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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1672/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
TRA
( cf ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Pietro Menniti, procuratore domiciliatario, con studio in Catanzaro, Via D.
Mottola di Amato n. 51; opponente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino, procuratore domiciliatario, con studio in
Benevento alla Piazza Vittorio Colonna n. 8; opposta
e
(PI n. Controparte_2
) in persona del suo Procuratore Speciale, quale cessionaria dei crediti della società P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Palmi (RC), alla via San Rocco, n. 57, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Giancarlo Fiorillo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Simona Chiolo del foro di Torino;
intervenuta
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 12.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.3.2019 proponeva opposizione Parte_1
1 avverso il decreto ingiuntivo n. 63/2019 del Tribunale di Catanzaro, reso in data 22.1.2019, per il complessivo importo di € 27.216,01, oltre interessi maturati, spese e compensi su ricorso di
[...]
. CP_1
L'opposta azionava monitoriamente la pretesa vantata in ragione del mancato pagamento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento concesso da PR – Gruppo
Deutshe NK spa - a per euro 13.850,00. Parte_1
Il credito era stato ceduto in data 1.2.2012 dalla PR a e in data CP_3
14.12.2015 da questa a . Controparte_1
Del credito azionato monitoriamente non era stata fornita prova scritta, avendo mancato la finanziaria cessionaria di provare il titolo posto a base della pretesa;
la documentazione depositata, peraltro, veniva disconosciuta in toto, oltre a difettare l'attestazione resa ai sensi dell'art. 50 TUB dei requisiti di legge;
né era stata data prova dell'effettiva erogazione delle somme di cui al finanziamento richiesto, del quale non era stata consegnata la relativa documentazione, in violazione dell'art. 117 TUB.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di dichiararsi la nullità, inefficacia o inutilizzabilità della documentazione prodotta ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, essendo la domanda infondata. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio la parte opposta evidenziava, a sua volta, che: il disconoscimento della documentazione rappresentava mera formula di stile, avendo mancato di indicare specificamente la documentazione disconosciuta e non avendo comunque disconosciuto la sottoscrizione apposta all'allegato carteggio.
Orbene, per tale ragione la contestazione doveva ritenersi del tutto generica;
ad ogni modo l'opposta proponeva istanza di verificazione ove necessario;
quanto alla prova scritta, era stata documentata la sussistenza del rapporto contrattuale col deposito della contratto, degli estratti conto analitici e dettagliati dall'avvio del rapporto alla chiusura;
quanto alla consegna della documentazione al momento della sottoscrizione, doveva rilevarsi che nel contratto si dava atto di aver ricevuto copia della documentazione contrattuale, contestualmente alla sottoscrizione, circostanza questa in alcun modo diversamente smentita.
Tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Disposto che le parti avviassero il tentativo di mediazione, dato atto del suo esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; con ordinanza del 13.5.2021, essendo la causa matura per la decisione, di rinviava al 9.6.2022.
2 Con comparsa del 17.2.2022 si costituiva la Controparte_2
a sua volta cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, che concludeva per il
[...] rigetto della opposizione proposta.
Con memoria del 23.3.2022 la dava atto della cessione del credito alla Controparte_1
e chiedeva la estromissione dal giudizio per la Controparte_2 propria carenza di interesse.
Disposto il rinvio per la discussione orale dal 12.12.2022 e di udienza in udienza sino al
12.5.2025, allorquando la parte opponente svolgeva una nuova difesa e contestava la legittimazione attiva della intervenuta;
rassegnate le parti le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.
Negli scritti conclusivi la difesa di parte opponente nuovamente contestava la legittimazione della opposta per avere mancato di dare prova della cessione del credito controverso. La contestava la proposta eccezione, e con la Controparte_2 memoria di replica depositava documentazione relativa alla cessione del credito dalla PR ad . La produzione veniva contestata dall'opponente attesa la sua tardività. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che la produzione in allegato alla memoria di replica reca documentazione già prodotta di tal che la doglianza di parte opponente è infondata.
Deve rilevarsi che l'opponente, svolgendo una mera difesa (Cass. 16.2.2016 n. 2951), ha contestato la legittimazione attiva della Controparte_2 deducendo la carenza di prova in ordine alla cessione del credito controverso.
Ebbene, rispetto a detta eccezione, il creditore procedente non ha dimostrato la cessione del credito controverso in proprio favore da . Controparte_1
Ed, infatti, se la cessione del credito da PR EU NK a IFIS –spa è stata documentata con il contratto di cessione dell'1.2.2012, comunicato al con Parte_1 raccomandata dallo stesso ricevuta in data 16.4.2012, e la successiva cessione da a CP_3 CP_1
è stata provata con la produzione dell'estratto del contratto di cessione del 14.12.2015,
[...] comunicato con nota raccomandata ricevuta l'11.9.2017 dal sebbene sia stata Parte_1 documentata la cessione di crediti in blocco da a a CP_1 Controparte_4
, nel contratto (proposta ed accettazione) prodotto non è dato rilevare se il credito
[...] oggetto del presente giudizio fosse incluso nei crediti ceduti, mancando completamente gli allegati con indicazione del credito vantato nei confronti del Parte_1
Orbene "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore
3 originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. ord. N. 24798/2020 e da ultimo Cass. n. 5478/2024 che ha specificato che l'esistenza e la titolarità del credito deve essere dimostrata in maniera rigorosa, differentemente da quanto avviene nella fase della richiesta di decreto ingiuntivo).
In buona sostanza, il disposto normativo di cui al comma 2 dell'art. 58 T.U. bancario ha l'unico effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco, agevolando la pubblicità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti;
nulla dice, per contro, in merito alla legittimazione sostanziale e processuale della società cessionaria. Pertanto, i due profili, quello dell'avviso della cessione e quello della prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, debbono rimanere distinti e, nel caso di specifica contestazione, come nel caso in esame, la relativa prova deve essere assolta dal creditore procedente, mediante la produzione del contratto di cessione che, nel caso in esame, risulta prodotto, senza l'allegato con indicazione dei crediti oggetto della specifica cessione.
“In ordine all'effettività della cessione, la Suprema Corte, invero, ha reiteratamente affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs. 385/1998, sia tenuta a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco” (cfr.
Cass. Civ. 4116/2016; Cass. Civ. 24798/2020).
Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così recentemente Cassazione civile, sez. I, 24 Giugno 2024, n. 17262. Pres. Di Marzio. Est.
Marulli; Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente Tribunale di
Benevento 7/8/2018 n. 1384).
Trasponendo i sovraesposti principi al caso in esame consegue che la società cessionaria, odierna opposta, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, omettendo di dimostrare che il credito azionato sia effettivamente stato incluso nel contratto di cessione depositato e, quindi, l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per
4 dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo, sia la riconducibilità, con certezza, del credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento
Consegue a quanto innanzi l'accoglimento della eccezione preliminare in rito assorbente il merito.
Deve rilevarsi che la ha dichiarato nella memoria del 23.3.2022 la insussistenza CP_1 di un proprio interesse alla pronuncia, attesa la cessione del credito, revocando mandato al proprio difensore, di tal che alcuna pronuncia può essere resan ei confronti della stessa.
L'opposizione proposta va accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto
Le spese, alla luce delle difese delle parti, in considerazione delle argomentazioni svolte e dell'esito della decisione, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 63 del 2019 reso dal
Tribunale di Catanzaro;
- Compensate le spese tra le parti.
Catanzaro, 17.7.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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