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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 798 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Carlo Pullano e Pasquale Barbieri in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via L. Pascali n. 6;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Greco in virtù di procura generale alle liti autenticata in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Cosenza, Piazza Carlo Bilotti n. 24;
- appellata-appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, come di seguito riportate::
- “accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del contratto di conto corrente di cui in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. e dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
- per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile,senza la capitalizzazione, senza l'applicazione di alcun interesse e con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, condannare la al rimborso, in favore dell'attrice, della somma Controparte_1 da questa versata a titolo di interessi, nella misura di €uro 26.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio, con interessi e/o rivalutazioni dalla data della corresponsione e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la al pagamento di spese e Controparte_1 competenze di giudizio.”.
Con condanna dell'appellata al pagamento di spese e compensi, oltre accessori come per legge, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
- Per l'appellata-appellante incidentale: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di conto corrente n. 2300/82748; rigettare l'impugnazione principale e tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, infondate e comunque prescritte;
condannare l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
[...]
Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del contratto di conto corrente di cui in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. e dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
2) per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, senza la capitalizzazione, senza l'applicazione di alcun interesse e con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, condannare la
[...] al rimborso, in favore dell'attrice, della somma da questa Controparte_1 versata a titolo di interessi, nella misura di €uro 26.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio, con interessi e/o rivalutazioni dalla data della corresponsione e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la al pagamento di spese Controparte_1
e competenze di giudizio.”.
Si è costituita la la quale preliminarmente ha Controparte_1 eccepito la prescrizione del diritto reclamato e, nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate perché infondate, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e procedevano alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., all'esito della quale il Tribunale emetteva la presente sentenza.”.
Con sentenza depositata il 18-1-2019 n. 127, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accertava e dichiarava la nullità del contratto di conto corrente n. 82748, rigettando tutte le ulteriori domande avanzate dalla nei confronti della con Parte_1 Controparte_1 compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 mediante atto di citazione notificato il 16-4-2019, deducendone l'illegittimità delle adottate statuizioni di accoglimento solo parziale delle domande attoree per essere state fondate sull'erronea applicazione di norme di diritto, oltre che frutto di un cattivo uso del potere discrezionale da parte dell'organo giudicante, e, segnatamente, denunciando l'incompatibilità dal punto di vista sia logico, che giuridico delle affermazioni nella stessa contenute in ordine alla mancanza di prova circa la chiusura del rapporto e alla circostanza che fossero state nella specie rispettate le prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9-2-2000 e le disposizioni normative in materia di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, con la del pari accertata nullità del contratto di conto corrente dedotto in causa per difetto di forma scritta.
Più nello specifico, sosteneva la società appellante sotto il primo dei suindicati profili di censura come il giudice di prime cure, nel basare la propria decisione sulla considerazione che essa attrice non avesse adempiuto in giudizio all'onere di documentare la intervenuta chiusura del conto corrente, avesse disatteso palesemente la disciplina dettata in materia di nullità del contratto, per come pure dichiarata in sentenza in accoglimento di conforme domanda giudiziale in tal senso avanzata, e di conseguente mancanza di produzione di effetti di esso in via retroattiva, sicchè giammai la stessa si sarebbe potuta reputare tenuta a dimostrare l'avvenuta chiusura del contratto dopo avere, per contro e ancor più a monte, allegato e provato che quest'ultimo non aveva mai prodotto alcun effetto giuridicamente apprezzabile.
Sotto altro aspetto si doleva ancora l'appellante che il primo giudice fosse incorso con riferimento alla rilevata illegittimità della capitalizzazione degli intereressi nella errata applicazione della normativa di settore, per avere affermato che nel caso in esame l'istituto di credito si fosse adeguato alla disposizioni della delibera CICR del
2000, prevedendo la medesima periodicità del calcolo degli interessi creditori e debitori, senza considerare come le condizioni suddette non si fossero potute attuare nella concreta fattispecie proprio in ragione della dichiarata nullità del contratto per mancanza di quella forma scritta prevista dalla legge come condizione di validità di qualsivoglia accordo negoziale sul punto, aggiungendo che comunque, quand'anche il contratto fosse stato validamente concluso, la decisione sarebbe stata sempre meritevole di riforma, dovendo ravvisarsi l'avvenuta pratica illegittima posta in essere dalla banca in relazione al rapporto in questione di applicazione di interessi anatocistici in violazione del divieto di anatocismo ex at. 1283 c.c., comportante la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi anteriori della delibera citata, nonché di quelle successive che non fossero state specificamente approvate per iscritto dalla clientela.
Si evidenziava, altresì, a supporto del proposto gravame come la nullità del contratto di conto corrente avrebbe dovuto condurre anche alla declaratoria di illegittimità dell'applicazione da parte della banca della commissione di massimo scoperto e di interessi calcolati in misura superiore a quella legale, nonché di tutte le variazioni peggiorative per la posizione del correntista apportate nel corso del rapporto, siccome produttive a carico di quest'ultimo di poste passive indebite a fronte di obbligazioni indeterminate e/o inesistenti, dovendo peraltro farsi discendere dalla nullità del contratto il ricalcolo del saldo di conto corrente espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, interessi a debito, spese, cms, commissioni di affidamento, antergazione e postergazione valute, e senza applicazione di alcun tasso debitore, neanche nella misura legale.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile che non era stata disposta in maniera del tutto ingiustificata e immotivata dal primo giudice, volesse in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande di cui alle rassegnate conclusioni nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 11-7-2019, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 per resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, e a sua volta per proporre avverso la medesima decisione di primo grado appello incidentale, a mezzo del quale lamentava l'insufficienza della prospettata assenza di forma di scritta del contratto di conto corrente dedotto in causa, siccome posta a fondamento della pronunciata declaratoria di nullità di esso,
a giustificare l'omessa produzione in giudizio del contratto medesimo ad opera della società correntista, quale specificamente costituente invece oggetto dell'onere probatorio che su di essa si sarebbe dovuto più correttamente ritenere nella fattispecie gravante a norma dell'art. 2697 c.c., e ne invocava la parziale riforma nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del contratto dedotto in causa per mancanza di forma scritta nei termini meglio specificati in premessa.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa, più volte rinviata ai fini dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, una volta provvedutosi sulle richieste istruttorie di parte appellante come da ordinanza di rigetto in atti, veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 10-12-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di disamina della impugnazioni interposte avverso la decisione di primo grado, rispettivamente, in via principale dalla e in via incidentale Controparte_2 dalla occorre innanzi tutto procedere per Controparte_1 essenziali ragioni di pregiudizialità logica al vaglio di quest'ultima in quanto volta a contestare la correttezza della declaratoria di nullità pronunciata con riferimento al contratto di conto corrente dedotto in causa sulla base della quale, per converso, viene lamentata con l'appello principale l'erroneità delle ulteriori adottate statuizioni di rigetto delle residue domande attoree per asserita incompatibilità dal punto di vista logico con la declaratoria suddetta sul rilievo che quest'ultima, da ritenersi al contrario secondo la società appellante immune da censura, avrebbe dovuto invece comportare a sua volta l'invocata rideterminazione in proprio favore del saldo di conto espungendo ogni onere economico a qualsiasi titolo su di esso addebitato.
Reputa la Corte che l'appello incidentale proposto dall'istituto di credito appellato sia fondato e, come tale, meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Giova in via preliminare richiamare il costante orientamento interpretativo affermato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo alle controversie tra istituto di credito e correntista introdotte su domanda del secondo al fine di contestare il saldo negativo per il cliente e di fare rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento negoziale di esso e, in tal modo, di ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, secondo cui, conformemente peraltro ai principi generali dettati in tema di prova dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., anche in tale ipotesi è in quest'ultimo da individuarsi il soggetto gravato del corrispondente onere probatorio. Il corretto assolvimento di tale onere comporta che il medesimo, onde dimostrare l'avvenuto pagamento e la mancanza rispetto ad esso di una valida “causa debendi”, sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto di conto corrente mediante la produzione sia degli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, sia e soprattutto del contratto di conto corrente o comunque delle condizioni generali di regolamentazione negoziale del rapporto (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 6-1, ordinanza 23-10-2017
n. 24948).
Ancora costituisce consolidato principio interpretativo in materia quello secondo cui l'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. su colui il quale intenda far valere un diritto in giudizio - e del quale quello imposto nei sensi sopra riportati all'attore che promuova azione di ripetizione di indebito rappresenta per l'appunto concreta applicazione -, non è destinato a subire alcuna attenuazione nemmeno allorquando abbia ad oggetto fatti negativi, laddove la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte il relativo onere, incombendo esso sempre sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale quel fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, fermo restando che, non essendo possibile la dimostrazione di un fatto mai avvenuto, la relativa prova ben potrà essere offerta mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 22-3-2021 n. 8018;
Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 7-5-2015 n. 9201; Cass. Civ., Sez. L., sentenza 9-6-2008
n. 15162; Cass. Civ. Sez. L., sentenza 13-12-2004 n. 23229). Ciò posto, ritiene il Collegio giudicante che la concreta fattispecie che qui occupa non possa considerarsi sottratta ai principi in materia di onere probatorio appena enunciati, atteso che, sebbene la domanda di nullità del contratto per difetto di forma intentata in prime cure dall'allora società attrice e attuale appellante principale risultasse fondata sull'addotta inesistenza di un regolamento negoziale stipulato per iscritto inter partes, ciò nondimeno la stessa in alcun modo si sarebbe potuta reputare esonerata dal dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio seppur negativo, mediante la prova di un fatto positivo contrario ovvero il ricorso a presunzioni sulla cui base desumerlo, a pena altrimenti di ricondurre alla meramente affermata negazione del fatto tout cour la valenza di un inammissibile espediente volto ad eludere i doveri probatori incombenti sulla parte.
