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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott.ssa Maria De Vivo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 428 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(c.f. ), con sede in Casandrino Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla Via Tavernola n. 8, in persona del suo omonimo titolare (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Iannelli (C.F. C.F._1
e dall'avv.to Paola Grazia Iannelli (C.F. C.F._2
), domiciliati presso lo studio degli stessi in Sant'Anastasia C.F._3
(NA) alla Via Emilio Merone n. 61
RICORRENTE contro c.f. ), in persona del liquidatore pro tempore Sig. CP_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Pelliccia (C.F. CP_2 [...]
), del Foro di Nola, e CO IO (C.F. C.F._4 C.F._5
), del Foro di Napoli Nord, domiciliati in Aversa, alla Via Roma n. 250,
[...] presso lo Studio IO
RESISTENTE nonché RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
La società resistente si è costituita, proponendo a sua volta istanza di liquidazione giudiziale.
2. La creditrice ricorrente è attivamente legittimata a proporre la domanda, essendo il suo credito incontestato.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) l'imprenditore o la società resistente esercita un'attività commerciale;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare dai bilanci del periodo rilevante, che i valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi realizzati, dei debiti anche non scaduti eccedono i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudiziale.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, secondo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente ravvisato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dalle dichiarazioni rese dalla società resistente, che ha peraltro recentemente concesso in affitto
2 l'azienda e non sembra opinare di essere in grado, con il ricavato dalla liquidazione del suo attivo, di soddisfare interamente i suoi creditori.
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. ), CP_1 P.IVA_2
con sede in CASANDRINO (NA) alla Via Tavernola 8 cap 80025; nomina giudice delegato il dott. Michelangelo Petruzziello;
nomina curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice
3 delegato avranno luogo il giorno 14/4/2026 alle ore 10:30; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 17/12/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott.ssa Maria De Vivo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 428 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(c.f. ), con sede in Casandrino Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla Via Tavernola n. 8, in persona del suo omonimo titolare (C.F.
), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Iannelli (C.F. C.F._1
e dall'avv.to Paola Grazia Iannelli (C.F. C.F._2
), domiciliati presso lo studio degli stessi in Sant'Anastasia C.F._3
(NA) alla Via Emilio Merone n. 61
RICORRENTE contro c.f. ), in persona del liquidatore pro tempore Sig. CP_1 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Pelliccia (C.F. CP_2 [...]
), del Foro di Nola, e CO IO (C.F. C.F._4 C.F._5
), del Foro di Napoli Nord, domiciliati in Aversa, alla Via Roma n. 250,
[...] presso lo Studio IO
RESISTENTE nonché RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
La società resistente si è costituita, proponendo a sua volta istanza di liquidazione giudiziale.
2. La creditrice ricorrente è attivamente legittimata a proporre la domanda, essendo il suo credito incontestato.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) l'imprenditore o la società resistente esercita un'attività commerciale;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare dai bilanci del periodo rilevante, che i valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi realizzati, dei debiti anche non scaduti eccedono i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudiziale.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, secondo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente ravvisato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dalle dichiarazioni rese dalla società resistente, che ha peraltro recentemente concesso in affitto
2 l'azienda e non sembra opinare di essere in grado, con il ricavato dalla liquidazione del suo attivo, di soddisfare interamente i suoi creditori.
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale di (c.f. ), CP_1 P.IVA_2
con sede in CASANDRINO (NA) alla Via Tavernola 8 cap 80025; nomina giudice delegato il dott. Michelangelo Petruzziello;
nomina curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello Persona_1
studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice
3 delegato avranno luogo il giorno 14/4/2026 alle ore 10:30; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 17/12/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
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