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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13/2025 VG a cui è riunito il n. 15/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sez. SPECIALIZZATA MINORENNI
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente-
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore –
Dott. Dania Lombardo - ER LE -
Dott. Bruno Ronconi - ER LE –
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello proposta da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 7, difeso e rappresentato dall'Avv. Elena PEZZETTA del foro di Imperia, con studio in Imperia,
Piazza Unità Nazionale n. 24 presso il quale egli è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
e nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in Imperia, Via Della Repubblica, n°43, presso e nello Studio dell'Avvocato Loredana Modaffari del Foro di Imperia che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
E con l'intervento di nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Curatore Controparte_1
Speciale e Tutore Avv. Giacomo Sottocasa, con studio in Sanremo, Corso Garibaldi, n.189, come da decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Genova - nato a [...] il [...], residente a [...]
Via Gramsci 44, elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta D'Archi 12/12a presso lo studio dell'Avv. Vera Torrero del Foro di Genova che lo rappresenta e difende in virtù di mandato e procura in atti,
nonché del P.G.
avverso la sentenza n. 759/2024 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 28.10.2024 nella procedura n. 33/23 ADS, così come successivamente corretta ed integrata con il provvedimento del
24.12.2024
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte in via principale: annullare la sentenza resa nel procedimento 33/2023 dal
Tribunale per i Minorenni di Genova in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, revocare la decisione sullo stato di abbandono e sulla decadenza della responsabilità genitoriali in capo al
Parte_1
in via di subordine: in parziale riforma della sentenza in oggi reclamata, affidare la minore CP_1 allo zio paterno, risultato persona capace ed affidabile unitamente alla propria famiglia.
in via di ulteriore subordine: in parziale riforma della sentenza in oggi reclamata, mantenere l'affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Imperia, concedendo al Sig. CP_1
secondo i tempi e le modalità ritenute dal TM, di frequentare periodicamente Parte_1 la propria figlia imponendo al Sevizio Sociale competente per territorio di promuovere un CP_1 sostegno psicologico, educativo ed economico al fine di garantire al medesimo un miglioramento delle proprie condizioni di vita e consentirgli di poter svolgere il ruolo genitoriale che necessita per garantire alla propria figlia la soddisfazione dei propri bisogni di vita”. CP_1
Per : Parte_2
“Voglia l'Onorevole Corte D'Appello di Genova, in riforma della Sentenza 759/24 resa dal Tribunale dei Minorenni di Genova in data 03.12.24 nel Procedimento 33/23, (I°) revocare le declaratorie di stato di abbandono della minore e di decadenza dalla potestà genitoriale Controparte_1 di e sulla figlia minore (II°) disporre ogni migliore forma Parte_2 Parte_1 CP_1 di sostegno psicologico, educativo, economico in favore del Signor e della Signora Parte_4 affinché questi possano mantenere proficuamente il rapporto con la figlia minore;
Parte_2 (III°) prevedere la ripresa immediata degli incontri di Venere con le modalità meglio ritenute dall'Eccellentissima Corte”.
Per il curatore speciale della minore:
“Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare i reclami proposti da e con Parte_2 Parte_1 separati ricorsi ed in oggi riuniti, nonché le domande ed eccezioni svolte da con Controparte_2 separato intervento, per l'infondatezza delle motivazioni addotte;
Confermare integralmente la Sentenza n. 759/24 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Genova, dichiarando la decadenza di entrambi i genitori biologici dalla responsabilità genitoriale e dichiarando lo stato di adottabilità per . CP_1
Per : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova,
IN VIA PRINCIPALE:
1- revocare: la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora
[...]
e del signor sulla figlia minore e la consequenziale nomina del Pt_2 Parte_1 CP_1
Tutore;
2- revocare :la dichiarazione dello stato di abbandono della minore e la Controparte_1 disposizione che prevede il suo inserimento in famiglia selezionata dal Tribunale, per nullità della ordinanza 27/12/24, provocata dalla nullità del decreto di fissazione udienza del 17/12/24, e comunque per l'infondatezza dei presupposti nel merito” ;
3- ripristinare gli incontri madre – bambina, nonché gli incontri padre -bambina e nonno-bambina con le modalità meglio viste e ritenute dalla Ecc.ma Corte di Appello;
4- reperire idonea struttura madre – bambino ove collocare la signora e la piccola Pt_2 CP_1 al fine di far proseguire il progetto educativo di sostegno;
5- mandare ai SS di predisporre ogni migliore forma di sostegno psicologico, educativo, economico in favore dei genitori ed in particolare della Signora atta a mantenere, consolidare e Pt_2 migliorare la relazione con la figlia minore: in concreto, come prospettato dalla CTP Dott.ssa Torre:
“attivare un percorso psicoterapeutico individuale, finalizzato a promuovere una maggiore integrazione emotiva e narrativa delle esperienze pregresse, un ampliamento della consapevolezza rispetto al proprio funzionamento relazionale e una più efficace regolazione degli aspetti emotivi coinvolti nella relazione genitoriale, contestualmente attivare uno spazio di riflessione sulla genitorialità, che consenta di lavorare in modo mirato sulle competenze educative e affettive e sulla qualità della relazione con le figlie. Tali percorsi non sono da intendersi come alternativi, bensì complementari e da affidarsi ad operatori diversi in cornici differenti, infatti il percorso psicoterapeutico individuale richiede un contesto clinico riservato, che garantisca continuità e profondità nel lavoro su vissuti personali e dinamiche interne mentre lo spazio di riflessione sulla genitorialità si colloca in un'ottica più educativa e supportiva, orientata alla promozione delle competenze genitoriali e alla costruzione di un ponte tra gli aspetti personali e quelli relazionali ed evolutivi”
6 - Vinte le spese
IN VIA SUBORDINATA in relazione al punto 4)
- Affidare la minore agli zii paterni di anni 53 anni, Sottufficiale dell'Esercito CP_1 Parte_5
Italiano e alla moglie coetanea, genitori di un figlio di 14 anni, previ gli incombenti del caso.
- Vinte le spese”.
Per la Procura Generale:
“Chiede il rigetto delle impugnazioni”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente causa trae origine dalla procedura aperta davanti al Tribunale per i Minorenni di
Genova in data 24.6.2023 a seguito del ricorso del P.M. che chiedeva: l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti della minore , nata il medesimo giorno, la Controparte_1 sospensione immediata di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido della minore al servizio sociale territorialmente competente mandando allo stesso di approfondire le condizioni del nucleo familiare e di elaborare il migliore progetto in suo sostegno, con inserimento in famiglia affidataria, divieto di dimissioni della minore dalla struttura ospedaliera di Savona e la sua collocazione extra familiare, prescrizioni ai genitori di seguire tutte le indicazioni del servizio, convocazione dei genitori, nomina di un curatore speciale/ tutore per la minore.
Tali domande si basavano sulla critica condizione familiare, risultante dalle segnalazioni dei Servizi
Sociali di Imperia e di Napoli, in cui veniva a trovarsi la neonata, tenendo anche conto delle gravi difficoltà dei genitori già emerse relativamente alla primogenita a tutela della quale era stato Per_1 aperto un procedimento (RG 453/2020 VG) conclusosi con decreto in data 15.7.2024 che aveva dichiarato e decaduti dall'esercizio dei diritti, doveri e facoltà Parte_1 Parte_2 inerenti alla responsabilità genitoriale sulla figlia, aveva confermato l'affido della minore al servizio sociale di residenza abituale, determinato per 24 mesi;
aveva incaricato il Servizio Sociale, di concerto con i servizi specialistici di mantenere la collocazione della minore presso gli attuali affidatari e di monitorare la situazione della minore garantendole gli eventuali sostegni specialistici occorrenti;
aveva interrotto gli incontri tra la minore e la madre e altri parenti, rigettando Persona_2
l'istanza del padre di conoscere la minore.
Il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto provvisorio del 27.6.2023 disponeva l'affido della minore al servizio sociale del Comune di Imperia, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti agli incarichi affidati al servizio sociale che avrebbe potuto adottare anche le scelte sanitarie relative alla minore;
incaricava il servizio sociale, in collaborazione con le strutture specialistiche, di curare la collocazione della minore con la madre in comunità o in famiglia in caso di rifiuto della madre;
di organizzare gli incontri protetti fra la minore e il padre e con gli altri familiari che ne avessero fatto richiesta;
di curare la presa in carico del padre presso il centro di salute mentale per un inquadramento psico diagnostico e al consultorio per la valutazione delle competenze genitoriali;
confermava il divieto di dimissioni della minore dall'ospedale disposto in via d'urgenza fino alla consegna al servizio sociale per la sua collocazione;
prescriveva ai genitori di collaborare sottoponendosi a tutte le indagini e rispettando le regolamentazioni previste;
veniva nominato il curatore speciale e convocava i genitori ex art. 12 L.
n. 184/83.
All'udienza di ascolto dei genitori dell'11.7.2023, la madre confermava la disponibilità al collocamento in comunità con la bambina per avere la possibilità di costruirsi una vita in un futuro ed entrambi i soggetti riferivano il proprio difficile vissuto.
L'aggiornamento dei Servizi Sociali in data 26.7.2023 aveva riportato che:
- nei giorni successivi all'inserimento in comunità (Regina Pacis di Cervo) di madre e figlia, erano emersi problemi sia nella coppia genitoriale sia nella madre riguardo alla comprensione e all'accoglimento delle problematiche della minore;
- in data 25.7.2023 la Questura di Imperia informava circa i numerosi interventi dovuti a importanti e reciproche aggressioni tra i genitori.
Nella relazione della comunità madre-bambino dell'1.8.2023 veniva osservato che l'incontro protetto organizzato tra la minore e i due genitori era stato positivo e all'udienza di audizione dei genitori del
4.8.2023, la madre riconosceva di aver avuto dei comportamenti non adeguati che avevano portato in secondo piano la bambina e i suoi bisogni, sembrando consapevole delle difficoltà genitoriali. La responsabile della comunità e l'assistente sociale riscontravano una lentezza cognitiva e veniva evidenziato come i fatti mettessero in evidenza la tendenza della a mettere in secondo piano Pt_2 la bambina, elemento preoccupante se si doveva pensare a una vita in autonomia al di fuori della struttura della diade.
Nell'aggiornamento del 9 ottobre era stato comunicato che dalla metà di agosto sembrava esserci stato un miglioramento della madre, vi erano stati dei segni di miglioramento nel comportamento della madre che si era attenuta alle regole, ascoltava i consigli degli educatori e rispondeva in modo autonomo alle richieste della figlia, fornendole attenzioni adeguate;
permaneva la lentezza nelle azioni, come lavare la bambina, tenere in ordine gli spazi e organizzare le uscite.
La psicologa evidenziava però nuovamente che nei tre colloqui effettuati la madre aveva dedicato il tempo principalmente a parlare della relazione con il dedicando alla bambina uno spazio Pt_1 pressoché nullo;
ella, infatti, non aveva mai menzionato la figlia e brevemente accennato a Per_1
ammettendo di non riuscire a fornire alle figlie la giusta priorità. CP_1
Con relazione del 17 ottobre 2023 i Servizi Sociali evidenziavano quattro chiamate effettuate in una sola giornata da parte del signor nelle quali dichiarava di non poter fare niente per il percorso Pt_1 genitoriale e di non voler sapere niente delle bambine. Inoltre dalla relazione risultava che la Pt_2 aveva dichiarato a un altro ospite della struttura che se la famiglia affidataria della figlia Per_1 avesse preso anche avrebbe sparato alla minore e poi a se stessa. CP_1
Il 13.2.2024 interveniva nel procedimento il nonno materno, . Controparte_2
Il 15.4.2024 il Servizio Sociale, valutato l'andamento del percorso in comunità, l'infruttuosità dell'intervento a sostegno della genitorialità e le caratteristiche cognitive e psicologiche di entrambi i genitori, riteneva corretto separare la diade con collocazione extra familiare della bambina.
I genitori, nel frattempo, avevano ripreso la relazione sentimentale.
All'udienza del 27.6.2024 di audizione del nonno materno , quest'ultimo esponeva Controparte_2 la propria storia, affermando di essere disabile, di vivere da solo, ed esprimeva solidarietà nei confronti della figlia. Mostrava difficoltà ad analizzare in maniera critica le difficoltà della figlia e del suo compagno sulle rispettive sfere personali e genitoriali. Inoltre diceva di essere a conoscenza del fatto che il signor avesse problemi psichiatrici. Pt_1
Dagli ultimi aggiornamenti del servizio sociale e dalle allegate relazioni della comunità, emergeva come la struttura avesse deciso di dimettere la per le criticità già da tempo evidenziate. Pt_2
Dopo l'ultimo incontro protetto fra il padre e la minore del 29.8.2024, l'uomo, tramite il difensore, ne aveva chiesto un altro, non svolto per comunicati problemi di salute del e, da allora, non Pt_1 erano più state fatte istanze;
la madre aveva iniziato un'attività lavorativa in un ristorante a Oneglia, durata 5 giorni.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale per i Minorenni di Genova considerava quindi la piccola in stato di abbandono a causa dell'inadeguatezza dei genitori e della mancanza di CP_1 figure parentali che potessero svolgere funzioni vicarianti, e dichiarava altresì la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale.
Il signor impugnava la sentenza di cui sopra affidandosi al seguente Parte_1 motivo: "Nullità del provvedimento per carenza di motivazione e dei presupposti di legge ex art. 330 c.c. in relazione alla posizione di " Parte_1
L'appellante riferiva di essersi sempre detto disponibile al fine di riavere con se le sue figlie e la compagna per ricreare la famiglia, ma che le difficoltà economiche, psicologiche e relazionali non gli avevano permesso di vivere serenamente la paternità, oltre a non avergli consentito di intraprendere un percorso psicologico volto a valutare la sua capacità genitoriale.
Sottolineava come i Servizi Sociali fossero stati efficaci nei confronti delle figlie quanto inefficaci nei confronti della coppia, affermando di essere stato lasciando in balia di sé stesso e della propria situazione, oltre ad esserci stata una mancanza di un sostegno psicologico ed educativo oltreché economico, visto lo stato di povertà e di privazione economica in cui egli si era si era trovato, lontano da casa e senza una rete famigliare che lo potesse sostenere, con la secondogenita e la compagna dimoranti in una struttura protetta con regole ferree e stringenti e con pochi momenti da passare con loro.
Con riguardo inoltre al provvedimento ablatorio di cui all'art. 330 c.c., sosteneva di non aver violato né trascurato i doveri di genitore, in quanto non gli sarebbe stato proprio concesso di fare il genitore: la piccola era stata inserita in una struttura unitamente alla madre con rigide regole che CP_1 avevano impedito al genitore esterno di creare un rapporto affettivo continuativo con la minore.
Rilevava poi che la pronuncia di decadenza richiedeva esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore e che il presupposto fosse pertanto la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, affermando che tutto questo, nel caso di specie, non si era verificato.
Non ci sarebbe stato nessun abbandono morale né inadempimenti da parte sua posto che non gli sarebbe stata nemmeno data una possibilità di dimostrare le sue potenzialità come uomo tanto meno come padre. Eccepiva ancora il fatto che nel caso di specie la valutazione della situazione di abbandono, nei suoi confronti, non era stata eseguita.
La minore benché inserita da subito in una struttura protetta con la madre era sempre stata CP_1 peraltro in salute, aveva avuto una crescita regolare, era vivace e ben stimolata dall'ambiente che la circonda sicchè non vi sarebbero stati elementi certi ed irreversibili tali da dichiarare lo stato di abbandono della stessa.
Il signor benché in grosse difficoltà economiche, stava reagendo a tale situazione, cercando Pt_1 dei lavori che purtroppo erano solo saltuari e/o occasionali.
Tanto premesse, chiedeva quindi che venisse annullata la sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine di mantenere l'affidamento della minore ai SS ma concedere all'appellante secondo i tempi e le modalità ritenute dal TM, di frequentare periodicamente la propria figlia;
in estremo subordine di provvedere, per mera economia processuale, alla riunione del presente fascicolo con il fascicolo n. 207/2024 RG CA già pendente nanti questa stessa Corte avente ad oggetto la decadenza genitoriale sull'altra figlia della coppia Persona_2
Si costituiva il curatore speciale della minore sostenendo che la decisione Controparte_1 impugnata fosse conforme ai fatti e alla documentazione acquisita.
Evidenziava in particolare:
- che per quanto il signor avesse lamentato il fatto che il Tribunale non aveva considerato Pt_1 le sue difficoltà e che i Servizi Sociali non avevano svolto un lavoro adeguato, in realtà le relazioni di questi ultimi avevano evidenziato che il signor non aveva mai dimostrato comportamenti Pt_1 stabili e affidabili;
- che, quanto alla decadenza ex art. 330 c.c., il Tribunale per i Minorenni aveva rilevato la grave inadeguatezza della madre e del padre, oltre ad una limitata interazione del signor Pt_1 caratterizzata da una distanza emotiva e una scarsa iniziativa per stabilire un legame con la figlia;
- al contrario di quanto sostenuto dal signor lo stesso aveva dimostrato di non essere in Pt_1 grado di assumere una presenza costante e positiva nella vita della figlia, violando così i propri doveri genitoriali
Chiedeva pertanto il rigetto delle impugnazioni e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva la signora , ritenendo che i motivi di censura su cui si fondava Parte_2
l'impugnazione del signor fossero condivisibili e sostanzialmente sovrapponibili a quelli Pt_1 espressi dalla stessa nel proprio atto di appello, che veniva infatti riunito al presente. Riteneva che non fossero sussistenti i requisiti di cui all'articolo 330 c.c. ed evidenziava che non era stato effettuato nei loro confronti quel rigoroso esame circa le loro condizioni e competenze genitoriali sostenendo che quindi fosse necessaria una consulenza per accertare la ricorrenza effettiva degli invocati limiti invalicabili, come del resto era già stato disposto dalla stessa Corte Di Appello nel parallelo fascicolo relativo alla sorella di CP_1 Persona_2
Chiedeva quindi:
in via preliminare di disporre la riunione del procedimento a quello rubricato all'RG 15/2025; nel merito, previa audizione delle parti e previo licenziamento di C.T.U. volta ad accertare competenze e capacità genitoriali del Signor e della Signora , di revocare le declaratorie di Pt_1 Pt_2 stato di abbandono della minore e di decadenza dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale di e sulla figlia minore Parte_2 Parte_1 CP_1
ii) disporre ogni migliore forma di sostegno psicologico, educativo, economico in favore del Signor
e della Signora affinché costoro potessero mantenere Parte_4 Parte_2 proficuamente il rapporto con la figlia minore;
iii) prevedere nelle more che e Parte_1
potessero incontrare ed intrattenersi con la figlia con le modalità meglio Parte_2 CP_1 ritenute dalla Corte.
Interveniva anche in questa sede il signor , nonno materno, il quale Controparte_2 evidenziava quattro aspetti di censura:
-- il provvedimento impugnato violerebbe il disposto normativo di cui all'articolo 330 c.c., in quanto nella fattispecie non si sarebbero verificate le condizioni di violazione/abuso dei doveri genitoriali e di grave pregiudizio;
-- il Tribunale LE di Genova aderiva all'orientamento giurisprudenziale che, laddove ne ricorrano i presupposti, consente anche dopo l'adottabilità la prosecuzione dei contatti con i membri della famiglia di origine che siano figure rappresentative per i minori;
-- il provvedimento censurato violerebbe il disposto dell'articolo 8 CEDU, finalizzato a garantire l'individuo dall'ingerenza dei pubblici poteri, salvo particolari deroghe. Inoltre lo Stato avrebbe anche un obbligo positivo consistente nel garantire il rispetto effettivo della vita familiare e privata, concetto nel quale rientrerebbero anche:
- il diritto del figlio a conoscere le proprie origini;
- la parentela tra nonni e nipoti. -- il provvedimento del Tribunale lederebbe parametri costituzionali, in particolare gli articoli 2 e 29, occorrendo distinguere il piano giuridico-formale da quello socio-affettivo.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Con ordinanza in data 21.3.2025 la Corte, - poiché in riferimento all'altra figlia della coppia,
nata il [...], gli stessi genitori erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità Persona_2 genitoriale, erano stati interrotti gli incontri con i genitori ed erano state adottate altre misure a tutela della minore con decreto del T.M. del 10.9.2024, reclamato presso la stessa Corte che aveva disposto CTU per accertare le competenze e le capacità genitoriali dei signori e Parte_2
, - riteneva opportuno svolgere analogo approfondimento istruttorio anche nel Parte_1 presente procedimento, affidandolo al medesimo CTU a cui era già stato conferito il precedente, ciò anche al fine di evitare contrasti di decisioni ed assicurare una visione complessiva del nucleo familiare in oggetto.
Quindi ha disposto la riunione dei procedimenti 13/2025 e 15/2025 VG, ha nominato CTU la
Dott.ssa Giribaldi e ha fissato l'udienza per l'esame CTU e discussione della causa il 10.7.2025.
In data 23.6.2025 la CTU ha depositato istanza di proroga e con le note di trattazione scritta per la suddetta udienza del 10.7 le parti hanno preso atto di tale istanza e hanno chiesto il rinvio dell'udienza, che veniva fissata per il 16.10.2025.
Venivano nelle more sentiti anche gli attuali affidatari della piccola nel frattempo CP_1 reperiti dai Servizi Sociali.
Infine, depositata la C.T.U., all'udienza di discussione del 20.11.2025, sostituita con la modalità a trattazione scritta, le parti insistevano come nelle rispettive note difensive depositate e nelle conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.
***
Gli appelli sono parzialmente fondati e meritano pertanto accoglimento parziale, nei limiti e per le osservazioni che seguono.
In effetti, è da condividersi il principale assunto delle parti appellanti e dell'interventore nonno materno a mente della quale non sussiste nella specie lo stato di abbandono materiale e morale della minore CP_1
Come noto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.
Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, ove possibile a rimuoverle, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cfr. ex plurimis Cass. n. 7115/2011).
Alla luce dei principi sopra riportati, è stato affermato che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quando anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015), quale premessa dell'adozione.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso.
II giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve allora, per quanto rileva in questa sede: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale;
b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (Cass. n. 6552/2017).
È stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
(Cass. n. 14436/2017; Cass. n. 9501/2023; Cass. n. 31038/2023). Ancor più di recente è stato ricordato che, in tema di adozione del minore, “il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori. In proposito, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (Cass. n.
13234/2023)
O, ancora, è stato ricostruito con la pronuncia della Suprema Corte n. 23077/2023 che regole rilevanti, al riguardo, sono altresì contenute nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, così come applicata dalla Corte
Europea dei diritti umani: quest'ultima la interpreta e ne assicura standards minimi di rispetto, sicché
è reputata avere un ruolo di sicura autorevolezza in materia, dovendosi, altresì, tenere conto della particolare vincolatività delle sue pronunce, che - almeno a fini interpretativi - si estende anche al di fuori del giudizio nell'ambito del quale vengono emesse (cfr. Cass. n. 13435 del 2016).
Orbene, la Corte Edu, nel giudicare della violazione - in caso di dichiarazione dello stato di abbandono finalizzato all'adozione piena di minori - dell'art. 8 della Convenzione, secondo cui "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare" e "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui", ha progressivamente sancito “l'esigenza di presupposti assai stringenti, la cui esistenza è necessaria - anzitutto nell'interesse del figlio - per poter sopprimere il legame di filiazione”. Ivi si afferma, invero,
“che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare, la quale è compatibile con l'art. 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica: e la nozione di necessità implica che l'ingerenza si basi su di un "bisogno sociale imperioso" e sia "proporzionata", mentre la norma non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze, prevedendo anche obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare, perché lo Stato deve agire in modo da permettere al legame di svilupparsi
(cfr., ex plurimis, Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punti 38-39; 16 luglio 2015, ; 21 gennaio 2014, 29 gennaio 2013, L., punto 80, in tema di tutela effettiva dei Parte_6 Per_3 cd. diritti relazionali;
3 novembre 2011, S.H. c. Austria, punto 87; 2 novembre 2010, Piazzi;
21 ottobre 2008, Clemeno;
10 gennaio 2008, Kearns c. Francia;
13 luglio 2000, ”. La Corte Per_4
Edu esige, dunque, “che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorquando, cioè, i genitori si siano dimostrati "particolarmente indegni" (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 40;
21 ottobre 2008, Clemeno, punto 60), o quando siano giustificate da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore del minore, non essendo il fine dell'adozione quello di individuare ad ogni costo una famiglia "migliore": "il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici" (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 56; K. e T. c. , n. Per_5
25702/94, punto 173; 10 aprile 2012, c. , punto 74; 16 luglio 2015, , Per_6 Per_7 Parte_6 punto 45)”.
Secondo, poi, il principio più volte affermato della Corte di legittimità, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, posto dalla legge n. 184 del 1983, art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9501 del 2023; Cass. n. 13393 del 2022; Cass. n. 3059 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 13435 del 2016; Cass. n. 23979 del 2015; Cass. n. 9639 del 2015; Cass. n. 6137 del 2015; Cass. n. 881 del
2015; Cass. n. 11758 del 2014; Cass. n. 28230 del 2013; Cass. n. 26204 del 2013; Cass. n. 18563 del
2012).
E giova ancora ricordare come, in materia di diritti fondamentali della vita privata e familiare, la legge riconosce la posizione soggettiva del minore unicamente come diritto, a fronte della qualificazione della posizione dei genitori come un diritto-dovere (art. 30 Cost.).
Resta confermato, così, anche alla luce delle significative convergenze della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia Ue e di questa
Suprema Corte, che la dichiarazione di stato di abbandono va reputata, sotto ogni aspetto, come l'extrema ratio (assai significative, in proposito, si rivelano Cass. n. 3915 del 2018, Cass. n. 7559 del
2018, Cass. n. 3643 del 2020, Cass. n. 1476 del 2021, Cass. n. 24717 del 2021, Cass., SU, n. 35110 del 2021). Fatte queste necessarie premesse, alla luce degli approfondimenti - attuali -svolti in questa sede a mezzo della CTU affidata alla dott.ssa Giribaldi, non ritiene questa Corte che ci siano i presupposti per dichiarare lo stato di adottabilità della piccola CP_1
Ed invero, per quanto attiene alla madre di Signora si riportano le CP_1 Parte_2 conclusioni cui la stessa è giunta:
“Dai colloqui diretti, dalla visione degli atti, dal colloquio indiretto (con ATS) emergono diverse e significative criticità rispetto alle competenze genitoriali della sigra . Pt_2
Premetto che non presenta limitazioni cognitive o patologia psichiatrica maggiore che possano incidere significativamente sull'eventuale accudimento di un minore. Sono invece evidenti aspetti disfunzionali della personalità, desumibili clinicamente, dalla storia di vita e dalla lettura degli atti, passibili di incidere in senso negativo e limitanti rispetto alla competenza genitoriale. Risulta, nonostante l'età e la storia di vita ricca in esperienza, decisamente immatura, a tratti infantile, ferma nella posizione di figlia (piuttosto che di madre), estremamente auto-centrata ed ego-sintonica rispetto agli aspetti disfunzionali.
La sua persona e i suoi bisogni vengono anteposti a qualsiasi altra persona o situazione. I suoi bisogni possono essere di natura pratica, come la necessità di investire tempo ed energie nella cura o preparazione di sé o nell'igiene dell'ambiente, o possono riferirsi a rappresentazioni mentali, come quello della maternità.
L'essere madre costituisce, per sua stessa dichiarazione, un bisogno fortissimo, ma la sigra interpreta la maternità o genitorialità come soddisfazione e gratificazione personale, un possesso ed un controllo, non essendo sufficientemente in grado di mentalizzare e quindi di comprendere che la mente dell'altro (quindi anche i desideri e i bisogni di un figlio) non è la clonazione della propria.
(…) Presenta aspetti di pensiero ed ideazione ossessiva (che possono rientrare in un disturbo
Ossessivo Compulsivo, ma più probabilmente in un quadro di personalità ossessiva) che ad oggi non
è riuscita a limitare e che di fatto incidono sull'accudimento in senso pratico, oltre che emotivo.
Dai colloqui emerge come la sigra sia sostanzialmente allineata sulle scelte ed i comportamenti del passato, come risulti ego-sintonica rispetto alle proprie criticità (cioè come di fatto non le riconosca sufficientemente come tali).
Nella relazione con la figlia (che ovviamente io non ho potuto osservare direttamente) è stata decritta come non-capace di comprendere e non sufficientemente disponibile a rispondere ai bisogni emotivi ed anche fisici (come l'allattamento della figlia), nonostante ampiamente supportata in questo dal personale. La presenza di un supporto anche maggiore rispetto alla comunità in cui soggiornava con , non ha ovviato questa difficoltà, ma anzi, secondo come osservato dai Servizi, ha reso la Per_1 signora “delegante” e più decisa a prendersi spazi personali. La signora ha peraltro dichiarato di avere ricevuto un supporto per lei insufficiente, non realizzando che a casa propria non disporrebbe certo del supporto garantito in una comunità e che quindi le variabili, gli inconvenienti, la stanchezza
e le difficoltà di accudimento sarebbero maggiori.
In ragione delle motivazioni sopra esposte ritengo la capacità genitoriale della sigra
[...]
ad oggi insufficiente”. Pt_2
Per quanto attiene al padre di signor : “Il sig dispone di un CP_1 Parte_1 Pt_1 funzionamento cognitivo non adeguato, che clinicamente si colloca tra il funzionamento borderline e la disabilità intellettiva di grado lieve. Ha effettuato in altra sede il test delle matrici di Raven che non
è stato quotato e di cui non è disponibile un report, ma a cui ha fornito un numero estremamente limitato di risposte corrette e che quindi confermerebbe l'ipotesi clinica. Nella quotidianità questo si traduce in una limitata comprensione concettuale e costituisce sicuramente una fragilità rispetto allo svolgimento del ruolo genitoriale, per quanto non certamente un assoluto limite o una assoluta controindicazione.
Dalle risultanze degli atti e dalla storia di vita non risulta sufficientemente stabile ed autonomo, per cui ha alternato periodi in cui lavorava ad altri in cui era senza dimora. Non è possibile esprimersi rispetto alla condizione di effettiva autosufficienza.
Sempre dalla documentazione disponibile ha presentato significative oscillazioni di umore ed episodi di discontrollo degli impulsi, dimostrando insufficiente competenza di auto-regolazione ed autocontenimento emotivi, per cui può trascendere e divenire verbalmente (e forse anche fisicamente) aggressivo e denigrante. E' verosimile che questo dipenda da una ridotta competenza di comprendere situazioni complesse, che interpreta (autonomamente o su mediazione di altri) come ingiustizie o soprusi.
Appare sufficientemente capace e motivato nello stabilire rapporti affettivi, in cui fondamentalmente però si adegua e si lascia guidare dal partner, che diviene la sua guida o il suo mediatore con il mondo.
Ha descritto un progetto di famiglia estremamente semplificato e poco realistico.
Non ritengo sia sufficientemente in grado di immaginare e prevedere o anche solo riflettere rispetto alle potenziali difficoltà nella effettiva gestione di un minore, ma piuttosto che aderisca con modalità poco consapevoli ed acritiche allo stereotipo della famiglia in cui Il padre lavora e la madre si occupa dei figli e che, sempre in modo poco consapevole, si affidi alle capacità genitoriali della compagna, che ritiene (a prescindere) ottimali. Nel corso degli incontri con ha dimostrato che, senza la presenza della compagna, il rapporto CP_1 tra lui e la figlia perderebbe il suo senso, interrompendo prematuramente un incontro ed anche dichiarandolo verbalmente.
Al di là delle limitazioni rispetto al funzionamento personale, cognitive ma anche relative al contenimento e all'autocontrollo, da come ho potuto rilevare, il sig si relaziona con la figlia Pt_1
(le figlie) come fossero un'appendice materna, considerandole quindi un correlato alla relazione di coppia.
Pertanto la relazione padre-figlia probabilmente non esiste a prescindere dalla relazione di coppia.
Per le limitazioni cognitive, per il background e per la attuale costellazione affettiva, ritengo che non sia oggi né sufficientemente capace di comprendere ed anticipare le effettive necessità della figlia
(attuali e future), nè sufficientemente pronto per svolgere in autonomia (cioè senza un significativo supporto pratico e psicoeducativo) il ruolo genitoriale”.
Per quanto attiene alla sussistenza o meno di una possibilità di recupero delle competenze genitoriali in capo ai genitori, la CTU ha ancora osservato che:
per la sig.ra : Parte_2
“Da quanto valutato, la effettiva disponibilità e la capacità di mettere in atto i necessari cambiamenti personali ad acquisire sufficienti competenze come caregiver, come anche la consapevolezza della necessità di un cambiamento risultano oggi insufficienti. Ha effettuato due percorsi in comunità madre-bambino in comunità differenti non mostrando evoluzione o progressione, ma piuttosto completa staticità. Pertanto la attuale prognosi rispetto alla possibilità di recupero nel breve o medio termine delle competenze genitoriali necessarie a garantire uno sviluppo armonico nella figlia, inteso sia come accudimento fisico che come guida e supporto affettivi e morale, appare negativa”;
per il sig.re : Parte_1
“In linea teorica il padre potrebbe seguire un percorso relativo alla genitorialità, ma necessiterebbe di un importante e costante supporto di rete e familiare (materiale e pratico, oltre che psicoeducativo), di cui ad oggi non si vede la effettiva disponibilità. Il RA ha dato piena disponibilità a Pt_5 prendere in carico la minore in completa autonomia rispetto al RA , specificando CP_1 Pt_1
(comprensibilmente) che non intende farsi carico del RA, né di potere accudire e appoggiare la minore all'interno di un nucleo familiare diverso dal proprio. Pertanto risulta ad oggi la prognosi rispetto al recupero delle competenze genitoriali appare negativa”.
- alla Coppia genitoriale: “Si configura un'attuale costellazione familiare in cui al centro del mondo del sig si trova Pt_1 la compagna, la quale pone se stessa al centro del proprio mondo. In questa cornice le esigenze di un terzo (di un figlio) troverebbero quindi uno spazio estremamente limitato, ulteriormente compromesso e messo a rischio dalla instabilità della coppia (per come ampliamente risulta dagli atti), oltre che dalla immaturità di entrambi i componenti della coppia (sottesa principalmente da un ipo-funzionamento cognitivo nel padre e da immaturità e tratti di personalità disfunzionali nella madre).
L' atteggiamento di entrambi i genitori biologici risulta per diversi aspetti simmetrico, per cui ritengono la genitorialità un diritto a prescindere, propongono una visione e percezione di se stessi altamente positiva e desiderabile (soprattutto la sigra ), e non mostrano sufficiente Pt_2 consapevolezza delle proprie fragilità. Entrambi mostrano aspetti di impulsività e di immaturità emotivo-affettiva.
Appare probabile che, qualora venisse presa una decisione diversa rispetto ad un percorso per il recupero delle capacità genitoriali per i due genitori, ciò genererebbe conflittualità accesa in una coppia che non appare sufficientemente stabile e matura per svolgere funzioni genitoriali”.
Per quanto attiene alla rete familiare, dal lato materno sono stati indicati i nonni ed una zia che hanno manifestato disponibilità rispetto ad aiuti economici e disponibilità e desiderio di fare parte della vita delle nipoti ( e e di frequentare la nipote e i suoi genitori biologici, precisando tuttavia Per_1 CP_1 che non potrebbero però farsi carico della minore o del nucleo familiare in modo costante e continuativo per ragioni di salute e di distanza territoriale, mentre dal lato paterno il RA di e cioè “ha accettato il colloquio a distanza e si è dichiarato Parte_1 Parte_5 disponibile e motivato relativamente alla nipote nei cui confronti ha espresso e manifestato CP_1 disponibilità all'affidamento ed adozione. Ha anche specificato che non intende però supportare il nucleo familiare (intendendo il RA e la compagna) né economicamente, né in altri modi, in quanto consapevole delle problematiche o particolarità degli stessi e soprattutto della infruttuosità di ogni tipo di intervento nei loro confronti, che ha riferito di avere già tentato nel passato. Relativamente alla nipote ha anche precisato che, ritenendola parte della famiglia per il legame di sangue, CP_1 sarebbe sì disponibile all' adozione, ma non accetterebbe intromissioni dei genitori biologici o comunque vorrebbe limitarle e che, qualora per venisse collocata al fuori del suo nucleo, non CP_1 intenderebbe instaurare una relazione a distanza con la nipote, motivando questo con argomenti razionali”.
Tanto premesso e precisato, la CTU Dott.ssa Giribaldi è arrivata alle seguenti conclusioni: “Come già ampiamente esposto, entrambi i genitori biologici presentano a mio avviso importanti limitazioni rispetto alle competenze genitoriali anche in senso prognostico. Tuttavia, soprattutto la madre, ha dimostrato interesse e tenacia nella ricerca di una strada per restare in contatto con la figlia/le figlie ed entrambi non sono risultati ad oggi adulti maltrattanti (ma piuttosto non capaci di accudimento).
Un aspetto che ritengo problematico è però la incapacità di entrambi di riconoscere le motivazioni che hanno condotto alle decisioni di affidamento e la completa assenza di sentimenti positivi di gratitudine nei confronti degli affidatari delle bambine (per quanto contrastati dal desiderio di essere loro stessi genitori).
La sig in particolare sembra ritenere che gli affidatari abbiano in qualche modo sottratto loro Pt_2 le figlie per un disegno e pregiudizio nato nelle menti dei Servizi e il signor risulta in questo Pt_1 accondiscendente in modo acritico.
Purtroppo ad oggi non vedo quindi i presupposti per cui la coppia biologica potrebbe frequentare la figlia/le figlie rispettando il loro diritto e bisogno di creare e mantenere un legame genitoriale con gli affidatari. Non ritengo nell'interesse della minore procedere oggi ad incontri protetti o ad altre forme di frequentazione dei genitori biologici, ma non posso escludere che in un futuro, dopo eventuale percorso personale e genitoriale e solo dopo effettiva dimostrazione di avere compreso le motivazioni
e contingenze che hanno condotto alle decisioni giuridiche, questo possa verificarsi, per quanto, ribadisco, ciò risulti ad oggi poco probabile”.
Orbene, volendo trarre un'estrema ed ulteriore sintesi delle conclusioni cui è pervenuta la CTU in esame, si può affermare in primo luogo che:
-attualmente entrambi i genitori di sono inadeguati, avendo mostrato forti immaturità CP_1 nell'accudimento della piccola (per quanto attiene alla madre), essendo stati molto concentrati sulla dinamica conflittuale della coppia e poco attenti invece alle necessità della figlia;
- nessuno dei due è risultato maltrattante;
- entrambi hanno mostrato e mostrano interesse e tenacia nel cercare di rimanere in contatto con le figlie (sia con che con la primogenita , CP_1 Per_1
- il padre, signor è stato ad oggi scarsamente supportato nel suo esercizio della Parte_1 genitorialità,
- la madre, signora non ha adeguatamente valorizzato gli aiuti di sostegno genitoriale Parte_2 che ad oggi le sono stati forniti.
Va ancora ricordato che i familiari presentati dalla signora hanno espresso la propria Parte_2 disponibilità a sostenere la coppia genitoriale e la minore, ciascuno secondo le proprie possibilità, tempi e modalità: tale rete familiare appare pertanto significativa e rappresenta una risorsa affettiva e relazionale potenzialmente significativa per accompagnare il percorso della bambina e sostenere la continuità del progetto familiare.
La circostanza, inoltre che alla nascita di quando viene comunicato alla madre la necessità di CP_1 un ingresso in struttura madre – bambino, la signora abbia accolto tale richiesta senza fare Pt_2 opposizione appare dimostrativa di una maggiore consapevolezza rispetto agli errori compiuti in passato verso la primogenita Per_1
Del resto è la stessa CTU che, pur affermando, come sopra riportato, che nonostante i due percorsi in comunità madre- bambino in comunità differenti la sig.ra non avrebbe mostrato Pt_2 un'evoluzione o progressione, riscontrando “completa staticità”, ha tuttavia precisato “Rispetto alla precedente CTU mostra forse una consapevolezza lievemente maggiore di alcuni comportamenti giudicati inadeguati da terzi, ma, pur individuandoli, non mostra intenzione o capacità di modificare i suoi atteggiamenti”, con ciò confermando quantomeno un principio di cambiamento.
Alla luce di quanto evidenziato, si concorda con quanto messo in luce anche dalla CTP della signora
Dott.ssa (alle cui osservazioni, per vero, la CTU non ha risposto) la quale Pt_2 Persona_8 ritiene che “la sig.ra abbia mostrato di avere delle risorse ed un cambiamento nel corso del Pt_2 tempo, tale da poter ipotizzare che attraverso un percorso apposito si possa ripristinare un contatto con la bambina. Si ritiene pertanto opportuno che possa beneficiare di un percorso psicoterapeutico individuale, finalizzato a promuovere una maggiore integrazione emotiva e narrativa delle esperienze pregresse, un ampliamento della consapevolezza rispetto al proprio funzionamento relazionale e una più efficace regolazione degli aspetti emotivi coinvolti nella relazione genitoriale, contestualmente si ritiene opportuno che la sig.ra possa beneficiare di uno spazio di riflessione sulla Pt_2 genitorialità, che consenta di lavorare in modo mirato sulle competenze educative e affettive e sulla qualità della relazione con le figlie”.
Non solo, ma “Tali percorsi non sono da intendersi come alternativi, bensì complementari e da affidarsi ad operatori diversi in cornici differenti, infatti il percorso psicoterapeutico individuale richiede un contesto clinico riservato, che garantisca continuità e profondità nel lavoro su vissuti personali e dinamiche interne, mentre lo spazio di riflessione sulla genitorialità si colloca in un'ottica più educativa e supportiva, orientata alla promozione delle competenze genitoriali e alla costruzione di un ponte tra gli aspetti personali e quelli relazionali ed evolutivi. La distinzione tra i due setting è necessaria affinché ciascun intervento possa mantenere la propria specificità metodologica e i propri obiettivi, evitando sovrapposizioni o ambiguità di ruolo che potrebbero ridurne l'efficacia”.
L'avvio di entrambi i percorsi si configura come una condizione fondamentale, anche secondo quanto scrive la CTU, con cui si concorda, la quale afferma che non sia possibile escludere che in futuro a seguito di un “percorso personale e genitoriale” che aumenti la consapevolezza dei genitori sia possibile ipotizzare la strutturazione di incontri protetti, alla luce di tali percorsi infatti si potrebbe valutare la partecipazione, i risultati e l'adesione della sig.ra , che ad oggi dichiara piena Pt_2 disponibilità in tal senso, e sul cui esito si potranno porre le eventuali basi per un futuro a lungo termine”.
Lo stesso dicasi, a maggior ragione per il padre, signor Parte_1
In questa situazione, ritiene questa Corte che alla domanda che ci si deve porre (come sopra ricordato dalla Giurisprudenza) se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, la risposta possa essere affermativa, non risultando impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare.
Non solo, ma l'assenza di una attività lavorativa stabile in capo alle parti e il reddito percepito non possono di certo assumere valenza discriminatoria, in presenza comunque di un nucleo familiare, che seppur con i suoi limiti, ha dimostrato la concreta volontà di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti o sfumati.
In applicazione dei principi espressi dalla già ricordata Suprema Corte ((Cass. n. 13234/2023) il presente giudizio deve fondarsi sugli approfondimenti riferiti alla situazione presente e non a quella del passato: passato, riferito alla primogenita che ha sicuramente inciso negativamente sulle Per_1 valutazioni svolte dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi Sociali con riguardo alla secondogenita, pur dovendosi ricordare che non è stata dichiarata adottabile, come si avrà modo di osservare Per_1 nel prosieguo.
Non appare pertanto sufficiente che risultino “insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori”, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli - in questo caso assenti - e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi: quest'ultima sì, fortemente presente in entrambi i genitori e pure nel nonno intervenuto in giudizio. CP_2
In altre parole, pur con tutte le criticità del caso, non ritiene questa Corte che i genitori biologici di si siano dimostrati "particolarmente indegni" sicchè l'adottabilità di non pare essere CP_1 CP_1 giustificata da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore della minore, non essendo il fine dell'adozione quello di individuare ad ogni costo una famiglia "migliore" posto che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, così come sopra ricordato dalla Giurisprudenza comunitaria.
Non vi è dubbio infatti che l'attuale coppia affidataria – sentita anche in udienza – sia una famiglia più che adeguata per la crescita in un contesto positivo per la piccola ma ciò non appare CP_1 giustificare una misura quale l'estrema ratio della sua adozione , tanto meno con la recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine.
Si ritiene pertanto che, date le considerazioni di cui sopra, non ricorra nella specie lo “stato di abbandono” della minore e che quindi non possa esserne dichiarata l'adottabilità, essendo il CP_1 suddetto stato un requisito fondamentale che, ai sensi dell'articolo 8 l. 184/1983, come noto, deve essere presente ai fini di tale dichiarazione.
Nel caso in esame, allora, pur permanendo allo stato una valutazione di insufficiente adeguatezza delle capacità genitoriali, essa appare suscettibile di un recupero ove fortemente supportata, il che porta in primo luogo a degradare la limitazione della stessa nella forma non già della decadenza ex art. 330 c.c., ma della sospensione della responsabilità genitoriale.
Ad avviso di questa Corte appare quindi più rispondente all'interesse superiore della minore CP_1 che sia pronunciato anche nei suoi riguardi un provvedimento coerente e per così dire “parallelo” con quello adottato nei riguardi della sorella la quale è tuttora affidata ai Servizi Sociali e Per_1 collocata presso una famiglia affidataria.
I Servizi Sociali, d'intesa con quelli Consultoriali dovranno inoltre attivare con urgenza in favore di entrambi i genitori un percorso psicoterapeutico ed un percorso di sostegno alla genitorialità, all'esito dei quali, entro sei mesi dall'attivazione degli stessi, dovranno valutare l'eventuale ripresa degli incontri dei genitori con la bambina, inizialmente in forma protetta e poi in forma libera in caso di evoluzione positiva.
Nel medesimo arco di tempo dovrà essere valutata, in parallelo, la possibilità di una ripresa di rapporti ed incontri anche con i parenti, a partire dal nonno signor Parte_3
In considerazione del solo parziale accoglimento degli appelli e della particolarità della materia le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto dai signori e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 759/2024 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 28.10.2024 nella procedura n. 33/23 ADS, così come successivamente corretta ed integrata con il provvedimento del
24.12.2024 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa,
- Revoca la dichiarazione di sussistenza dello stato di adottabilità della minore Controparte_1
,
[...]
- Revoca la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei signori Parte_1
e e, in sua sostituzione, Parte_2
- Dichiara la sospensione degli stessi dalla responsabilità genitoriale,
- Affida la minore ai Servizi Sociali del Comune di Imperia, Controparte_1
- Conferma la collocazione della minore presso l'attuale famiglia Controparte_1 affidataria,
- Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente, in collaborazione con i Servizi Sanitari, ad attivare con urgenza, in favore di entrambi i genitori, un percorso psicoterapeutico ed un percorso di sostegno alla genitorialità, all'esito dei quali, entro sei mesi dall'attivazione degli stessi, i Servizi dovranno valutare l'eventuale ripresa degli incontri dei genitori con la bambina, inizialmente in forma protetta e poi in forma libera in caso di evoluzione positiva,
- Incarica i medesimi Servizi, nel medesimo arco di tempo di cui sopra, a valutare la possibilità di una ripresa di rapporti ed incontri anche con i parenti, a partire dal nonno signor Parte_3
-Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti, ivi compreso il curatore speciale della minore, al TM., alla PG., ai Servizi Sociali e Consultoriali del
Comune di Imperia.
Così deciso in Genova il 21.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sez. SPECIALIZZATA MINORENNI
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente-
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore –
Dott. Dania Lombardo - ER LE -
Dott. Bruno Ronconi - ER LE –
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello proposta da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 7, difeso e rappresentato dall'Avv. Elena PEZZETTA del foro di Imperia, con studio in Imperia,
Piazza Unità Nazionale n. 24 presso il quale egli è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
e nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in Imperia, Via Della Repubblica, n°43, presso e nello Studio dell'Avvocato Loredana Modaffari del Foro di Imperia che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
E con l'intervento di nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Curatore Controparte_1
Speciale e Tutore Avv. Giacomo Sottocasa, con studio in Sanremo, Corso Garibaldi, n.189, come da decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Genova - nato a [...] il [...], residente a [...]
Via Gramsci 44, elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta D'Archi 12/12a presso lo studio dell'Avv. Vera Torrero del Foro di Genova che lo rappresenta e difende in virtù di mandato e procura in atti,
nonché del P.G.
avverso la sentenza n. 759/2024 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 28.10.2024 nella procedura n. 33/23 ADS, così come successivamente corretta ed integrata con il provvedimento del
24.12.2024
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte in via principale: annullare la sentenza resa nel procedimento 33/2023 dal
Tribunale per i Minorenni di Genova in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, revocare la decisione sullo stato di abbandono e sulla decadenza della responsabilità genitoriali in capo al
Parte_1
in via di subordine: in parziale riforma della sentenza in oggi reclamata, affidare la minore CP_1 allo zio paterno, risultato persona capace ed affidabile unitamente alla propria famiglia.
in via di ulteriore subordine: in parziale riforma della sentenza in oggi reclamata, mantenere l'affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di Imperia, concedendo al Sig. CP_1
secondo i tempi e le modalità ritenute dal TM, di frequentare periodicamente Parte_1 la propria figlia imponendo al Sevizio Sociale competente per territorio di promuovere un CP_1 sostegno psicologico, educativo ed economico al fine di garantire al medesimo un miglioramento delle proprie condizioni di vita e consentirgli di poter svolgere il ruolo genitoriale che necessita per garantire alla propria figlia la soddisfazione dei propri bisogni di vita”. CP_1
Per : Parte_2
“Voglia l'Onorevole Corte D'Appello di Genova, in riforma della Sentenza 759/24 resa dal Tribunale dei Minorenni di Genova in data 03.12.24 nel Procedimento 33/23, (I°) revocare le declaratorie di stato di abbandono della minore e di decadenza dalla potestà genitoriale Controparte_1 di e sulla figlia minore (II°) disporre ogni migliore forma Parte_2 Parte_1 CP_1 di sostegno psicologico, educativo, economico in favore del Signor e della Signora Parte_4 affinché questi possano mantenere proficuamente il rapporto con la figlia minore;
Parte_2 (III°) prevedere la ripresa immediata degli incontri di Venere con le modalità meglio ritenute dall'Eccellentissima Corte”.
Per il curatore speciale della minore:
“Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare i reclami proposti da e con Parte_2 Parte_1 separati ricorsi ed in oggi riuniti, nonché le domande ed eccezioni svolte da con Controparte_2 separato intervento, per l'infondatezza delle motivazioni addotte;
Confermare integralmente la Sentenza n. 759/24 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Genova, dichiarando la decadenza di entrambi i genitori biologici dalla responsabilità genitoriale e dichiarando lo stato di adottabilità per . CP_1
Per : Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Genova,
IN VIA PRINCIPALE:
1- revocare: la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della signora
[...]
e del signor sulla figlia minore e la consequenziale nomina del Pt_2 Parte_1 CP_1
Tutore;
2- revocare :la dichiarazione dello stato di abbandono della minore e la Controparte_1 disposizione che prevede il suo inserimento in famiglia selezionata dal Tribunale, per nullità della ordinanza 27/12/24, provocata dalla nullità del decreto di fissazione udienza del 17/12/24, e comunque per l'infondatezza dei presupposti nel merito” ;
3- ripristinare gli incontri madre – bambina, nonché gli incontri padre -bambina e nonno-bambina con le modalità meglio viste e ritenute dalla Ecc.ma Corte di Appello;
4- reperire idonea struttura madre – bambino ove collocare la signora e la piccola Pt_2 CP_1 al fine di far proseguire il progetto educativo di sostegno;
5- mandare ai SS di predisporre ogni migliore forma di sostegno psicologico, educativo, economico in favore dei genitori ed in particolare della Signora atta a mantenere, consolidare e Pt_2 migliorare la relazione con la figlia minore: in concreto, come prospettato dalla CTP Dott.ssa Torre:
“attivare un percorso psicoterapeutico individuale, finalizzato a promuovere una maggiore integrazione emotiva e narrativa delle esperienze pregresse, un ampliamento della consapevolezza rispetto al proprio funzionamento relazionale e una più efficace regolazione degli aspetti emotivi coinvolti nella relazione genitoriale, contestualmente attivare uno spazio di riflessione sulla genitorialità, che consenta di lavorare in modo mirato sulle competenze educative e affettive e sulla qualità della relazione con le figlie. Tali percorsi non sono da intendersi come alternativi, bensì complementari e da affidarsi ad operatori diversi in cornici differenti, infatti il percorso psicoterapeutico individuale richiede un contesto clinico riservato, che garantisca continuità e profondità nel lavoro su vissuti personali e dinamiche interne mentre lo spazio di riflessione sulla genitorialità si colloca in un'ottica più educativa e supportiva, orientata alla promozione delle competenze genitoriali e alla costruzione di un ponte tra gli aspetti personali e quelli relazionali ed evolutivi”
6 - Vinte le spese
IN VIA SUBORDINATA in relazione al punto 4)
- Affidare la minore agli zii paterni di anni 53 anni, Sottufficiale dell'Esercito CP_1 Parte_5
Italiano e alla moglie coetanea, genitori di un figlio di 14 anni, previ gli incombenti del caso.
- Vinte le spese”.
Per la Procura Generale:
“Chiede il rigetto delle impugnazioni”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente causa trae origine dalla procedura aperta davanti al Tribunale per i Minorenni di
Genova in data 24.6.2023 a seguito del ricorso del P.M. che chiedeva: l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti della minore , nata il medesimo giorno, la Controparte_1 sospensione immediata di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido della minore al servizio sociale territorialmente competente mandando allo stesso di approfondire le condizioni del nucleo familiare e di elaborare il migliore progetto in suo sostegno, con inserimento in famiglia affidataria, divieto di dimissioni della minore dalla struttura ospedaliera di Savona e la sua collocazione extra familiare, prescrizioni ai genitori di seguire tutte le indicazioni del servizio, convocazione dei genitori, nomina di un curatore speciale/ tutore per la minore.
Tali domande si basavano sulla critica condizione familiare, risultante dalle segnalazioni dei Servizi
Sociali di Imperia e di Napoli, in cui veniva a trovarsi la neonata, tenendo anche conto delle gravi difficoltà dei genitori già emerse relativamente alla primogenita a tutela della quale era stato Per_1 aperto un procedimento (RG 453/2020 VG) conclusosi con decreto in data 15.7.2024 che aveva dichiarato e decaduti dall'esercizio dei diritti, doveri e facoltà Parte_1 Parte_2 inerenti alla responsabilità genitoriale sulla figlia, aveva confermato l'affido della minore al servizio sociale di residenza abituale, determinato per 24 mesi;
aveva incaricato il Servizio Sociale, di concerto con i servizi specialistici di mantenere la collocazione della minore presso gli attuali affidatari e di monitorare la situazione della minore garantendole gli eventuali sostegni specialistici occorrenti;
aveva interrotto gli incontri tra la minore e la madre e altri parenti, rigettando Persona_2
l'istanza del padre di conoscere la minore.
Il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto provvisorio del 27.6.2023 disponeva l'affido della minore al servizio sociale del Comune di Imperia, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti agli incarichi affidati al servizio sociale che avrebbe potuto adottare anche le scelte sanitarie relative alla minore;
incaricava il servizio sociale, in collaborazione con le strutture specialistiche, di curare la collocazione della minore con la madre in comunità o in famiglia in caso di rifiuto della madre;
di organizzare gli incontri protetti fra la minore e il padre e con gli altri familiari che ne avessero fatto richiesta;
di curare la presa in carico del padre presso il centro di salute mentale per un inquadramento psico diagnostico e al consultorio per la valutazione delle competenze genitoriali;
confermava il divieto di dimissioni della minore dall'ospedale disposto in via d'urgenza fino alla consegna al servizio sociale per la sua collocazione;
prescriveva ai genitori di collaborare sottoponendosi a tutte le indagini e rispettando le regolamentazioni previste;
veniva nominato il curatore speciale e convocava i genitori ex art. 12 L.
n. 184/83.
All'udienza di ascolto dei genitori dell'11.7.2023, la madre confermava la disponibilità al collocamento in comunità con la bambina per avere la possibilità di costruirsi una vita in un futuro ed entrambi i soggetti riferivano il proprio difficile vissuto.
L'aggiornamento dei Servizi Sociali in data 26.7.2023 aveva riportato che:
- nei giorni successivi all'inserimento in comunità (Regina Pacis di Cervo) di madre e figlia, erano emersi problemi sia nella coppia genitoriale sia nella madre riguardo alla comprensione e all'accoglimento delle problematiche della minore;
- in data 25.7.2023 la Questura di Imperia informava circa i numerosi interventi dovuti a importanti e reciproche aggressioni tra i genitori.
Nella relazione della comunità madre-bambino dell'1.8.2023 veniva osservato che l'incontro protetto organizzato tra la minore e i due genitori era stato positivo e all'udienza di audizione dei genitori del
4.8.2023, la madre riconosceva di aver avuto dei comportamenti non adeguati che avevano portato in secondo piano la bambina e i suoi bisogni, sembrando consapevole delle difficoltà genitoriali. La responsabile della comunità e l'assistente sociale riscontravano una lentezza cognitiva e veniva evidenziato come i fatti mettessero in evidenza la tendenza della a mettere in secondo piano Pt_2 la bambina, elemento preoccupante se si doveva pensare a una vita in autonomia al di fuori della struttura della diade.
Nell'aggiornamento del 9 ottobre era stato comunicato che dalla metà di agosto sembrava esserci stato un miglioramento della madre, vi erano stati dei segni di miglioramento nel comportamento della madre che si era attenuta alle regole, ascoltava i consigli degli educatori e rispondeva in modo autonomo alle richieste della figlia, fornendole attenzioni adeguate;
permaneva la lentezza nelle azioni, come lavare la bambina, tenere in ordine gli spazi e organizzare le uscite.
La psicologa evidenziava però nuovamente che nei tre colloqui effettuati la madre aveva dedicato il tempo principalmente a parlare della relazione con il dedicando alla bambina uno spazio Pt_1 pressoché nullo;
ella, infatti, non aveva mai menzionato la figlia e brevemente accennato a Per_1
ammettendo di non riuscire a fornire alle figlie la giusta priorità. CP_1
Con relazione del 17 ottobre 2023 i Servizi Sociali evidenziavano quattro chiamate effettuate in una sola giornata da parte del signor nelle quali dichiarava di non poter fare niente per il percorso Pt_1 genitoriale e di non voler sapere niente delle bambine. Inoltre dalla relazione risultava che la Pt_2 aveva dichiarato a un altro ospite della struttura che se la famiglia affidataria della figlia Per_1 avesse preso anche avrebbe sparato alla minore e poi a se stessa. CP_1
Il 13.2.2024 interveniva nel procedimento il nonno materno, . Controparte_2
Il 15.4.2024 il Servizio Sociale, valutato l'andamento del percorso in comunità, l'infruttuosità dell'intervento a sostegno della genitorialità e le caratteristiche cognitive e psicologiche di entrambi i genitori, riteneva corretto separare la diade con collocazione extra familiare della bambina.
I genitori, nel frattempo, avevano ripreso la relazione sentimentale.
