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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/11/2024, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giosuè Megna
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/10/2024 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 in via congiunta che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 9/12/1984 in NO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 88, part II serie A anno 1984) e che dall'unione sono nati i figli (10/10/1985), (15/10/1991) e Per_1 Per_2
(22/02/1999) ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno Per_3 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
a. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b. i coniugi si danno atto di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
c. espressamente i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio, alla richiesta e/o rinnovo del passaporto.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 9/12/1984 in NO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 88, part II serie A anno 1984) e che dall'unione sono nati i figli (10/10/1985), Per_1 Per_2
(15/10/1991) e (22/02/1999) ormai maggiorenni ed economicamente Per_3 indipendenti.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b. i coniugi si danno atto di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
c. espressamente i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio, alla richiesta e/o rinnovo del passaporto.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giosuè Megna
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/10/2024 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 in via congiunta che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 9/12/1984 in NO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 88, part II serie A anno 1984) e che dall'unione sono nati i figli (10/10/1985), (15/10/1991) e Per_1 Per_2
(22/02/1999) ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno Per_3 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
a. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b. i coniugi si danno atto di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
c. espressamente i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio, alla richiesta e/o rinnovo del passaporto.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 9/12/1984 in NO (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 88, part II serie A anno 1984) e che dall'unione sono nati i figli (10/10/1985), Per_1 Per_2
(15/10/1991) e (22/02/1999) ormai maggiorenni ed economicamente Per_3 indipendenti.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b. i coniugi si danno atto di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
c. espressamente i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio, alla richiesta e/o rinnovo del passaporto.
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola