Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 19/06/2025, n. 12095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12095 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2484 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TA AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Ministero della Giustizia – Ufficio III Concorsi e Inquadramenti, Commissioni Esaminatrici e relative Sotto-Commissioni, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RL AL ND, IA MA GU, LM IO, AR LE, NG RR, BR Cretoso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di LI (460 unità) del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI), come da ultimo rettificata e pubblicata in data 23.12.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;
2) della relativa Graduatoria distrettuale di merito, per come rettificata e pubblicata in data 23.12.2024, comprensiva degli idonei, nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;
3) del riscontro ministeriale fornito a mezzo pec in data 27.12.2024 con cui si rinviava a gennaio 2025 la rivalutazione della posizione della ricorrente;
4) dell’esito della rivalutazione dei titoli della ricorrente effettuata a gennaio 2025, come preannunciato con riscontro pec del 27.12.2024, sebbene allo stato non conosciuto;
5) degli avvisi di scorrimento in riferimento alla graduatoria distrettuale di LI, compreso l’ultimo avviato il 23.01.2025, nonché dei conseguenti elenchi di assegnazione, ove lesivi;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse e ove lesivi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni verbale di valutazione dei titoli della ricorrente nonché ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. il riscontro all’istanza d’accesso agli atti del 05.09.2024, se necessario; f. il riscontro del 09.09.2024 all’istanza di intervento sostitutivo, se necessario; g. la comunicazione di Formez di punteggio e di posizione in graduatoria della ricorrente del’11.10.2024; h. il riscontro ministeriale del 22.11.2024 all’istanza di riesame inviata dalla ricorrente in data 15.11.2024, se necessario; i. ove opportuno, il riscontro fornito a mezzo pec dal Ministero della Giustizia in data 22.11.2024, con cui si chiedeva di dettagliare i titoli;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio;
del diritto della ricorrente a veder riesaminato il punteggio sui titoli;
con consequenziale condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente con l’adozione di ogni provvedimento opportuno.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) della Graduatoria rettificata dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di LI (460 unità) del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI), per come pubblicata il 07.04.2025 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;
2) della relativa Graduatoria rettificata distrettuale di merito, per come pubblicata il 07.04.2025, comprensiva degli idonei, nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;
3) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) gli atti dell’istruttoria inerente la valutazione titoli di parte ricorrente ad oggi non conosciuti; b) ogni atto relativo alla ri-valutazione dei titoli di parte ricorrente;
nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di riesame proposta a mezzo pec in data nell’interesse di parte ricorrente;
unitamente ad ogni altro provvedimento e/o atto impugnato mediante ricorso principale, e segnatamente:
4) la Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di LI (460 unità) del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI), come da ultimo rettificata e pubblicata in data 23.12.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente;
5) la relativa Graduatoria distrettuale di merito, per come rettificata e pubblicata in data 23.12.2024, comprensiva degli idonei, nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;
6) il riscontro ministeriale fornito a mezzo pec in data 27.12.2024 con cui si rinviava a gennaio 2025 la rivalutazione della posizione della ricorrente;
7) l’esito della rivalutazione dei titoli della ricorrente effettuata a gennaio 2025 come preannunciato con riscontro pec del 27.12.2024, sebbene allo stato non conosciuto;
8) gli avvisi di scorrimento in riferimento alla graduatoria distrettuale di LI, compreso l’ultimo avviato il 23.01.2025, nonché dei conseguenti elenchi di assegnazione, ove lesivi;
9) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse e ove lesivi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d.ogni verbale di valutazione dei titoli della ricorrente nonché ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. il riscontro all’istanza d’accesso agli atti del 05.09.2024, se necessario; f. il riscontro del 09.09.2024 all’istanza di intervento sostitutivo, se necessario ; g. la comunicazione di Formez di punteggio e di posizione in graduatoria della ricorrente del 11.10.2024; h. il Riscontro ministeriale del 22.11.2024 all’istanza di riesame inviata dalla ricorrente in data 15.11.2024, se necessario; i. ove opportuno, il riscontro fornito a mezzo pec dal Ministero della Giustizia in data 22.11.2024 con cui si chiedeva di dettagliare i titoli;
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio conseguentemente per l’accertamento del diritto della ricorrente a veder riesaminato il punteggio sui titoli per i motivi esposti in narrativa;
con consequenziale condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente con l’adozione di ogni provvedimento opportuno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna la Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di LI (460 unità) del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI), come da ultimo rettificata e pubblicata in data 23 dicembre 2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui ella non risulta ricompresa nella stessa.
