Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/04/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1587/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DE NICOLO ANTONIO, Parte_1 ricorrente
E
avv. DE CHIRICO PATRIZIA, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 03.03.2023 la parte ricorrente esponeva:
- di aver svolto da oltre vent'anni attività di addetta alle pulizie;
- che a seguito del lavoro svolto veniva esposta a microtraumi e posture incongrue per attività svolte con ritmi continui e ripetitivi oltre a movimentazione manuali di carichi con notevole impegno funzione a carico del rachide lombare;
- che a seguito di accertamenti specialistici le venivano diagnosticate le seguenti patologie: “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)” e “plurime protrusioni ed ernie discali”
- di aver presentato domanda all' per il riconoscimento della malattia CP_1 professionale;
- che la domanda veniva rigettata per assenza di nesso causale anche a seguito di opposizione.
1
Si costituiva l' sostenendo l'infondatezza del ricorso per difetto del nesso CP_1 causale tra attività lavorativa e patologie lamentate.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le reltive note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è infondata e va rigettata.
3) La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr. Cass.
8773/2018).
Nel caso di specie pur trattandosi di patologie tabellate le stesse non risultano siano state contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate.
Non risulta fornita, infatti, la prova del nesso tra lavorazione tabellata e patologie tabellate risulta affetta la parte ricorrente (“sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori) e plurime protrusioni ed ernie discali”).
2 Sul punto è stata espletata una CTU medico-legale sulla persona della ricorrente, a mezzo della dott.ssa , le cui conclusioni appaiono Persona_1 esenti da vizi logici e contraddizioni e puntualmente motivate sulla scorta della documentazione medica in atti, al punto da poter essere poste a base della presente decisione.
Il CTU, in particolare, alla luce dell'attività svolta dalla parte ricorrente ha affermato che “ tenuto conto delle risultanze del parere del 19.05.2022 CP_1 in relazione alla patologia erniaria del rachide lombare (cfr: RISCHIO
LAVORATIVO EMERGENTE: Alla pagina 20 del DVR del 05/10/2020 (MMC rischio basso: 0,93), questionario MMC pag 3 di 7 (MMC sporadica e per CP_1 breve lasso di tempo) e, altresì, tenuto conto che, accanto al requisito della non occasionalità (l'adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato
e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare), le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia, può motivatamente ritenersi che le patologie attualmente sofferte dalla Sig.ra e rappresentate da Pt_1 ernie discali multiple bilaterali produttive di lombalgia cronica e C.F._1 da tendinite del sovraspinoso non siano da porsi in relazione causale con
l'attività svolta con mansione di addetta alle pulizie per movimentazione manuale dei carichi sporadica e per breve lasso temporale (turno lavorativo giornaliero della durata di circa 4 h), in assenza di vibrazione a carico del sistema mano-braccio”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio appaiono condivisibili perché in linea sia con la documentazione medica che con i parametri medico legali di riferimento.
Esse, inoltre, risultano coerenti con i principi in tema di accertamento e valutazione della sussistenza del nesso di causalità in caso di malattia tabellata per assenza della correlata lavorazione e della idoneità del rischio specifico.
3 Alla luce di ciò deve quindi escludersi che le patologie diagnosticate alla parte ricorrente ed oggetto di causa siano indennizzabili dall' con conseguente CP_1 rigetto della domanda proposta.
4) Considerata la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese legali dell' non possono porsi a carico della parte ricorrente soccombente. CP_1
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese processuali;
3. spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 03/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
4