All'udienza del 27.6.2024 di audizione del nonno materno , quest'ultimo esponeva Controparte_2 la propria storia, affermando di essere disabile, di vivere da solo, ed esprimeva solidarietà nei confronti della figlia. Mostrava difficoltà ad analizzare in maniera critica le difficoltà della figlia e del suo compagno sulle rispettive sfere personali e genitoriali. Inoltre diceva di essere a conoscenza del fatto che il signor avesse problemi psichiatrici. Pt_1
Dagli ultimi aggiornamenti del servizio sociale e dalle allegate relazioni della comunità, emergeva come la struttura avesse deciso di dimettere la per le criticità già da tempo evidenziate. Pt_2
Dopo l'ultimo incontro protetto fra il padre e la minore del 29.8.2024, l'uomo, tramite il difensore, ne aveva chiesto un altro, non svolto per comunicati problemi di salute del e, da allora, non Pt_1 erano più state fatte istanze;
la madre aveva iniziato un'attività lavorativa in un ristorante a Oneglia, durata 5 giorni.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale per i Minorenni di Genova considerava quindi la piccola in stato di abbandono a causa dell'inadeguatezza dei genitori e della mancanza di CP_1 figure parentali che potessero svolgere funzioni vicarianti, e dichiarava altresì la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale.
Il signor impugnava la sentenza di cui sopra affidandosi al seguente Parte_1 motivo: "Nullità del provvedimento per carenza di motivazione e dei presupposti di legge ex art. 330 c.c. in relazione alla posizione di " Parte_1
L'appellante riferiva di essersi sempre detto disponibile al fine di riavere con se le sue figlie e la compagna per ricreare la famiglia, ma che le difficoltà economiche, psicologiche e relazionali non gli avevano permesso di vivere serenamente la paternità, oltre a non avergli consentito di intraprendere un percorso psicologico volto a valutare la sua capacità genitoriale.
Sottolineava come i Servizi Sociali fossero stati efficaci nei confronti delle figlie quanto inefficaci nei confronti della coppia, affermando di essere stato lasciando in balia di sé stesso e della propria situazione, oltre ad esserci stata una mancanza di un sostegno psicologico ed educativo oltreché economico, visto lo stato di povertà e di privazione economica in cui egli si era si era trovato, lontano da casa e senza una rete famigliare che lo potesse sostenere, con la secondogenita e la compagna dimoranti in una struttura protetta con regole ferree e stringenti e con pochi momenti da passare con loro.
Con riguardo inoltre al provvedimento ablatorio di cui all'art. 330 c.c., sosteneva di non aver violato né trascurato i doveri di genitore, in quanto non gli sarebbe stato proprio concesso di fare il genitore: la piccola era stata inserita in una struttura unitamente alla madre con rigide regole che CP_1 avevano impedito al genitore esterno di creare un rapporto affettivo continuativo con la minore.
Rilevava poi che la pronuncia di decadenza richiedeva esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore e che il presupposto fosse pertanto la grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, affermando che tutto questo, nel caso di specie, non si era verificato.
Non ci sarebbe stato nessun abbandono morale né inadempimenti da parte sua posto che non gli sarebbe stata nemmeno data una possibilità di dimostrare le sue potenzialità come uomo tanto meno come padre. Eccepiva ancora il fatto che nel caso di specie la valutazione della situazione di abbandono, nei suoi confronti, non era stata eseguita.
La minore benché inserita da subito in una struttura protetta con la madre era sempre stata CP_1 peraltro in salute, aveva avuto una crescita regolare, era vivace e ben stimolata dall'ambiente che la circonda sicchè non vi sarebbero stati elementi certi ed irreversibili tali da dichiarare lo stato di abbandono della stessa.
Il signor benché in grosse difficoltà economiche, stava reagendo a tale situazione, cercando Pt_1 dei lavori che purtroppo erano solo saltuari e/o occasionali.
Tanto premesse, chiedeva quindi che venisse annullata la sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine di mantenere l'affidamento della minore ai SS ma concedere all'appellante secondo i tempi e le modalità ritenute dal TM, di frequentare periodicamente la propria figlia;
in estremo subordine di provvedere, per mera economia processuale, alla riunione del presente fascicolo con il fascicolo n. 207/2024 RG CA già pendente nanti questa stessa Corte avente ad oggetto la decadenza genitoriale sull'altra figlia della coppia Persona_2
Si costituiva il curatore speciale della minore sostenendo che la decisione Controparte_1 impugnata fosse conforme ai fatti e alla documentazione acquisita.
Evidenziava in particolare:
- che per quanto il signor avesse lamentato il fatto che il Tribunale non aveva considerato Pt_1 le sue difficoltà e che i Servizi Sociali non avevano svolto un lavoro adeguato, in realtà le relazioni di questi ultimi avevano evidenziato che il signor non aveva mai dimostrato comportamenti Pt_1 stabili e affidabili;
- che, quanto alla decadenza ex art. 330 c.c., il Tribunale per i Minorenni aveva rilevato la grave inadeguatezza della madre e del padre, oltre ad una limitata interazione del signor Pt_1 caratterizzata da una distanza emotiva e una scarsa iniziativa per stabilire un legame con la figlia;
- al contrario di quanto sostenuto dal signor lo stesso aveva dimostrato di non essere in Pt_1 grado di assumere una presenza costante e positiva nella vita della figlia, violando così i propri doveri genitoriali
Chiedeva pertanto il rigetto delle impugnazioni e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva la signora , ritenendo che i motivi di censura su cui si fondava Parte_2
l'impugnazione del signor fossero condivisibili e sostanzialmente sovrapponibili a quelli Pt_1 espressi dalla stessa nel proprio atto di appello, che veniva infatti riunito al presente. Riteneva che non fossero sussistenti i requisiti di cui all'articolo 330 c.c. ed evidenziava che non era stato effettuato nei loro confronti quel rigoroso esame circa le loro condizioni e competenze genitoriali sostenendo che quindi fosse necessaria una consulenza per accertare la ricorrenza effettiva degli invocati limiti invalicabili, come del resto era già stato disposto dalla stessa Corte Di Appello nel parallelo fascicolo relativo alla sorella di CP_1 Persona_2
Chiedeva quindi:
in via preliminare di disporre la riunione del procedimento a quello rubricato all'RG 15/2025; nel merito, previa audizione delle parti e previo licenziamento di C.T.U. volta ad accertare competenze e capacità genitoriali del Signor e della Signora , di revocare le declaratorie di Pt_1 Pt_2 stato di abbandono della minore e di decadenza dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale di e sulla figlia minore Parte_2 Parte_1 CP_1
ii) disporre ogni migliore forma di sostegno psicologico, educativo, economico in favore del Signor
e della Signora affinché costoro potessero mantenere Parte_4 Parte_2 proficuamente il rapporto con la figlia minore;
iii) prevedere nelle more che e Parte_1
potessero incontrare ed intrattenersi con la figlia con le modalità meglio Parte_2 CP_1 ritenute dalla Corte.
Interveniva anche in questa sede il signor , nonno materno, il quale Controparte_2 evidenziava quattro aspetti di censura:
-- il provvedimento impugnato violerebbe il disposto normativo di cui all'articolo 330 c.c., in quanto nella fattispecie non si sarebbero verificate le condizioni di violazione/abuso dei doveri genitoriali e di grave pregiudizio;
-- il Tribunale LE di Genova aderiva all'orientamento giurisprudenziale che, laddove ne ricorrano i presupposti, consente anche dopo l'adottabilità la prosecuzione dei contatti con i membri della famiglia di origine che siano figure rappresentative per i minori;
-- il provvedimento censurato violerebbe il disposto dell'articolo 8 CEDU, finalizzato a garantire l'individuo dall'ingerenza dei pubblici poteri, salvo particolari deroghe. Inoltre lo Stato avrebbe anche un obbligo positivo consistente nel garantire il rispetto effettivo della vita familiare e privata, concetto nel quale rientrerebbero anche:
- il diritto del figlio a conoscere le proprie origini;
- la parentela tra nonni e nipoti. -- il provvedimento del Tribunale lederebbe parametri costituzionali, in particolare gli articoli 2 e 29, occorrendo distinguere il piano giuridico-formale da quello socio-affettivo.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
Con ordinanza in data 21.3.2025 la Corte, - poiché in riferimento all'altra figlia della coppia,
nata il [...], gli stessi genitori erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità Persona_2 genitoriale, erano stati interrotti gli incontri con i genitori ed erano state adottate altre misure a tutela della minore con decreto del T.M. del 10.9.2024, reclamato presso la stessa Corte che aveva disposto CTU per accertare le competenze e le capacità genitoriali dei signori e Parte_2
, - riteneva opportuno svolgere analogo approfondimento istruttorio anche nel Parte_1 presente procedimento, affidandolo al medesimo CTU a cui era già stato conferito il precedente, ciò anche al fine di evitare contrasti di decisioni ed assicurare una visione complessiva del nucleo familiare in oggetto.
Quindi ha disposto la riunione dei procedimenti 13/2025 e 15/2025 VG, ha nominato CTU la
Dott.ssa Giribaldi e ha fissato l'udienza per l'esame CTU e discussione della causa il 10.7.2025.
In data 23.6.2025 la CTU ha depositato istanza di proroga e con le note di trattazione scritta per la suddetta udienza del 10.7 le parti hanno preso atto di tale istanza e hanno chiesto il rinvio dell'udienza, che veniva fissata per il 16.10.2025.
Venivano nelle more sentiti anche gli attuali affidatari della piccola nel frattempo CP_1 reperiti dai Servizi Sociali.
Infine, depositata la C.T.U., all'udienza di discussione del 20.11.2025, sostituita con la modalità a trattazione scritta, le parti insistevano come nelle rispettive note difensive depositate e nelle conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.
***
Gli appelli sono parzialmente fondati e meritano pertanto accoglimento parziale, nei limiti e per le osservazioni che seguono.
In effetti, è da condividersi il principale assunto delle parti appellanti e dell'interventore nonno materno a mente della quale non sussiste nella specie lo stato di abbandono materiale e morale della minore CP_1
Come noto, la Suprema Corte ha più volte ribadito che l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.
Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, ove possibile a rimuoverle, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cfr. ex plurimis Cass. n. 7115/2011).
Alla luce dei principi sopra riportati, è stato affermato che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quando anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015), quale premessa dell'adozione.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso.
II giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve allora, per quanto rileva in questa sede: a) verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale;
b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (Cass. n. 6552/2017).
È stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali
(Cass. n. 14436/2017; Cass. n. 9501/2023; Cass. n. 31038/2023). Ancor più di recente è stato ricordato che, in tema di adozione del minore, “il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori. In proposito, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (Cass. n.
13234/2023)
O, ancora, è stato ricostruito con la pronuncia della Suprema Corte n. 23077/2023 che regole rilevanti, al riguardo, sono altresì contenute nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, così come applicata dalla Corte
Europea dei diritti umani: quest'ultima la interpreta e ne assicura standards minimi di rispetto, sicché
è reputata avere un ruolo di sicura autorevolezza in materia, dovendosi, altresì, tenere conto della particolare vincolatività delle sue pronunce, che - almeno a fini interpretativi - si estende anche al di fuori del giudizio nell'ambito del quale vengono emesse (cfr. Cass. n. 13435 del 2016).
Orbene, la Corte Edu, nel giudicare della violazione - in caso di dichiarazione dello stato di abbandono finalizzato all'adozione piena di minori - dell'art. 8 della Convenzione, secondo cui "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare" e "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui", ha progressivamente sancito “l'esigenza di presupposti assai stringenti, la cui esistenza è necessaria - anzitutto nell'interesse del figlio - per poter sopprimere il legame di filiazione”. Ivi si afferma, invero,
“che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare, la quale è compatibile con l'art. 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica: e la nozione di necessità implica che l'ingerenza si basi su di un "bisogno sociale imperioso" e sia "proporzionata", mentre la norma non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze, prevedendo anche obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare, perché lo Stato deve agire in modo da permettere al legame di svilupparsi
(cfr., ex plurimis, Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punti 38-39; 16 luglio 2015, ; 21 gennaio 2014, 29 gennaio 2013, L., punto 80, in tema di tutela effettiva dei Parte_6 Per_3 cd. diritti relazionali;
3 novembre 2011, S.H. c. Austria, punto 87; 2 novembre 2010, Piazzi;
21 ottobre 2008, Clemeno;
10 gennaio 2008, Kearns c. Francia;
13 luglio 2000, ”. La Corte Per_4
Edu esige, dunque, “che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorquando, cioè, i genitori si siano dimostrati "particolarmente indegni" (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 40;
21 ottobre 2008, Clemeno, punto 60), o quando siano giustificate da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore del minore, non essendo il fine dell'adozione quello di individuare ad ogni costo una famiglia "migliore": "il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici" (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 56; K. e T. c. , n. Per_5
25702/94, punto 173; 10 aprile 2012, c. , punto 74; 16 luglio 2015, , Per_6 Per_7 Parte_6 punto 45)”.