Impugna, altresì, il riscontro ministeriale fornito a mezzo pec in data 27 dicembre 2024, con cui, in esito alla sua istanza di riesame del punteggio attribuitole per i titoli posseduti e della propria posizione in graduatoria, l’Ufficio concorsi comunicava che la stessa sarebbe stata esaminata dalla Commissione nel mese di gennaio 2025.
Deduce, in punto di fatto:
- di aver presentato, successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori avvenuta in data 14 giugno 2024, istanza di accesso agli atti per conoscere la propria posizione nella stessa e la valutazione dei propri titoli;
- di aver avuto accesso agli atti ed alle informazioni richieste in data 5 settembre 2024;
- di aver presentato, all’esito del concesso accesso, plurime istanze di riesame della propria posizione in graduatoria, rivendicando, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 lett. b) del bando di concorso, dapprima l’attribuzione di due punti aggiuntivi per il possesso della laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni LM/63 conseguita con votazione 102/110 nel 2020, quale titolo ulteriore rispetto a quello speso per l’accesso al concorso, e poi, con l’istanza del 27 dicembre 2024, di ulteriori due punti per la Laurea triennale in Scienze giuridiche (orientamento scienze criminologiche forensi e investigative) -L 14- conseguita con voto 88/110 l’11 novembre 2022;
- di aver ricevuto a mezzo pec solo in data 27 dicembre 2024 la comunicazione che la propria istanza di riesame sarebbe stata esaminata dalla commissione nel mese di gennaio 2025.
La ricorrente premette alle censure deduzioni rispetto alla tempestività del ricorso, argomentando che il gravame, essendo rivolto avverso le graduatorie rettificate e pubblicate sul portale InPA il 24 dicembre 2024 ed avverso il riscontro datato 27 dicembre 2024, sarebbe stato proposto nel rispetto del termine di decadenza di cui all’articolo 29 del c.p.a. Secondo la prospettazione ricorsuale le graduatorie del 24 dicembre 2024, in cui la ricorrente non compare, avrebbero prodotto effetti lesivi per la stessa solo alla luce delle molteplici istanze di riesame inviate e della conseguente istruttoria avviata. Parimenti autonomamente lesivo sarebbe il riscontro fornito dall’Ufficio III – Concorsi e inquadramenti del Ministero della Giustizia, con cui si rinviava a gennaio 2025 la disamina della situazione: secondo la ricorrente, rispetto a tale riscontro, la lesione si sarebbe concretizzata ed attualizzata “ una volta che il mese di gennaio 2025 è decorso senza che le resistenti abbiano aggiornato la posizione di parte ricorrente o in ogni caso comunicato l’esito dell’attività di revisione ”.
2. Questi i motivi di doglianza dedotti:
“1. Violazione e/o falsa applicazione del bando; 2. Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità; 3. Violazione della parità di trattamento; 4. Violazione della par condicio concorsorum; 5. Difetto di istruttoria; 6. Difetto di motivazione; 7. Contraddittorietà dell’azione amministrativa; 8. Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994; 9. Violazione del buon andamento ex art. 97 Cost.”.
La ricorrente assume che l’attribuzione alla stessa dei quattro punti a lei spettanti, per i titoli di laurea “ulteriori” innanzi descritti, non riconosciuti, le avrebbe consentito di rientrare tra i vincitori con 31,75 punti in luogo dei 27,75 punti ingiustamente assegnati. La condotta dell’Amministrazione sarebbe poi contraddittoria, avendo la stessa dapprima chiesto chiarimenti sui titoli con pec del 22 novembre 2024 e, “senza poi dar ulteriore corso alle comunicazioni”, a seguito delle ulteriori istanze della dott.ssa AT, avrebbe “dato conferma circa la rivalutazione sui titoli della ricorrente prevista per gennaio 2025, senza però neanche in questo caso comunicare poi un esito ”.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, in primis eccependo , nelle proprie difese, l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che “la ricorrente – al fine di aggirare l’ostacolo della irricevibilità con il quale l’ordinamento avrebbe sanzionato l’impugnazione tardiva della graduatoria pubblicata in data 14.06.2024 – insorge avverso atti che non ledono il suo interesse: o perché mere rettifiche di una graduatoria non impugnata, e quindi cristallizzata; o perché mere lettere elettroniche, non provvedimentali, ed espressive, al più, della condotta collaborativa dell’Amministrazione”. In alternativa, “ove si avesse a riferimento la graduatoria pubblicata in data 14.06.2024”, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso siccome notificato in data 18 febbraio 2025 e quindi oltre il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione della stessa o, al più, dal riscontro serbato dall’Amministrazione all’accesso richiesto dalla ricorrente relativamente alla propria valutazione e posizione in graduatoria.
Nel merito si è opposta all’accoglimento del ricorso chiedendone il rigetto.
4. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2025, con ordinanza n. 5191 del 12 marzo 2025, “ ritenuto che le questioni – di rito e di merito – dedotte nell’odierno giudizio necessitano di adeguato approfondimento e di una trattazione non compatibile con i limiti del presente giudizio cautelare”, è stata fissata a tale scopo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la pubblica udienza del 24 ( recte : 23) settembre 2025.
5. Con motivi aggiunti, notificati in data 13 maggio 2025, la ricorrente ha gravato l’ulteriore graduatoria rettificata dei vincitori per come pubblicata il 7 aprile 2025 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui, anche in tale graduatoria, la stessa non risulta ricompresa, deducendone l’illegittimità derivata, “in quanto discendente da un provvedimento presupposto (ossia la mancata rivalutazione dei titoli della ricorrente) già di per sé viziato sotto plurimi profili”. Con il medesimo atto ha, altresì, agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di riesame proposta a mezzo pec.
6. In vista della camera di consiglio del 3 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in atti il verbale n. 24 del 27 febbraio 2025, con il quale la Commissione di concorso ha riconosciuto alla ricorrente ulteriori due punti in ragione del possesso della laurea in Scienze delle pubbliche Amministrazioni, siccome ulteriore rispetto a quello speso per l’accesso al concorso.
7. Alla suindicata camera di consiglio del 3 giugno 2025, è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. , nonché, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. della sussistenza di possibili profili in parte di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, ed in parte di irricevibilità per tardività del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
7. Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte inammissibile. I motivi aggiunti sono in parte inammissibili ed in parte improcedibili.
8. Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso in parte qua , a cagione del sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla pronuncia del gravame in relazione alla pretesa, portata nello stesso, di due punti aggiuntivi per il titolo di laurea in Scienze delle pubbliche amministrazioni-LM63- conseguita il 26 giugno 2020, in quanto titolo ulteriore rispetto alla laurea magistrale in Giurisprudenza spesa per l’accesso al concorso. Con il verbale n 24 del 27 febbraio 2025, infatti, la commissione ha accolto, in parte qua , l’istanza di riesame della ricorrente, più volte reiterata, con riguardo alla pretesa dei due punti per tale titolo di laurea, con attribuzione di 29,75 e collocazione in posizione 571 ter.
Consegue da ciò il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso con riguardo ai pretesi due punti per il titolo di laurea in argomento e, pertanto, la parziale improcedibilità del gravame.
9. Il ricorso è, invece, inammissibile con riguardo alla residua pretesa di ulteriori due punti per l’ulteriore titolo di laurea triennale in Scienze giuridiche - L 14- conseguito con voto 88/110 l’11 novembre 2022.
In effetti il punteggio conseguito dalla ricorrente in sede di valutazione dei titoli posseduti è stato comunicato alla stessa con il riscontro alla sua istanza di accesso del 5 settembre 2024.
Da quella data la ricorrente ha pacificamente potuto apprezzare la dimensione lesiva del punteggio e della posizione in graduatoria attribuitale, come dimostrato dalle plurime istanze di riesame formulate dalla stessa, evidentemente mosse dalla consapevolezza della pretermissione subita. Sennonché, nonostante tale consapevolezza, la ricorrente non ha impugnato la graduatoria pubblicata in data 14 giugno 2024, nemmeno a valle del riscontro alla propria istanza di accesso, limitandosi solo a lagnarsi della dedotta erronea valutazione dei propri titoli nelle istanze di intervento di autotutela avanzate alla P.A. La citata graduatoria, senz’altro autonomamente lesiva delle ragioni della ricorrente, si è pertanto cristallizzata nei suoi effetti negativi, sicché la successiva impugnazione della stessa graduatoria in forma rettificata, peraltro meramente confermativa per quanto riguarda la posizione della ricorrente, affatto incisa dalla rettifica, non può che essere giudicata inammissibile.
Né può accedersi alla prospettazione ricorsuale secondo la quale l’interesse alla impugnazione della graduatoria del 24 dicembre 2024 sarebbe sorto solo in ragione del mancato accoglimento delle proprie istanze di riesame. E ciò in quanto, come condivisibilmente concluso dal Giudice dell’appello in fattispecie analoga ancorché afferente diversa procedura concorsuale, “ la concreta lesione dell’interesse dell’originario ricorrente è in effetti riconducibile direttamente alla pubblicazione della prima graduatoria finale del 24 febbraio 2023, non venendo in alcun modo reiterata, se non indirettamente, dalla mera rettifica apportata in un momento successivo (pubblicata il 19 aprile 2023) che non costituisce rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma semplice adempimento da parte di quest’ultima degli obblighi di correttezza e buon andamento nell’agire amministrativo dinanzi all’evidenza di errori materiali da correggere o alla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali” (Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2025 n. 178).
