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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5490/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 287/2020 del
Tribunale di Rieti, pubblicata in data 03.07.2020, proposto con atto di appello notificato in data 19.10.2020, da: Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso P.IVA_2
i cui uffici è ex lege domiciliato, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12.
Appellante
Contro
, in persona dell'omonimo titolare, (C.F. Controparte_2
- P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca C.F._1 P.IVA_3
Paternostro Bonomi (C.F. ), elettivamente domiciliata nel suo C.F._2
studio in Roma, Piazza B. Gastaldi n. 2, giusta procura in calce all'atto di appello.
Appellata
1 All'udienza cartolare del 07.11.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado l ha citato, innanzi al Tribunale di Controparte_2
Rieti, l , per sentire accogliere, Controparte_3
nei suoi confronti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis
reiectis -accertare e dichiarare l'obbligo dell' Controparte_3
di risarcire e/o indennizzare l'
[...] Controparte_2
i tutti i danni subiti e subendi per complessivi euro 21.180,03 ovvero
[...]
nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
-con vittoria di spese,
competenze ed onorari a totale carico del convenuto da distrarsi in favore dell'Avvocato
antistatario”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -che i terreni condotti in locazione dall'azienda,
destinati al pascolo e alla coltivazione di grano duro, favino e avena, ubicati nel comune di , all'interno del territorio della di interesse regionale Nazzano Pt_1 Controparte_1
– Tevere – Farfa, gestita e custodita dalla Controparte_3
”, venivano interessati, nell'anno 2016, da continui passaggi e pascoli di fauna
[...]
selvatica, e precisamente di cinghiali, con conseguente danneggiamento dell'intera area;
-di aver subito, a causa dell'attività danneggiante degli ungulati, iniziata sin dal momento della semina, ingenti danni, quantificati nella somma di euro 21.180,03, ai terreni e alle
CP_ colture destinati all'attività dell'azienda; -di aver denunciato all' convenuto,
numerose volte, la situazione, sollecitandolo alla risoluzione del problema senza tuttavia ricevere riscontro alcuno;
-di aver instaurato altro giudizio avanti lo stesso Tribunale di
Rieti, iscritto al n. R.G. n. 535/2016, per i danni provocati dai cinghiali negli anni 2014 e
2015; -che nonostante numerose sollecitazioni, l'istaurazione di altro contenzioso per i
2 danni provocati dai cinghiali negli anni precedenti e la successiva segnalazione del
25.07.2016, l' non aveva approntato alcun tipo di controllo, tutela o CP_1
accorgimento al fine di contenere o limitare i danni a carico dell'impresa, né aveva dato riscontro alla successiva richiesta risarcitoria inviatagli il 09.09.2016.
§1.1-Si è costituito l' e ha Controparte_3
contestato il fondamento della richiesta risarcitoria avanzata, in quanto l'azienda agricola istante avrebbe potuto e dovuto chiedere esclusivamente l'indennizzo previsto dalla
Legge Regione Lazio N. 394/91 e N. 29/1997, nel rispetto del limite massimo stabilito per gli aiuti di Stato, secondo il criterio de minimis, previsto dal regolamento Ue n.
1408/2013, che ha fissato in euro 15.000,00, nel triennio, il tetto massimo consentito.
Ha quindi dedotto di aver già liquidato l'importo di euro 13.175,88 in favore dell'azienda agricola di Troiani Marino, a titolo di indennizzo per l'anno 2015 e che, al più, sarebbe spettato all'azienda attrice l'ulteriore importo di euro 1.824,12. Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda o, in subordine, per la riduzione del risarcimento dovuto, nei limiti della somma di euro 1.824,12.
§1.2-Il primo giudice, all'esito della prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI com., c.p.c..
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali. Precisate le conclusioni la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. All'esito, decisa con la sentenza qui impugnata, con cui il primo giudice ha accolto la domanda, sul presupposto della ravvisata responsabilità aquiliana – ex art. 2043 c.c. – della Pubblica
Amministrazione tratta in lite, pur avendo richiamato la L. n. 157/1992, che prevede la costituzione di apposito fondo regionale per il risarcimento dei “danni non altrimenti risarcibili” e cioè dei danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, a causa della fauna selvatica, nonché la legge
3 Regione Lazio 4 aprile 1979 n. 21, istitutiva dell' e la L. Regione Lazio 6 CP_1
ottobre 1997 n. 29, il cui art. 34, intitolato “Indennizzi e risarcimento per i danni economici”, stabilisce che: “L'organismo di gestione è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni…”.
Il Tribunale ha poi ritenuto provato, sulla scorta delle testimonianze assunte, l'evento di danno e la sua riconducibilità eziologica alla presenza degli animali selvatici e, aderendo alla valutazione del consulente tecnico di parte attrice, che aveva stimato il danno patrimoniale sofferto dall'azienda agricola-istante nella somma di euro 21.180,03, ha condannato l'ente convenuto al pagamento di detta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria “dal dovuto al soddisfo”.
§2-La sentenza è stata qui impugnata dall' Controparte_3
, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria
[...]
della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e, in estrema sintesi,
individuabili come segue: “I) OMESSA, INSUFFICIENTE E/O
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA IN CONTRASTO CON L'ART. 111 CO. 6 COST., NONCHÉ
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2043 E 2697 C.C.”.
Il primo giudice ha errato nel ritenere provata la responsabilità dell' per i CP_1
danni occorsi al fondo condotto dall'azienda agricola appellata, in quanto l CP_4
non ha tra i suoi compiti istituzionali quello di “tutelare e garantire la sicurezza ed i beni all'interno del territorio e, quindi, di adottare tutti i possibili accorgimenti volti ad evitare danni alle culture”, bensì, esclusivamente, in virtù dei richiamati testi normativi, statali e regionali oltre che comunitari, quello di “indennizzare” i privati agricoltori dei danni dimostrati subiti, a seguito di una procedura amministrativa;
nonché il compito di favorire, anche con misure compensative e preventive, l'attività agricola.
4 “II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 COST. E 3 REG.
UE N. 1408/2013”. Il tribunale ha trascurato che, ove pure fosse possibile configurare una responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c., l'ammontare del risarcimento dovuto dovrebbe essere limitato entro il massimale di euro 15.000 nei tre esercizi finanziari di riferimento, siccome l' art. 3 par. 5 Reg. UE n. 1408/2013, nel limitare la possibilità di erogare finanziamenti pubblici, non ammette distinzioni tra cifre riconosciute per indennizzi e cifre liquidate a titolo risarcitorio (“…a prescindere dalla forma dell'aiuto”), né ammette deroghe, pena la violazione delle norme eurounitarie in tema di aiuti di Stato vietati. Considerato dunque che a parte attrice è già stato liquidato l'importo di € 13.175,88, per l'anno 2015 (determinazione del 13.9.2017), al più, gli spetterebbe l'importo di € 1.824,12 e cioè la differenza tra euro 15.000 ed euro 13.175,88
già erogati.
L'appellante ha perciò chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis
reiectis: 1) In via preliminare sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c.,
l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata sussistendo gravi e
fondati motivi;
2) Nel merito, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la
sentenza impugnata per omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione e/o per
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2043 c.c., 111 co. 6 Cost., negando
la responsabilità dell' per i danni patiti dall'Impresa agricola;
3) In via CP_1
ulteriormente subordinata riformare la sentenza impugnata per violazione degli artt. 3
Reg. UE n. 1408/2013 e 11 Cost. e conseguentemente ridurre la somma dovuta dall'Ente
riserva ad Euro 1.824,12. Con vittoria di tutte le spese di lite di entrambi i gradi di
giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA”.
§2.1-Si è costituita l' , ha contestato la fondatezza della Controparte_2
domanda inibitoria nonché dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
5 §2.2-La Corte, dato atto della sussistenza del fumus di fondatezza dell'appello, ha accolto l'istanza di sospensiva della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado,
quindi, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni;
rassegnate le quali all'udienza cartolare in epigrafe indicata, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e riservato la causa in decisione.
§3-L'appello è fondato, in nulla essendo condivisibile la sentenza di primo grado, anche considerando le direttrici ermeneutiche da ultimo tracciate dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia oggetto di indagine.
Occorre infatti considerare che “In tema di danni alle colture provocati
dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha
diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito
entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non
al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione
della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da
"fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i
contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento
faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività” (Cass. civ. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 5733 del 24/02/2023; nonché Cass., sez. II, n. 12686 del 19/6/2015; Cass.,
sez. III, n. 22348 del 22/10/2014; Cass., S.U. n. 24466 del 30/10/2013). E, dunque, già in considerazione di tali principi, la domanda in primo grado proposta non avrebbe potuto essere accolta nei termini in cui lo ha fatto il primo giudice, che ha ritenuto di poter risarcire l'intero danno oggetto di domanda, qualificata secondo il paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., per giunta ritenendo provato il danno risarcibile sulla scorta di una mera consulenza di parte.
Ora, va pure detto che la giurisprudenza di legittimità, in specifiche ipotesi, non esclude il ricorso all'inquadramento normativo della fattispecie di cui si controverte nell'ambito
6 dell'art. 2043 c.c., avendo affermato: “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica
all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della
Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva
rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla Regione ma
all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. CP_4
n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del
1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia” (cfr.
Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2502 del 27/01/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del
24/03/2021; nonché Sez. 3 -, Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024: L'ente responsabile per
i danni cagionati da fauna selvatica, nel caso in cui tale responsabilità sia sussunta nella
previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c., va individuato nel soggetto che, in base ad
un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del
territorio e di gestione della fauna;
al fine di detto accertamento, l'art. 15 l.r. Marche n.
25 del 2008 - istitutivo di un apposito "fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei
danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica" nel bilancio regionale -
assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la
"neutralizzazione" di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua
prevenzione. (La S.C. ha affermato tale principio in una fattispecie in cui si era formato
il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della responsabilità ai sensi dell'art.
2043 c.c.)), ma, come chiaramente emerge, ha circoscritto l'evenienza a ben delimitati presupposti, in questa sede mai allegati come sussistenti dalla parte su cui il relativo onere incombeva e che vi avrebbe avuto interesse.
Deve inoltre puntualizzarsi che, ove il primo giudice abbia erroneamente qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., piuttosto che dell'art. 2052 c.c., il giudice di appello deve procedere alla esatta qualificazione della fattispecie, potendo ritenersi intervenuto
giudicato interno solo quando intorno alla specifica questione vi sia stata contestazione e
7 sia insorta controversia (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023; Sez.
3 -, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024).
Tornando, quindi, alla concreta ipotesi in esame, colgono nel segno le osservazioni esposte dalla parte appellante, che sin dall'atto di citazione introduttivo del primo grado
– richiamato anche nell'atto di appello – ha correttamente posto in evidenza: “L'
[...]
si costitutiva contestando il Controparte_3
fondamento dell'obbligo dello Stato di risarcire i danni causati a terzi dalla fauna
selvatica in quanto, semmai, si tratterebbe di un indennizzo come previsto dalla Legge
Regione Lazio n. 394/91 e 29/1997. Inoltre, secondo quanto previsto dal Regolamento
U.E. n. 1408/2013 (all. 5), il tetto massimo consentito per la misura dell'indennizzo nel
triennio era fissata in Euro 15.000,00 e all'attrice era stato liquidato già l'importo di
Euro 13.175,88 rimanendo, pertanto, disponibili solamente Euro 1.824,12. Concludeva
per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la riduzione della somma
richiesta in Euro 1.824,12”.
Del pari condivisibile è poi il rilievo esposto dal medesimo ente appellante a fondamento del primo motivo di appello: “A livello regionale, la normativa statale è stata recepita nel
Lazio con gli interventi l.r. 29/97 e l.r. 4/2015. Questi prevedono l'indennizzo del danno da parte dell'Ente che gestisce l'area protetta, mediante parametri stabiliti da un regolamento che lo stesso dovrà adottare, conformemente al Programma Operativo
Annuale della Regione (cfr. artt. 34 co. 1 l. r. 29/97, 8 l.r. 4/2015). La giurisprudenza costante e consolidata della Cassazione ha rilevato come, alla luce della legge 157/1992,
lo Stato è tenuto al mero indennizzo di tali danni, il che esclude a monte il diritto a un risarcimento integrale (cfr Cass. SS.UU., 10.8.2000, n. 559)”.
Deve infatti considerarsi che la possibilità di riconoscere un danno provocato dalla fauna selvatica a fondi privati è prevista dal Regolamento UE n. 1408/2013, attuato a livello nazionale dalla L. 157/92, il cui art. 26 prevede l'istituzione presso le Regioni di fondi
8 speciali “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione
agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in
particolare da quella protetta”. E la Regione Lazio, al fine di predisporre e adottare piani di azione per la conservazione, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della L. 157/92, ha emanato la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015, che rimanda a successiva delibera della Giunta Regionale per l'individuazione dei criteri e modalità di prevenzione, verifica e valutazione e determinazione dell'indennizzo per il ristoro dei danni da fauna selvatica. Delibera della G.R. in concreto da individuarsi in quella del 9 dicembre 2015 n. 715, la quale stabilisce che: “gli enti delegati ai sensi della
vigente Legge regionale 14/1999 agli indennizzi per i danni alle produzioni agricole e
zootecniche, come causati da fauna selvatica, protetta e non protetta da norme nazionali
o dell'Unione, oggetto di tutela ai sensi della Legge 157/1992, provvedano ad applicare,
per l'erogazione dei ristori connessi ai danni accertati nell'anno 2014 e nell'anno 2015
fino alla data del 31 dicembre, il regime di aiuto de minimis di cui al regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis
nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del
24.12.2013 [………..]…..gli enti delegati agli indennizzi provvedano anche alle
necessarie verifiche sul rispetto dei limiti del triennio a valere sugli importi oggetto del
beneficio concesso al richiedente l'indennizzo e che la concessione dell'indennizzo
debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Reg. CE n 1408/2013 (de
minimis), disposto da parte degli Enti delegati, comunicando alla Regione Lazio, in unica
soluzione, l'elenco di dettaglio dei beneficiari e degli importi degli indennizzi corrisposti
per il periodo di riferimento, al fine di poter anche integrare la banca dati regionale degli
aiuti di Stato”.
9 Tale essendo il quadro normativo di riferimento e il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, appare evidente che – a monte – la domanda dell'azienda agricola appellata risulta mal posta, in totale assenza di qualsivoglia richiamo dei presupposti normativi appena citati, per giunta sulla base di un'asserita incuria e colpa dell'ente appellante nella gestione della fauna selvatica,
nient'affatto ravvisabile e, anzi, contraddetta dalla prova documentale dal medesimo ente offerta al fine di dare supporto alle seguenti condivisibili deduzioni:
“…..all'Amministrazione non spetta tutelare e garantire la sicurezza ed i beni all'interno
del territorio della Riserva e che la proliferazione della specie dei cinghiali sia avvenuta
per circostanze indipendenti dal . La , invece, attivamente agisce per il CP_4 CP_3
controllo degli esemplari con episodi di cattura piuttosto ricorrenti (di recente si è
pervenuti all'approvazione del quarto dei piani di controllo della specie, che hanno
portato negli ultimi anni alla eliminazione di oltre 400 animali e a fare dell'Ente il primo
e principale sito di sperimentazione dei metodi di contenimento dei cinghiali nel Lazio).
Peraltro, l'Amministrazione dal 2008 somministra, a proprie spese, mezzi di prevenzione
nei confronti della fauna selvatica ai residenti nei propri confini (160 bobine di filo
elettrificato da 250 metri ognuna, 52 involucri attivatori, 83 batterie per recinto
elettrificato, 212 pacchi di isolatori da 20 isolatori a pacco). Inoltre, il terreno interessato
dagli episodi dannosi si trova nel mezzo di ben tre zone di cattura organizzate dall'
[...]
, il che lo rende un territorio piuttosto controllato dall'Amministrazione. Si tratta CP_1
di dati che erano ben noti al Giudice di prime cure, per essere stati esplicitati nella
comparsa di costituzione e risposta dell'8.07.2020 (all. 3)”; il tutto risultando comprovato dal documento prodotto come “All. 5” sia in primo grado che in questa fase della lite,
nient'affatto considerato dalla controparte e neppure specificamente contestato, con l'indicazione di idonei elementi oggettivi di prova, quanto all'adeguatezza delle attività
di prevenzione dalle invasioni della fauna selvatica nel medesimo documento descritte.
10 Per completezza, va infine considerato che la limitazione dell'indennizzo in argomento,
in ragione della vincolante normativa europea pure innanzi citata, potrebbe avere una ulteriore specificazione, nel senso di richiedere quale indefettibile presupposto per l'accoglimento della relativa domanda di pagamento, la dichiarazione dell'istante-
danneggiato di non aver fruito di indennizzi nel triennio precedente alla domanda stessa,
siccome la Corte di cassazione con l'ordinanza interlocutoria N. 25223 del 19.09.2024,
ha formulato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea i seguenti quesiti: “1) se i
menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto,
debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa
prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all'agricoltura ed erogarli, nel
primo triennio successivo all'istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e
comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica
dichiarazione dell'Impresa richiedente circa l'entità e la natura di ulteriori Aiuti di
Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento;
2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una
autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente
costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di
indennizzo e della sussistenza del diritto a percepire l'aiuto di Stato, ovvero possa
legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al
percepimento del medesimo”. Il che, sebbene non abbia valore dirimente ai fini della risoluzione della contesa in esame, vale a dare ulteriore conforto alla ritenuta necessità,
per l'impresa agricola che assume il danneggiamento provocato dalla fauna selvatica a colture agricole comprese in parco tutelato, di formulare la domanda in termini di indennizzo, dando conto dei presupposti normativi pure più innanzi indicati.
Rimane assorbito il secondo motivo di appello e ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite.
11 Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo, in ragione dei medi tariffari vigenti per le cause di valore corrispondente a quello della proposta domanda.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza in epigrafe indicata,
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall' Controparte_2
.
[...]
2. Pone le spese di lite di entrambi i gradi a carico dell'appellata da ultimo indicata e le liquida, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in euro
5.809,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 287/2020 del
Tribunale di Rieti, pubblicata in data 03.07.2020, proposto con atto di appello notificato in data 19.10.2020, da: Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso P.IVA_2
i cui uffici è ex lege domiciliato, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12.
Appellante
Contro
, in persona dell'omonimo titolare, (C.F. Controparte_2
- P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca C.F._1 P.IVA_3
Paternostro Bonomi (C.F. ), elettivamente domiciliata nel suo C.F._2
studio in Roma, Piazza B. Gastaldi n. 2, giusta procura in calce all'atto di appello.
Appellata
1 All'udienza cartolare del 07.11.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado l ha citato, innanzi al Tribunale di Controparte_2
Rieti, l , per sentire accogliere, Controparte_3
nei suoi confronti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis
reiectis -accertare e dichiarare l'obbligo dell' Controparte_3
di risarcire e/o indennizzare l'
[...] Controparte_2
i tutti i danni subiti e subendi per complessivi euro 21.180,03 ovvero
[...]
nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
-con vittoria di spese,
competenze ed onorari a totale carico del convenuto da distrarsi in favore dell'Avvocato
antistatario”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -che i terreni condotti in locazione dall'azienda,
destinati al pascolo e alla coltivazione di grano duro, favino e avena, ubicati nel comune di , all'interno del territorio della di interesse regionale Nazzano Pt_1 Controparte_1
– Tevere – Farfa, gestita e custodita dalla Controparte_3
”, venivano interessati, nell'anno 2016, da continui passaggi e pascoli di fauna
[...]
selvatica, e precisamente di cinghiali, con conseguente danneggiamento dell'intera area;
-di aver subito, a causa dell'attività danneggiante degli ungulati, iniziata sin dal momento della semina, ingenti danni, quantificati nella somma di euro 21.180,03, ai terreni e alle
CP_ colture destinati all'attività dell'azienda; -di aver denunciato all' convenuto,
numerose volte, la situazione, sollecitandolo alla risoluzione del problema senza tuttavia ricevere riscontro alcuno;
-di aver instaurato altro giudizio avanti lo stesso Tribunale di
Rieti, iscritto al n. R.G. n. 535/2016, per i danni provocati dai cinghiali negli anni 2014 e
2015; -che nonostante numerose sollecitazioni, l'istaurazione di altro contenzioso per i
2 danni provocati dai cinghiali negli anni precedenti e la successiva segnalazione del
25.07.2016, l' non aveva approntato alcun tipo di controllo, tutela o CP_1
accorgimento al fine di contenere o limitare i danni a carico dell'impresa, né aveva dato riscontro alla successiva richiesta risarcitoria inviatagli il 09.09.2016.
§1.1-Si è costituito l' e ha Controparte_3
contestato il fondamento della richiesta risarcitoria avanzata, in quanto l'azienda agricola istante avrebbe potuto e dovuto chiedere esclusivamente l'indennizzo previsto dalla
Legge Regione Lazio N. 394/91 e N. 29/1997, nel rispetto del limite massimo stabilito per gli aiuti di Stato, secondo il criterio de minimis, previsto dal regolamento Ue n.
1408/2013, che ha fissato in euro 15.000,00, nel triennio, il tetto massimo consentito.
Ha quindi dedotto di aver già liquidato l'importo di euro 13.175,88 in favore dell'azienda agricola di Troiani Marino, a titolo di indennizzo per l'anno 2015 e che, al più, sarebbe spettato all'azienda attrice l'ulteriore importo di euro 1.824,12. Pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda o, in subordine, per la riduzione del risarcimento dovuto, nei limiti della somma di euro 1.824,12.
§1.2-Il primo giudice, all'esito della prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI com., c.p.c..
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali. Precisate le conclusioni la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. All'esito, decisa con la sentenza qui impugnata, con cui il primo giudice ha accolto la domanda, sul presupposto della ravvisata responsabilità aquiliana – ex art. 2043 c.c. – della Pubblica
Amministrazione tratta in lite, pur avendo richiamato la L. n. 157/1992, che prevede la costituzione di apposito fondo regionale per il risarcimento dei “danni non altrimenti risarcibili” e cioè dei danni arrecati dagli animali alle coltivazioni ed ai fondi agricoli che non siano imputabili a colpa di alcuno, a causa della fauna selvatica, nonché la legge
3 Regione Lazio 4 aprile 1979 n. 21, istitutiva dell' e la L. Regione Lazio 6 CP_1
ottobre 1997 n. 29, il cui art. 34, intitolato “Indennizzi e risarcimento per i danni economici”, stabilisce che: “L'organismo di gestione è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni…”.
Il Tribunale ha poi ritenuto provato, sulla scorta delle testimonianze assunte, l'evento di danno e la sua riconducibilità eziologica alla presenza degli animali selvatici e, aderendo alla valutazione del consulente tecnico di parte attrice, che aveva stimato il danno patrimoniale sofferto dall'azienda agricola-istante nella somma di euro 21.180,03, ha condannato l'ente convenuto al pagamento di detta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria “dal dovuto al soddisfo”.
§2-La sentenza è stata qui impugnata dall' Controparte_3
, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria
[...]
della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e, in estrema sintesi,
individuabili come segue: “I) OMESSA, INSUFFICIENTE E/O
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA IN CONTRASTO CON L'ART. 111 CO. 6 COST., NONCHÉ
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2043 E 2697 C.C.”.
Il primo giudice ha errato nel ritenere provata la responsabilità dell' per i CP_1
danni occorsi al fondo condotto dall'azienda agricola appellata, in quanto l CP_4
non ha tra i suoi compiti istituzionali quello di “tutelare e garantire la sicurezza ed i beni all'interno del territorio e, quindi, di adottare tutti i possibili accorgimenti volti ad evitare danni alle culture”, bensì, esclusivamente, in virtù dei richiamati testi normativi, statali e regionali oltre che comunitari, quello di “indennizzare” i privati agricoltori dei danni dimostrati subiti, a seguito di una procedura amministrativa;
nonché il compito di favorire, anche con misure compensative e preventive, l'attività agricola.
4 “II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 COST. E 3 REG.
UE N. 1408/2013”. Il tribunale ha trascurato che, ove pure fosse possibile configurare una responsabilità dell'amministrazione ex art. 2043 c.c., l'ammontare del risarcimento dovuto dovrebbe essere limitato entro il massimale di euro 15.000 nei tre esercizi finanziari di riferimento, siccome l' art. 3 par. 5 Reg. UE n. 1408/2013, nel limitare la possibilità di erogare finanziamenti pubblici, non ammette distinzioni tra cifre riconosciute per indennizzi e cifre liquidate a titolo risarcitorio (“…a prescindere dalla forma dell'aiuto”), né ammette deroghe, pena la violazione delle norme eurounitarie in tema di aiuti di Stato vietati. Considerato dunque che a parte attrice è già stato liquidato l'importo di € 13.175,88, per l'anno 2015 (determinazione del 13.9.2017), al più, gli spetterebbe l'importo di € 1.824,12 e cioè la differenza tra euro 15.000 ed euro 13.175,88
già erogati.
L'appellante ha perciò chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis
reiectis: 1) In via preliminare sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c.,
l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata sussistendo gravi e
fondati motivi;
2) Nel merito, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la
sentenza impugnata per omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione e/o per
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2043 c.c., 111 co. 6 Cost., negando
la responsabilità dell' per i danni patiti dall'Impresa agricola;
3) In via CP_1
ulteriormente subordinata riformare la sentenza impugnata per violazione degli artt. 3
Reg. UE n. 1408/2013 e 11 Cost. e conseguentemente ridurre la somma dovuta dall'Ente
riserva ad Euro 1.824,12. Con vittoria di tutte le spese di lite di entrambi i gradi di
giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA”.
§2.1-Si è costituita l' , ha contestato la fondatezza della Controparte_2
domanda inibitoria nonché dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
5 §2.2-La Corte, dato atto della sussistenza del fumus di fondatezza dell'appello, ha accolto l'istanza di sospensiva della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado,
quindi, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni;
rassegnate le quali all'udienza cartolare in epigrafe indicata, ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e riservato la causa in decisione.
§3-L'appello è fondato, in nulla essendo condivisibile la sentenza di primo grado, anche considerando le direttrici ermeneutiche da ultimo tracciate dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia oggetto di indagine.
Occorre infatti considerare che “In tema di danni alle colture provocati
dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha
diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito
entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non
al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione
della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da
"fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i
contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento
faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività” (Cass. civ. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 5733 del 24/02/2023; nonché Cass., sez. II, n. 12686 del 19/6/2015; Cass.,
sez. III, n. 22348 del 22/10/2014; Cass., S.U. n. 24466 del 30/10/2013). E, dunque, già in considerazione di tali principi, la domanda in primo grado proposta non avrebbe potuto essere accolta nei termini in cui lo ha fatto il primo giudice, che ha ritenuto di poter risarcire l'intero danno oggetto di domanda, qualificata secondo il paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., per giunta ritenendo provato il danno risarcibile sulla scorta di una mera consulenza di parte.
Ora, va pure detto che la giurisprudenza di legittimità, in specifiche ipotesi, non esclude il ricorso all'inquadramento normativo della fattispecie di cui si controverte nell'ambito
6 dell'art. 2043 c.c., avendo affermato: “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica
all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della
Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva
rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla Regione ma
all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. CP_4
n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del
1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia” (cfr.
Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2502 del 27/01/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del
24/03/2021; nonché Sez. 3 -, Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024: L'ente responsabile per
i danni cagionati da fauna selvatica, nel caso in cui tale responsabilità sia sussunta nella
previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c., va individuato nel soggetto che, in base ad
un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del
territorio e di gestione della fauna;
al fine di detto accertamento, l'art. 15 l.r. Marche n.
25 del 2008 - istitutivo di un apposito "fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei
danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica" nel bilancio regionale -
assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la
"neutralizzazione" di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua
prevenzione. (La S.C. ha affermato tale principio in una fattispecie in cui si era formato
il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della responsabilità ai sensi dell'art.
2043 c.c.)), ma, come chiaramente emerge, ha circoscritto l'evenienza a ben delimitati presupposti, in questa sede mai allegati come sussistenti dalla parte su cui il relativo onere incombeva e che vi avrebbe avuto interesse.
Deve inoltre puntualizzarsi che, ove il primo giudice abbia erroneamente qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., piuttosto che dell'art. 2052 c.c., il giudice di appello deve procedere alla esatta qualificazione della fattispecie, potendo ritenersi intervenuto
giudicato interno solo quando intorno alla specifica questione vi sia stata contestazione e
7 sia insorta controversia (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023; Sez.
3 -, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024).
Tornando, quindi, alla concreta ipotesi in esame, colgono nel segno le osservazioni esposte dalla parte appellante, che sin dall'atto di citazione introduttivo del primo grado
– richiamato anche nell'atto di appello – ha correttamente posto in evidenza: “L'
[...]
si costitutiva contestando il Controparte_3
fondamento dell'obbligo dello Stato di risarcire i danni causati a terzi dalla fauna
selvatica in quanto, semmai, si tratterebbe di un indennizzo come previsto dalla Legge
Regione Lazio n. 394/91 e 29/1997. Inoltre, secondo quanto previsto dal Regolamento
U.E. n. 1408/2013 (all. 5), il tetto massimo consentito per la misura dell'indennizzo nel
triennio era fissata in Euro 15.000,00 e all'attrice era stato liquidato già l'importo di
Euro 13.175,88 rimanendo, pertanto, disponibili solamente Euro 1.824,12. Concludeva
per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la riduzione della somma
richiesta in Euro 1.824,12”.
Del pari condivisibile è poi il rilievo esposto dal medesimo ente appellante a fondamento del primo motivo di appello: “A livello regionale, la normativa statale è stata recepita nel
Lazio con gli interventi l.r. 29/97 e l.r. 4/2015. Questi prevedono l'indennizzo del danno da parte dell'Ente che gestisce l'area protetta, mediante parametri stabiliti da un regolamento che lo stesso dovrà adottare, conformemente al Programma Operativo
Annuale della Regione (cfr. artt. 34 co. 1 l. r. 29/97, 8 l.r. 4/2015). La giurisprudenza costante e consolidata della Cassazione ha rilevato come, alla luce della legge 157/1992,
lo Stato è tenuto al mero indennizzo di tali danni, il che esclude a monte il diritto a un risarcimento integrale (cfr Cass. SS.UU., 10.8.2000, n. 559)”.
Deve infatti considerarsi che la possibilità di riconoscere un danno provocato dalla fauna selvatica a fondi privati è prevista dal Regolamento UE n. 1408/2013, attuato a livello nazionale dalla L. 157/92, il cui art. 26 prevede l'istituzione presso le Regioni di fondi
8 speciali “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione
agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in
particolare da quella protetta”. E la Regione Lazio, al fine di predisporre e adottare piani di azione per la conservazione, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della L. 157/92, ha emanato la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015, che rimanda a successiva delibera della Giunta Regionale per l'individuazione dei criteri e modalità di prevenzione, verifica e valutazione e determinazione dell'indennizzo per il ristoro dei danni da fauna selvatica. Delibera della G.R. in concreto da individuarsi in quella del 9 dicembre 2015 n. 715, la quale stabilisce che: “gli enti delegati ai sensi della
vigente Legge regionale 14/1999 agli indennizzi per i danni alle produzioni agricole e
zootecniche, come causati da fauna selvatica, protetta e non protetta da norme nazionali
o dell'Unione, oggetto di tutela ai sensi della Legge 157/1992, provvedano ad applicare,
per l'erogazione dei ristori connessi ai danni accertati nell'anno 2014 e nell'anno 2015
fino alla data del 31 dicembre, il regime di aiuto de minimis di cui al regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis
nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del
24.12.2013 [………..]…..gli enti delegati agli indennizzi provvedano anche alle
necessarie verifiche sul rispetto dei limiti del triennio a valere sugli importi oggetto del
beneficio concesso al richiedente l'indennizzo e che la concessione dell'indennizzo
debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Reg. CE n 1408/2013 (de
minimis), disposto da parte degli Enti delegati, comunicando alla Regione Lazio, in unica
soluzione, l'elenco di dettaglio dei beneficiari e degli importi degli indennizzi corrisposti
per il periodo di riferimento, al fine di poter anche integrare la banca dati regionale degli
aiuti di Stato”.
9 Tale essendo il quadro normativo di riferimento e il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, appare evidente che – a monte – la domanda dell'azienda agricola appellata risulta mal posta, in totale assenza di qualsivoglia richiamo dei presupposti normativi appena citati, per giunta sulla base di un'asserita incuria e colpa dell'ente appellante nella gestione della fauna selvatica,
nient'affatto ravvisabile e, anzi, contraddetta dalla prova documentale dal medesimo ente offerta al fine di dare supporto alle seguenti condivisibili deduzioni:
“…..all'Amministrazione non spetta tutelare e garantire la sicurezza ed i beni all'interno
del territorio della Riserva e che la proliferazione della specie dei cinghiali sia avvenuta
per circostanze indipendenti dal . La , invece, attivamente agisce per il CP_4 CP_3
controllo degli esemplari con episodi di cattura piuttosto ricorrenti (di recente si è
pervenuti all'approvazione del quarto dei piani di controllo della specie, che hanno
portato negli ultimi anni alla eliminazione di oltre 400 animali e a fare dell'Ente il primo
e principale sito di sperimentazione dei metodi di contenimento dei cinghiali nel Lazio).
Peraltro, l'Amministrazione dal 2008 somministra, a proprie spese, mezzi di prevenzione
nei confronti della fauna selvatica ai residenti nei propri confini (160 bobine di filo
elettrificato da 250 metri ognuna, 52 involucri attivatori, 83 batterie per recinto
elettrificato, 212 pacchi di isolatori da 20 isolatori a pacco). Inoltre, il terreno interessato
dagli episodi dannosi si trova nel mezzo di ben tre zone di cattura organizzate dall'
[...]
, il che lo rende un territorio piuttosto controllato dall'Amministrazione. Si tratta CP_1
di dati che erano ben noti al Giudice di prime cure, per essere stati esplicitati nella
comparsa di costituzione e risposta dell'8.07.2020 (all. 3)”; il tutto risultando comprovato dal documento prodotto come “All. 5” sia in primo grado che in questa fase della lite,
nient'affatto considerato dalla controparte e neppure specificamente contestato, con l'indicazione di idonei elementi oggettivi di prova, quanto all'adeguatezza delle attività
di prevenzione dalle invasioni della fauna selvatica nel medesimo documento descritte.
10 Per completezza, va infine considerato che la limitazione dell'indennizzo in argomento,
in ragione della vincolante normativa europea pure innanzi citata, potrebbe avere una ulteriore specificazione, nel senso di richiedere quale indefettibile presupposto per l'accoglimento della relativa domanda di pagamento, la dichiarazione dell'istante-
danneggiato di non aver fruito di indennizzi nel triennio precedente alla domanda stessa,
siccome la Corte di cassazione con l'ordinanza interlocutoria N. 25223 del 19.09.2024,
ha formulato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea i seguenti quesiti: “1) se i
menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto,
debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa
prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all'agricoltura ed erogarli, nel
primo triennio successivo all'istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e
comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica
dichiarazione dell'Impresa richiedente circa l'entità e la natura di ulteriori Aiuti di
Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento;
2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una
autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente
costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di
indennizzo e della sussistenza del diritto a percepire l'aiuto di Stato, ovvero possa
legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al
percepimento del medesimo”. Il che, sebbene non abbia valore dirimente ai fini della risoluzione della contesa in esame, vale a dare ulteriore conforto alla ritenuta necessità,
per l'impresa agricola che assume il danneggiamento provocato dalla fauna selvatica a colture agricole comprese in parco tutelato, di formulare la domanda in termini di indennizzo, dando conto dei presupposti normativi pure più innanzi indicati.
Rimane assorbito il secondo motivo di appello e ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite.
11 Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo, in ragione dei medi tariffari vigenti per le cause di valore corrispondente a quello della proposta domanda.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza in epigrafe indicata,
rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall' Controparte_2
.
[...]
2. Pone le spese di lite di entrambi i gradi a carico dell'appellata da ultimo indicata e le liquida, quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,
CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in euro
5.809,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025
La presidente rel./est.
Marianna D'Avino
12