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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 303/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Pozzallo in via Alessandro Volta n. 26/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Alessandra Figura, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Ninella
Azzarelli e Stefano Trombatore, entrambi del foro di Siracusa, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
14.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Pozzallo il 12.05.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte II, Serie A, dell'anno
2012; che dall'unione coniugale è nata la LI (Ragusa, 25.10.2014); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 13.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati presso le rispettive residenze con l'obbligo del reciproco rispetto e, essendo entrambi economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. Pertanto, la signora dichiara Parte_1 espressamente di rinunciare all'assegno di mantenimento.
2. La LI minore, , è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione presso la madre;
resta fermo ed a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la LI secondo le sue inclinazioni. Le decisioni che riguarderanno la LI minorenne relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute dovranno essere condivise da essi genitori, i quali si impegnano a mantenere, anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente del figlio, compatibilmente con le loro esigenze di lavoro;
entrambi i genitori, anche e soprattutto nel superiore diritto ed interesse della LI, eviteranno ogni reciproca offesa, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere, anche tra gli stessi genitori, un buon rapporto, consentendo al minore, giusta l'art.155 c.c., di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3. I coniugi concordano nel regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti della LI minore in maniera ampia, tenuto conto dei desiderata della LI, delle attività extrascolastiche svolte dalla stessa nonché degli impegni lavorati del padre. Fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi il padre potrà prendere e tenere con sé la LI minore: durante la settimana, per due giorni, il martedì e il giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00. Per quanto riguarda le festività del Natale, del Capodanno, della Pasqua, del Lunedì dell'Angelo, nonché le altre festività, si adotterà il criterio dell'alternanza fra i genitori come da piano genitoriale che si allega. Per quanto riguarda i pernottamenti, il padre potrà avere con sé la LI, un sabato sera ogni 15 giorni, prelevandola dalla madre alle ore 16.00 del sabato per riportarla dalla stessa alle ore 19.00 della domenica. Durante le vacanze estive, la LI trascorrerà con il padre fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con il periodo di ferie dal lavoro che verrà concesso al sig. . Resta ferma la possibilità tra essi genitori di pattuire liberamente Parte_2 una più ampia e libera regolamentazione del diritto di visita per favorire e consentire una maggiore e libera frequenza tra padre e LI e che essi genitori saranno liberi di concordare, in armonia e previe intese fra di loro;
inoltre, i genitori si obbligano ad avvisarsi vicendevolmente qualora intendano condurre con loro la LI fuori dal comune di residenza;
Per_1
4. La sig.ra rinuncia all' assegnazione della casa coniugale, sita in Pozzallo, via Parte_1
Alessandro Volta n. 26/A, di proprietà del sig. , che continuerà ad essere abitata dallo Parte_2 stesso, avendo la sig.ra collocato la sua dimora e quella della LI, presso la casa Parte_1 dei di lei genitori, sita a Pozzallo in via Matteotti n. 4; la sig.ra trasferirà la propria residenza Pt_1
e quella della LI altrove entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
5. A partire dal mese di marzo 2025, il sig. corrisponderà alla SI.ra , entro Parte_2 Parte_1 il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) per il mantenimento della LI , importo che sarà adeguato annualmente secondo indice ISTAT;
Per_1
6. Le spese straordinarie per la LI, preventivamente concordate e documentate, sulla base delle linee guida approvate dal CNF, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% pro quota;
si precisa che attualmente le spese straordinarie da sostenere in favore della LI minore, sono rappresentate da quelle relative alla frequenza alla scuola di ballo e al corso di disegno.
7. Il sig. presta il consenso affinché la sig.ra percepisca in maniera Parte_2 Parte_1 esclusiva l'assegno Unico dell'importo mensile di circa € 200,00, erogato dall'Inps per la LI
. A tal fine il sig. si obbliga a non presentare la relativa domanda. Per_1 Pt_2
8. Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti;
che l'udienza di comparizione del dì 14.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Pozzallo in data 12.05.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10, parte II, Serie A, dell'anno 2012;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pozzallo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il _30.06.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti