Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di conIGlio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida ConIGliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio ConIGliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 450 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
( , elettivamente domiciliata in _1 C.F._1
Spezzano Albanese alla via Don B. Gismondi, 59 presso lo studio legale dell'avv. Angelo Amato, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso in appello appellante e
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Stefania Di Cato, Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura alle liti rep. n. Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 per atti notaio di Persona_1
Fiumicino/Roma, elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso gli uffici dell' , in CP_1 via Acri n. 81 appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Spese di lite CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: << … 1. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n° 424/2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari, sez. lavoro RG 1765/23, Giudice Dott.ssa Ottavia Civitelli, CP_ CONDANNARE l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CA e rimborso forfetario del 15
%, del primo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per CP_ fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c.; 2. Condannare altresì l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15 % come per legge, del presente grado di
CP_ per l' <<… conclude rimettendosi sull'appello avversario alle determinazioni del Collegio Giudicante. Con compensazione delle spese di lite. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro, decidendo sul ricorso di _1
, finalizzato a fare accertare il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità
[...] civile ex legge 118/71, con conseguente ordine di ripristino dell'erogazione della prestazione e corresponsione dei ratei dalla data della sospensione, dichiara cessata la materia del contendere dopo avere preso “…atto di quanto dichiarato all'udienza odierna dalla difesa della parte ricorrente, per cui la prestazione di cui è causa è stata ripristinata…”; compensa le spese di lite alla “luce del contegno collaborativo dell' in sede di costituzione in giudizio”. CP_1
§3
La IG.ra impugna la sentenza con riferimento al capo concernente le spese, _1 CP_ deducendo, sul punto, a confutazione della motivazione della sentenza, che “…l' ha avuto tutto il tempo necessario per ripristinare la prestazione, avendo a disposizione sia la certificazione dell'Agenzia delle Entrate e sia la sentenza di separazione, dai quali si evinceva in maniera evidente che il limite di reddito previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno non era mai stato superato dalla IG.ra . Inoltre, l'Ente _1 previdenziale ha avuto la possibilità di rimediare all'errore commesso anche in sede di valutazione del ricorso presentato al Comitato Provinciale…”.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 5 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
L'appello è meritevole di accoglimento. Invero, la prestazione è stata ripristinata in virtù della constatazione che l'assistibile non ha mai superato il limite di reddito per l'accesso alla stessa.
CP_ L' avrebbe potuto accertarlo d'ufficio, tramite consultazione degli archivi di Agenzia delle Entrate;
peraltro, la IG.ra aveva anche presentato ricorso _1
Pag. 2 di 3 amministrativo il 18.1.23 e, a seguito del silenzio sullo stesso, si è vista costretta a depositare il ricorso di primo grado il 18.5.23. Ne discende che il ripristino della prestazione è avvenuto solo a seguito del giudizio da lei introdotto, sicché, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, ha diritto alla liquidazione delle spese di lite.
In ordine al quantum, tenuto conto dello scaglione di valore da euro 5.2001 a euro 26.000,00 per le cause di previdenza/assistenza, nonché delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e s.s. m.m. (in virtù della semplicità delle questioni sottese), le spese di primo grado andavano liquidate nella misura di euro 2697. CP_ L' va inoltre condannato a rifondere alla IG.ra le spese del grado di _1 appello, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con l'importo delle quantificate spese di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, con ricorso in data 18 aprile 2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 424/2024, resa in data 7 marzo 2024, così provvede:
CP_ Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2697,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
conferma nel resto;
condanna il appellato al pagamento nei confronti di CP_2 _1 delle spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 1458,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conIGlio della Corte di appello, Sezione lavoro, 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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