Da quanto affermato dal Giudice dell’appello deve, a contrario, trarsi la conclusione per la quale, a cagione della non lesività delle rettifiche della graduatoria, che riguardino la posizione di singoli concorrenti, e della conseguente insussistenza di un obbligo ad impugnare le stesse, discende l’onere del candidato di impugnare tempestivamente la graduatoria originaria, ove sin da quella graduatoria la propria posizione risulti compromessa ed incisa, per lo meno a decorrere dalla piena conoscenza della lesività della stessa e quindi dalla conoscenza di tale posizione (sulla dilazione del termine per impugnare la graduatoria a valle del riscontro della propria istanza di accesso vedasi precedente di questa sezione n. 2105 del 31 gennaio 2025).
10. Inammissibile è poi il ricorso anche con riguardo all’impugnazione rivolta alla pec con la quale l’Ufficio III- Concorsi ed Inquadramenti del Ministero resistente ha comunicato che la commissione avrebbe solo “ esaminato ” l’istanza di riesame (e non “rivalutato” il punteggio della ricorrente come sostiene la stessa nel suo ricorso) nel mese di gennaio 2025.
Premesso che, rispetto alle istanze di riesame in autotutela non esiste, in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere, la ridetta comunicazione, dal tenore meramente interlocutorio e senz’altro endoprocedimentale, preannunciava alla ricorrente solo i tempi di valutazione della istanza di riesame, senza entrare nel merito né dell’ammissibilità della stessa né della sua fondatezza.
Tant’è che la citata comunicazione indica come meramente eventuali l’intervento sulla posizione in graduatoria e la modifica del punteggio della ricorrente, precisando che “ Ad ogni buon conto si rammenta che in caso di modifica della sua posizione in graduatoria questa Amministrazione ne terrà considerazione anche qualora lo scorrimento si sia concluso”.
Se ne inferisce che alcuna lesione può ritenersi essere derivata alla ricorrente, nemmeno al trascorrere del mese di gennaio 2025.
Invero, ove la ricorrente avesse voluto contestare l’operato della commissione rispetto alla propria istanza di autotutela e riesame, avrebbe dovuto impugnare, non già il riscontro, meramente interlocutorio del 27 dicembre 2024, ma il verbale n. 24/2025, nella parte in cui, con lo stesso, detto organo ha accolto solo in parte tale istanza (implicitamente rigettandola per la restante parte), cosa che, al momento in cui la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, non risulta avvenuta.
Deve concludersi che, premessa l’improcedibilità in parte qua del ricorso per quanto detto sub 8:
- l’impugnazione spiegata dalla ricorrente avverso la graduatoria rettificata del 24 dicembre 2024 è inammissibile, perché rispetto alla sua rimozione alcun interesse avrebbe essendosi, con riguardo alla sua posizione, medio tempore, cristallizzata la graduatoria del 14 giugno 2024;
- l’impugnazione proposta avverso la pec del 24 dicembre 2024 è inammissibile a cagione del tenore non provvedimentale della stessa.
10. L’improcedibilità ed inammissibilità del ricorso introduttivo determinano l’inammissibilità dei motivi aggiunti, nella parte in cui con gli stessi la ricorrente impugna l’ulteriore rettifica della graduatoria concorsuale pubblicata il 7 aprile 2025 per illegittimità derivata.
10.1 Quanto alla domanda di accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione rispetto alla istanza di riesame, pure portata nei motivi aggiunti, la stessa è pure improcedibile, in quanto con il verbale n. 24 de 27 febbraio 2025 l’Amministrazione ha comunque provveduto in autotutela, accogliendo, ancorchè in parte, la domanda di riesame della ricorrente e pertanto dandone riscontro.
11. In conclusione il ricorso introduttivo è in parte improcedibile ed in parte inammissibile. I motivi aggiunti sono inammissibili e, comunque, con riguardo alla domanda di accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla commissione, improcedibili.
12. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, per quanto in motivazione:
- dichiara il ricorso introduttivo in parte improcedibile ed in parte inammissibile;
- dichiara i motivi aggiunti in parte inammissibili ed in parte improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO