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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vittorio Romeo
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bianco
- Convenuto –
OGGETTO: “ INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10 maggio 2023 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo derivante dal riconoscimento (chiesto inutilmente in sede amministrativa il 17.9.2019) dei postumi conseguenti all'infortunio sul lavoro occorsole nelle medesima data.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepiva altresì la prescrizione.
Disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica, all'udienza odierna, la causa è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , alla luce della sospensione del termine CP_1
1
di prescrizione (dal 23.2.2020 al 1.06.2020) prevista dall' art. 34 del d.l. n. 18 2020 dal 23.2.2020 al
1.06.2020.
Nondimeno la domanda è risultata infondata.
Invero la consulenza tecnica espletata ha consentito di appurare che “ è Parte_1
affetto da postumi di infortuni sul lavoro occorso in data 17.09.2019.
Il danno biologico attribuibile a tale infortunio è valutabile in misura di quattro punti
percentuali con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4
MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Essendo stato riconosciuto un grado di menomazione inferiore al 6% (minimo indennizzabile, essendo peraltro l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38), la domanda pertanto deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
Le spese di C.T.U, in ragione della predetta esenzione, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2
2. nulla per le spese;
3. pone a carico della parte resistente l'onere del pagamento delle spese di C.T.U liquidate in separato decreto.
Taranto, 1° aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vittorio Romeo
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bianco
- Convenuto –
OGGETTO: “ INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10 maggio 2023 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo derivante dal riconoscimento (chiesto inutilmente in sede amministrativa il 17.9.2019) dei postumi conseguenti all'infortunio sul lavoro occorsole nelle medesima data.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Eccepiva altresì la prescrizione.
Disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica, all'udienza odierna, la causa è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , alla luce della sospensione del termine CP_1
1
di prescrizione (dal 23.2.2020 al 1.06.2020) prevista dall' art. 34 del d.l. n. 18 2020 dal 23.2.2020 al
1.06.2020.
Nondimeno la domanda è risultata infondata.
Invero la consulenza tecnica espletata ha consentito di appurare che “ è Parte_1
affetto da postumi di infortuni sul lavoro occorso in data 17.09.2019.
Il danno biologico attribuibile a tale infortunio è valutabile in misura di quattro punti
percentuali con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4
MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Essendo stato riconosciuto un grado di menomazione inferiore al 6% (minimo indennizzabile, essendo peraltro l'infortunio pacificamente successivo al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38), la domanda pertanto deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
Le spese di C.T.U, in ragione della predetta esenzione, sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2
2. nulla per le spese;
3. pone a carico della parte resistente l'onere del pagamento delle spese di C.T.U liquidate in separato decreto.
Taranto, 1° aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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