CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA OL PP, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V55 2024 000416166 1 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente
conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 25.2.2025 - : <<… Voglia la Corte di giustizia tributaria adita annullare gli atti impugnati e dichiarare che nulla è dovuto all'Amministrazione finanziaria da parte di Ricorrente_1 per i titoli di cui agli atti impugnati, nei termini esposti in ricorso, con vittoria delle spese di lite.>>.
Resistente
conclusioni, per la Parte resistente – nell'atto di Costituzione in giudizio del 18.3.2025 - <<…Si chiede a Codesta On.le Corte di giustizia tributaria che, ogni istanza ed eccezione disattesa, dichiari il ricorso infondato e, per l'effetto, lo rigetti, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 25.2.2026 il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il Data_1 , c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso giusta procura allegata dall'avv. Difensore_1 , c.f. CF_Difensore_1, ed elettivamente domiciliato presso il sottoscritto difensore in Nuoro, Indirizzo_1 n. 14, nonché all'indirizzo p.e.c. Email_1, agendo in contradditorio con l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Nuoro, con sede in Nuoro, Indirizzo_2, p.e.c. corte. Email_3 (presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Indirizzo_3, c.f. P.IVA_1), ha impugnato l'atto di “richiesta di regolarizzazione del contributo unificato dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di Nuoro Atto n. V55 2024 000416166 1, con riferimento al ricorso n. 257/2024 r.g.r., e atti connessi (spec. nota di diniego dell'annullamento in autotutela prot. 2015 del 11.2.2025)importo € 660,00”, deducendo in “fatto … Con ricorso depositato il 4.12.2024 (doc. 1) Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 (doc. 2), con cui l'agente della riscossione lo invitava al pagamento della somma complessiva di € 125.708,91, sulla base di diverse cartelle. L'impugnazione si basa esclusivamente sulla prescrizione delle pretese per difetto di notifica degli atti presupposti, nei termini meglio specificati in ricorso. In calce al ricorso, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002, è riportata la seguente dichiarazione di valore: «Si dichiara che il valore della presente controversia, determinato ai sensi degli art. 14, comma 3-bis del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2 del d. lgs. n. 564/1992, è pari ad € 37.957,38 e pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di € 250,00, ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater del D.P.R. n. 115/2002». Con atto n. V55 2024 000416166 1 (doc. 3), comunicato via p.e.c. in data 30.12.2024 (doc. 4), la segreteria della Corte di giustizia tributaria ha richiesto la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato, ritenendo insufficiente quello effettuato dal ricorrente per la seguente motivazione: «Insufficiente versamento del contributo unificato tributario rispetto all'importo dovuto, a seguito di rideterminazione del valore dell'atto impugnato/degli atti impugnati. Il valore della lite, pari a € 72.829,64, va calcolato per ciascuno dei 14 atti impugnati. Il ricorrente è tenuto all'integrazione del pagamento del CUT di € 660,00, pari alla differenza tra importo dovuto e versato (€ 910,00 – 250,00)».
3. In data 2.1.2025 il sottoscritto procuratore ha presentato istanza di annullamento della richiesta in autotutela (doc. 5), rappresentando la correttezza del pagamento effettuato.
4. Tale istanza è stata riscontrata dalla segreteria l'11.2.2025, con nota prot. 2015 (doc. 6), la quale ha respinto l'istanza e confermato la richiesta di integrazione del pagamento.”, indi deduce “Considerato quanto segue Sostiene
l'ufficio di segreteria che il contributo unificato debba essere determinato con riferimento ad ogni singola cartella di pagamento contestata, e non alla somma dei rispettivi importi. Il ricorrente non intende affatto contestare la validità di tale principio, bensì la sua applicazione al caso di specie, che riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento e degli atti presupposti non già per vizi propri di questi ultimi, quanto piuttosto per far valere la prescrizione. In tal caso non si ha un ricorso cumulativo in senso stretto, cioè di impugnazione di pretese tributarie distinte e diverse tra loro (come nel caso, ad esempio, di diretta impugnazione di più cartelle), ove non c'è dubbio alcuno in ordine al fatto che il contributo vada calcolato su ciascun atto impugnato;
si ha invece un ricorso cumulativo in senso atecnico, stante l'impugnazione di un unico atto (id est l'intimazione), che presuppone atti precedenti (id est le pregresse cartelle), e che viene travolto di riflesso per la loro mancanza. In tale ultima evenienza, alla stregua del criterio del petitum sostanziale, laddove l'intimazione di pagamento sia impugnata per vizi propri, per prescrizione o per omessa notifica degli atti presupposti, il contributo va parametrato sulla sola intimazione di pagamento: è infatti concretamente e di fatto solo quello l'atto impugnato, non entrandosi nel merito delle pretese tributarie contenute nelle singole cartelle, relativamente alle quali non c'è alcun accertamento diretto, rappresentando esse solo il presupposto per potere impugnare l'intimazione di pagamento. Tali chiarimenti sono stati efficacemente forniti dalla recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di Piacenza n. 137 del 7.10.2024 (doc. 7), in un caso sovrapponibile a quello che ci riguarda. Viceversa, non appaiono pertinenti le pronunce menzionate dall'ufficio di segreteria nella nota dell'11.2.2025 (a partire da Cass. 10.6.2021 n. 16283), in quanto non affrontano il problema specifico sollevato dal ricorrente ma si limitano a ribadire la regola generale per cui nel processo tributario il contributo unificato è calcolato per ciascun atto impugnato – regola che, come detto, non si intende mettere in discussione. Anche il caso esaminato da CGT Toscana, sez. IV, 25 maggio 2023 n. 483 (sempre richiamata dalla nota di risposta dell'ufficio di segreteria) è ben diverso da quello che ci occupa, trattandosi di un 'comune' ricorso cumulativo, non già dell'impugnazione di un'intimazione di pagamento per far valere la prescrizione.
Alla luce di tali chiarimenti, appare evidente che per il ricorso iscritto al n. 257/2024 r.g.r. nessuna integrazione del contributo unificato è dovuta.”. Allega documentazione.
Con atto de “CONTRODEDUZIONI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 546/92”, l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro (C.F. P.IVA_2), in persona del Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro pro tempore, Dr. Nominativo_1, domiciliato in Nuoro nella Indirizzo_2, pec Email_2, assume in “FATTO Con il ricorso [all.1] notificato a questo Ufficio a mezzo PEC in data 27/02/2025 [all.2], il sig. Ricorrente_1 ha impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro l'invito al pagamento del contributo unificato tributario (CUT) prot. n. 15629/2024 (Atto n. V55 2024 000416166 1; [all.3]), inviato al ricorrente a mezzo PEC in data 30/12/2024 per l'insufficiente versamento del CUT dovuto in relazione al ricorso RGR 257/2024 [all.4].
2. L'atto impugnato reca l'invito a versare l'importo di € 660,00, pari alla differenza tra l'importo versato dal ricorrente (€ 250,00) e quello dovuto (€ 910,00) secondo l'Ufficio.
Quest'ultimo importo è scaturito dalla rideterminazione del numero degli atti impugnati rispetto a quello indicato dal ricorrente. Infatti, in calce al ricorso RGR 257/2024 è stato dichiarato che il valore della controversia è pari ad € 37.957,38, ossia alla somma degli importi di 13 cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 impugnata [all.5], con ciò lasciando intendere che l'unico atto (parzialmente) impugnato sarebbe quest'ultimo. Viceversa, l'Ufficio ha ritenuto che col ricorso
RGR 257/2024 siano state impugnate congiuntamente all'intimazione di pagamento anche 13 cartelle prodromiche a quest'ultima, e che, pertanto, l'importo complessivamente dovuto a titolo di contributo unificato debba essere calcolato sommando i contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato (ossia l'intimazione di pagamento e 13 cartelle prodromiche a quest'ultima) sulla base del valore di ognuno di essi.
3. in data 2 gennaio 2025, il difensore dell'odierno ricorrente ha presentato a questo Ufficio, a mezzo PEC, una “istanza di riesame in autotutela”, con la quale ha chiesto l'annullamento dell'invito al pagamento impugnato, per motivi peraltro differenti rispetto a quelli dedotti con l'avverso ricorso [all.6]. L'Ufficio ha respinto la suddetta istanza col provvedimento prot. n. 2015 dell'11/02/2025 [all.7], inviato all'odierno ricorrente mediante PEC.
4. Con l'avverso ricorso si contesta “l'applicazione al caso di specie” del principio secondo cui il contributo unificato debba essere determinato con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.
Si afferma, infatti, che quando si impugnano un'intimazione di pagamento e gli atti presupposti “non già per vizi propri di questi ultimi, ma per far valere la prescrizione”, non si darebbe luogo ad un ricorso cumulativo in senso stretto, nel senso della “impugnazione di pretese tributarie distinte e diverse tra loro”, ma ad un ricorso cumulativo “in senso atecnico, stante l'impugnazione di un unico atto (id est l'intimazione), che presuppone atti precedenti (id est le pregresse cartelle), e che viene travolto di riflesso per la loro mancanza”.
Da ciò conseguirebbe che “il contributo va parametrato sulla sola intimazione di pagamento”, considerato che non si entra “nel merito delle pretese tributarie contenute nelle singole cartelle, relativamente alle quali non c'è alcun accertamento diretto, rappresentando esse solo il presupposto per potere impugnare l'intimazione di pagamento” A sostegno di tale tesi, si richiama la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Piacenza n. 137 del 7 ottobre 2024, che, secondo il ricorrente, scrutinerebbe una fattispecie
“sovrapponibile” al caso in esame.
5. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato telematicamente in Segreteria in data 27/02/2025 ed acquisito nel registro generale dei ricorsi col n° 50/2025.
…” indi controdeduce in “… DIRITTO 1. Preliminarmente, è opportuno richiamare i riferimenti normativi e giurisprudenziali che rilevano nella fattispecie. La disciplina del contributo unificato tributario (CUT) è contenuta negli artt. 13, comma 6-quater, e 14, comma 3-bis, del DPR 30 maggio 2022 n. 115 (TUSG), secondo i quali, nel processo tributario, il contributo unificato dovuto è calcolato sulla base del valore della lite, il quale, a sua volta, è determinato “per ciascun atto impugnato” anche in appello, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Con specifico riferimento al criterio di calcolo del CUT nei ricorsi cumulativi, l'ordinanza della Corte di Cassazione 10 giugno 2021 n. 16283 ha enunciato alcuni principi che possono essere così riassunti: - il ricorso cumulativo tributario è quello con cui il contribuente chiede al giudice di annullare diversi atti impositivi, con conseguente ampliamento dell'oggetto della controversia;
- in tal caso, ogni atto impositivo tributario rimane un procedimento formalmente distinto e ha una sua specifica autonomia, per cui deve essere singolarmente rimosso dal sistema impositivo su istanza del privato, a pena della definitività dei s uoi effetti;
- pertanto, le singole questioni trattate con unico ricorso rimangono autonome ed hanno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione;
- in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi;
- ciò vale anche laddove gli atti impositivi “possano essere riferiti alla medesima "ratio" impositiva, ed attinenti al medesimo rapporto giuridico di imposta”. È significativo osservare che la fattispecie esaminata nella suddetta pronuncia della Suprema Corte n. 16283/2021 riguardava un ricorso proposto avverso una cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento, ossia avverso due atti del medesimo procedimento amministrativo-tributario e che, quindi, riguardavano un medesimo tributo. In base al richiamato insegnamento giurisprudenziale, pertanto, il calcolo del CUT va effettuato “per ciascun atto impugnato” anche in relazione ad atti diversi della medesima sequenza procedimentale e che, dunque, sono preordinati alla riscossione del medesimo tributo. I principi chiaramente enunciati nella pronuncia sopra citata sono stati ribaditi espressamente ed in modo univoco dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte (nei termini, ex plurimis, Cass. civ., sez. V, ord., 6 settembre 2023, n. 26021; Cass. civ., sez. VI - 5, ord., 21 dicembre 2022, n. 37386; Cass. civ., sez. VI - 5, ord. 28 ottobre 2022, n. 31918; Cass. civ., sez. V, ord. 13 ottobre 2022, n. 29998; Cass. civ., sez. VI - 5, ord. 27 giugno 2022, n. 20557; Cass. civ., sez. V, ord., 31 maggio 2022, n. 17510; Cass. civ., sez. V, ord. 19 maggio 2022, nn. 16267, 16266 e 16265; Cass. civ., sez. V, ord. 17 maggio 2022, n. 15886).
2. Con riferimento al testo del ricorso RGR 257/2024 sopra richiamato, occorre evidenziare che: - nell'epigrafe, si precisa che il ricorso risulta proposto “avverso e per l'annullamento di intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762
32/000 […] e dei seguenti atti presupposti”, a cui segue l'elenco di 13 cartelle di pagamento, recante i dati identificativi di queste ultime (pag. 1 del ricorso); - nella premessa in fatto, il ricorrente precisa che l'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 reca l'invito al versamento della somma complessiva di
€ 125.708,91 “sulla base delle cartelle riportate qui sopra e di altre non oggetto della presente impugnazione”, palesando, in tal modo, che le cartelle indicate nel sopra richiamato elenco risultano impugnate (pag. 2 del ricorso); - nelle conclusioni, si chiede alla Corte di “sospendere l'esecuzione degli atti impugnati, […]; “nel merito, annullare gli atti impugnati e dichiarare che nulla è dovuto […] per i titoli di cui agli atti impugnati,
[…]” (pag. 4 del ricorso).
3. Sulla base di quanto sopra esposto, le avverse deduzioni difensive paiono, in punto di fatto, manifestamente infondate, atteso che, dalla piana lettura degli stralci sopra richiamati, risulta innegabile che col ricorso RGR 257/2024 non è stata impugnata solo l'intimazione di pagamento n. 074
2024 90004762 32/000 cit., ma sono state espressamente impugnate anche 13 cartelle di pagamento prodromiche a quest'ultima. … Perciò, la sentenza della CGT di 1° grado di Piacenza richiamata dal ricorrente (sez. II, 9 ottobre 2024, n. 137) non risulta pertinente alla fattispecie, atteso che il caso ivi esaminato riguarda l'impugnazione della sola intimazione di pagamento con riferimento alla quale è stata dedotta l'omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente. In punto di diritto, infatti, occorre rilevare che il contribuente può scegliere: - se impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto;
- oppure impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria
(cfr., sul punto, Cass., sez. un., 4 marzo 2008, n. 5791 e tutta l'amplissima giurisprudenza di legittimità conforme;
cfr., da ultimo, Cass., sez. V, ord. 25 febbraio 2025, n. 4856). Nel caso in esame, la scelta compiuta nella redazione del ricorso RGR 257/2024 è stata quella di impugnare cumulativamente l'atto consequenziale (ossia la sopra richiamata intimazione di pagamento) e 13 atti presupposti (ossia le 13 cartelle prodromiche elencate nel ricorso medesimo). Pertanto, nella fattispecie, contrariamente a quanto asserito nell'avverso ricorso, trovano applicazione i principi giurisprudenziali elaborati in materia di calcolo del CUT dovuto nei ricorsi cumulativi e, per di più, enucleati proprio nell'ipotesi di impugnazione congiunta di una cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento (cfr. Cass., sez. V, 10 giugno 2021, n. 16283; da ultimo, con particolare riguardo al caso in esame, cfr. Cass., sez. V, ord. 31 maggio 2022, n. 17510). Con riferimento ad un caso analogo a quello in esame, anche l'Ill.ma Corte adita si è pronunciata in senso conforme al richiamato orientamento giurisprudenziale, con la sentenza n. 89/2024 depositata in data 09/08/2024. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, l'importo del CUT dovuto in relazione al ricorso RGR 257/2024 risulta pari alla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ognuno dei 14 atti impugnati, sulla base del valore di ognuno di essi. …”. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso proposto è infondatto e da rigettarsi per quanto di seguito.
Nel processo tributario – come noto – vige la norma speciale di cui all'art. 12 del Dlgs. 546/92, che vuole come il valore della lite sia determinato dall'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate, dunque il valore della controversia ai fini dell'assolvimento al contributo unificato non può che avere riguardo al singolo “atto impugnato”, per come specificatamente previsto dal comma 3 dell'art. 14 del Dpr 11/2002. In questo senso la Giurisprudenza di merito che facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità - v. Cass. nn. 16284/21 e 20557/22 -, ha riaffermato che nelle ipotesi di ricorso cumulativo, ai fini del contributo unificato, per il pagamento deve farsi riferimento al singolo tributo esposto nei distinti atti impositivi e quindi al valore dei singoli atti impugnati con l'unico ricorso (Cgt Toscana 22.3.2023).
Ancora, il suddetto principio per cui il ricorso avverso l'intimazione di pagamento coinvolge necessariamente anche le cartelle prodromiche e presupposte, quindi, nella sostanza, si paga in base al valore di tutti gli atti impugnati è stato ribadito dalla Cgt, secondo grado, Lazio, sentenza n. 4011 del 20.9.2022.
Per la giurisprudenza di legittimità, che esplica quest'ultimo pronciamento appena citato, vi è che (v.
Ordinanza, Corte di Cassazione n. 16284/2021) nel processo tributario ben possono applicarsi diversi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato, rispetto al procedimento civile. Atteso che nel processo tributario, infatti, il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell'atto oggetto di impugnativa, a differenza del giudizo civile, che si basa sul valore della domanda. Per la Cassazione, dunque, in ipotesi di ricorso cumulativo – com'è nel caso di specie – il contribuente deve necessariamente prendere a riferimento per il pagamento ogni singolo tributo contenuto negli atti di accertamento di cui si chiede l'annullamento e quindi, al valore dei singoli atti impugnati.
Nel concreto della presente controversia – per come acutamente colto e rappresentato dall'Ufficio resistente – "non è stata impugnata solo l'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 cit., ma sono state espressamente impugnate anche 13 cartelle di pagamento prodromiche a quest'ultima. … Perciò, la sentenza della CGT di 1° grado di Piacenza richiamata dal ricorrente (sez. II, 9 ottobre 2024, n. 137) non risulta pertinente alla fattispecie, atteso che il caso ivi esaminato riguarda l'impugnazione della sola intimazione di pagamento con riferimento alla quale è stata dedotta l'omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente. In punto di diritto, infatti, occorre rilevare che il contribuente può scegliere: - se impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto;
- oppure impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 4 marzo 2008, n. 5791 e tutta l'amplissima giurisprudenza di legittimità conforme;
cfr., da ultimo,
Cass., sez. V, ord. 25 febbraio 2025, n. 4856). Nel caso in esame, la scelta compiuta nella redazione del ricorso RGR 257/2024 è stata quella di impugnare cumulativamente l'atto consequenziale (ossia la sopra richiamata intimazione di pagamento) e 13 atti presupposti (ossia le 13 cartelle prodromiche elencate nel ricorso medesimo). …”. E non per come pretetende il Ricorrente di aver con il ricorso depositato il 4.12.2024 (doc. 1) "… impugnato l'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 (doc. 2), con cui l'agente della riscossione lo invitava al pagamento della somma complessiva di € 125.708,91, sulla base di diverse cartelle …”poiché
“… L'impugnazione si basa esclusivamente sulla prescrizione delle pretese per difetto di notifica degli atti presupposti, nei termini meglio specificati in ricorso.” Ma di vera e propria impugnazione anche delle 13 cartelle, per cui nel caso di specie non si (è) tratta(to) dell'impugnazione della sola intimazione di pagamento ma anche delle cartelle per far valere anche la prescrizione del diritto di creedito tributario portato dalle stesso oltre che dall'intimazione di pagamento.
A tanto consegue necessariamente – conviene il giudicante con l'Ufficio resistente - che in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi;
- ciò vale anche laddove gli atti impositivi “possano essere riferiti alla medesima "ratio" impositiva, ed attinenti al medesimo rapporto giuridico di imposta.
Alla soccombenza consegue la condanna del Ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 150,00 in favore l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Nuoro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto, condanna del Ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite cxhe si liquidano in complessivi €. 150,00 in favore l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Nuoro.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PILIA OL PP, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V55 2024 000416166 1 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente
conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 25.2.2025 - : <<… Voglia la Corte di giustizia tributaria adita annullare gli atti impugnati e dichiarare che nulla è dovuto all'Amministrazione finanziaria da parte di Ricorrente_1 per i titoli di cui agli atti impugnati, nei termini esposti in ricorso, con vittoria delle spese di lite.>>.
Resistente
conclusioni, per la Parte resistente – nell'atto di Costituzione in giudizio del 18.3.2025 - <<…Si chiede a Codesta On.le Corte di giustizia tributaria che, ogni istanza ed eccezione disattesa, dichiari il ricorso infondato e, per l'effetto, lo rigetti, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 25.2.2026 il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il Data_1 , c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso giusta procura allegata dall'avv. Difensore_1 , c.f. CF_Difensore_1, ed elettivamente domiciliato presso il sottoscritto difensore in Nuoro, Indirizzo_1 n. 14, nonché all'indirizzo p.e.c. Email_1, agendo in contradditorio con l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Nuoro, con sede in Nuoro, Indirizzo_2, p.e.c. corte. Email_3 (presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Indirizzo_3, c.f. P.IVA_1), ha impugnato l'atto di “richiesta di regolarizzazione del contributo unificato dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di Nuoro Atto n. V55 2024 000416166 1, con riferimento al ricorso n. 257/2024 r.g.r., e atti connessi (spec. nota di diniego dell'annullamento in autotutela prot. 2015 del 11.2.2025)importo € 660,00”, deducendo in “fatto … Con ricorso depositato il 4.12.2024 (doc. 1) Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 (doc. 2), con cui l'agente della riscossione lo invitava al pagamento della somma complessiva di € 125.708,91, sulla base di diverse cartelle. L'impugnazione si basa esclusivamente sulla prescrizione delle pretese per difetto di notifica degli atti presupposti, nei termini meglio specificati in ricorso. In calce al ricorso, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002, è riportata la seguente dichiarazione di valore: «Si dichiara che il valore della presente controversia, determinato ai sensi degli art. 14, comma 3-bis del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2 del d. lgs. n. 564/1992, è pari ad € 37.957,38 e pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di € 250,00, ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater del D.P.R. n. 115/2002». Con atto n. V55 2024 000416166 1 (doc. 3), comunicato via p.e.c. in data 30.12.2024 (doc. 4), la segreteria della Corte di giustizia tributaria ha richiesto la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato, ritenendo insufficiente quello effettuato dal ricorrente per la seguente motivazione: «Insufficiente versamento del contributo unificato tributario rispetto all'importo dovuto, a seguito di rideterminazione del valore dell'atto impugnato/degli atti impugnati. Il valore della lite, pari a € 72.829,64, va calcolato per ciascuno dei 14 atti impugnati. Il ricorrente è tenuto all'integrazione del pagamento del CUT di € 660,00, pari alla differenza tra importo dovuto e versato (€ 910,00 – 250,00)».
3. In data 2.1.2025 il sottoscritto procuratore ha presentato istanza di annullamento della richiesta in autotutela (doc. 5), rappresentando la correttezza del pagamento effettuato.
4. Tale istanza è stata riscontrata dalla segreteria l'11.2.2025, con nota prot. 2015 (doc. 6), la quale ha respinto l'istanza e confermato la richiesta di integrazione del pagamento.”, indi deduce “Considerato quanto segue Sostiene
l'ufficio di segreteria che il contributo unificato debba essere determinato con riferimento ad ogni singola cartella di pagamento contestata, e non alla somma dei rispettivi importi. Il ricorrente non intende affatto contestare la validità di tale principio, bensì la sua applicazione al caso di specie, che riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento e degli atti presupposti non già per vizi propri di questi ultimi, quanto piuttosto per far valere la prescrizione. In tal caso non si ha un ricorso cumulativo in senso stretto, cioè di impugnazione di pretese tributarie distinte e diverse tra loro (come nel caso, ad esempio, di diretta impugnazione di più cartelle), ove non c'è dubbio alcuno in ordine al fatto che il contributo vada calcolato su ciascun atto impugnato;
si ha invece un ricorso cumulativo in senso atecnico, stante l'impugnazione di un unico atto (id est l'intimazione), che presuppone atti precedenti (id est le pregresse cartelle), e che viene travolto di riflesso per la loro mancanza. In tale ultima evenienza, alla stregua del criterio del petitum sostanziale, laddove l'intimazione di pagamento sia impugnata per vizi propri, per prescrizione o per omessa notifica degli atti presupposti, il contributo va parametrato sulla sola intimazione di pagamento: è infatti concretamente e di fatto solo quello l'atto impugnato, non entrandosi nel merito delle pretese tributarie contenute nelle singole cartelle, relativamente alle quali non c'è alcun accertamento diretto, rappresentando esse solo il presupposto per potere impugnare l'intimazione di pagamento. Tali chiarimenti sono stati efficacemente forniti dalla recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di Piacenza n. 137 del 7.10.2024 (doc. 7), in un caso sovrapponibile a quello che ci riguarda. Viceversa, non appaiono pertinenti le pronunce menzionate dall'ufficio di segreteria nella nota dell'11.2.2025 (a partire da Cass. 10.6.2021 n. 16283), in quanto non affrontano il problema specifico sollevato dal ricorrente ma si limitano a ribadire la regola generale per cui nel processo tributario il contributo unificato è calcolato per ciascun atto impugnato – regola che, come detto, non si intende mettere in discussione. Anche il caso esaminato da CGT Toscana, sez. IV, 25 maggio 2023 n. 483 (sempre richiamata dalla nota di risposta dell'ufficio di segreteria) è ben diverso da quello che ci occupa, trattandosi di un 'comune' ricorso cumulativo, non già dell'impugnazione di un'intimazione di pagamento per far valere la prescrizione.