Orbene, alla stregua delle emergenze di causa non è dato apprezzare l'avvenuto assolvimento ad opera della società correntista sul punto dell'onere della prova su di essa gravante nei termini sopra indicati e idoneo a giustificare l'accoglimento della relativa domanda giudiziale per come statuito nella pronuncia gravata.
A tal proposito, infatti, la prospettazione della parte in argomento non è stata sostanziata da alcuna indicazione in punto di fatto in merito alle circostanze concrete nelle quali il rapporto di conto corrente quale ebbe effettivo svolgimento con la banca venne comunque instaurato, non avendone la stessa allegato né la conclusione verbis tantum, né quella per fatti concludenti e neppure in ogni caso mai dedotto di non avere sottoscritto il contratto, non senza neppure trascurarsi di considerare come, contraddittoriamente all'assunta inesistenza nella specie del contratto scritto, di esso risulti invece fatta menzione ad opera della predetta nell'indice degli documenti prodotti a corredo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Né, d'altra parte, la rilevata insufficienza probatoria riconducibile alla suddetta isolata negazione della esistenza del contratto scritto può fondatamente essere supplita o colmata sulla scorta del rilievo secondo cui il riscontro al fatto negativo in questione dovrebbe trarsi dal comportamento della banca che, malgrado richiestane da parte della società correntista, non aveva ottemperato alla consegna a quest'ultima della copia dell'accordo contrattuale, atteso che la mancata evasione di una richiesta di tal fatta è suscettibile di essere valutata sfavorevolmente nei confronti dell'istituto di credito sul presupposto fattuale pacifico tra le parti che un contratto redatto per iscritto e firmato in effetti esista, ma non anche nel caso come quello di specie in cui secondo la stessa prospettazione del cliente della banca non esista alcun documento contrattuale e della cui produzione, pertanto, quest'ultima non si sarebbe neppure potuta ritenere onerata, a meno di non volere ancora una volta incorrere in tema nella violazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati in materia dall'art. 2697 c.c..
Da tutto quanto fin qui evidenziato discendono valutazioni di insussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente dedotto in causa per difetto di forma scritta e, dunque, in accoglimento dell'appello incidentale della e in riforma in parte de qua della decisione Controparte_1 di primo grado, conseguenti statuizioni di rigetto per mancanza di prova della relativa domanda giudiziale in quella sede intentata dalla Parte_1
Ad un differente apprezzamento di infondatezza, per converso, reputa il Collegio giudicante di dovere pervenire sulla scorta degli elementi in atti in merito alle doglianze mosse dalla società appellante in via principale avverso le statuizioni adottate con la pronuncia gravata di rigetto della domanda di ripetizione di indebito da essa intentata in primo grado nei confronti dell'istituto di credito convenuto, siccome fondata sull'invocato accertamento dell'avvenuta applicazione da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di condizioni non contrattualizzate e conseguente rideterminazione del saldo di esso previa espunzione delle poste passive corrispondenti ad oneri illegittimamente addebitati.
Ed invero, una volta esclusa l'acquisizione agli atti di causa di qualsivoglia dimostrazione certa ed univoca circa l'inesistenza di un contratto di conto corrente stipulato per iscritto tra le parti processuali, non può che valutarsi la posizione della società già attrice in ripetizione alla luce degli specifici oneri probatori su di essa gravanti con precipuo riguardo alle condizioni pattuite e al complessivo andamento del rapporto da ottemperarsi necessariamente mediante la produzione del contratto e degli estratti conto, onde dimostrare l'illegittima applicazione a suo carico da parte della banca di oneri indebiti per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non convenute e interessi usurai, né potendo altrimenti inferirsi in tema alcun elemento favorevole alla citata parte dalla pretesa inottemperanza alla richiesta di consegna documentale ad opera della banca, risultando la correlata istanza della stessa di ammissione dell'ordine di esibizione nei confronti di quest'ultima ex art. 210 c.p.c. essere stata rigettata in prime cure e successivamente non più reiterata nell'ambito del presente grado di giudizio.
