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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3188/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 11/01/1977 rappresentato e difeso dall'avv. PELUSO VINCENZO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/03/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di di aver sottoscritto diversi contratti a termine in successione tra loro con il ministero convenuto e di aver prestato servizio come docente precario dall'Anno Scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2024/2025 con incarichi di supplenza annuale;
deducendo, altresì, di prestare attualmente servizio come docente presso ISTITUTO
COMPRENSIVO ZA IC 1 - ARIOSTO ZA;
lamentando il pregiudizio subito dalla abusiva reiterazione dei contratti a termine per mancanza di una ragione oggettiva;
ripercorrendo le argomentazioni giuridiche spese nei precedenti di legittimità in analogo contenzioso sul precariato scolastico con richiamo di quelli più significativi e, soprattutto, della recente pronuncia della CGUE proprio sul precariato dei docenti di religione in Italia;
invocando il diritto alla tutela risarcitoria del pregiudizio subito da abusiva reiterazione dei contratti a termine in termini analoghi ai casi di precarizzazione del rapporto d'impiego pubblico contrattualizzato secondo quanto statuito nell'importante arresto a Sezioni
1 Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 5072/2016, agiva in giudizio per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati in successione oltre i 36 mesi, del diritto al risarcimento del danno e per la condanna del convenuto al risarcimento del danno con CP_1 pagamento di un'indennità onnicomprensiva determinata tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010, ora art. 28 D.L.vo n. 81/2015, ed al risarcimento del danno per il ritardo nell'assunzione laddove concretizzata, con il favore delle spese processuali da distrarre.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ebbene, il ricorso è parzialmente fondato e merita parziale accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto dei recenti interventi sulla medesima questione sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria e di legittimità ed anche, da ultimo, del legislatore italiano che è intervenuto con l'emanazione di una disciplina eccezionale, contenuta nell'art1 bis D.L. n.
126/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2019, per l'immissione in ruolo dei docenti di religione.
Ai principi da ultimo espressi sulla medesima questione in esame con recenti pronunce dalla Suprema Corte occorre dare continuità richiamandole espressamente ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. .
Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole questioni controverse al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le conclusioni rese nelle importanti pronunce intervenute proprio in tema di precariato dei docenti di religione.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione attraverso un attento excursus normativo, il reclutamento dei docenti di religione si connota di tratti di specialità rispetto agli altri docenti .
La disciplina confluita nell'art. 309 D.L.vo n. 297/1994 ha risentito, infatti, degli obblighi assunti dalla
Repubblica Italiana con il Concordato Lateranense e con i successivi accordi di rinnovo e delle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti statali non universitari di ogni ordine e grado.
Questo l'art. 309 D.L.vo 297/1994: <<
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede
e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare
2 unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.>>.
Nella contrattazione collettiva di comparto, inoltre, già da tempo è stata prevista una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale in caso di permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 47, comma 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997).
Successivamente, con la L. n. 186/2003 è stata introdotta una disciplina specifica per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione .
Per quello che qui più interessa, occorre mettere in evidenza che con la L. n. 186/2003 è stata stabilita la consistenza organica in misura pari al 70% dei posti funzionanti per ciascuna CE ai sensi dell'art. 2 L. n.
186/2003 e, soprattutto, all'art. 3, comma 10, stessa L. cit. è stato previsto il conferimento di incarichi annuali per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato senza indicazione del limite temporale degli incarichi né dei rinnovi.
Pertanto, alla luce delle norma appena richiamate, è dato inferire che il personale docente reclutato con incarichi annuali conferibili ai sensi dell'art. 3, comma 10 L. n. 186/2003 per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta il restante 30% dei posti funzionanti per ciascuna CE .
Non solo, gli incarichi annuali non trovano limiti temporali e, sostanzialmente, sono suscettibili di rinnovo automatico al permanere delle condizioni e dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
In ogni caso, per espressa previsione di legge, gli insegnanti di religione, ferme le peculiarità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine, godono del medesimo stato giuridico degli insegnanti delle materie curriculari ai sensi dell'art. 1, comma 2 L. n. 186/2003 che, nella sostanza, ricalca la previsione contenuta già nell'art. 309, comma 3 D.L.vo 297/1994 sopra riportato.
Ebbene, a differenza di quanto avviene per docenti curriculari, il reclutamento degli insegnanti precari di religione, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, avviene con incarichi annuali destinati al rinnovo automatico, senza limiti di tempo, in caso di permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, proprio quale conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30
%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali .
Questo ha fatto ritenere alla Suprema Corte di Cassazione presumibile che l'ipotesi di rinnovi anche per lunga durata degli incarichi annuali conferibile ai docenti di religione sostanzialmente a rinnovo automatico sine die, considerata la significativa quota di dotazione organica (il 30%) loro riservata, sia assolutamente ricorrente .
Alla luce dell'analisi della disciplina operante nel nostro ordinamento sul reclutamento dei docenti precari di religione appena sopra richiamata, in ossequio ai principi espressi dalla CGUE nell'importante pronuncia n. 282/2022 intervenuta sulla medesima questione, la Suprema Corte ha tratto significative conclusioni al fine di ravvisare o meno forme di abuso da reiterazione di contratti a termine e gli eventuali rimedi esperibili con efficacia dissuasiva.
Ebbene, nelle pronunce in commento, la Corte di Cassazione, facendo concreta applicazione dei principi affermati dalla CGUE più volte richiamata, ha chiarito che non potrebbe ritenersi in sé abusivo il rinnovo automatico degli incarichi annuali dei docenti di religione se non interpretando in danno degli stessi lavoratori la disciplina interna, sostanzialmente di favore proprio perché a garanzia di una “certa stabilità” attraverso il rinnovo automatico degli incarichi annuali senza limiti temporali, e pervenendo a conclusioni
3 contraddittorie e diametralmente opposte a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela .
Appurata, pertanto, una “certa stabilità” degli incarichi annuali, proprio perché destinati, in concreto, a rinnovarsi annualmente sine die qualora non vengano meno le condizioni ed i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, la Suprema Corte ha comunque rinvenuto dei tratti connotativi di precarietà dei docenti di religione incaricati annualmente rispetto ai docenti di ruolo e di differenziazione rispetto ad essi proprio nelle vigenti disposizioni normative:
a) per i docenti precari non operano le garanzie della mobilità, richiamate anche dall'art. 4, comma 3 della L. n. 186/2003, in quanto previste esclusivamente per i docenti di ruolo;
b) per i docenti non di ruolo la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio ai sensi dell'art. 19, comma 5 CCNL del 29/11/2007) rispetto al personale di ruolo (18 mesi ai sensi dell'art. 17, comma 1 stesso CCNL cit.).
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione in commento proprio nella recente legislazione sul reclutamento dei docenti di religione è possibile rinviene una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2 .
Tale importante considerazione assieme alla constatazione della indizione di un solo concorso nel lontano
2004 per l'assunzione in ruolo dei docenti di religione ha fatto ritenere alla Suprema Corte che l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore .
Non solo, sul recente intervento legislativo finalizzato proprio all'immissione in ruolo degli insegnanti precari di religione per effetto dell'unico concorso del 2004, la Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 24760/2022 più volte richiamata ha affermato i seguenti principi: “… (omissis)… Né ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del CP_2 rispetto alle successive indizioni.
Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. n. 186 del 2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.
Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. la D.L. n. 126 del 2019, art. 1 bis, comma 3, quale convertito in L. 159/2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del
2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l'interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione. … (omissis)…”.
Pertanto, è stata ritenuta irrilevante fino all'assunzione effettiva ai fini della configurazione di una ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine la disposizione eccezionale concernente l'immissione in ruolo
4 mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito del concorso indetto nel lontano 2004 contenuta nel comma 3 dell'art. 1 bis D.L. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2019, che si riporta:
<< Nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Controparte_3
2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
[...]
«Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna CE nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.>>.
L'ulteriore ipotesi di abuso è stata ravvisata dalla Suprema Corte di Cassazione nelle plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni per periodi la cui sommatoria superi il triennio per l'indizione del concorso, ritenuto lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà .
Non costituiscono, invece, sempre per la Suprema Corte in commento, forme di abuso le supplenze di durata infrannuale destinate a sopperire esigenze meramente temporanee, quali la sostituzione di un docente di ruolo o precedentemente incaricato, oppure per il tempo necessario fino all'immissione in ruolo del docente avente diritto o per la conclusione delle procedure concorsuali, trattandosi di contratti a termine stipulati per esigenze provvisorie nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie … da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro .
Pertanto, perché possa configurarsi una delle ipotesi ritenute dalla Suprema Corte di Cassazione di abusiva reiterazione degli incarichi annuali per i docenti di religione devono ricorrere le seguenti circostanze:
1) successione di contratti a termine per incarichi annuali senza soluzione di continuità oltre il triennio;
2) reiterazione di contratti a termine per incarchi annuali discontinui che per sommatoria superano il triennio;
3) mancata indizione con cadenza triennale di concorsi per l'accesso ai ruoli in entrambe le ipotesi.
Ebbene, venendo al caso in esame, deve ritenersi incontestato oltre che documentato che la parte ricorrente sia stata assunta con incarichi annuali ed abbia prestato e stia continuando a prestare servizio senza soluzione di continuità dall'Anno Scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2024/2025
Pertanto, con il conferimento dell' incarico annuale per l'anno scolastico 2023/2024 la reiterazione degli incarichi annuali in successione tra loro ha superato di un anno il triennio di cui si è detto sopra.
Nessuna assunzione in ruolo, pertanto, vi è stata della parte ricorrente, nuovamente assunta con incarico annuale anche per l'anno scolastico in corso.
Non solo, non vi è prova alcuna che vi sia stata l'indizione da parte del resistente del concorso per CP_1
l'immissione in ruolo dei docenti di religione pur essendovi obbligato ai sensi dell'art. 3, comma 2 L. n.
186/2003.
Si tratta proprio di quella procedura eccezionale di immissione in ruolo tramite scorrimento delle graduatorie generali di merito del concorso indetto nel lontano 2004 ritenuta dalla Suprema Corte del tutto
5 irrilevante fino all'assunzione effettiva del docente precario ai fini della configurazione di una ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, secondo quanto già sopra riferito.
Ed ancora, al comma 1 dell'art. 1 del D.M. 151/2023 è chiaramente disposto che per l'anno scolastico
2023/2024 le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica continuano a essere effettuate mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004 … Controparte_3
Anche al comma 2 dell'art. 2 stesso D.M. n. 151/2023 è chiarito espressamente che Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004 …
In conclusione, accertata la reiterazione oltre il triennio degli incarichi annuali in continuità tra loro, la mancata immissione in ruolo della parte ricorrente, l'omessa indizione nel triennio da parte del CP_1 resistente di concorsi per l'immissione in ruolo dei docenti precari di religione e valutata l'irrilevanza della procedura bandita dall'amministrazione resistente con il D.M. n. 151/2023 prodotto per l'immissione in ruolo dei docenti precari di religione tramite scorrimento della graduatoria di merito del concorso bandito nel 2004, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, una ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nei termini sopra specificati per violazione della clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE che si riporta:
<<
1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati "successivi";
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.>>.
Attesa l'impossibilità giuridica di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato a ciò ostando il chiaro tenore dell'art. 97 Cost. e la disciplina contenuta nell'art. 36, comma 5 del T.U.P.I. sul necessario espletamento di una procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 24760/2022 ha ritenuto che la tutela risarcitoria nei termini preconizzati nell'importante arresto a Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 5072/2016 in materia di pubblico impiego privatizzato sia il rimedio sanzionatorio più adeguato, efficace e dissuasivo della reiterazione abusiva dei contratti a termine anche nel reclutamento dei docenti di religione .
Anche in questa ipotesi il danno c.d. Euro-unitario risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I. per prestazione lavorativa resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione si configura come danno da perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183/2010 ora confluito nell'art. 28, comma 2 D.L.vo
81/2015 che si riporta:
6 << Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.>>.
La successiva immissione in ruolo per superamento di un concorso, inoltre, non esclude affatto la sussistenza del danno già maturato.
La Suprema Corte, infatti, richiamando un orientamento oramai costante, ha ritenuto che possano costituire misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito la sole procedure di stabilizzazione connotate da automaticità.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, l'unica stabilizzazione con valenza riparatoria del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine è quella che avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato.
Rimane impregiudicata, inoltre, la possibilità di ristoro degli altri pregiudizi eventualmente lamentati laddove allegati ed adeguatamente provati dal lavoratore a ciò tenuto.
Questi i principi espressi nella pronuncia n. 24760/2022 cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di
Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003 costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d.
Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n.
183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
7 l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a CP_1 contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso". … (omissis)…”.
Tanto chiarito, venendo al caso in esame, tenuto conto della modesta anzianità di servizio della parte ricorrente e, soprattutto, considerato che il danno Euro-unitario si è configurato con il conferimento dell'ultimo incarico annuale per l'anno scolastico in corso per superamento di un solo anno del triennio di cui si è detto sopra, deve ritenersi congrua ed adeguata a sanzionare l'abuso un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In mancanza di prova della sussistenza degli altri pregiudizi lamentati dalla parte ricorrente e solo genericamente allegati per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi, non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto medio tempore con contratto a tempo indeterminato, va rigettata l'ulteriore domanda risarcitoria.
Ciò posto, concludendo, in forza di tutto quanto appena sopra rappresentato, occorre affermare la parziale fondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere affermata la sussistenza di una ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine con insorgenza in capo alla parte ricorrente del diritto al ristoro del danno Euro-unitario in accoglimento della specifica domanda risarcitoria avanzata.
Va condannata, di conseguenza, l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Va rigettata, invece, per infondatezza, l'ulteriore domanda risarcitoria ugualmente azionata.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, della assoluta peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione di contratti a termine nel reclutamento della parte ricorrente con incarichi annuali oltre il triennio;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al ristoro del danno Euro-unitario e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità
8 risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- rigetta per infondatezza l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata in ricorso;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 1.054,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Aversa, 16/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3188/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 11/01/1977 rappresentato e difeso dall'avv. PELUSO VINCENZO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/03/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di di aver sottoscritto diversi contratti a termine in successione tra loro con il ministero convenuto e di aver prestato servizio come docente precario dall'Anno Scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2024/2025 con incarichi di supplenza annuale;
deducendo, altresì, di prestare attualmente servizio come docente presso ISTITUTO
COMPRENSIVO ZA IC 1 - ARIOSTO ZA;
lamentando il pregiudizio subito dalla abusiva reiterazione dei contratti a termine per mancanza di una ragione oggettiva;
ripercorrendo le argomentazioni giuridiche spese nei precedenti di legittimità in analogo contenzioso sul precariato scolastico con richiamo di quelli più significativi e, soprattutto, della recente pronuncia della CGUE proprio sul precariato dei docenti di religione in Italia;
invocando il diritto alla tutela risarcitoria del pregiudizio subito da abusiva reiterazione dei contratti a termine in termini analoghi ai casi di precarizzazione del rapporto d'impiego pubblico contrattualizzato secondo quanto statuito nell'importante arresto a Sezioni
1 Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 5072/2016, agiva in giudizio per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati in successione oltre i 36 mesi, del diritto al risarcimento del danno e per la condanna del convenuto al risarcimento del danno con CP_1 pagamento di un'indennità onnicomprensiva determinata tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010, ora art. 28 D.L.vo n. 81/2015, ed al risarcimento del danno per il ritardo nell'assunzione laddove concretizzata, con il favore delle spese processuali da distrarre.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ebbene, il ricorso è parzialmente fondato e merita parziale accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
In via preliminare occorre dare atto dei recenti interventi sulla medesima questione sottoposta al vaglio del decidente da parte della giurisprudenza comunitaria e di legittimità ed anche, da ultimo, del legislatore italiano che è intervenuto con l'emanazione di una disciplina eccezionale, contenuta nell'art1 bis D.L. n.
126/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2019, per l'immissione in ruolo dei docenti di religione.
Ai principi da ultimo espressi sulla medesima questione in esame con recenti pronunce dalla Suprema Corte occorre dare continuità richiamandole espressamente ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. .
Per una migliore rappresentazione dei motivi della decisione che verrà adottata si reputa opportuno fare riferimento alle singole questioni controverse al fine di dare una risposta giudiziale che tenga in debito conto le conclusioni rese nelle importanti pronunce intervenute proprio in tema di precariato dei docenti di religione.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione attraverso un attento excursus normativo, il reclutamento dei docenti di religione si connota di tratti di specialità rispetto agli altri docenti .
La disciplina confluita nell'art. 309 D.L.vo n. 297/1994 ha risentito, infatti, degli obblighi assunti dalla
Repubblica Italiana con il Concordato Lateranense e con i successivi accordi di rinnovo e delle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti statali non universitari di ogni ordine e grado.
Questo l'art. 309 D.L.vo 297/1994: <<
1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede
e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare
2 unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.>>.
Nella contrattazione collettiva di comparto, inoltre, già da tempo è stata prevista una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale in caso di permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 47, comma 6 e 7 CCNL comparto scuola 1994-1997).
Successivamente, con la L. n. 186/2003 è stata introdotta una disciplina specifica per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione .
Per quello che qui più interessa, occorre mettere in evidenza che con la L. n. 186/2003 è stata stabilita la consistenza organica in misura pari al 70% dei posti funzionanti per ciascuna CE ai sensi dell'art. 2 L. n.
186/2003 e, soprattutto, all'art. 3, comma 10, stessa L. cit. è stato previsto il conferimento di incarichi annuali per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato senza indicazione del limite temporale degli incarichi né dei rinnovi.
Pertanto, alla luce delle norma appena richiamate, è dato inferire che il personale docente reclutato con incarichi annuali conferibili ai sensi dell'art. 3, comma 10 L. n. 186/2003 per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta il restante 30% dei posti funzionanti per ciascuna CE .
Non solo, gli incarichi annuali non trovano limiti temporali e, sostanzialmente, sono suscettibili di rinnovo automatico al permanere delle condizioni e dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
In ogni caso, per espressa previsione di legge, gli insegnanti di religione, ferme le peculiarità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine, godono del medesimo stato giuridico degli insegnanti delle materie curriculari ai sensi dell'art. 1, comma 2 L. n. 186/2003 che, nella sostanza, ricalca la previsione contenuta già nell'art. 309, comma 3 D.L.vo 297/1994 sopra riportato.
Ebbene, a differenza di quanto avviene per docenti curriculari, il reclutamento degli insegnanti precari di religione, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, avviene con incarichi annuali destinati al rinnovo automatico, senza limiti di tempo, in caso di permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, proprio quale conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30
%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali .
Questo ha fatto ritenere alla Suprema Corte di Cassazione presumibile che l'ipotesi di rinnovi anche per lunga durata degli incarichi annuali conferibile ai docenti di religione sostanzialmente a rinnovo automatico sine die, considerata la significativa quota di dotazione organica (il 30%) loro riservata, sia assolutamente ricorrente .
Alla luce dell'analisi della disciplina operante nel nostro ordinamento sul reclutamento dei docenti precari di religione appena sopra richiamata, in ossequio ai principi espressi dalla CGUE nell'importante pronuncia n. 282/2022 intervenuta sulla medesima questione, la Suprema Corte ha tratto significative conclusioni al fine di ravvisare o meno forme di abuso da reiterazione di contratti a termine e gli eventuali rimedi esperibili con efficacia dissuasiva.
Ebbene, nelle pronunce in commento, la Corte di Cassazione, facendo concreta applicazione dei principi affermati dalla CGUE più volte richiamata, ha chiarito che non potrebbe ritenersi in sé abusivo il rinnovo automatico degli incarichi annuali dei docenti di religione se non interpretando in danno degli stessi lavoratori la disciplina interna, sostanzialmente di favore proprio perché a garanzia di una “certa stabilità” attraverso il rinnovo automatico degli incarichi annuali senza limiti temporali, e pervenendo a conclusioni
3 contraddittorie e diametralmente opposte a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela .
Appurata, pertanto, una “certa stabilità” degli incarichi annuali, proprio perché destinati, in concreto, a rinnovarsi annualmente sine die qualora non vengano meno le condizioni ed i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, la Suprema Corte ha comunque rinvenuto dei tratti connotativi di precarietà dei docenti di religione incaricati annualmente rispetto ai docenti di ruolo e di differenziazione rispetto ad essi proprio nelle vigenti disposizioni normative:
a) per i docenti precari non operano le garanzie della mobilità, richiamate anche dall'art. 4, comma 3 della L. n. 186/2003, in quanto previste esclusivamente per i docenti di ruolo;
b) per i docenti non di ruolo la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio ai sensi dell'art. 19, comma 5 CCNL del 29/11/2007) rispetto al personale di ruolo (18 mesi ai sensi dell'art. 17, comma 1 stesso CCNL cit.).
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione in commento proprio nella recente legislazione sul reclutamento dei docenti di religione è possibile rinviene una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2 .
Tale importante considerazione assieme alla constatazione della indizione di un solo concorso nel lontano
2004 per l'assunzione in ruolo dei docenti di religione ha fatto ritenere alla Suprema Corte che l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore .
Non solo, sul recente intervento legislativo finalizzato proprio all'immissione in ruolo degli insegnanti precari di religione per effetto dell'unico concorso del 2004, la Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 24760/2022 più volte richiamata ha affermato i seguenti principi: “… (omissis)… Né ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del 2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del CP_2 rispetto alle successive indizioni.
Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. n. 186 del 2003, cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.
Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. la D.L. n. 126 del 2019, art. 1 bis, comma 3, quale convertito in L. 159/2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del
2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l'interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione. … (omissis)…”.
Pertanto, è stata ritenuta irrilevante fino all'assunzione effettiva ai fini della configurazione di una ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine la disposizione eccezionale concernente l'immissione in ruolo
4 mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito del concorso indetto nel lontano 2004 contenuta nel comma 3 dell'art. 1 bis D.L. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2019, che si riporta:
<< Nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Controparte_3
2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
[...]
«Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna CE nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.>>.
L'ulteriore ipotesi di abuso è stata ravvisata dalla Suprema Corte di Cassazione nelle plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni per periodi la cui sommatoria superi il triennio per l'indizione del concorso, ritenuto lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà .
Non costituiscono, invece, sempre per la Suprema Corte in commento, forme di abuso le supplenze di durata infrannuale destinate a sopperire esigenze meramente temporanee, quali la sostituzione di un docente di ruolo o precedentemente incaricato, oppure per il tempo necessario fino all'immissione in ruolo del docente avente diritto o per la conclusione delle procedure concorsuali, trattandosi di contratti a termine stipulati per esigenze provvisorie nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie … da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro .
Pertanto, perché possa configurarsi una delle ipotesi ritenute dalla Suprema Corte di Cassazione di abusiva reiterazione degli incarichi annuali per i docenti di religione devono ricorrere le seguenti circostanze:
1) successione di contratti a termine per incarichi annuali senza soluzione di continuità oltre il triennio;
2) reiterazione di contratti a termine per incarchi annuali discontinui che per sommatoria superano il triennio;
3) mancata indizione con cadenza triennale di concorsi per l'accesso ai ruoli in entrambe le ipotesi.
Ebbene, venendo al caso in esame, deve ritenersi incontestato oltre che documentato che la parte ricorrente sia stata assunta con incarichi annuali ed abbia prestato e stia continuando a prestare servizio senza soluzione di continuità dall'Anno Scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2024/2025
Pertanto, con il conferimento dell' incarico annuale per l'anno scolastico 2023/2024 la reiterazione degli incarichi annuali in successione tra loro ha superato di un anno il triennio di cui si è detto sopra.
Nessuna assunzione in ruolo, pertanto, vi è stata della parte ricorrente, nuovamente assunta con incarico annuale anche per l'anno scolastico in corso.
Non solo, non vi è prova alcuna che vi sia stata l'indizione da parte del resistente del concorso per CP_1
l'immissione in ruolo dei docenti di religione pur essendovi obbligato ai sensi dell'art. 3, comma 2 L. n.
186/2003.
Si tratta proprio di quella procedura eccezionale di immissione in ruolo tramite scorrimento delle graduatorie generali di merito del concorso indetto nel lontano 2004 ritenuta dalla Suprema Corte del tutto
5 irrilevante fino all'assunzione effettiva del docente precario ai fini della configurazione di una ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, secondo quanto già sopra riferito.
