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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/11/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
EL TO SA Presidente
Nicola La Mantia Consigliere
NR Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1230/2022 R.G. promossa da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cf: ), rappresentati e difesi, per procura in
[...] CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Vincenzo Drago;
appellanti contro cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
e
), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappr. pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Roberto Pietro Sidoti;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 27.6.2025, i difensori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3598/2022, pubblicata il 10 agosto 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da e al decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 3670/17 del 15.6.2017, col quale era stato loro intimato il pagamento, in solido, in favore di dell'importo di €. 51.441,73, di cui euro Controparte_1
11.817,52 a titolo di interessi convenzionali di mora, il resto a titolo di capitale residuo - oltre successivi interessi convenzionali di mora sul solo capitale residuo e spese - riferiti al contratto di finanziamento stipulato il 4.4.2012 da Parte_1
con Findomestic Banca s.p.a., credito garantito da fideiussione resa in pari data dal coniuge e ceduto con atto del 19.9.2016 a Parte_2 Controparte_1
Per quanto qui ancora d'interesse, il tribunale ha ritenuto, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto della forma scritta, in relazione alla mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, trattandosi di un requisito che andava inteso non in senso strutturale, ma funzionale, ed essendo stata comunque pacificamente data esecuzione al contratto, avendo l'obbligata pagato 26 rate del prestito;
inoltre, il riferimento generico al superamento del tasso soglia usurario (non supportato dall'allegazione dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi) o alla applicazione di interessi anatocistici, non era sufficiente al fine di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, la cui richiesta, pertanto, risultava esplorativa.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, con atto di citazione ritualmente notificato il 16.9.2022 a la quale, tuttavia, non Controparte_1
si è costituita.
Con atto depositato il 5.10.2023, ha proposto intervento, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., a mezzo della propria mandataria Controparte_3 Controparte_2
(già , quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività
[...] Controparte_2
di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in virtù Controparte_1
di verbale di assemblea del 29.6.2018, resistendo al gravame.
Assegnata in decisione, nonché maturati i termini per le conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'eccepita nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in ragione della sottoscrizione da parte del solo cliente e non anche del funzionario bancario. Deducono, in particolare, che tale conclusione si impone alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità e che la sottoscrizione dell'intermediario costituisce un requisito di forma ad substantiam, necessario ai fini della validità del contratto.
Con il secondo motivo, gli appellanti assumono che la sentenza è errata, altresì, nella parte in cui non ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte opponente, in ordine alla doglianza di superamento del tasso soglia usurario e di applicazione di interessi anatocistici.
Deducono, al riguardo, che il giudice di prime cure ha errato, in primo luogo, nel ritenere non applicabile al caso di specie il cd. principio di vicinanza della prova, in ossequio alla posizione ermeneutica manifestata dalle Sezioni Unite con sentenza n.
13533/2001, in virtù della quale “incombe comunque alla convenuta l'onere della produzione della documentazione contabile”; quando l'attore deduce che la banca abbia applicato clausole contrarie alla legge nello svolgimento di un rapporto di finanziamento o di conto corrente, non sarebbe nemmeno tenuto a produrre gli estratti conto, potendo tale accertamento essere affidato dal giudice al CTU, insieme all'acquisizione dei dati ritenuti necessari, anche aliunde, ai sensi dell'art. 194 c.p.c.; la Cassazione con sentenza n. 5091/16, ha affermato che in materia contabile, “anche quando possa essere considerata esplorativa, la CTU deve essere ammessa perché è
l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è dipanato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti”.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio stante anche la mancata produzione dei decreti ministeriali sulla fissazione dei tassi soglia, i quali, avendo natura integrativa della legge, devono esser conosciute dal giudice ed applicate anche d'ufficio.
3 2.) Il primo motivo non merita accoglimento.
Il tribunale ha già evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di nullità per difetto di forma scritta del contratto di finanziamento, in ragione della mancata sottoscrizione da parte della società finanziaria, richiamando il principio - affermato dalle Sezioni Unite in materia di intermediazione mobiliare (cfr. sent. n.898/2018, citata dal primo giudice), poi esteso dalla stessa Suprema Corte ai contratti bancari
(Cass. n. 9295/2023 ed ivi riferimenti) - della validità del cd. contratto monofirma, in quanto "la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta …trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale"; sicché "è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti".
A fronte di tali precisi riferimenti giurisprudenziali, d'altra parte, l'appellante si è limitato a richiamare più risalenti, e comunque non pertinenti, precedenti di legittimità. Nessuna censura ha poi sollevato l'appellante alla sentenza laddove evidenzia, opportunamente, come il contratto di finanziamento abbia avuto pacificamente inizio di esecuzione, avendo l'obbligata pagato ventisei rate su 120 complessive.
3.) Il secondo e terzo motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Pur avendo, effettivamente, errato il tribunale - per come oggetto di doglianza col terzo motivo - nel ritenere che fosse onere della parte opponente produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (i quali vanno invece considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti: Cass. Sez.
1, n. 35102 del 2022, n. 21427 del 2024), nondimeno la sentenza impugnata va confermata, laddove ha rilevato la natura esplorativa della chiesta ctu, in relazione ad un generico riferimento al superamento del tasso soglia usurario o all'applicazione di interessi anatocistici, effettuato con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
4 Tale punto motivazionale - va evidenziato - non è stato oggetto di alcuna pertinente censura da parte degli appellanti, i quali, piuttosto, con secondo motivo, hanno formulato una serie di contestazioni - concernenti l'onere della prova e di produzione della “documentazione contabile” ed in particolare degli “estratti conto”
- del tutto prive di specifica rilevanza nel caso in esame, in cui non si discute del saldo di un conto corrente, bensì di un prestito personale, la cui documentazione risulta già allegata in atti dalla creditrice, in sede di ricorso monitorio.
Tale documentazione concerne, in particolare: il contratto di finanziamento stipulato dalla , il quale indica chiaramente tasso di interesse corrispettivo Pt_1
(TAN fisso del 9,54 %, TAEG 9,97 %) e di mora (14,60 %) pattuiti, l'importo finanziato da restituire (€.42.649), con i relativi interessi, in complessive 120 rate da
589 €.; l'estratto conto del 7.11.2016, con cui si specificano analiticamente i pagamenti parziali effettuati dall'obbligata, le rate scadute e non pagate e il capitale residuo al momento del passaggio del credito a sofferenza (5.12.2014); altresì il documento recante il “dettaglio degli interessi di mora” maturati dal 5.12.2014 al
23.3.2017, con specifica indicazione del tasso applicato (14,60 %) e del tasso soglia tempo per tempo vigente (ben superiore a quello applicato).
A fronte di tale documentazione, tuttavia, gli opponenti - oggi appellanti - hanno dedotto del tutto genericamente esigenze di ricalcolo del credito intimato, tramite ctu, in relazione ad una non meglio precisata applicazione di interessi superiori al tasso soglia usurario (in relazione ad un contratto, quale quello di mutuo, per il quale peraltro le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675 del 2017, hanno stabilito che il superamento del tasso soglia è rilevante se avviene al momento della pattuizione, mentre resta irrilevante se eventualmente verificatosi nel corso del rapporto), ovvero anatocistici (senza chiarire né quando e in che misura sarebbe stato violato il divieto di anatocismo), del tutto priva di adeguata specificità, ovvero concreto riferimento alle condizioni economiche concretamente pattuite.
L'appello, in definitiva, va respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in favore della interveniente come in dispositivo, applicati i parametri delle tabelle allegate al DM n. 147/2022.
5 Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di e per Controparte_2
essa, quale mandataria, delle spese del presente grado, che Controparte_3
liquida in €.6.946,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
NR Rao EL TO SA
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
EL TO SA Presidente
Nicola La Mantia Consigliere
NR Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1230/2022 R.G. promossa da
(cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cf: ), rappresentati e difesi, per procura in
[...] CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Vincenzo Drago;
appellanti contro cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
e
), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappr. pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Roberto Pietro Sidoti;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 27.6.2025, i difensori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3598/2022, pubblicata il 10 agosto 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da e al decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 3670/17 del 15.6.2017, col quale era stato loro intimato il pagamento, in solido, in favore di dell'importo di €. 51.441,73, di cui euro Controparte_1
11.817,52 a titolo di interessi convenzionali di mora, il resto a titolo di capitale residuo - oltre successivi interessi convenzionali di mora sul solo capitale residuo e spese - riferiti al contratto di finanziamento stipulato il 4.4.2012 da Parte_1
con Findomestic Banca s.p.a., credito garantito da fideiussione resa in pari data dal coniuge e ceduto con atto del 19.9.2016 a Parte_2 Controparte_1
Per quanto qui ancora d'interesse, il tribunale ha ritenuto, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto della forma scritta, in relazione alla mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, trattandosi di un requisito che andava inteso non in senso strutturale, ma funzionale, ed essendo stata comunque pacificamente data esecuzione al contratto, avendo l'obbligata pagato 26 rate del prestito;
inoltre, il riferimento generico al superamento del tasso soglia usurario (non supportato dall'allegazione dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi) o alla applicazione di interessi anatocistici, non era sufficiente al fine di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, la cui richiesta, pertanto, risultava esplorativa.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli opponenti, con atto di citazione ritualmente notificato il 16.9.2022 a la quale, tuttavia, non Controparte_1
si è costituita.
Con atto depositato il 5.10.2023, ha proposto intervento, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., a mezzo della propria mandataria Controparte_3 Controparte_2
(già , quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività
[...] Controparte_2
di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in virtù Controparte_1
di verbale di assemblea del 29.6.2018, resistendo al gravame.
Assegnata in decisione, nonché maturati i termini per le conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'eccepita nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in ragione della sottoscrizione da parte del solo cliente e non anche del funzionario bancario. Deducono, in particolare, che tale conclusione si impone alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità e che la sottoscrizione dell'intermediario costituisce un requisito di forma ad substantiam, necessario ai fini della validità del contratto.
Con il secondo motivo, gli appellanti assumono che la sentenza è errata, altresì, nella parte in cui non ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte opponente, in ordine alla doglianza di superamento del tasso soglia usurario e di applicazione di interessi anatocistici.
Deducono, al riguardo, che il giudice di prime cure ha errato, in primo luogo, nel ritenere non applicabile al caso di specie il cd. principio di vicinanza della prova, in ossequio alla posizione ermeneutica manifestata dalle Sezioni Unite con sentenza n.
13533/2001, in virtù della quale “incombe comunque alla convenuta l'onere della produzione della documentazione contabile”; quando l'attore deduce che la banca abbia applicato clausole contrarie alla legge nello svolgimento di un rapporto di finanziamento o di conto corrente, non sarebbe nemmeno tenuto a produrre gli estratti conto, potendo tale accertamento essere affidato dal giudice al CTU, insieme all'acquisizione dei dati ritenuti necessari, anche aliunde, ai sensi dell'art. 194 c.p.c.; la Cassazione con sentenza n. 5091/16, ha affermato che in materia contabile, “anche quando possa essere considerata esplorativa, la CTU deve essere ammessa perché è
l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che si è dipanato in molti anni e non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti”.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio stante anche la mancata produzione dei decreti ministeriali sulla fissazione dei tassi soglia, i quali, avendo natura integrativa della legge, devono esser conosciute dal giudice ed applicate anche d'ufficio.
3 2.) Il primo motivo non merita accoglimento.