In tal senso, dunque, risulta in primo luogo completamente superata ogni doglianza addotta a mezzo dell'appello principale avverso l'inammissibilità ravvisata dal giudice di primo grado della domanda attrice di ripetizione di indebito sotto il profilo del difetto di configurabilità del fatto costitutivo di essa rappresentato dal
“pagamento” non essendo stata provata la intervenuta chiusura del rapporto di conto corrente per cui è causa , laddove fondata sul presupposto della inesistenza di alcun contratto nel caso in esame, con conseguente irrilevanza dell'accertamento di detta ultima circostanza a fronte del fatto che nessun rapporto ancor più a monte si sarebbe potuto ritenere venuto in essere nella vicenda che qui occupa tra le parti in mancanza di contratto scritto, presupposto, quello sopra richiamato, di cui al contrario per tutte le ragioni in precedenza esposte non è stata acquisita nessuna dimostrazione in giudizio.
Ancora si atteggiano correttamente rigettate in prime cure, ad avviso del Collegio giudicante, le ulteriori domande intentate dall'allora società attrice di accertamento dell'avvenuta applicazione da parte della banca in corso di rapporto di interessi e commissioni non dovuti e di conseguente rettifica del saldo di conto corrente e in tesi sotto tale aspetto considerate comunque ammissibili anche prima della chiusura del conto, essendosi la stessa limitata sul punto nell'editio actionis di cui all'atto introduttivo del giudizio ad una prospettazione del tutto generica in ordine alle problematiche generali relative all'applicazione dell'anatocismo, degli interessi usurai e della commissione di massimo scoperto, senza nessun aggancio concreto con il rapporto bancario dedotto in causa, né tampoco alcuna specifica indicazione degli addebiti correlati alle appostazioni che sarebbero contabilizzate a suo carico sulla base delle condizioni nella specie assunte come illegittimamente praticate.
A tal proposito, infatti, le argomentazioni di cui al proposto gravame principale non valgono a superare i rilievi evidenziati nella pronuncia impugnata in merito alla rilevata circostanza desumibile dai documenti di sintesi del rapporto bancario in discussione dell'avvenuto adeguamento della banca alla delibera CICR del 2000 in punto di previsione di pari periodicità nel calcolo degli interessi sia creditori, che debitori, anche in difetto di qualsivoglia specifica deduzione di parte in ordine ad eventuali altri profili di mancato rispetto da parte della banca della normativa in questione.
Parimenti gli ulteriori addebiti illegittimi discendenti dall'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di interessi ultralegali lamentati da parte appellante in via principale meritano di essere disattesi sia perchè dedotti ancora un volta in maniera del tutto apodittica in difetto di concreta correlazione con le clausole contrattuali sul punto e con il concreto andamento del rapporto, sia altresì in via risolutiva alla stregua dell'assorbente considerazione della impossibilità di verificarne l'eventuale avvenuta pattuizione tra le parti nel relativo regolamento negoziale del cui contenuto, così come neppure della sua inesistenza, non è stata data adeguata prova in giudizio ad opera della parte che ne era onerata. Infine, anche la denunciata applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto di corrente per cui è causa non si sottrae, in conformità di quanto condivisibilmente affermato in tema dal primo giudice nella sentenza impugnata, alle già più volte rilevate censure di genericità, laddove tradottasi nella mera enunciazione di avvenuto superamento da parte di essi del tasso soglia, non accompagnata da alcun riferimento al tasso in concreto applicato al rapporto e al tasso soglia relativo al periodo di interesse, né da veruna indicazione circa le somme che sarebbero state illegittimamente addebitate a suo carico a tale titolo, con la conseguenza di non potersi in alcun modo nemmeno giustificare alla stregua di essa l'adozione di determinazioni di accoglimento della domanda di ripetizione di indebito intentata in prima sede dalla società appellante principale sotto l'aspetto in esame.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello principale e, per converso, di accoglimento di quello incidentale e, per l'effetto, in riforma sul punto della sentenza impugnata, di rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente dedotto in causa per difetto di forma scritta.
Infine, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante in via principale deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata- appellante incidentale delle spese e competenze relative al doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 16-
4-2019, e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-7-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 18-1-2019 n. 127, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da di accertamento della nullità del Parte_1 contratto di conto corrente inter partes n. 82748;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in relazione al
[...] primo grado in €uro 1.850,00 per compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, e in relazione al grado di appello in €uro 2.500,00 per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod., oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante principale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 798 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Carlo Pullano e Pasquale Barbieri in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via L. Pascali n. 6;
- appellante contro
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Greco in virtù di procura generale alle liti autenticata in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Cosenza, Piazza Carlo Bilotti n. 24;
- appellata-appellante incidentale sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, come di seguito riportate::
- “accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del contratto di conto corrente di cui in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. e dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
- per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile,senza la capitalizzazione, senza l'applicazione di alcun interesse e con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, condannare la al rimborso, in favore dell'attrice, della somma Controparte_1 da questa versata a titolo di interessi, nella misura di €uro 26.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio, con interessi e/o rivalutazioni dalla data della corresponsione e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la al pagamento di spese e Controparte_1 competenze di giudizio.”.
Con condanna dell'appellata al pagamento di spese e compensi, oltre accessori come per legge, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
- Per l'appellata-appellante incidentale: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento dell'impugnazione incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di conto corrente n. 2300/82748; rigettare l'impugnazione principale e tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, infondate e comunque prescritte;
condannare l'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
[...]
Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la nullità totale o parziale del contratto di conto corrente di cui in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare che non sono dovuti interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. e dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
2) per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, senza la capitalizzazione, senza l'applicazione di alcun interesse e con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, condannare la
[...] al rimborso, in favore dell'attrice, della somma da questa Controparte_1 versata a titolo di interessi, nella misura di €uro 26.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio, con interessi e/o rivalutazioni dalla data della corresponsione e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la al pagamento di spese Controparte_1
e competenze di giudizio.”.
Si è costituita la la quale preliminarmente ha Controparte_1 eccepito la prescrizione del diritto reclamato e, nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate perché infondate, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e procedevano alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., all'esito della quale il Tribunale emetteva la presente sentenza.”.
Con sentenza depositata il 18-1-2019 n. 127, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accertava e dichiarava la nullità del contratto di conto corrente n. 82748, rigettando tutte le ulteriori domande avanzate dalla nei confronti della con Parte_1 Controparte_1 compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 mediante atto di citazione notificato il 16-4-2019, deducendone l'illegittimità delle adottate statuizioni di accoglimento solo parziale delle domande attoree per essere state fondate sull'erronea applicazione di norme di diritto, oltre che frutto di un cattivo uso del potere discrezionale da parte dell'organo giudicante, e, segnatamente, denunciando l'incompatibilità dal punto di vista sia logico, che giuridico delle affermazioni nella stessa contenute in ordine alla mancanza di prova circa la chiusura del rapporto e alla circostanza che fossero state nella specie rispettate le prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9-2-2000 e le disposizioni normative in materia di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, con la del pari accertata nullità del contratto di conto corrente dedotto in causa per difetto di forma scritta.
Più nello specifico, sosteneva la società appellante sotto il primo dei suindicati profili di censura come il giudice di prime cure, nel basare la propria decisione sulla considerazione che essa attrice non avesse adempiuto in giudizio all'onere di documentare la intervenuta chiusura del conto corrente, avesse disatteso palesemente la disciplina dettata in materia di nullità del contratto, per come pure dichiarata in sentenza in accoglimento di conforme domanda giudiziale in tal senso avanzata, e di conseguente mancanza di produzione di effetti di esso in via retroattiva, sicchè giammai la stessa si sarebbe potuta reputare tenuta a dimostrare l'avvenuta chiusura del contratto dopo avere, per contro e ancor più a monte, allegato e provato che quest'ultimo non aveva mai prodotto alcun effetto giuridicamente apprezzabile.
Sotto altro aspetto si doleva ancora l'appellante che il primo giudice fosse incorso con riferimento alla rilevata illegittimità della capitalizzazione degli intereressi nella errata applicazione della normativa di settore, per avere affermato che nel caso in esame l'istituto di credito si fosse adeguato alla disposizioni della delibera CICR del
2000, prevedendo la medesima periodicità del calcolo degli interessi creditori e debitori, senza considerare come le condizioni suddette non si fossero potute attuare nella concreta fattispecie proprio in ragione della dichiarata nullità del contratto per mancanza di quella forma scritta prevista dalla legge come condizione di validità di qualsivoglia accordo negoziale sul punto, aggiungendo che comunque, quand'anche il contratto fosse stato validamente concluso, la decisione sarebbe stata sempre meritevole di riforma, dovendo ravvisarsi l'avvenuta pratica illegittima posta in essere dalla banca in relazione al rapporto in questione di applicazione di interessi anatocistici in violazione del divieto di anatocismo ex at. 1283 c.c., comportante la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi anteriori della delibera citata, nonché di quelle successive che non fossero state specificamente approvate per iscritto dalla clientela.
