Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281sexies -127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 227 R.G.A.C. per l'anno 2022
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Ramona Parte_1 C.F._1
Gualtieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via Milite
Ignoto n. 37, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea - opponente
CONTRO
P. Iva ) e per essa, quale procuratore, (P. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con studio in
La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La Spezia (SP), Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, giusta procura calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Parte convenuta- opposta
OGGETTO: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 553/2021, emesso da questo Tribunale in data 08.12.2021 e notificato in data 11.01.2022
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il Parte_1 quale, su ricorso dell'odierna parte opposta nella qualità di cessionaria del credito, è stato ingiunto al medesimo il pagamento della somma di euro 65.155,99, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di somme dovute in forza del rapporto contrattuale n.
6791087 denominato dilazione di pagamento e con il quale è stato rinegoziato il prestito personale n. 6349559 intercorso con Santander Consumer Bank.
A fondamento dell'opposizione parte opponente ha eccepito, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente e degli
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l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto e la difformità rispetto a quello concretamente applicato, con violazione dei principi di correttezza, buona fede contrattuale e trasparenza;
la nullità delle clausole contrattuali relative a interessi e commissioni applicate;
l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia di usura.
Parte opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio parte opposta la quale ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle contestazioni concernenti patologie del rapporto contrattuale, in quanto, per effetto della cessione del credito, avvenuta attraverso un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, la cessionaria è subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione. Nel merito, parte opposta ha precisato che il credito ingiunto non deriva dal saldo negativo di un conto corrente ma dal mancato pagamento di un contratto di finanziamento, denominato dilazione di pagamento, con il quale
è stato rinegoziato il prestito personale n. 6349559; ha quindi dedotto la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'idoneità della documentazione prodotta dimostrare la sussistenza ed entità del credito. Parte opposta ha altresì variamente argomentato per l'infondatezza delle ulteriori contestazioni formulate da parte opponente, peraltro genericamente e in difetto di riscontri obiettivi. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletato, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di CTU contabile formulata da parte opponente, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza alla data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2 Occorre premettere che, come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697
c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente convenuto fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Inoltre, occorre rilevare che, come più volte precisato anche nella giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 115 c.p.c. grava sul convenuto, e dunque sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi della avversa domanda (a titolo esemplificativo: Cass. nn. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003). Egli non può quindi limitarsi (come per contro avvenuto nella specie) ad una generica contestazione dei fatti e dunque anche dei conteggi, allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) (cfr. in tal senso, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione, alla quale è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha quindi valenza processuale di comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha fornito la prova della propria pretesa creditoria mediante la produzione del contratto n. 6791087 denominato dilazione di pagamento, intercorso tra l'odierno opponente e Santander Consumer Bank e con il quale è stato rinegoziato il prestito personale n. 6349559. Al contratto è inoltre allegato il documento di sintesi delle condizioni economiche applicate al rapporto. Parte opposta ha altresì prodotto il
Piano di ammortamento e l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto, oltre alla documentazione comprovante l'intervenuta cessione del credito, in relazione alla quale peraltro alcuna contestazione è stata formulata da parte opponente.
3 A fronte di quanto prodotto e argomentato da parte opposta, parte opponente, senza peraltro contestare la sottoscrizione dell'accordo di dilazione di pagamento, si è limitata a contestare la documentazione prodotta ed il credito, in particolare sotto il profilo del quantum.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio deriva da un accordo di dilazione di pagamento sottoscritto in data 02/12/2011 relativo a un precedente prestito personale. Come evidenziato dalla giurisprudenza, si tratta di un finanziamento finalizzato a ripianare un debito, quindi di un'operazione che non presenta profili di illiceità, infatti, “la concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica", e come tale è fonte di obbligazioni contrattuali sganciate dall'originario rapporto che ha dato origine al credito (in tal senso, Tribunale di Napoli sentenza n. 5297 del 21/05/2019).
Nel caso di specie, dalla documentazione contrattuale prodotta da parte opposta si evince chiaramente che il contratto con il quale è stata concessa la dilazione di pagamento è il contratto n. 6791087, integralmente prodotto da parte opposta e che risulta sottoscritto dall'opponente, con il quale è stato rinegoziato un precedente contratto di prestito personale, il contratto n. 6349559, rispetto al quale alcuna contestazione è stata formulata.
A fronte di quanto documentato da parte opposta, parte opponente si è limitata a generiche contestazioni del credito e dell'importo ingiunto, formulando censure, quali la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente o comunque del contratto rinegoziato, la mancata comunicazione e produzione in giudizio degli estratti conto periodici, non pertinenti al caso di specie. Infatti, come evidenziato il credito azionato nel procedimento monitorio ha titolo in un contratto di finanziamento, non in un rapporto bancario regolato in conto corrente, con la conseguenza che la prova del credito può ritenersi pienamente raggiunta con la produzione in giudizio del contratto, del relativo Piano di Ammortamento e dell'estratto conto che attesta l'accordata dilazione di pagamento.
Prive di pregio, in quanto generiche e non supportate da riscontri obiettivi, risultano le ulteriori contestazioni formulate da parte opponente.
Quanto alla doglianza relativa alla dedotta nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse, in ragione della divergenza tra tasso convenuto e applicato, in violazione dell'art. 117 comma 6 TUB, deve evidenziarsi che il contratto indica con precisione tutte le condizioni
4 economiche applicabili al rapporto, specificando un TAN in misura del 10,01% e un TAEG del 10,85% e interessi di mora al tasso del 15% o comunque nei limiti del tasso soglia vigente al momento della pattuizione. Il contratto, inoltre, in apposito riquadro, indica tutte le spese, commissioni e costi applicabili al rapporto. Parte opponente si è limitata genericamente ad eccepire l'indeterminatezza del tasso di interesse, senza neppure specificare la misura percentuale del tasso convenuto e di quello effettivamente applicato.
In ogni caso, l'eccezione è comunque infondata, considerato che, secondo l'ormai prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, la divergenza tra l'ISC/TAEG dichiarato rispetto al TAEG effettivamente applicato non è causa di nullità contrattuale, non rientrando tale indicatore nel novero dei tassi, prezzi o condizioni cui l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce nel prevedere che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Da tale divergenza non può, quindi, discendere l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 T.U.B., la quale presuppone l'inosservanza del comma 4 dello stesso art. 117 del seguente tenore: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. L'ISC infatti è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, ossia un indice del costo effettivo del finanziamento o della
Par sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. L'eventuale divergenza tra l' dichiarato e quello effettivo, determinando la violazione dell'obbligo informativo può al più determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario deduca e dimostri di essere stato indotto a stipulare un contratto che altrimenti, conoscendo il costo effettivo, non avrebbe stipulato (in termini analoghi, a titolo esemplificativo, Trib. Torino, 05/03/2021, n. 1168; Trib. Chieti, 11/09/2020, n. 468; Trib.
Roma, 20 febbraio 2020, n. 3721; Trib. Torino 14/11/2018, n. 5233; Trib. Crotone n.
772/2018; Trib. Napoli n. 183/2018; Trib. Roma n. 11681/2017; Trib. Milano, 28 luglio 2017
n. 8427; Trib. Monza, 17 agosto 2017, n. 2403).
Quanto esposto, trova eccezione nella materia del credito al consumo – ricorrente nel caso di specie – in cui è prevista un'ipotesi di invalidità ma solo nel caso di mancata indicazione del
TAEG/ISC, applicandosi in tale ambito l'art. 125 bis comma 6 T.U.B., per il quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono
5 stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Nel caso di specie, come evidenziato, il contratto contiene l'indicazione del TAEG e di tutte le spese e commissioni applicabili al rapporto e parte opponente non ha specificato quali costi non sarebbero stati inclusi o sarebbero stati inclusi in modo non corretto nel TAEG o ISC.
Parimenti priva di pregio è l'eccepita nullità riferita genericamente a tutte le clausole concernenti commissioni, spese, costi applicati al rapporto. Parte opponente infatti ha omesso di indicare le specifiche commissioni, spese e i costi oggetto delle clausole reputate nulli e i profili di invalidità.
Infine, anche sotto il profilo dell'eccepita applicazione di interessi usurari, parte opponente si
è limitate a generiche allegazioni, privi di riscontri obiettivi. Si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore che intenda dimostrare l'usura è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. Un. n. 19597 del 18/09/2020). In sostanza, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto (Cass. Sez. VI, ord.n 2311 del 30/01/2018).
Nel caso di specie, parte opponente si è limitato ad allegare il carattere usurario del tasso di mora pattuito e applicato, senza neppure indicare lo specifico tasso soglia di riferimento e, peraltro, sulla base dell'erroneo assunto secondo il quale, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, gli interessi corrispettivi e moratori andrebbero cumulati.
Come noto, sulla problematica relativa all'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora sono intervenute le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020, che hanno innanzitutto confermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori ed hanno chiarito come, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, non può procedersi, diversamente da quanto ritenuto da parte opponente, alla
6 sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori. Ciò in ragione del fatto che, mentre i primi sono dovuti dal momento dell'erogazione del finanziamento, i secondi verranno ad esistenza se e quando vi sarà inadempimento. Ne deriva, quindi, che l'usurarietà degli interessi moratori va calcolata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il tasso moratorio pattuito, nonché il tasso concretamente applicato in caso di inadempimento con il tasso maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori (cfr. Tribunale Roma sez.
III, 26/03/2021, n.5286).
Alla luce di quanto sopra evidenziato l'assoluta genericità delle contestazioni preclude ogni controllo probatorio. Al riguardo, deve evidenziarsi come il giudice non possa, mediante consulenza tecnica d'ufficio, supplire al difetto di allegazioni specifiche e di prova gravante della parte. Nel caso in esame, si ribadisce, tutte le eccezioni sollevate dalla parte opponente sono generiche e prive di supporto probatorio.
Per i motivi esposti, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del DM n. 47/2022, con applicazione dei valori ridotti del 50%, tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento e della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e con esclusione delle spese relative alla fase di trattazione tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della limitata attività difensiva concretamente espletata in tale fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.217,00 oltre accessori come per legge.
Lamezia Terme, 18 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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