Secondo, poi, il principio più volte affermato della Corte di legittimità, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, posto dalla legge n. 184 del 1983, art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9501 del 2023; Cass. n. 13393 del 2022; Cass. n. 3059 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 13435 del 2016; Cass. n. 23979 del 2015; Cass. n. 9639 del 2015; Cass. n. 6137 del 2015; Cass. n. 881 del
2015; Cass. n. 11758 del 2014; Cass. n. 28230 del 2013; Cass. n. 26204 del 2013; Cass. n. 18563 del
2012).
E giova ancora ricordare come, in materia di diritti fondamentali della vita privata e familiare, la legge riconosce la posizione soggettiva del minore unicamente come diritto, a fronte della qualificazione della posizione dei genitori come un diritto-dovere (art. 30 Cost.).
Resta confermato, così, anche alla luce delle significative convergenze della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia Ue e di questa
Suprema Corte, che la dichiarazione di stato di abbandono va reputata, sotto ogni aspetto, come l'extrema ratio (assai significative, in proposito, si rivelano Cass. n. 3915 del 2018, Cass. n. 7559 del
2018, Cass. n. 3643 del 2020, Cass. n. 1476 del 2021, Cass. n. 24717 del 2021, Cass., SU, n. 35110 del 2021). Fatte queste necessarie premesse, alla luce degli approfondimenti - attuali -svolti in questa sede a mezzo della CTU affidata alla dott.ssa Giribaldi, non ritiene questa Corte che ci siano i presupposti per dichiarare lo stato di adottabilità della piccola CP_1
Ed invero, per quanto attiene alla madre di Signora si riportano le CP_1 Parte_2 conclusioni cui la stessa è giunta:
“Dai colloqui diretti, dalla visione degli atti, dal colloquio indiretto (con ATS) emergono diverse e significative criticità rispetto alle competenze genitoriali della sigra . Pt_2
Premetto che non presenta limitazioni cognitive o patologia psichiatrica maggiore che possano incidere significativamente sull'eventuale accudimento di un minore. Sono invece evidenti aspetti disfunzionali della personalità, desumibili clinicamente, dalla storia di vita e dalla lettura degli atti, passibili di incidere in senso negativo e limitanti rispetto alla competenza genitoriale. Risulta, nonostante l'età e la storia di vita ricca in esperienza, decisamente immatura, a tratti infantile, ferma nella posizione di figlia (piuttosto che di madre), estremamente auto-centrata ed ego-sintonica rispetto agli aspetti disfunzionali.
La sua persona e i suoi bisogni vengono anteposti a qualsiasi altra persona o situazione. I suoi bisogni possono essere di natura pratica, come la necessità di investire tempo ed energie nella cura o preparazione di sé o nell'igiene dell'ambiente, o possono riferirsi a rappresentazioni mentali, come quello della maternità.
L'essere madre costituisce, per sua stessa dichiarazione, un bisogno fortissimo, ma la sigra interpreta la maternità o genitorialità come soddisfazione e gratificazione personale, un possesso ed un controllo, non essendo sufficientemente in grado di mentalizzare e quindi di comprendere che la mente dell'altro (quindi anche i desideri e i bisogni di un figlio) non è la clonazione della propria.
(…) Presenta aspetti di pensiero ed ideazione ossessiva (che possono rientrare in un disturbo
Ossessivo Compulsivo, ma più probabilmente in un quadro di personalità ossessiva) che ad oggi non
è riuscita a limitare e che di fatto incidono sull'accudimento in senso pratico, oltre che emotivo.
Dai colloqui emerge come la sigra sia sostanzialmente allineata sulle scelte ed i comportamenti del passato, come risulti ego-sintonica rispetto alle proprie criticità (cioè come di fatto non le riconosca sufficientemente come tali).
Nella relazione con la figlia (che ovviamente io non ho potuto osservare direttamente) è stata decritta come non-capace di comprendere e non sufficientemente disponibile a rispondere ai bisogni emotivi ed anche fisici (come l'allattamento della figlia), nonostante ampiamente supportata in questo dal personale. La presenza di un supporto anche maggiore rispetto alla comunità in cui soggiornava con , non ha ovviato questa difficoltà, ma anzi, secondo come osservato dai Servizi, ha reso la Per_1 signora “delegante” e più decisa a prendersi spazi personali. La signora ha peraltro dichiarato di avere ricevuto un supporto per lei insufficiente, non realizzando che a casa propria non disporrebbe certo del supporto garantito in una comunità e che quindi le variabili, gli inconvenienti, la stanchezza
e le difficoltà di accudimento sarebbero maggiori.
In ragione delle motivazioni sopra esposte ritengo la capacità genitoriale della sigra
[...]
ad oggi insufficiente”. Pt_2
Per quanto attiene al padre di signor : “Il sig dispone di un CP_1 Parte_1 Pt_1 funzionamento cognitivo non adeguato, che clinicamente si colloca tra il funzionamento borderline e la disabilità intellettiva di grado lieve. Ha effettuato in altra sede il test delle matrici di Raven che non
è stato quotato e di cui non è disponibile un report, ma a cui ha fornito un numero estremamente limitato di risposte corrette e che quindi confermerebbe l'ipotesi clinica. Nella quotidianità questo si traduce in una limitata comprensione concettuale e costituisce sicuramente una fragilità rispetto allo svolgimento del ruolo genitoriale, per quanto non certamente un assoluto limite o una assoluta controindicazione.
Dalle risultanze degli atti e dalla storia di vita non risulta sufficientemente stabile ed autonomo, per cui ha alternato periodi in cui lavorava ad altri in cui era senza dimora. Non è possibile esprimersi rispetto alla condizione di effettiva autosufficienza.
Sempre dalla documentazione disponibile ha presentato significative oscillazioni di umore ed episodi di discontrollo degli impulsi, dimostrando insufficiente competenza di auto-regolazione ed autocontenimento emotivi, per cui può trascendere e divenire verbalmente (e forse anche fisicamente) aggressivo e denigrante. E' verosimile che questo dipenda da una ridotta competenza di comprendere situazioni complesse, che interpreta (autonomamente o su mediazione di altri) come ingiustizie o soprusi.
Appare sufficientemente capace e motivato nello stabilire rapporti affettivi, in cui fondamentalmente però si adegua e si lascia guidare dal partner, che diviene la sua guida o il suo mediatore con il mondo.
Ha descritto un progetto di famiglia estremamente semplificato e poco realistico.
Non ritengo sia sufficientemente in grado di immaginare e prevedere o anche solo riflettere rispetto alle potenziali difficoltà nella effettiva gestione di un minore, ma piuttosto che aderisca con modalità poco consapevoli ed acritiche allo stereotipo della famiglia in cui Il padre lavora e la madre si occupa dei figli e che, sempre in modo poco consapevole, si affidi alle capacità genitoriali della compagna, che ritiene (a prescindere) ottimali. Nel corso degli incontri con ha dimostrato che, senza la presenza della compagna, il rapporto CP_1 tra lui e la figlia perderebbe il suo senso, interrompendo prematuramente un incontro ed anche dichiarandolo verbalmente.
Al di là delle limitazioni rispetto al funzionamento personale, cognitive ma anche relative al contenimento e all'autocontrollo, da come ho potuto rilevare, il sig si relaziona con la figlia Pt_1
(le figlie) come fossero un'appendice materna, considerandole quindi un correlato alla relazione di coppia.
Pertanto la relazione padre-figlia probabilmente non esiste a prescindere dalla relazione di coppia.
Per le limitazioni cognitive, per il background e per la attuale costellazione affettiva, ritengo che non sia oggi né sufficientemente capace di comprendere ed anticipare le effettive necessità della figlia
(attuali e future), nè sufficientemente pronto per svolgere in autonomia (cioè senza un significativo supporto pratico e psicoeducativo) il ruolo genitoriale”.
Per quanto attiene alla sussistenza o meno di una possibilità di recupero delle competenze genitoriali in capo ai genitori, la CTU ha ancora osservato che:
per la sig.ra : Parte_2
“Da quanto valutato, la effettiva disponibilità e la capacità di mettere in atto i necessari cambiamenti personali ad acquisire sufficienti competenze come caregiver, come anche la consapevolezza della necessità di un cambiamento risultano oggi insufficienti. Ha effettuato due percorsi in comunità madre-bambino in comunità differenti non mostrando evoluzione o progressione, ma piuttosto completa staticità. Pertanto la attuale prognosi rispetto alla possibilità di recupero nel breve o medio termine delle competenze genitoriali necessarie a garantire uno sviluppo armonico nella figlia, inteso sia come accudimento fisico che come guida e supporto affettivi e morale, appare negativa”;
per il sig.re : Parte_1
“In linea teorica il padre potrebbe seguire un percorso relativo alla genitorialità, ma necessiterebbe di un importante e costante supporto di rete e familiare (materiale e pratico, oltre che psicoeducativo), di cui ad oggi non si vede la effettiva disponibilità. Il RA ha dato piena disponibilità a Pt_5 prendere in carico la minore in completa autonomia rispetto al RA , specificando CP_1 Pt_1
(comprensibilmente) che non intende farsi carico del RA, né di potere accudire e appoggiare la minore all'interno di un nucleo familiare diverso dal proprio. Pertanto risulta ad oggi la prognosi rispetto al recupero delle competenze genitoriali appare negativa”.
- alla Coppia genitoriale: “Si configura un'attuale costellazione familiare in cui al centro del mondo del sig si trova Pt_1 la compagna, la quale pone se stessa al centro del proprio mondo. In questa cornice le esigenze di un terzo (di un figlio) troverebbero quindi uno spazio estremamente limitato, ulteriormente compromesso e messo a rischio dalla instabilità della coppia (per come ampliamente risulta dagli atti), oltre che dalla immaturità di entrambi i componenti della coppia (sottesa principalmente da un ipo-funzionamento cognitivo nel padre e da immaturità e tratti di personalità disfunzionali nella madre).
L' atteggiamento di entrambi i genitori biologici risulta per diversi aspetti simmetrico, per cui ritengono la genitorialità un diritto a prescindere, propongono una visione e percezione di se stessi altamente positiva e desiderabile (soprattutto la sigra ), e non mostrano sufficiente Pt_2 consapevolezza delle proprie fragilità. Entrambi mostrano aspetti di impulsività e di immaturità emotivo-affettiva.
Appare probabile che, qualora venisse presa una decisione diversa rispetto ad un percorso per il recupero delle capacità genitoriali per i due genitori, ciò genererebbe conflittualità accesa in una coppia che non appare sufficientemente stabile e matura per svolgere funzioni genitoriali”.
Per quanto attiene alla rete familiare, dal lato materno sono stati indicati i nonni ed una zia che hanno manifestato disponibilità rispetto ad aiuti economici e disponibilità e desiderio di fare parte della vita delle nipoti ( e e di frequentare la nipote e i suoi genitori biologici, precisando tuttavia Per_1 CP_1 che non potrebbero però farsi carico della minore o del nucleo familiare in modo costante e continuativo per ragioni di salute e di distanza territoriale, mentre dal lato paterno il RA di e cioè “ha accettato il colloquio a distanza e si è dichiarato Parte_1 Parte_5 disponibile e motivato relativamente alla nipote nei cui confronti ha espresso e manifestato CP_1 disponibilità all'affidamento ed adozione. Ha anche specificato che non intende però supportare il nucleo familiare (intendendo il RA e la compagna) né economicamente, né in altri modi, in quanto consapevole delle problematiche o particolarità degli stessi e soprattutto della infruttuosità di ogni tipo di intervento nei loro confronti, che ha riferito di avere già tentato nel passato. Relativamente alla nipote ha anche precisato che, ritenendola parte della famiglia per il legame di sangue, CP_1 sarebbe sì disponibile all' adozione, ma non accetterebbe intromissioni dei genitori biologici o comunque vorrebbe limitarle e che, qualora per venisse collocata al fuori del suo nucleo, non CP_1 intenderebbe instaurare una relazione a distanza con la nipote, motivando questo con argomenti razionali”.