Si evidenziava, altresì, a supporto del proposto gravame come la nullità del contratto di conto corrente avrebbe dovuto condurre anche alla declaratoria di illegittimità dell'applicazione da parte della banca della commissione di massimo scoperto e di interessi calcolati in misura superiore a quella legale, nonché di tutte le variazioni peggiorative per la posizione del correntista apportate nel corso del rapporto, siccome produttive a carico di quest'ultimo di poste passive indebite a fronte di obbligazioni indeterminate e/o inesistenti, dovendo peraltro farsi discendere dalla nullità del contratto il ricalcolo del saldo di conto corrente espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, interessi a debito, spese, cms, commissioni di affidamento, antergazione e postergazione valute, e senza applicazione di alcun tasso debitore, neanche nella misura legale.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte, previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile che non era stata disposta in maniera del tutto ingiustificata e immotivata dal primo giudice, volesse in riforma della sentenza impugnata accogliere le domande di cui alle rassegnate conclusioni nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 11-7-2019, si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 per resistere all'avverso gravame di cui contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, e a sua volta per proporre avverso la medesima decisione di primo grado appello incidentale, a mezzo del quale lamentava l'insufficienza della prospettata assenza di forma di scritta del contratto di conto corrente dedotto in causa, siccome posta a fondamento della pronunciata declaratoria di nullità di esso,
a giustificare l'omessa produzione in giudizio del contratto medesimo ad opera della società correntista, quale specificamente costituente invece oggetto dell'onere probatorio che su di essa si sarebbe dovuto più correttamente ritenere nella fattispecie gravante a norma dell'art. 2697 c.c., e ne invocava la parziale riforma nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del contratto dedotto in causa per mancanza di forma scritta nei termini meglio specificati in premessa.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa, più volte rinviata ai fini dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, una volta provvedutosi sulle richieste istruttorie di parte appellante come da ordinanza di rigetto in atti, veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 10-12-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di disamina della impugnazioni interposte avverso la decisione di primo grado, rispettivamente, in via principale dalla e in via incidentale Controparte_2 dalla occorre innanzi tutto procedere per Controparte_1 essenziali ragioni di pregiudizialità logica al vaglio di quest'ultima in quanto volta a contestare la correttezza della declaratoria di nullità pronunciata con riferimento al contratto di conto corrente dedotto in causa sulla base della quale, per converso, viene lamentata con l'appello principale l'erroneità delle ulteriori adottate statuizioni di rigetto delle residue domande attoree per asserita incompatibilità dal punto di vista logico con la declaratoria suddetta sul rilievo che quest'ultima, da ritenersi al contrario secondo la società appellante immune da censura, avrebbe dovuto invece comportare a sua volta l'invocata rideterminazione in proprio favore del saldo di conto espungendo ogni onere economico a qualsiasi titolo su di esso addebitato.
Reputa la Corte che l'appello incidentale proposto dall'istituto di credito appellato sia fondato e, come tale, meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Giova in via preliminare richiamare il costante orientamento interpretativo affermato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo alle controversie tra istituto di credito e correntista introdotte su domanda del secondo al fine di contestare il saldo negativo per il cliente e di fare rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento negoziale di esso e, in tal modo, di ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, secondo cui, conformemente peraltro ai principi generali dettati in tema di prova dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., anche in tale ipotesi è in quest'ultimo da individuarsi il soggetto gravato del corrispondente onere probatorio. Il corretto assolvimento di tale onere comporta che il medesimo, onde dimostrare l'avvenuto pagamento e la mancanza rispetto ad esso di una valida “causa debendi”, sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto di conto corrente mediante la produzione sia degli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, sia e soprattutto del contratto di conto corrente o comunque delle condizioni generali di regolamentazione negoziale del rapporto (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 6-1, ordinanza 23-10-2017
n. 24948).
Ancora costituisce consolidato principio interpretativo in materia quello secondo cui l'onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. su colui il quale intenda far valere un diritto in giudizio - e del quale quello imposto nei sensi sopra riportati all'attore che promuova azione di ripetizione di indebito rappresenta per l'appunto concreta applicazione -, non è destinato a subire alcuna attenuazione nemmeno allorquando abbia ad oggetto fatti negativi, laddove la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte il relativo onere, incombendo esso sempre sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale quel fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, fermo restando che, non essendo possibile la dimostrazione di un fatto mai avvenuto, la relativa prova ben potrà essere offerta mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza 22-3-2021 n. 8018;
Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 7-5-2015 n. 9201; Cass. Civ., Sez. L., sentenza 9-6-2008
n. 15162; Cass. Civ. Sez. L., sentenza 13-12-2004 n. 23229). Ciò posto, ritiene il Collegio giudicante che la concreta fattispecie che qui occupa non possa considerarsi sottratta ai principi in materia di onere probatorio appena enunciati, atteso che, sebbene la domanda di nullità del contratto per difetto di forma intentata in prime cure dall'allora società attrice e attuale appellante principale risultasse fondata sull'addotta inesistenza di un regolamento negoziale stipulato per iscritto inter partes, ciò nondimeno la stessa in alcun modo si sarebbe potuta reputare esonerata dal dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio seppur negativo, mediante la prova di un fatto positivo contrario ovvero il ricorso a presunzioni sulla cui base desumerlo, a pena altrimenti di ricondurre alla meramente affermata negazione del fatto tout cour la valenza di un inammissibile espediente volto ad eludere i doveri probatori incombenti sulla parte.
Orbene, alla stregua delle emergenze di causa non è dato apprezzare l'avvenuto assolvimento ad opera della società correntista sul punto dell'onere della prova su di essa gravante nei termini sopra indicati e idoneo a giustificare l'accoglimento della relativa domanda giudiziale per come statuito nella pronuncia gravata.
A tal proposito, infatti, la prospettazione della parte in argomento non è stata sostanziata da alcuna indicazione in punto di fatto in merito alle circostanze concrete nelle quali il rapporto di conto corrente quale ebbe effettivo svolgimento con la banca venne comunque instaurato, non avendone la stessa allegato né la conclusione verbis tantum, né quella per fatti concludenti e neppure in ogni caso mai dedotto di non avere sottoscritto il contratto, non senza neppure trascurarsi di considerare come, contraddittoriamente all'assunta inesistenza nella specie del contratto scritto, di esso risulti invece fatta menzione ad opera della predetta nell'indice degli documenti prodotti a corredo dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Né, d'altra parte, la rilevata insufficienza probatoria riconducibile alla suddetta isolata negazione della esistenza del contratto scritto può fondatamente essere supplita o colmata sulla scorta del rilievo secondo cui il riscontro al fatto negativo in questione dovrebbe trarsi dal comportamento della banca che, malgrado richiestane da parte della società correntista, non aveva ottemperato alla consegna a quest'ultima della copia dell'accordo contrattuale, atteso che la mancata evasione di una richiesta di tal fatta è suscettibile di essere valutata sfavorevolmente nei confronti dell'istituto di credito sul presupposto fattuale pacifico tra le parti che un contratto redatto per iscritto e firmato in effetti esista, ma non anche nel caso come quello di specie in cui secondo la stessa prospettazione del cliente della banca non esista alcun documento contrattuale e della cui produzione, pertanto, quest'ultima non si sarebbe neppure potuta ritenere onerata, a meno di non volere ancora una volta incorrere in tema nella violazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova dettati in materia dall'art. 2697 c.c..
Da tutto quanto fin qui evidenziato discendono valutazioni di insussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente dedotto in causa per difetto di forma scritta e, dunque, in accoglimento dell'appello incidentale della e in riforma in parte de qua della decisione Controparte_1 di primo grado, conseguenti statuizioni di rigetto per mancanza di prova della relativa domanda giudiziale in quella sede intentata dalla Parte_1
Ad un differente apprezzamento di infondatezza, per converso, reputa il Collegio giudicante di dovere pervenire sulla scorta degli elementi in atti in merito alle doglianze mosse dalla società appellante in via principale avverso le statuizioni adottate con la pronuncia gravata di rigetto della domanda di ripetizione di indebito da essa intentata in primo grado nei confronti dell'istituto di credito convenuto, siccome fondata sull'invocato accertamento dell'avvenuta applicazione da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di condizioni non contrattualizzate e conseguente rideterminazione del saldo di esso previa espunzione delle poste passive corrispondenti ad oneri illegittimamente addebitati.
Ed invero, una volta esclusa l'acquisizione agli atti di causa di qualsivoglia dimostrazione certa ed univoca circa l'inesistenza di un contratto di conto corrente stipulato per iscritto tra le parti processuali, non può che valutarsi la posizione della società già attrice in ripetizione alla luce degli specifici oneri probatori su di essa gravanti con precipuo riguardo alle condizioni pattuite e al complessivo andamento del rapporto da ottemperarsi necessariamente mediante la produzione del contratto e degli estratti conto, onde dimostrare l'illegittima applicazione a suo carico da parte della banca di oneri indebiti per interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non convenute e interessi usurai, né potendo altrimenti inferirsi in tema alcun elemento favorevole alla citata parte dalla pretesa inottemperanza alla richiesta di consegna documentale ad opera della banca, risultando la correlata istanza della stessa di ammissione dell'ordine di esibizione nei confronti di quest'ultima ex art. 210 c.p.c. essere stata rigettata in prime cure e successivamente non più reiterata nell'ambito del presente grado di giudizio.
In tal senso, dunque, risulta in primo luogo completamente superata ogni doglianza addotta a mezzo dell'appello principale avverso l'inammissibilità ravvisata dal giudice di primo grado della domanda attrice di ripetizione di indebito sotto il profilo del difetto di configurabilità del fatto costitutivo di essa rappresentato dal
“pagamento” non essendo stata provata la intervenuta chiusura del rapporto di conto corrente per cui è causa , laddove fondata sul presupposto della inesistenza di alcun contratto nel caso in esame, con conseguente irrilevanza dell'accertamento di detta ultima circostanza a fronte del fatto che nessun rapporto ancor più a monte si sarebbe potuto ritenere venuto in essere nella vicenda che qui occupa tra le parti in mancanza di contratto scritto, presupposto, quello sopra richiamato, di cui al contrario per tutte le ragioni in precedenza esposte non è stata acquisita nessuna dimostrazione in giudizio.
Ancora si atteggiano correttamente rigettate in prime cure, ad avviso del Collegio giudicante, le ulteriori domande intentate dall'allora società attrice di accertamento dell'avvenuta applicazione da parte della banca in corso di rapporto di interessi e commissioni non dovuti e di conseguente rettifica del saldo di conto corrente e in tesi sotto tale aspetto considerate comunque ammissibili anche prima della chiusura del conto, essendosi la stessa limitata sul punto nell'editio actionis di cui all'atto introduttivo del giudizio ad una prospettazione del tutto generica in ordine alle problematiche generali relative all'applicazione dell'anatocismo, degli interessi usurai e della commissione di massimo scoperto, senza nessun aggancio concreto con il rapporto bancario dedotto in causa, né tampoco alcuna specifica indicazione degli addebiti correlati alle appostazioni che sarebbero contabilizzate a suo carico sulla base delle condizioni nella specie assunte come illegittimamente praticate.
A tal proposito, infatti, le argomentazioni di cui al proposto gravame principale non valgono a superare i rilievi evidenziati nella pronuncia impugnata in merito alla rilevata circostanza desumibile dai documenti di sintesi del rapporto bancario in discussione dell'avvenuto adeguamento della banca alla delibera CICR del 2000 in punto di previsione di pari periodicità nel calcolo degli interessi sia creditori, che debitori, anche in difetto di qualsivoglia specifica deduzione di parte in ordine ad eventuali altri profili di mancato rispetto da parte della banca della normativa in questione.
Parimenti gli ulteriori addebiti illegittimi discendenti dall'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di interessi ultralegali lamentati da parte appellante in via principale meritano di essere disattesi sia perchè dedotti ancora un volta in maniera del tutto apodittica in difetto di concreta correlazione con le clausole contrattuali sul punto e con il concreto andamento del rapporto, sia altresì in via risolutiva alla stregua dell'assorbente considerazione della impossibilità di verificarne l'eventuale avvenuta pattuizione tra le parti nel relativo regolamento negoziale del cui contenuto, così come neppure della sua inesistenza, non è stata data adeguata prova in giudizio ad opera della parte che ne era onerata. Infine, anche la denunciata applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto di corrente per cui è causa non si sottrae, in conformità di quanto condivisibilmente affermato in tema dal primo giudice nella sentenza impugnata, alle già più volte rilevate censure di genericità, laddove tradottasi nella mera enunciazione di avvenuto superamento da parte di essi del tasso soglia, non accompagnata da alcun riferimento al tasso in concreto applicato al rapporto e al tasso soglia relativo al periodo di interesse, né da veruna indicazione circa le somme che sarebbero state illegittimamente addebitate a suo carico a tale titolo, con la conseguenza di non potersi in alcun modo nemmeno giustificare alla stregua di essa l'adozione di determinazioni di accoglimento della domanda di ripetizione di indebito intentata in prima sede dalla società appellante principale sotto l'aspetto in esame.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello principale e, per converso, di accoglimento di quello incidentale e, per l'effetto, in riforma sul punto della sentenza impugnata, di rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto di conto corrente dedotto in causa per difetto di forma scritta.
Infine, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante in via principale deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata- appellante incidentale delle spese e competenze relative al doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 16-
4-2019, e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-7-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 18-1-2019 n. 127, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da di accertamento della nullità del Parte_1 contratto di conto corrente inter partes n. 82748;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in relazione al
[...] primo grado in €uro 1.850,00 per compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, e in relazione al grado di appello in €uro 2.500,00 per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod., oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante principale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)