Alla luce di tali chiarimenti, appare evidente che per il ricorso iscritto al n. 257/2024 r.g.r. nessuna integrazione del contributo unificato è dovuta.”. Allega documentazione.
Con atto de “CONTRODEDUZIONI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 546/92”, l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro (C.F. P.IVA_2), in persona del Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro pro tempore, Dr. Nominativo_1, domiciliato in Nuoro nella Indirizzo_2, pec Email_2, assume in “FATTO Con il ricorso [all.1] notificato a questo Ufficio a mezzo PEC in data 27/02/2025 [all.2], il sig. Ricorrente_1 ha impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro l'invito al pagamento del contributo unificato tributario (CUT) prot. n. 15629/2024 (Atto n. V55 2024 000416166 1; [all.3]), inviato al ricorrente a mezzo PEC in data 30/12/2024 per l'insufficiente versamento del CUT dovuto in relazione al ricorso RGR 257/2024 [all.4].
2. L'atto impugnato reca l'invito a versare l'importo di € 660,00, pari alla differenza tra l'importo versato dal ricorrente (€ 250,00) e quello dovuto (€ 910,00) secondo l'Ufficio.
Quest'ultimo importo è scaturito dalla rideterminazione del numero degli atti impugnati rispetto a quello indicato dal ricorrente. Infatti, in calce al ricorso RGR 257/2024 è stato dichiarato che il valore della controversia è pari ad € 37.957,38, ossia alla somma degli importi di 13 cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 impugnata [all.5], con ciò lasciando intendere che l'unico atto (parzialmente) impugnato sarebbe quest'ultimo. Viceversa, l'Ufficio ha ritenuto che col ricorso
RGR 257/2024 siano state impugnate congiuntamente all'intimazione di pagamento anche 13 cartelle prodromiche a quest'ultima, e che, pertanto, l'importo complessivamente dovuto a titolo di contributo unificato debba essere calcolato sommando i contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato (ossia l'intimazione di pagamento e 13 cartelle prodromiche a quest'ultima) sulla base del valore di ognuno di essi.
3. in data 2 gennaio 2025, il difensore dell'odierno ricorrente ha presentato a questo Ufficio, a mezzo PEC, una “istanza di riesame in autotutela”, con la quale ha chiesto l'annullamento dell'invito al pagamento impugnato, per motivi peraltro differenti rispetto a quelli dedotti con l'avverso ricorso [all.6]. L'Ufficio ha respinto la suddetta istanza col provvedimento prot. n. 2015 dell'11/02/2025 [all.7], inviato all'odierno ricorrente mediante PEC.
4. Con l'avverso ricorso si contesta “l'applicazione al caso di specie” del principio secondo cui il contributo unificato debba essere determinato con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.
Si afferma, infatti, che quando si impugnano un'intimazione di pagamento e gli atti presupposti “non già per vizi propri di questi ultimi, ma per far valere la prescrizione”, non si darebbe luogo ad un ricorso cumulativo in senso stretto, nel senso della “impugnazione di pretese tributarie distinte e diverse tra loro”, ma ad un ricorso cumulativo “in senso atecnico, stante l'impugnazione di un unico atto (id est l'intimazione), che presuppone atti precedenti (id est le pregresse cartelle), e che viene travolto di riflesso per la loro mancanza”.
Da ciò conseguirebbe che “il contributo va parametrato sulla sola intimazione di pagamento”, considerato che non si entra “nel merito delle pretese tributarie contenute nelle singole cartelle, relativamente alle quali non c'è alcun accertamento diretto, rappresentando esse solo il presupposto per potere impugnare l'intimazione di pagamento” A sostegno di tale tesi, si richiama la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Piacenza n. 137 del 7 ottobre 2024, che, secondo il ricorrente, scrutinerebbe una fattispecie
“sovrapponibile” al caso in esame.
5. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato telematicamente in Segreteria in data 27/02/2025 ed acquisito nel registro generale dei ricorsi col n° 50/2025.
…” indi controdeduce in “… DIRITTO 1. Preliminarmente, è opportuno richiamare i riferimenti normativi e giurisprudenziali che rilevano nella fattispecie. La disciplina del contributo unificato tributario (CUT) è contenuta negli artt. 13, comma 6-quater, e 14, comma 3-bis, del DPR 30 maggio 2022 n. 115 (TUSG), secondo i quali, nel processo tributario, il contributo unificato dovuto è calcolato sulla base del valore della lite, il quale, a sua volta, è determinato “per ciascun atto impugnato” anche in appello, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Con specifico riferimento al criterio di calcolo del CUT nei ricorsi cumulativi, l'ordinanza della Corte di Cassazione 10 giugno 2021 n. 16283 ha enunciato alcuni principi che possono essere così riassunti: - il ricorso cumulativo tributario è quello con cui il contribuente chiede al giudice di annullare diversi atti impositivi, con conseguente ampliamento dell'oggetto della controversia;
- in tal caso, ogni atto impositivo tributario rimane un procedimento formalmente distinto e ha una sua specifica autonomia, per cui deve essere singolarmente rimosso dal sistema impositivo su istanza del privato, a pena della definitività dei s uoi effetti;
- pertanto, le singole questioni trattate con unico ricorso rimangono autonome ed hanno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione;
- in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi;
- ciò vale anche laddove gli atti impositivi “possano essere riferiti alla medesima "ratio" impositiva, ed attinenti al medesimo rapporto giuridico di imposta”. È significativo osservare che la fattispecie esaminata nella suddetta pronuncia della Suprema Corte n. 16283/2021 riguardava un ricorso proposto avverso una cartella di pagamento e la successiva intimazione di pagamento, ossia avverso due atti del medesimo procedimento amministrativo-tributario e che, quindi, riguardavano un medesimo tributo. In base al richiamato insegnamento giurisprudenziale, pertanto, il calcolo del CUT va effettuato “per ciascun atto impugnato” anche in relazione ad atti diversi della medesima sequenza procedimentale e che, dunque, sono preordinati alla riscossione del medesimo tributo. I principi chiaramente enunciati nella pronuncia sopra citata sono stati ribaditi espressamente ed in modo univoco dalla giurisprudenza successiva della Suprema Corte (nei termini, ex plurimis, Cass. civ., sez. V, ord., 6 settembre 2023, n. 26021; Cass. civ., sez. VI - 5, ord., 21 dicembre 2022, n. 37386; Cass. civ., sez. VI - 5, ord. 28 ottobre 2022, n. 31918; Cass. civ., sez. V, ord. 13 ottobre 2022, n. 29998; Cass. civ., sez. VI - 5, ord. 27 giugno 2022, n. 20557; Cass. civ., sez. V, ord., 31 maggio 2022, n. 17510; Cass. civ., sez. V, ord. 19 maggio 2022, nn. 16267, 16266 e 16265; Cass. civ., sez. V, ord. 17 maggio 2022, n. 15886).
2. Con riferimento al testo del ricorso RGR 257/2024 sopra richiamato, occorre evidenziare che: - nell'epigrafe, si precisa che il ricorso risulta proposto “avverso e per l'annullamento di intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762
32/000 […] e dei seguenti atti presupposti”, a cui segue l'elenco di 13 cartelle di pagamento, recante i dati identificativi di queste ultime (pag. 1 del ricorso); - nella premessa in fatto, il ricorrente precisa che l'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 reca l'invito al versamento della somma complessiva di
€ 125.708,91 “sulla base delle cartelle riportate qui sopra e di altre non oggetto della presente impugnazione”, palesando, in tal modo, che le cartelle indicate nel sopra richiamato elenco risultano impugnate (pag. 2 del ricorso); - nelle conclusioni, si chiede alla Corte di “sospendere l'esecuzione degli atti impugnati, […]; “nel merito, annullare gli atti impugnati e dichiarare che nulla è dovuto […] per i titoli di cui agli atti impugnati,
[…]” (pag. 4 del ricorso).
3. Sulla base di quanto sopra esposto, le avverse deduzioni difensive paiono, in punto di fatto, manifestamente infondate, atteso che, dalla piana lettura degli stralci sopra richiamati, risulta innegabile che col ricorso RGR 257/2024 non è stata impugnata solo l'intimazione di pagamento n. 074
2024 90004762 32/000 cit., ma sono state espressamente impugnate anche 13 cartelle di pagamento prodromiche a quest'ultima. … Perciò, la sentenza della CGT di 1° grado di Piacenza richiamata dal ricorrente (sez. II, 9 ottobre 2024, n. 137) non risulta pertinente alla fattispecie, atteso che il caso ivi esaminato riguarda l'impugnazione della sola intimazione di pagamento con riferimento alla quale è stata dedotta l'omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente. In punto di diritto, infatti, occorre rilevare che il contribuente può scegliere: - se impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto;
- oppure impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria
(cfr., sul punto, Cass., sez. un., 4 marzo 2008, n. 5791 e tutta l'amplissima giurisprudenza di legittimità conforme;
cfr., da ultimo, Cass., sez. V, ord. 25 febbraio 2025, n. 4856). Nel caso in esame, la scelta compiuta nella redazione del ricorso RGR 257/2024 è stata quella di impugnare cumulativamente l'atto consequenziale (ossia la sopra richiamata intimazione di pagamento) e 13 atti presupposti (ossia le 13 cartelle prodromiche elencate nel ricorso medesimo). Pertanto, nella fattispecie, contrariamente a quanto asserito nell'avverso ricorso, trovano applicazione i principi giurisprudenziali elaborati in materia di calcolo del CUT dovuto nei ricorsi cumulativi e, per di più, enucleati proprio nell'ipotesi di impugnazione congiunta di una cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento (cfr. Cass., sez. V, 10 giugno 2021, n. 16283; da ultimo, con particolare riguardo al caso in esame, cfr. Cass., sez. V, ord. 31 maggio 2022, n. 17510). Con riferimento ad un caso analogo a quello in esame, anche l'Ill.ma Corte adita si è pronunciata in senso conforme al richiamato orientamento giurisprudenziale, con la sentenza n. 89/2024 depositata in data 09/08/2024. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, l'importo del CUT dovuto in relazione al ricorso RGR 257/2024 risulta pari alla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ognuno dei 14 atti impugnati, sulla base del valore di ognuno di essi. …”. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso proposto è infondatto e da rigettarsi per quanto di seguito.
Nel processo tributario – come noto – vige la norma speciale di cui all'art. 12 del Dlgs. 546/92, che vuole come il valore della lite sia determinato dall'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate, dunque il valore della controversia ai fini dell'assolvimento al contributo unificato non può che avere riguardo al singolo “atto impugnato”, per come specificatamente previsto dal comma 3 dell'art. 14 del Dpr 11/2002. In questo senso la Giurisprudenza di merito che facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità - v. Cass. nn. 16284/21 e 20557/22 -, ha riaffermato che nelle ipotesi di ricorso cumulativo, ai fini del contributo unificato, per il pagamento deve farsi riferimento al singolo tributo esposto nei distinti atti impositivi e quindi al valore dei singoli atti impugnati con l'unico ricorso (Cgt Toscana 22.3.2023).
Ancora, il suddetto principio per cui il ricorso avverso l'intimazione di pagamento coinvolge necessariamente anche le cartelle prodromiche e presupposte, quindi, nella sostanza, si paga in base al valore di tutti gli atti impugnati è stato ribadito dalla Cgt, secondo grado, Lazio, sentenza n. 4011 del 20.9.2022.
Per la giurisprudenza di legittimità, che esplica quest'ultimo pronciamento appena citato, vi è che (v.
Ordinanza, Corte di Cassazione n. 16284/2021) nel processo tributario ben possono applicarsi diversi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato, rispetto al procedimento civile. Atteso che nel processo tributario, infatti, il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell'atto oggetto di impugnativa, a differenza del giudizo civile, che si basa sul valore della domanda. Per la Cassazione, dunque, in ipotesi di ricorso cumulativo – com'è nel caso di specie – il contribuente deve necessariamente prendere a riferimento per il pagamento ogni singolo tributo contenuto negli atti di accertamento di cui si chiede l'annullamento e quindi, al valore dei singoli atti impugnati.
Nel concreto della presente controversia – per come acutamente colto e rappresentato dall'Ufficio resistente – "non è stata impugnata solo l'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 cit., ma sono state espressamente impugnate anche 13 cartelle di pagamento prodromiche a quest'ultima. … Perciò, la sentenza della CGT di 1° grado di Piacenza richiamata dal ricorrente (sez. II, 9 ottobre 2024, n. 137) non risulta pertinente alla fattispecie, atteso che il caso ivi esaminato riguarda l'impugnazione della sola intimazione di pagamento con riferimento alla quale è stata dedotta l'omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento o comunque la prescrizione dopo la loro notifica ove ritenuta esistente. In punto di diritto, infatti, occorre rilevare che il contribuente può scegliere: - se impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto;
- oppure impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 4 marzo 2008, n. 5791 e tutta l'amplissima giurisprudenza di legittimità conforme;
cfr., da ultimo,
Cass., sez. V, ord. 25 febbraio 2025, n. 4856). Nel caso in esame, la scelta compiuta nella redazione del ricorso RGR 257/2024 è stata quella di impugnare cumulativamente l'atto consequenziale (ossia la sopra richiamata intimazione di pagamento) e 13 atti presupposti (ossia le 13 cartelle prodromiche elencate nel ricorso medesimo). …”. E non per come pretetende il Ricorrente di aver con il ricorso depositato il 4.12.2024 (doc. 1) "… impugnato l'intimazione di pagamento n. 074 2024 90004762 32/000 (doc. 2), con cui l'agente della riscossione lo invitava al pagamento della somma complessiva di € 125.708,91, sulla base di diverse cartelle …”poiché
“… L'impugnazione si basa esclusivamente sulla prescrizione delle pretese per difetto di notifica degli atti presupposti, nei termini meglio specificati in ricorso.” Ma di vera e propria impugnazione anche delle 13 cartelle, per cui nel caso di specie non si (è) tratta(to) dell'impugnazione della sola intimazione di pagamento ma anche delle cartelle per far valere anche la prescrizione del diritto di creedito tributario portato dalle stesso oltre che dall'intimazione di pagamento.
A tanto consegue necessariamente – conviene il giudicante con l'Ufficio resistente - che in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi;
- ciò vale anche laddove gli atti impositivi “possano essere riferiti alla medesima "ratio" impositiva, ed attinenti al medesimo rapporto giuridico di imposta.
Alla soccombenza consegue la condanna del Ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 150,00 in favore l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Nuoro.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto, condanna del Ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite cxhe si liquidano in complessivi €. 150,00 in favore l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Nuoro.
Nuoro
Il Giudice
Dott. Paolo Giuseppe Pilia