Ed ancora, al comma 1 dell'art. 1 del D.M. 151/2023 è chiaramente disposto che per l'anno scolastico
2023/2024 le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica continuano a essere effettuate mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004 … Controparte_3
Anche al comma 2 dell'art. 2 stesso D.M. n. 151/2023 è chiarito espressamente che Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004 …
In conclusione, accertata la reiterazione oltre il triennio degli incarichi annuali in continuità tra loro, la mancata immissione in ruolo della parte ricorrente, l'omessa indizione nel triennio da parte del CP_1 resistente di concorsi per l'immissione in ruolo dei docenti precari di religione e valutata l'irrilevanza della procedura bandita dall'amministrazione resistente con il D.M. n. 151/2023 prodotto per l'immissione in ruolo dei docenti precari di religione tramite scorrimento della graduatoria di merito del concorso bandito nel 2004, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, una ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nei termini sopra specificati per violazione della clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE che si riporta:
<<
1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati "successivi";
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.>>.
Attesa l'impossibilità giuridica di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato a ciò ostando il chiaro tenore dell'art. 97 Cost. e la disciplina contenuta nell'art. 36, comma 5 del T.U.P.I. sul necessario espletamento di una procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 24760/2022 ha ritenuto che la tutela risarcitoria nei termini preconizzati nell'importante arresto a Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 5072/2016 in materia di pubblico impiego privatizzato sia il rimedio sanzionatorio più adeguato, efficace e dissuasivo della reiterazione abusiva dei contratti a termine anche nel reclutamento dei docenti di religione .
Anche in questa ipotesi il danno c.d. Euro-unitario risarcibile ai sensi dell'art. 36 T.U.P.I. per prestazione lavorativa resa in violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione si configura come danno da perdita di chance di un'occupazione migliore ed è presunto e determinato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5 L. n. 183/2010 ora confluito nell'art. 28, comma 2 D.L.vo
81/2015 che si riporta:
6 << Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.>>.
La successiva immissione in ruolo per superamento di un concorso, inoltre, non esclude affatto la sussistenza del danno già maturato.
La Suprema Corte, infatti, richiamando un orientamento oramai costante, ha ritenuto che possano costituire misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito la sole procedure di stabilizzazione connotate da automaticità.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, l'unica stabilizzazione con valenza riparatoria del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine è quella che avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato.
Rimane impregiudicata, inoltre, la possibilità di ristoro degli altri pregiudizi eventualmente lamentati laddove allegati ed adeguatamente provati dal lavoratore a ciò tenuto.
Questi i principi espressi nella pronuncia n. 24760/2022 cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di
Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli"
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003 costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d.
Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n.
183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
7 l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a CP_1 contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso". … (omissis)…”.
Tanto chiarito, venendo al caso in esame, tenuto conto della modesta anzianità di servizio della parte ricorrente e, soprattutto, considerato che il danno Euro-unitario si è configurato con il conferimento dell'ultimo incarico annuale per l'anno scolastico in corso per superamento di un solo anno del triennio di cui si è detto sopra, deve ritenersi congrua ed adeguata a sanzionare l'abuso un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In mancanza di prova della sussistenza degli altri pregiudizi lamentati dalla parte ricorrente e solo genericamente allegati per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi, non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto medio tempore con contratto a tempo indeterminato, va rigettata l'ulteriore domanda risarcitoria.
Ciò posto, concludendo, in forza di tutto quanto appena sopra rappresentato, occorre affermare la parziale fondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere affermata la sussistenza di una ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine con insorgenza in capo alla parte ricorrente del diritto al ristoro del danno Euro-unitario in accoglimento della specifica domanda risarcitoria avanzata.
Va condannata, di conseguenza, l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Va rigettata, invece, per infondatezza, l'ulteriore domanda risarcitoria ugualmente azionata.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, della assoluta peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione di contratti a termine nel reclutamento della parte ricorrente con incarichi annuali oltre il triennio;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al ristoro del danno Euro-unitario e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità
8 risarcitoria onnicomprensiva nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- rigetta per infondatezza l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata in ricorso;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 1.054,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Aversa, 16/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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