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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
14301/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14-12-2024 da
1) sig.ra Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. residente a [...] con l'Avv. Emanuele Filippo Perego ) C.F._1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. CP_1 nato a [...], in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Emanuele Filippo Perego ) C.F._1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14-10-2014, con atto iscritto nei registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIZZOLO
PREDABISSI (MI)
(anno 2014 atto n. 5, parte 1)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
• La casa coniugale rimane assegnata alla moglie sig.ra ; Parte_1
• I coniugi non hanno da regolare alcun rapporto di carattere economico;
• I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi;
• I coniugi provvedono a pagare i compensi per il presente procedimento al proprio legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ) che hanno C.F._3 CP_1 C.F._2 contratto matrimonio in data 14-10-2014, con atto iscritto nei registri dell'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI);
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14-12-2024 da
1) sig.ra Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. residente a [...] con l'Avv. Emanuele Filippo Perego ) C.F._1 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. CP_1 nato a [...], in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Emanuele Filippo Perego ) C.F._1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14-10-2014, con atto iscritto nei registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIZZOLO
PREDABISSI (MI)
(anno 2014 atto n. 5, parte 1)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
• La casa coniugale rimane assegnata alla moglie sig.ra ; Parte_1
• I coniugi non hanno da regolare alcun rapporto di carattere economico;
• I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi;
• I coniugi provvedono a pagare i compensi per il presente procedimento al proprio legale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ) che hanno C.F._3 CP_1 C.F._2 contratto matrimonio in data 14-10-2014, con atto iscritto nei registri dell'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI);
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4