Tanto premesso e precisato, la CTU Dott.ssa Giribaldi è arrivata alle seguenti conclusioni: “Come già ampiamente esposto, entrambi i genitori biologici presentano a mio avviso importanti limitazioni rispetto alle competenze genitoriali anche in senso prognostico. Tuttavia, soprattutto la madre, ha dimostrato interesse e tenacia nella ricerca di una strada per restare in contatto con la figlia/le figlie ed entrambi non sono risultati ad oggi adulti maltrattanti (ma piuttosto non capaci di accudimento).
Un aspetto che ritengo problematico è però la incapacità di entrambi di riconoscere le motivazioni che hanno condotto alle decisioni di affidamento e la completa assenza di sentimenti positivi di gratitudine nei confronti degli affidatari delle bambine (per quanto contrastati dal desiderio di essere loro stessi genitori).
La sig in particolare sembra ritenere che gli affidatari abbiano in qualche modo sottratto loro Pt_2 le figlie per un disegno e pregiudizio nato nelle menti dei Servizi e il signor risulta in questo Pt_1 accondiscendente in modo acritico.
Purtroppo ad oggi non vedo quindi i presupposti per cui la coppia biologica potrebbe frequentare la figlia/le figlie rispettando il loro diritto e bisogno di creare e mantenere un legame genitoriale con gli affidatari. Non ritengo nell'interesse della minore procedere oggi ad incontri protetti o ad altre forme di frequentazione dei genitori biologici, ma non posso escludere che in un futuro, dopo eventuale percorso personale e genitoriale e solo dopo effettiva dimostrazione di avere compreso le motivazioni
e contingenze che hanno condotto alle decisioni giuridiche, questo possa verificarsi, per quanto, ribadisco, ciò risulti ad oggi poco probabile”.
Orbene, volendo trarre un'estrema ed ulteriore sintesi delle conclusioni cui è pervenuta la CTU in esame, si può affermare in primo luogo che:
-attualmente entrambi i genitori di sono inadeguati, avendo mostrato forti immaturità CP_1 nell'accudimento della piccola (per quanto attiene alla madre), essendo stati molto concentrati sulla dinamica conflittuale della coppia e poco attenti invece alle necessità della figlia;
- nessuno dei due è risultato maltrattante;
- entrambi hanno mostrato e mostrano interesse e tenacia nel cercare di rimanere in contatto con le figlie (sia con che con la primogenita , CP_1 Per_1
- il padre, signor è stato ad oggi scarsamente supportato nel suo esercizio della Parte_1 genitorialità,
- la madre, signora non ha adeguatamente valorizzato gli aiuti di sostegno genitoriale Parte_2 che ad oggi le sono stati forniti.
Va ancora ricordato che i familiari presentati dalla signora hanno espresso la propria Parte_2 disponibilità a sostenere la coppia genitoriale e la minore, ciascuno secondo le proprie possibilità, tempi e modalità: tale rete familiare appare pertanto significativa e rappresenta una risorsa affettiva e relazionale potenzialmente significativa per accompagnare il percorso della bambina e sostenere la continuità del progetto familiare.
La circostanza, inoltre che alla nascita di quando viene comunicato alla madre la necessità di CP_1 un ingresso in struttura madre – bambino, la signora abbia accolto tale richiesta senza fare Pt_2 opposizione appare dimostrativa di una maggiore consapevolezza rispetto agli errori compiuti in passato verso la primogenita Per_1
Del resto è la stessa CTU che, pur affermando, come sopra riportato, che nonostante i due percorsi in comunità madre- bambino in comunità differenti la sig.ra non avrebbe mostrato Pt_2 un'evoluzione o progressione, riscontrando “completa staticità”, ha tuttavia precisato “Rispetto alla precedente CTU mostra forse una consapevolezza lievemente maggiore di alcuni comportamenti giudicati inadeguati da terzi, ma, pur individuandoli, non mostra intenzione o capacità di modificare i suoi atteggiamenti”, con ciò confermando quantomeno un principio di cambiamento.
Alla luce di quanto evidenziato, si concorda con quanto messo in luce anche dalla CTP della signora
Dott.ssa (alle cui osservazioni, per vero, la CTU non ha risposto) la quale Pt_2 Persona_8 ritiene che “la sig.ra abbia mostrato di avere delle risorse ed un cambiamento nel corso del Pt_2 tempo, tale da poter ipotizzare che attraverso un percorso apposito si possa ripristinare un contatto con la bambina. Si ritiene pertanto opportuno che possa beneficiare di un percorso psicoterapeutico individuale, finalizzato a promuovere una maggiore integrazione emotiva e narrativa delle esperienze pregresse, un ampliamento della consapevolezza rispetto al proprio funzionamento relazionale e una più efficace regolazione degli aspetti emotivi coinvolti nella relazione genitoriale, contestualmente si ritiene opportuno che la sig.ra possa beneficiare di uno spazio di riflessione sulla Pt_2 genitorialità, che consenta di lavorare in modo mirato sulle competenze educative e affettive e sulla qualità della relazione con le figlie”.
Non solo, ma “Tali percorsi non sono da intendersi come alternativi, bensì complementari e da affidarsi ad operatori diversi in cornici differenti, infatti il percorso psicoterapeutico individuale richiede un contesto clinico riservato, che garantisca continuità e profondità nel lavoro su vissuti personali e dinamiche interne, mentre lo spazio di riflessione sulla genitorialità si colloca in un'ottica più educativa e supportiva, orientata alla promozione delle competenze genitoriali e alla costruzione di un ponte tra gli aspetti personali e quelli relazionali ed evolutivi. La distinzione tra i due setting è necessaria affinché ciascun intervento possa mantenere la propria specificità metodologica e i propri obiettivi, evitando sovrapposizioni o ambiguità di ruolo che potrebbero ridurne l'efficacia”.
L'avvio di entrambi i percorsi si configura come una condizione fondamentale, anche secondo quanto scrive la CTU, con cui si concorda, la quale afferma che non sia possibile escludere che in futuro a seguito di un “percorso personale e genitoriale” che aumenti la consapevolezza dei genitori sia possibile ipotizzare la strutturazione di incontri protetti, alla luce di tali percorsi infatti si potrebbe valutare la partecipazione, i risultati e l'adesione della sig.ra , che ad oggi dichiara piena Pt_2 disponibilità in tal senso, e sul cui esito si potranno porre le eventuali basi per un futuro a lungo termine”.
Lo stesso dicasi, a maggior ragione per il padre, signor Parte_1
In questa situazione, ritiene questa Corte che alla domanda che ci si deve porre (come sopra ricordato dalla Giurisprudenza) se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, la risposta possa essere affermativa, non risultando impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare.
Non solo, ma l'assenza di una attività lavorativa stabile in capo alle parti e il reddito percepito non possono di certo assumere valenza discriminatoria, in presenza comunque di un nucleo familiare, che seppur con i suoi limiti, ha dimostrato la concreta volontà di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti o sfumati.
In applicazione dei principi espressi dalla già ricordata Suprema Corte ((Cass. n. 13234/2023) il presente giudizio deve fondarsi sugli approfondimenti riferiti alla situazione presente e non a quella del passato: passato, riferito alla primogenita che ha sicuramente inciso negativamente sulle Per_1 valutazioni svolte dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi Sociali con riguardo alla secondogenita, pur dovendosi ricordare che non è stata dichiarata adottabile, come si avrà modo di osservare Per_1 nel prosieguo.
Non appare pertanto sufficiente che risultino “insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori”, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli - in questo caso assenti - e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi: quest'ultima sì, fortemente presente in entrambi i genitori e pure nel nonno intervenuto in giudizio. CP_2
In altre parole, pur con tutte le criticità del caso, non ritiene questa Corte che i genitori biologici di si siano dimostrati "particolarmente indegni" sicchè l'adottabilità di non pare essere CP_1 CP_1 giustificata da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore della minore, non essendo il fine dell'adozione quello di individuare ad ogni costo una famiglia "migliore" posto che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, così come sopra ricordato dalla Giurisprudenza comunitaria.
Non vi è dubbio infatti che l'attuale coppia affidataria – sentita anche in udienza – sia una famiglia più che adeguata per la crescita in un contesto positivo per la piccola ma ciò non appare CP_1 giustificare una misura quale l'estrema ratio della sua adozione , tanto meno con la recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine.
Si ritiene pertanto che, date le considerazioni di cui sopra, non ricorra nella specie lo “stato di abbandono” della minore e che quindi non possa esserne dichiarata l'adottabilità, essendo il CP_1 suddetto stato un requisito fondamentale che, ai sensi dell'articolo 8 l. 184/1983, come noto, deve essere presente ai fini di tale dichiarazione.
Nel caso in esame, allora, pur permanendo allo stato una valutazione di insufficiente adeguatezza delle capacità genitoriali, essa appare suscettibile di un recupero ove fortemente supportata, il che porta in primo luogo a degradare la limitazione della stessa nella forma non già della decadenza ex art. 330 c.c., ma della sospensione della responsabilità genitoriale.
Ad avviso di questa Corte appare quindi più rispondente all'interesse superiore della minore CP_1 che sia pronunciato anche nei suoi riguardi un provvedimento coerente e per così dire “parallelo” con quello adottato nei riguardi della sorella la quale è tuttora affidata ai Servizi Sociali e Per_1 collocata presso una famiglia affidataria.
I Servizi Sociali, d'intesa con quelli Consultoriali dovranno inoltre attivare con urgenza in favore di entrambi i genitori un percorso psicoterapeutico ed un percorso di sostegno alla genitorialità, all'esito dei quali, entro sei mesi dall'attivazione degli stessi, dovranno valutare l'eventuale ripresa degli incontri dei genitori con la bambina, inizialmente in forma protetta e poi in forma libera in caso di evoluzione positiva.
Nel medesimo arco di tempo dovrà essere valutata, in parallelo, la possibilità di una ripresa di rapporti ed incontri anche con i parenti, a partire dal nonno signor Parte_3
In considerazione del solo parziale accoglimento degli appelli e della particolarità della materia le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto dai signori e avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza n. 759/2024 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 28.10.2024 nella procedura n. 33/23 ADS, così come successivamente corretta ed integrata con il provvedimento del
24.12.2024 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa,
- Revoca la dichiarazione di sussistenza dello stato di adottabilità della minore Controparte_1
,
[...]
- Revoca la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei signori Parte_1
e e, in sua sostituzione, Parte_2
- Dichiara la sospensione degli stessi dalla responsabilità genitoriale,
- Affida la minore ai Servizi Sociali del Comune di Imperia, Controparte_1
- Conferma la collocazione della minore presso l'attuale famiglia Controparte_1 affidataria,
- Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente, in collaborazione con i Servizi Sanitari, ad attivare con urgenza, in favore di entrambi i genitori, un percorso psicoterapeutico ed un percorso di sostegno alla genitorialità, all'esito dei quali, entro sei mesi dall'attivazione degli stessi, i Servizi dovranno valutare l'eventuale ripresa degli incontri dei genitori con la bambina, inizialmente in forma protetta e poi in forma libera in caso di evoluzione positiva,
- Incarica i medesimi Servizi, nel medesimo arco di tempo di cui sopra, a valutare la possibilità di una ripresa di rapporti ed incontri anche con i parenti, a partire dal nonno signor Parte_3
-Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti, ivi compreso il curatore speciale della minore, al TM., alla PG., ai Servizi Sociali e Consultoriali del
Comune di Imperia.
Così deciso in Genova il 21.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione