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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7317 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 15/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2927 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Giulio Mojo e Luciano Mottola, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2024, la ricorrente indicata in epigrafe premesso di aver ottenuto con sentenza emessa da questo giudicante, l'accertamento del requisito per ottenere il reddito di cittadinanza e, conseguentemente la dichiarazione di “l'illegittimità del provvedimento in data 3 marzo 2022 avente ad oggetto la restituzione di € 5.152,08 a titolo di reddito di Cittadinanza percepito da aprile 2021 a ottobre 2021, e il diritto della ricorrente alla prestazione con decorrenza da aprile 2021 e ai restanti ratei spettanti secondo le prescrizioni di legge”; rappresentando di aver pertanto diritto alla liquidazione, come da conteggi allegati al ricorso, della somma di € 5.919,96; che l'illegittimità della revoca della prestazione citata e la sussistenza dell'indebito, ha determinato il rigetto di tutte le domande di accesso al reddito, successivamente depositate;
ha precisato inoltre che le è stato impedito di usufruire del rinnovo della prestazione previdenziale come previsto dall'art.
3. comma 1, n. 6 del D.L. 4/2019 convertito con modifiche in L. 26/2019, a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza naturale, ossia per ulteriori 18 mensilità, che nel caso di specie vanno a decorrere dal novembre 2022 al marzo 2024; che la possibilità di ottenere il rinnovo appare oltremodo indubbia, atteso che ha mantenuto, dalla revoca ad oggi, tutti i requisiti di cui all'art. 2 della normativa sopra richiamata, ed in particolare la medesima situazione reddituale, come attestato dalla documentazione in atti;
che dunque la revoca del beneficio ha prodotto una perdita di chance di accedere, alla scadenza del reddito di cittadinanza revocato, al rinnovo del beneficio e percepire ulteriori mensilità del bonus dal novembre 2022 al marzo 2024, e così per € 8.879,94; che tale danno è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto si configura un danno da lucro cessante futuro, dove il provvedimento illegittimo determinato da colpa dell' convenuto, ha generato un CP_2 mancato guadagno che sarebbe stato certo, ovvero altamente probabile, e non una mera probabilità.
Tanto premesso, procedendo alla quantificazione dell'importo preteso, ed evidenziando ancora una volta l'illegittimità della revoca e del conseguente provvedimento di indebito;
evidenziando di aver subito un danno patrimoniale da perdita di chance per il mancato accesso al rinnovo ai sensi dell'art. della prestazione previdenziale come previsto dall'art.
3. comma 1, n. 6 del D.L. 4/2019 convertito con modifiche in L.26/2019, ha concluso chiedendo “IN VIA PRELIMINARE ✓Condannare l , in conseguenza del diritto CP_1
riconosciuto alla ricorrente con la Sentenza n. 7191/2024 del 30/10/2024 il Tribunale di
Napoli, in persona del Giudice Dott.ssa Ada Bonfiglio in funzione del Giudice del Lavoro a percepire i ratei non ricevuti per effetto della revoca illegittima del RdC per il periodo ottobre
2021 – settembre 2022, al pagamento nei confronti della Sig.ra della Parte_1 somma di € 5.919,96, come da relativi conteggi di cui al presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
✓ accertare e dichiarare, la lesione del diritto della ricorrente a percepire n. 18 mensilità del RdC che le sarebbero spettate a titolo di rinnovo ai sensi dell'art. 3, comma 6, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.
26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75) mensilità che avrebbe goduto in assenza del pregiudizievole indebito dichiarato illegittimo con la Sentenza n. 7191/2024 del 30/10/2024 il Tribunale di
Napoli, in persona del Giudice Dott.ssa Ada Bonfiglio in funzione del Giudice del Lavoro, per l'effetto, condannare l al pagamento a titolo di risarcimento del danno da perdita CP_1 di chance della somma di € 8.879,94 come risultante dai conteggi di cui al presente ricorso, nei confronti della ricorrente” Spese vinte.
L' Istituto cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituito in giudizio. Ne va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
****
Con il presente giudizio la ricorrente intende pervenire, allegando all'uopo specifici conteggi, alla quantificazione dell'importo spettante a titolo di ratei per reddito di cittadinanza, il cui diritto
è stato accertato con la sentenza n. 7191/2024.
Ne consegue che I' attuale materia del contendere è data unicamente dalla determinazione del quantum debeatur sulla base ed in conseguenza del citato accertamento giudiziale.
Ciò posto, va evidenziato che il conteggio allegato e notificato unitamente al ricorso introduttivo contiene le voci ed i relativi valori economici che sono stati posti a base dello stesso, che afferisce al periodo ottobre 2021 – settembre 2022.
D'altro canto il comportamento processuale dell' , già soccombente nel giudizio sull'an CP_1 debeatur, è sintomatico dell'impossibilità di eccepire alcunchè
Non può trovare accoglimento invece il secondo capo di domanda, avente ad oggetto il diritto al risarcimento dell'asserito danno da perdita di chance.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “La perdita di chance, pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore, identificandosi con la prova stessa del danno” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/11/2017, n. 26822) e che “L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (Cassazione civile, sez. I, 13/04/2017, n. 9571; in tal senso anche Consiglio di
Stato, sez. III, 27/11/2017, n. 5559; Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25102).
Sulla scorta di queste coordinate ermeneutiche, il danneggiato, che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance – intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, e non mera aspettativa di fatto, idonea, quindi, a rappresentare una entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cassazione civile, sez. III,
14/03/2017, n. 6488).
Ebbene, sotto questo profilo il ricorso che presenta delle evidenti carenze assertive e asseverative con particolare riferimento alle condizioni 'oggettive' in presenza delle quali la ricorrente avrebbe potuto conseguire il beneficio per ulteriori 18 mesi e in quale misura.
L' convenuto, in conclusione, va condannato al pagamento in favore della ricorrente di CP_2
€ 5.919,96 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in ragione del valore del capo di CP_1 domanda accolto come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l al pagamento in CP_1 favore di di € 5.919,96, a titolo di ratei da reddito di cittadinanza Parte_1 maturati da ottobre 2021 a settembre 2022, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
b) rigetta per il resto la domanda c) condanna, altresì, l al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli 15/10/2025 Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 15/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2927 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Giulio Mojo e Luciano Mottola, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2024, la ricorrente indicata in epigrafe premesso di aver ottenuto con sentenza emessa da questo giudicante, l'accertamento del requisito per ottenere il reddito di cittadinanza e, conseguentemente la dichiarazione di “l'illegittimità del provvedimento in data 3 marzo 2022 avente ad oggetto la restituzione di € 5.152,08 a titolo di reddito di Cittadinanza percepito da aprile 2021 a ottobre 2021, e il diritto della ricorrente alla prestazione con decorrenza da aprile 2021 e ai restanti ratei spettanti secondo le prescrizioni di legge”; rappresentando di aver pertanto diritto alla liquidazione, come da conteggi allegati al ricorso, della somma di € 5.919,96; che l'illegittimità della revoca della prestazione citata e la sussistenza dell'indebito, ha determinato il rigetto di tutte le domande di accesso al reddito, successivamente depositate;
ha precisato inoltre che le è stato impedito di usufruire del rinnovo della prestazione previdenziale come previsto dall'art.
3. comma 1, n. 6 del D.L. 4/2019 convertito con modifiche in L. 26/2019, a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza naturale, ossia per ulteriori 18 mensilità, che nel caso di specie vanno a decorrere dal novembre 2022 al marzo 2024; che la possibilità di ottenere il rinnovo appare oltremodo indubbia, atteso che ha mantenuto, dalla revoca ad oggi, tutti i requisiti di cui all'art. 2 della normativa sopra richiamata, ed in particolare la medesima situazione reddituale, come attestato dalla documentazione in atti;
che dunque la revoca del beneficio ha prodotto una perdita di chance di accedere, alla scadenza del reddito di cittadinanza revocato, al rinnovo del beneficio e percepire ulteriori mensilità del bonus dal novembre 2022 al marzo 2024, e così per € 8.879,94; che tale danno è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto si configura un danno da lucro cessante futuro, dove il provvedimento illegittimo determinato da colpa dell' convenuto, ha generato un CP_2 mancato guadagno che sarebbe stato certo, ovvero altamente probabile, e non una mera probabilità.
Tanto premesso, procedendo alla quantificazione dell'importo preteso, ed evidenziando ancora una volta l'illegittimità della revoca e del conseguente provvedimento di indebito;
evidenziando di aver subito un danno patrimoniale da perdita di chance per il mancato accesso al rinnovo ai sensi dell'art. della prestazione previdenziale come previsto dall'art.
3. comma 1, n. 6 del D.L. 4/2019 convertito con modifiche in L.26/2019, ha concluso chiedendo “IN VIA PRELIMINARE ✓Condannare l , in conseguenza del diritto CP_1
riconosciuto alla ricorrente con la Sentenza n. 7191/2024 del 30/10/2024 il Tribunale di
Napoli, in persona del Giudice Dott.ssa Ada Bonfiglio in funzione del Giudice del Lavoro a percepire i ratei non ricevuti per effetto della revoca illegittima del RdC per il periodo ottobre
2021 – settembre 2022, al pagamento nei confronti della Sig.ra della Parte_1 somma di € 5.919,96, come da relativi conteggi di cui al presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
✓ accertare e dichiarare, la lesione del diritto della ricorrente a percepire n. 18 mensilità del RdC che le sarebbero spettate a titolo di rinnovo ai sensi dell'art. 3, comma 6, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.
26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75) mensilità che avrebbe goduto in assenza del pregiudizievole indebito dichiarato illegittimo con la Sentenza n. 7191/2024 del 30/10/2024 il Tribunale di
Napoli, in persona del Giudice Dott.ssa Ada Bonfiglio in funzione del Giudice del Lavoro, per l'effetto, condannare l al pagamento a titolo di risarcimento del danno da perdita CP_1 di chance della somma di € 8.879,94 come risultante dai conteggi di cui al presente ricorso, nei confronti della ricorrente” Spese vinte.
L' Istituto cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituito in giudizio. Ne va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
****
Con il presente giudizio la ricorrente intende pervenire, allegando all'uopo specifici conteggi, alla quantificazione dell'importo spettante a titolo di ratei per reddito di cittadinanza, il cui diritto
è stato accertato con la sentenza n. 7191/2024.
Ne consegue che I' attuale materia del contendere è data unicamente dalla determinazione del quantum debeatur sulla base ed in conseguenza del citato accertamento giudiziale.
Ciò posto, va evidenziato che il conteggio allegato e notificato unitamente al ricorso introduttivo contiene le voci ed i relativi valori economici che sono stati posti a base dello stesso, che afferisce al periodo ottobre 2021 – settembre 2022.
D'altro canto il comportamento processuale dell' , già soccombente nel giudizio sull'an CP_1 debeatur, è sintomatico dell'impossibilità di eccepire alcunchè
Non può trovare accoglimento invece il secondo capo di domanda, avente ad oggetto il diritto al risarcimento dell'asserito danno da perdita di chance.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “La perdita di chance, pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore, identificandosi con la prova stessa del danno” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/11/2017, n. 26822) e che “L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (Cassazione civile, sez. I, 13/04/2017, n. 9571; in tal senso anche Consiglio di
Stato, sez. III, 27/11/2017, n. 5559; Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25102).
Sulla scorta di queste coordinate ermeneutiche, il danneggiato, che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance – intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, e non mera aspettativa di fatto, idonea, quindi, a rappresentare una entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cassazione civile, sez. III,
14/03/2017, n. 6488).
Ebbene, sotto questo profilo il ricorso che presenta delle evidenti carenze assertive e asseverative con particolare riferimento alle condizioni 'oggettive' in presenza delle quali la ricorrente avrebbe potuto conseguire il beneficio per ulteriori 18 mesi e in quale misura.
L' convenuto, in conclusione, va condannato al pagamento in favore della ricorrente di CP_2
€ 5.919,96 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in ragione del valore del capo di CP_1 domanda accolto come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l al pagamento in CP_1 favore di di € 5.919,96, a titolo di ratei da reddito di cittadinanza Parte_1 maturati da ottobre 2021 a settembre 2022, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
b) rigetta per il resto la domanda c) condanna, altresì, l al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli 15/10/2025 Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)