da un lato, la qualificazione del cliente quale soggetto esperto e propenso al rischio e, dall'altro, la ripetuta segnalazione dell'aleatorietà dei prodotti in questione.
Col quinto motivo, in relazione alla quantificazione del credito, l'appellante ha lamentato che il di fatto, non avrebbe mai subìto alcuna perdita dai CP_1
prodotti derivati stipulati, poiché i differenziali negativi costituirebbero una posta debitoria contabilizzata in conto corrente, ma non sarebbero mai stati pagati dal cliente, come attestato dal CTU. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova che la Contr condotta di abbia potuto ingenerare a carico del i pregiudizi CP_1
lamentati.
Infine, l'appellante ha fatto istanza di sospensione della provvisoria esecutività
15 della sentenza impugnata, la quale è stata accolta all'udienza del 13 ottobre 2022.
, con atto di costituzione e risposta del 15 settembre 2022, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dei primi due motivi d'appello nonché ex art 345 c.p.c. del secondo motivo in relazione alla mancanza di prova Contr della presenza del debito nelle scritture contabili di e dell'inclusione nello stato passivo. Ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi d'appello sulla nullità del contratto per vizio di causa, sulla mancanza di prova della funzione
“di copertura” degli strumenti derivati e sulla quantificazione del credito.
Il ha proposto, inoltre, cinque motivi d'appello incidentale. CP_1
Col primo motivo, subordinatamente all'accoglimento della domanda dell' appello principale volta alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di
[...]
, ha chiesto che sia dichiarata la legittimazione passiva di Pt_1 CP_2
per l'effetto che siano estesi nei suoi confronti i capi condannatori della sentenza di primo grado e della sentenza di secondo grado.
Col secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda CP_1
attorea di accertamento negativo del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, chiedendone l'accoglimento.
Col terzo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno forfettariamente quantificato in euro 50.000,00 a seguito della segnalazione nel sistema di informazione creditizia, chiedendone l'accoglimento. Il danno sarebbe provato per
16 tabulas (doc. 15 di citazione), poiché pregiudicherebbe l'accesso al credito e la disponibilità di liquidità dell'appellato.
Col quarto motivo l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di rettifica del sistema di informazione creditizia, chiedendo l'accoglimento della domanda di ordine di cancellazione delle segnalazioni dai registri della Centrale Rischi, CRIF e ogni ulteriore sistema di informazioni creditizie.
Infine, col quinto motivo, ha chiesto che le spese del giudizio di primo grado siano liquidate in euro 995,08 e il compenso in euro 24.463,00 oltre agli accessori di legge, con riforma del capo di compensazione delle spese di lite con e CP_2 CP_8
in LCA.
i è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 20 settembre CP_2
2022 aderendo ai motivi di impugnazione svolti da e, a propria Parte_1
volta, proponendo appello incidentale.
Col primo motivo ha lamentato l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione in merito all'individuazione di Parte_1
quale soggetto titolare del rapporto dedotto in causa e legittimato passivo a stare in giudizio, come conseguenza dell'erronea interpretazione delle previsioni di legge
(artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 3 D.L. 99/2017) e di quelle contrattuali
(cessione di ramo d'azienda del 26 giugno 2017 e atto ricognitivo del 22 gennaio
2018). Alla luce dell'art.
3.1.2 del contratto, il rapporto intrattenuto col CP_1
non sarebbe mai stato ceduto a , bensì ad che risulterebbe oggi titolare Pt_1 CP_2
17 di un credito di euro 183.537,74. Il rapporto intestato al risulta CP_1
contabilmente classificato come “deteriorato” e “inadempienza probabile”, e pertanto espressamente escluso dal perimetro della cessione, oltre al fatto che le operazioni in derivati risulterebbero tutte estinte in data anteriore all'operazione di cessione di ramo d'azienda, come accertato dal CTU.
Col secondo motivo ha lamentato l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha pronunciato l'inammissibilità e la tardività della domanda riconvenzionale svolta da CP_2
nella propria comparsa di costituzione in riassunzione, nonché la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di (ora CP_6 CP_2
sarebbe di fatto avvenuta per ordine del medesimo giudice, sulla base del rilievo svolto dall'attore all'udienza del 4 ottobre 2018, che dava atto di avere ricevuto, nelle more della riassunzione, una comunicazione di cessione del credito contestato in favore di CP_6
Col terzo motivo ha lamentato l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha sancito la nullità dei contratti per vizio di causa, ponendosi in contrasto con la documentazione agli atti. I derivati sottoscritti dal non sarebbero mai stati CP_1
rappresentati come strumenti privi di costi o di rischi e la volontà contrattuale si sarebbe liberamente e consapevolmente determinata, nel rispetto delle forme e degli obblighi anche di carattere informativo imposti dalla normativa di riferimento.
18 Col quarto motivo ha impugnato la sentenza per l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha sancito la nullità dei contratti ex art. 1322 c.c.. Parte attrice non avrebbe offerto alcuna prova che i derivati stipulati siano stati rappresentati dalla come strumenti di CP_4
copertura; inoltre, la avrebbe adempiuto a tutti gli obblighi informativi circa CP_4
l'elevata aleatorietà e volatilità insita nei prodotti derivati.
Col quinto motivo ha lamentato l'omessa statuizione, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha quantificato un indebito a carico di a fronte dell'operatività dei contratti derivati Parte_1
dichiarati nulli, non tenendo conto della circostanza che il non avrebbe CP_1
mai subìto alcuna perdita dai prodotti derivati stipulati, i cui differenziali negativi costituirebbero una posta debitoria contabilizzata in conto corrente, ma non sarebbero mai stati pagati dal cliente, come confermato dal CTU.
La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 7 settembre
2023, con concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed usufruiti i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
19 In diritto
Il primo motivo dell'appello principale di ed il primo motivo Parte_1
dell'appello incidentale di meritano accoglimento, per le ragioni di seguito CP_2
esposte.
non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a Parte_1 CP_8
secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli espressamente indicati nel DL 99/17 e nel contratto di cessione d'azienda 26/6/2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa. E con DL n. 99 del 25 giugno 2017
(pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017,
n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di (e di , Controparte_4 Parte_3
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete, come previsto dall'art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma
3”. L'art. 3 appena citato, al comma 1, stabilisce che “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
20 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...” e prosegue affermando che “restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: …c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività…”. Al comma 2 è poi stabilito che “… Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…”. In forza delle previsioni di cui agli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, DL n.99/2017, sopra riportati, dunque, in LCA in data 26 giugno 2017 ha stipulato con CP_8 Parte_1
il contratto di cessione di azienda, in conformità alla “Offerta vincolata”
[...]
formulata da quest'ultima. In tale contratto, per quello che qui interessa ai fini della definizione del perimetro della cessione, l'art. 3.1.4, lett. a cap. (i) del contratto di cessione indica espressamente, quali “attività escluse”, “i crediti di CP_10
classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali” da cui emerge la inequivoca volontà del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione quelle esposizioni debitorie scadute la cui riscossione appare difficile ed incerta. Né può dirsi che il rapporto in questione rientri tra le controversie pregresse incluse nella cessione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) DL 99/17 sul presupposto che tale disposizione, escludendo dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa,
21 e le relative passività, vi include necessariamente tutte quelle controversie che invece sono sorte anteriormente ad essa, come se detto criterio temporale fosse prevalente rispetto a quello dell'oggetto dei rapporti trasferiti ed individuati al momento della cessione. Infatti, la corretta interpretazione della norma impone di riferire questo criterio temporale, costituito dalla pendenza della lite, alle sole controversie inerenti rapporti oggetto di cessione poiché, diversamente, si verificherebbe una contraddizione ed una disparità di trattamento - fra soggetti titolari di crediti aventi la medesima natura e qualità - che la stessa norma mira ad evitare, in contrasto con la volontà del legislatore che ha voluto escludere dal perimetro della cessione vicende afferenti alle esposizioni scadute ed ai relativi rapporti contrattuali. Del resto, all'art. 3 del contratto, si legge, a completamento dell'interpretazione offerta, che: “…Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad
Attività incluse, Passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività escluse e/o le Passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti…”. Ad ulteriore precisazione, l'art.
3.2 del contratto è dedicato alla regolamentazione del contenzioso così prevedendo: “Le Banche in LCA e gli organi della liquidazione coatta amministrativa faranno tutto quanto necessario Con ed opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi contenzioso escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in LCA, i sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma,
22 lettera c), del Decreto-legge Banche Venete e comunque per l'effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente
(sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con Con
rispetto al predetto contenzioso escluso;
quindi, in caso di coinvolgimento di Con
, le banche nelle CA e gli organi delle liquidazione coatta amministrativa e Con dovranno dichiarare la propria legittimazione passiva e partì che venga sostituita nella posizione sostanziale processuale passiva anche attraverso ogni atto iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca nelle CA del singolo contenzioso…”.
E, in effetti, n LCA, in primo grado, non si era opposta all'estromissione di CP_8
Con
“in quanto il rapporto oggetto di causa non rientra tra quelli ceduti con il contratto di cessione di rami d'azienda del 26.6.2017” così come, in questa sede, afferma e documenta di essere la cessionaria del predetto credito per averlo CP_2
acquisito dalla liquidazione coatta amministrativa.
La chiara e testuale previsione dell'efficacia verso terzi di quanto previsto dal DL
99/17 e dal contratto nonché della legittimazione delle Banche in LCA per il contenzioso, dunque, non lascia spazio ad una interpretazione che possa estendere Con la responsabilità di (e la conseguente legittimazione passiva) alle passività non ricomprese nel perimetro della cessione solo perché oggetto di contenzioso pendente. La scelta legislativa di escludere dall'insieme aggregato, quale complesso di beni organizzati come ramo di azienda bancaria, determinati rapporti giuridici (ossia, per quanto qui interessa, i rapporti relativi ai crediti deteriorati), comporta che, non trattandosi di rapporti trasmigrati ad , Parte_1
23 quest'ultima non può essere legittimata passiva nei relativi giudizi pendenti sia per l'ovvia considerazione già evidenziata che deve sussistere un'adeguata omogeneità tra i rapporti sostanziali e quelli processuali e sia perché così espressamente previsto dal contratto, secondo il quale affinché sussista la legittimazione passiva occorrono due contestuali condizioni, vale a dire che si tratti di situazioni passive inerenti a rapporti giuridici ceduti e che questi siano oggetto di contenzioso pregresso.
E' opportuno poi ricordare che con D.M. 22 febbraio 2018 n.221 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 5 commi 1 e 5 D.L. n. 99/2017, ha costituito all'interno di il Patrimonio CP_6
Destinato denominato “Gruppo Vicenza”; in data 11 aprile 2018, in esecuzione di quanto previsto dal citato D.M. i Commissari Liquidatori di Controparte_4
Contr in hanno ceduto a
[...] Controparte_6
che li ha acquistati per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato “Gruppo
Vicenza” costituito con detto decreto ministeriale, i crediti classificati come
“deteriorati” alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25 giugno
2017), unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi a detti Contr crediti ceduti (v. docc.1 e 2 fascicolo di primo grado ).
Tra detti crediti rientra senz'altro quello nei confronti del in quanto CP_1
classificato come “deteriorato” e “prob. inadem.” alla Centrale Rischi per un'esposizione debitoria di allora euro 165.000,00 (v. doc. 2 fascicolo di parte
, primo grado). Parte_1
24 Si aggiunga, peraltro, che la stessa cessione della posizione da parte dei Contr Commissari liquidatori a conferma, se anche fosse necessario, che
[...]
difetta della titolarità passiva, che spetta ora ad Pt_1 CP_2
L'accoglimento del primo motivo di appello proposto da e da CP_2 [...]
, con conseguente declaratoria di difetto della titolarità passiva di Pt_1
quest'ultima e accertamento della titolarità in capo ad comporta CP_2
l'assorbimento degli ulteriori motivi proposti da e la disamina, invece dei Pt_1
successivi motivi proposti da CP_2
Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione di volti entrambi a censurare CP_2
la decisione del primo Giudice in punto nullità dei contratti derivati in questione per assenza di causa e difetto di meritevolezza, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Detti motivi non meritano accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
I contratti derivati di tipo finanziario, come quelli per cui è lite, sulla base dell'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono ritenuti validi solo se l'alea ad essi sottesa è misurabile secondo criteri riconosciuti, nonché esplicitata nel contratto e alla presenza di un chiaro accordo tra le parti.
In tal senso si è autorevolmente espressa Cass. Sez. Un. n. 8770/2020, Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017, Cass. sez. I n. 21830/2021 secondo cui l'alea del contratto è
“razionale” e “misurabile” solo se, in concreto, siano esplicitati e condivisi in accordo con l'investitore gli elementi che consentono di conoscere le condizioni contrattuali praticate, tramite l'esplicitazione dei costi impliciti che determinano uno squilibrio iniziale dell'alea, del Mark to Market (ossia del valore effettivo del
25 derivato ad una certa data) e dei c.d. “scenari probabilistici”. Secondo tale Parte impostazione, fatta propria dalla Corte di Cassazione, e il suo metodo di calcolo, costi impliciti e scenari probabilistici rappresentano elementi essenziali del contratto derivato e in quanto tali devono formare oggetto di accordo.
La Suprema Corte ha infatti precisato che, in ipotesi di mancata indicazione di uno di tali elementi, non si può parlare semplicemente di violazione di obblighi informativi, come tale idonea a determinare solo eventuali responsabilità risarcitorie, ma di una carenza che investe una parte essenziale dell'accordo, così da determinarne la nullità. L'orientamento della Suprema Corte, pertanto, da un lato valorizza l'indicazione del Mark to Market, dei suoi criteri di calcolo, della esplicitazione dei costi impliciti e della prospettazione di scenari probabilistici incidenti sulla misura qualitativa e quantitativa dell'alea, e, dall'altro, qualifica tali parametri quali elementi essenziali del contratto derivato ai sensi degli artt. 1325 e
1418 c.c., facendo conseguentemente discendere dalla loro omissione l'invalidità del contratto stesso, per difetto di causa in concreto e/o per indeterminabilità dell'oggetto (Cass. Sez. Un. n. 8770/2020 cit.; nello stesso senso Cass. n.
21830/2021; Cass. n. 7368/2024).
In tali ipotesi si configura quindi una “nullità che - è bene precisare - non è quella, virtuale (art. 1418 c.c., comma 1) (…), ma una nullità strutturale (art. 1418, comma
2, c.c.), inerente ad elementi essenziali del contratto” (Cass. n. 24654/2022 cit.; negli stessi termini Cass. n. 7368/2024 cit. e, ancor più di recente, Cass.
n.417/2025).
26 La Suprema Corte ha infatti ben puntualizzato come, pur prescindendo dalla finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, la preventiva conoscibilità degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del rilevi CP_12
proprio sul piano causale (Cass. n. 32705/2022 cit.), sicché, in assenza di questi, il contratto deve considerarsi nullo (Cass. n. 7368/2024 cit.). L'omissione di tali elementi, quindi, si colloca nell'alveo dei vizi strutturali e genetici dell'accordo.
Mette conto, infine, rilevare che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 7368/2024 ha evidenziato la piena corrispondenza dell'orientamento sopra illustrato sia al diritto unionale (e, più precisamente, alla Direttiva 2004/39/CE, alla Direttiva
2006/73/CE) sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Parte attrice ha lamentato, sin dall'atto di citazione, un deficit informativo quanto alla misura dell'alea dei derivati in questione, con conseguente indeterminabilità del rischio assunto al momento della sottoscrizione del contratto.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado ha evidenziato
– come ricordato dal Tribunale – che, con i contratti per cui è lite, si era CP_1
impegnato a corrispondere una “commissione occulta”, ossia la “differenza tra il fair value (valore equo) dello swap ed il valore a cui è stata conclusa
l'operazione”; infatti, “Affinché il contratto derivato sia equo, il valore totale dello swap, comprensivo di eventuali up-front, dovrebbe essere uguale a zero: in caso contrario vi sarebbe una commissione (occulta) pagata da una delle due componenti a favore dell'altra.” (v. pagg. 22 e 23 dell'elaborato peritale).
27 Anche la sentenza della Cassazione n.22014/2023, richiamando quella alle Sezioni
Unite n.8770/2020, già citata, ha ribadito come elemento essenziale del contratto sia la conoscibilità ex ante del rischio nella tipologia di contratti come quelli in esame, conoscibilità che deve estendersi anche alla misura dei costi seppur impliciti.
Le Sezioni Unite hanno chiaramente affermato che l'esistenza di costi impliciti non percettibili e non verificabili al momento della stipula del contratto integrano uno
“squilibrio iniziale”, precisando che egualmente deve dirsi quanto a costi imputabili alla “remunerazione” dell'intermediario che sia, appunto, occultata.
Dunque, la suddetta sentenza ha espressamente affermato che l'accordo contrattuale deve cadere sulla misura dell'alea, nella quale rientra anche la misura dei costi pur se impliciti. Se, dunque, nell'alea sono compresi anche i costi impliciti, che però non hanno trovato indicazione né elementi di determinabilità al momento della conclusione del contratto, quest'ultimo è viziato in origine in uno dei suoi elementi essenziali.
Nel caso di specie la commissione occulta, così come stimata dal perito incaricato dal Tribunale, è pari ad euro 14.367,05 con riguardo allo “Yen Quanto” e ad euro
49.203,69 con riguardo al “Range swap 5 anni”. Pur tenendo conto che, come rappresentato dal CTU la commissione occulta non viene addebitata materialmente e rappresenta esclusivamente il rischio a cui il cliente è assoggettato per avere sottoscritto tale derivato, tale ammontare evidenzia “un vantaggio economico per la banca eccessivo rispetto all'economia complessiva del negozio” – come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice – che, si osserva, non risulta
28 bilanciato dal riconoscimento di up front in favore del cliente. Infatti il CTU ha messo in luce come la somma riconosciuta a titolo di up front con la sottoscrizione del derivato “Range swap 5” anni sia stata compensata con la somma equivalente addebitata lo stesso giorno a titolo di commissione per l'estinzione anticipata del precedente derivato (“Yen Quanto”).
Tali considerazioni superano ogni questione relativa alla circostanza che la Banca avesse rappresentato o meno al i derivati in questione come strumenti di CP_1
copertura, posto che, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la preventiva conoscibilità di taluni elementi (costi impliciti, Mark to Market, scenari probabilistici) o la determinabilità degli stessi rileva, ai fini della formazione dell'accordo, in ordine alla misura dell'alea e l'omissione degli stessi, a prescindere dalla finalità di copertura o speculativa di tali contratti, ne comporta la nullità.
Con il quinto motivo censura la statuizione con cui il Tribunale ha CP_2
quantificato e posto a carico di , ritenuta titolare del rapporto, Parte_1
l'indebito che sarebbe stato percepito dalla in forza dei contratti derivati CP_4
dichiarati nulli, pari a complessivi euro 127.758,74, non tenendo conto della circostanza che i differenziali negativi costituiscono solo una posta debitoria contabilizzata in conto corrente, ma non sono mai stati pagati dal cliente.
Il motivo è fondato.
Il CTU che, come già evidenziato, ha chiarito che la commissione occulta non viene addebitata materialmente e rappresenta esclusivamente il rischio a cui il cliente è assoggettato per avere sottoscritto il derivato, ha altresì precisato come “gli
29 interessi addebitati sul conto corrente non siano, ad oggi, stati "pagati" dal Sig. ma siano solo il frutto di annotazioni effettuate sul rapporto delle quali CP_1
potrà, al massimo, essere riconosciuta, nei limiti degli stessi, la non debenza;
sul punto il CTU precisa inoltre che tali interessi, pur non essendo stati effettivamente addebitati, costituiscono comunque oneri maturati in capo all'attore e quindi da considerare ai fini del conteggio così come previsto nel quesito posto” (pag. 36 dell'elaborato peritale).
dal canto suo, ha dato conto che: i flussi generati dalle operazioni CP_2
finanziarie concluse dal sono stati regolati sul conto corrente n. CP_1
614/383647 presso il conto corrente in questione è Controparte_4
stato gestito operativamente dal 25 giugno 2017 (data di apertura della LCA) sino all'8 dicembre 2017 da (c/c n. 1000/189) e il relativo saldo è stato Parte_1
azzerato per effetto della “girocontazione” contabile avvenuta in data 8 dicembre
2017 con la seguente causale “giroconto relativo al saldo debitore – debito verso
” per l'importo di euro -151.141,92 (v. Controparte_4
doc. 41 fascicolo di primo grado;
è divenuta cessionaria del CP_1 CP_2
credito già vantato da in LCA nei confronti di – rinveniente dal CP_8 CP_1
saldo del conto corrente n.1503603 (già n. 614/383647) ammontante alla data del
31 dicembre 2018 ad euro -183.537,74 (pari ad euro - 151.141,92 + euro -32.395,82 per interessi debitori scaduti ed esigibili: v. doc.3 fascicolo di primo grado;
CP_6
l'attuale conto tecnico n. 700 10056987-1 presso riportava al 31 dicembre CP_2
2022 un saldo passivo di complessivi euro 276.112,06.
30 La circostanza che non abbia effettivamente pagato gli interessi CP_1
addebitati sul conto da un lato non risulta smentita per non avere l'attore provato l'avvenuto pagamento dei differenziali negativi maturati (l'attore, infatti, si è limitato ad affermare di avere estinto l'esposizione maturata nei confronti di CP_8
in ragione del contratto di apertura di credito fondiario con un finanziamento ottenuto da un diverso istituto di credito), dall'altro risulta coerente con la circostanza che, a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di Contr il credito della predetta sia stato ceduto a in ragione della CP_8 CP_4
persistenza di un saldo negativo nei termini sopra indicati e della avvenuta segnalazione in Centrale Rischi della posizione di come CP_1
“probab.inadem.” e del credito in questione come “deteriorato”. Diversamente, il conto sul quale sono state contabilizzate le poste a debito avrebbe dovuto presentare quantomeno un “saldo zero” se non un saldo a credito del correntista.
Dalla declaratoria di nullità dei derivati per cui è lite consegue quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, non tanto una condanna di pagamento dell'importo di euro 127.758,74, bensì un accertamento di non debenza per un importo corrispondente.
Il secondo motivo di impugnazione proposto da risulta assorbito dalla CP_2
decisione dei precedenti motivi nei termini sopra esposti.
Quanto ai motivi di appello incidentale proposti da : Controparte_1
Il primo motivo è superato dall'accertamento della legittimazione/titolarità passiva in capo ad CP_2
31 Il secondo motivo può trovare accoglimento nei soli limiti riconosciuti con la decisione del quinto motivo di appello incidentale di non essendovi CP_2
evidenza di ulteriori poste a debito non dovute.
Il terzo ed il quarto motivo vanno rigettati in difetto di evidenza circa la non correttezza delle segnalazioni alla Centrale Rischi e che tali segnalazioni siano state determinate esclusivamente dalla posizione debitoria per cui è lite. Quanto alla richiesta di risarcimento danni non sussiste idonea allegazione e prova del danno subito dall'attore – appellante incidentale.
Il quinto motivo risulta superato dalla necessità, determinata dall'esito dei gravami, di una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
risulta vittorioso esclusivamente rispetto alla dichiarazione di nullità dei CP_1
derivati per cui è causa ed all'accertamento di non debenza dei flussi negativi dagli stessi generati.
Considerato che i contratti dichiarati nulli sono stati conclusi da con CP_1
appare coerente porre a carico della predetta e, Controparte_4
pertanto, in attualità, a in LCA la metà della spese di lite sostenute da CP_8
nei due gradi di giudizio;
la restante metà va invece compensata tra le CP_1
predette parti, attesa la soccombenza dell'attore – odierno appellante incidentale su plurime domande.
La complessità della vicenda successoria, nonché il rilievo che è Parte_1
risultata vittoriosa con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione/titolarità dei
32 Contr rapporti dedotti in causa e che (ora , per effetto della messa in CP_2
liquidazione coatta amministrativa di ha acquisito il credito – deteriorato – CP_8
vantato da n LCA, giustificano invece l'integrale compensazione delle spese CP_8
di lite tra dette parti.
Le spese processuali sono liquidate per l'intero, quanto al primo grado, conformemente alla liquidazione già compiuta dal Tribunale e, quanto al presente grado di appello, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000 escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con decreto dal Tribunale, vanno definitivamente poste a carico di e di n egual misura. Controparte_1 CP_8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo l'appello civile n.1006/2022 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso: in parziale accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, degli appelli proposti e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 92/2022 del Tribunale di Belluno
1) accerta la legittimazione/titolarità passiva di in ordine ai rapporti oggetto CP_2
di lite;
2) accerta la non debenza, da parte di , dell'importo di euro Controparte_1
127.758,74, oltre interessi come da domanda, in ragione della dichiarata nullità dei
33 contratti “Yen Quanto” del 24 gennaio 2005 e “Range Swap 5 anni” del 15 febbraio
2007;
3) condanna in LCA a rifondere a la Controparte_4 Controparte_1
metà delle spese processuali che liquida nell'intero - per il primo grado di giudizio, in euro 13.430,00 per compensi ed euro 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, - per il presente grado, in complessivi euro
9.900,00 per compensi ed euro 1.138,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese per la restante metà;
4) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_13
per entrambi i gradi di giudizio;
Parte_1
5) pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico di CP_1
e di n egual misura.
[...] CP_8
Venezia, 11 marzo 2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Gabriella Zanon)
34