Il tribunale ha già evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di nullità per difetto di forma scritta del contratto di finanziamento, in ragione della mancata sottoscrizione da parte della società finanziaria, richiamando il principio - affermato dalle Sezioni Unite in materia di intermediazione mobiliare (cfr. sent. n.898/2018, citata dal primo giudice), poi esteso dalla stessa Suprema Corte ai contratti bancari
(Cass. n. 9295/2023 ed ivi riferimenti) - della validità del cd. contratto monofirma, in quanto "la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta …trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale"; sicché "è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti".
A fronte di tali precisi riferimenti giurisprudenziali, d'altra parte, l'appellante si è limitato a richiamare più risalenti, e comunque non pertinenti, precedenti di legittimità. Nessuna censura ha poi sollevato l'appellante alla sentenza laddove evidenzia, opportunamente, come il contratto di finanziamento abbia avuto pacificamente inizio di esecuzione, avendo l'obbligata pagato ventisei rate su 120 complessive.
3.) Il secondo e terzo motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Pur avendo, effettivamente, errato il tribunale - per come oggetto di doglianza col terzo motivo - nel ritenere che fosse onere della parte opponente produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (i quali vanno invece considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti: Cass. Sez.
1, n. 35102 del 2022, n. 21427 del 2024), nondimeno la sentenza impugnata va confermata, laddove ha rilevato la natura esplorativa della chiesta ctu, in relazione ad un generico riferimento al superamento del tasso soglia usurario o all'applicazione di interessi anatocistici, effettuato con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
4 Tale punto motivazionale - va evidenziato - non è stato oggetto di alcuna pertinente censura da parte degli appellanti, i quali, piuttosto, con secondo motivo, hanno formulato una serie di contestazioni - concernenti l'onere della prova e di produzione della “documentazione contabile” ed in particolare degli “estratti conto”
- del tutto prive di specifica rilevanza nel caso in esame, in cui non si discute del saldo di un conto corrente, bensì di un prestito personale, la cui documentazione risulta già allegata in atti dalla creditrice, in sede di ricorso monitorio.
Tale documentazione concerne, in particolare: il contratto di finanziamento stipulato dalla , il quale indica chiaramente tasso di interesse corrispettivo Pt_1
(TAN fisso del 9,54 %, TAEG 9,97 %) e di mora (14,60 %) pattuiti, l'importo finanziato da restituire (€.42.649), con i relativi interessi, in complessive 120 rate da
589 €.; l'estratto conto del 7.11.2016, con cui si specificano analiticamente i pagamenti parziali effettuati dall'obbligata, le rate scadute e non pagate e il capitale residuo al momento del passaggio del credito a sofferenza (5.12.2014); altresì il documento recante il “dettaglio degli interessi di mora” maturati dal 5.12.2014 al
23.3.2017, con specifica indicazione del tasso applicato (14,60 %) e del tasso soglia tempo per tempo vigente (ben superiore a quello applicato).
A fronte di tale documentazione, tuttavia, gli opponenti - oggi appellanti - hanno dedotto del tutto genericamente esigenze di ricalcolo del credito intimato, tramite ctu, in relazione ad una non meglio precisata applicazione di interessi superiori al tasso soglia usurario (in relazione ad un contratto, quale quello di mutuo, per il quale peraltro le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675 del 2017, hanno stabilito che il superamento del tasso soglia è rilevante se avviene al momento della pattuizione, mentre resta irrilevante se eventualmente verificatosi nel corso del rapporto), ovvero anatocistici (senza chiarire né quando e in che misura sarebbe stato violato il divieto di anatocismo), del tutto priva di adeguata specificità, ovvero concreto riferimento alle condizioni economiche concretamente pattuite.
L'appello, in definitiva, va respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in favore della interveniente come in dispositivo, applicati i parametri delle tabelle allegate al DM n. 147/2022.
5 Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di e per Controparte_2
essa, quale mandataria, delle spese del presente grado, che Controparte_3
liquida in €.6.946,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
NR Rao EL TO SA
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