TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4553/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Beatrice Berti con domicilio eletto presso il suo studio in Imola, Via Emilia n. 1
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Bertuccini con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Amendola n. 2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del giorno 25/03/2025, da intendersi per integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 27/03/2024 , conduttore Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Vergato, Via Sabattini n. 63, concesso in locazione da CP_1 con contratto del 28/03/2022, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
620/2024 con il quale il Tribunale di Bologna gli ingiungeva il pagamento della somma di € 1.550,13 in favore del locatore per canoni scaduti e spese condominiali non pagate.
L'opponente contestava che le somme ingiunte non erano dovute in quanto a) le parti avevano convenuto telefonicamente il recesso senza preavviso da parte del e b) non erano state fornite Pt_1 le copie delle spese condominiali;
il ricorrente esponeva di vantare un controcredito nei confronti del convenuto per la mancata restituzione del deposito cauzionale di € 900,00= e formulava domanda riconvenzionale per i danni subiti a causa delle condizioni di ammaloramento in cui versava l'immobile. si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ex adverso ed esponeva che CP_1 le parti in data 28/03/2022 stipulavano contratto di locazione con durata di tre anni, decorrenti dal
1/04/2022, prorogabile di diritto per due anni, con canone di € 450,00= mensili ed un preavviso di tre mesi per la facoltà del conduttore di recedere dal contratto (doc. 2); con raccomandata 27/01/2023 il lamentava la presenza di umidità e muffe, con riserva di agire in giudizio per il risarcimento Pt_1 danni e la riduzione del canone (doc. 3); il ricorrente promuoveva procedimento di mediazione avente ad oggetto i vizi lamentati ed il preteso risarcimento danni, nel corso del quale le parti effettuavano un sopralluogo in data 29/05/2023 che evidenziava l'assenza di muffe e la presenza di tracce di condensa dovute ad incuria dello stesso inquilino (doc. 8); all'inizio dell'incontro di mediazione del
31/05/2023 il convenuto veniva insultato dal ricorrente, come formalmente contestato con mail in pari data dalla difesa del (doc. 10), rimasta priva di riscontro;
a seguito della chiusura della CP_1 mediazione con verbale negativo, il ricorrente provvedeva a sanare la morosità sino ad allora maturata senza più nulla eccepire;
in seguito il , con mail in data 3/07/2023 (doc. 11) comunicava la Pt_1 volontà di rilascio dell'immobile alla data del 31/07/2023, adducendo come motivazione la presenza di umidità, nonché il cambio di sede lavorativa;
il convenuto riscontrava detta comunicazione contestando l'illegittimità del recesso e, non ricevendo alcun riscontro, provvedeva alla risoluzione del contratto di locazione in data 4/10/2023, alla scadenza del preavviso contrattuale (doc. 13); il
[...]
riconsegnava le chiavi soltanto in data 31/10/2023; il ripreso possesso dell'immobile, Pt_1 CP_1 riscontrava il danneggiamento di diversi arredi, con conseguente necessità di riparazione o sostituzione per una spesa complessiva di € 4.304,89 (doc. 15); il non corrispondeva il Pt_1 pagamento dei canoni relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2023, per l'importo totale di € 1.350,00 (doc. 16), né le spese condominiali per € 200,13 (doc. 17), per la somma complessiva di € 1.550,13; il convenuto, non ricevendo alcun utile riscontro alla lettera di messa in mora e diffida di pagamento del 10/11/2023 (doc. 18), richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Il convenuto concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento: a) della somma di € 3.404,89 a titolo di risarcimento danni patrimoniali subiti;
b) della somma di € 3.000,00 per il danno non patrimoniale per ingiurie ex artt. 3, c. 1, in relazione all'art. 4, c. 1, lettera a) d.lgs. n. 7/2016, nonché al pagamento della corrispondente sanzione pecuniaria civile ex artt. 4, c. 1, lettera a) e 5 d.lgs. n. 7/2016 in favore della Cassa delle Ammende;
c) della somma di € 391,38 per spese del procedimento di mediazione del maggio 2023.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto, la causa all'udienza 25/03/2025 perviene in decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con termine per note conclusive fino al 18/03/2024.
Così brevemente riassunta la controversia e passando alla decisione, la domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere pertanto rigettata.
Deve innanzitutto rilevarsi che le parti all'udienza di discussione hanno dato atto dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente della somma oggetto di ingiunzione, motivo per il quale deve ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento alla relativa domanda.
L'opponente non ha assolto l'onere della prova sul medesimo gravante in merito alle argomentazioni esposte nel ricorso. Non risulta infatti provata l'asserita pattuizione di rinuncia al preavviso: si osserva al riguardo che il
, seppur autorizzato al deposito del documento asseritamente consistente nella registrazione Pt_1 audio contenente detta pattuizione, ha depositata diversa produzione documentale, come tale tardiva.
Del pari il ricorrente non ha fornito la prova della lamentata presenza dei vizi: infatti, non risultano descritti e documentati gli asseriti stato di ammaloramento dell'immobile e gli asseriti danni subiti dal e dalla sua famiglia. Pt_1
La domanda riconvenzionale spiegata a tale riguardo dall'opponente va pertanto rigettata.
La domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto relativamente al risarcimento dei danni patrimoniali per ripristini e riparazioni è fondata.
Il ricorrente si è reso inadempiente in relazione all'art. 9 del contratto di locazione, che sancisce l'obbligo del conduttore di riconsegnare l'unità immobiliare “nello stato in cui l'ha ricevuta, ripulita
e imbiancata, pena il risarcimento del danno”.
Sulla base della documentazione prodotta dal convenuto, consistente nelle fotografie raffiguranti lo stato dell'immobile al momento della consegna e nelle fatture e ricevute di pagamento delle spese sostenute per i necessari ripristini (docc. 14 e 15), il ricorrente è tenuto al pagamento della somma di
€ 2.930,00=.
Quanto alle ulteriori domanda di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale ed a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione del maggio 2023, trattasi di domanda riconvenzionale inammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento azionata in via monitoria da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 620/2024, R.G. n. 1541/2024; CP_1
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
-condanna al pagamento a favore di della somma di € 2.930,00= a Parte_1 CP_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda;
-condanna altresì al rimborso in favore di delle spese del giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 4.237,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria pari a € 190,24=
Bologna, 25/03/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4553/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Beatrice Berti con domicilio eletto presso il suo studio in Imola, Via Emilia n. 1
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._2
Bertuccini con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Amendola n. 2
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del giorno 25/03/2025, da intendersi per integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 27/03/2024 , conduttore Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Vergato, Via Sabattini n. 63, concesso in locazione da CP_1 con contratto del 28/03/2022, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
620/2024 con il quale il Tribunale di Bologna gli ingiungeva il pagamento della somma di € 1.550,13 in favore del locatore per canoni scaduti e spese condominiali non pagate.
L'opponente contestava che le somme ingiunte non erano dovute in quanto a) le parti avevano convenuto telefonicamente il recesso senza preavviso da parte del e b) non erano state fornite Pt_1 le copie delle spese condominiali;
il ricorrente esponeva di vantare un controcredito nei confronti del convenuto per la mancata restituzione del deposito cauzionale di € 900,00= e formulava domanda riconvenzionale per i danni subiti a causa delle condizioni di ammaloramento in cui versava l'immobile. si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto ex adverso ed esponeva che CP_1 le parti in data 28/03/2022 stipulavano contratto di locazione con durata di tre anni, decorrenti dal
1/04/2022, prorogabile di diritto per due anni, con canone di € 450,00= mensili ed un preavviso di tre mesi per la facoltà del conduttore di recedere dal contratto (doc. 2); con raccomandata 27/01/2023 il lamentava la presenza di umidità e muffe, con riserva di agire in giudizio per il risarcimento Pt_1 danni e la riduzione del canone (doc. 3); il ricorrente promuoveva procedimento di mediazione avente ad oggetto i vizi lamentati ed il preteso risarcimento danni, nel corso del quale le parti effettuavano un sopralluogo in data 29/05/2023 che evidenziava l'assenza di muffe e la presenza di tracce di condensa dovute ad incuria dello stesso inquilino (doc. 8); all'inizio dell'incontro di mediazione del
31/05/2023 il convenuto veniva insultato dal ricorrente, come formalmente contestato con mail in pari data dalla difesa del (doc. 10), rimasta priva di riscontro;
a seguito della chiusura della CP_1 mediazione con verbale negativo, il ricorrente provvedeva a sanare la morosità sino ad allora maturata senza più nulla eccepire;
in seguito il , con mail in data 3/07/2023 (doc. 11) comunicava la Pt_1 volontà di rilascio dell'immobile alla data del 31/07/2023, adducendo come motivazione la presenza di umidità, nonché il cambio di sede lavorativa;
il convenuto riscontrava detta comunicazione contestando l'illegittimità del recesso e, non ricevendo alcun riscontro, provvedeva alla risoluzione del contratto di locazione in data 4/10/2023, alla scadenza del preavviso contrattuale (doc. 13); il
[...]
riconsegnava le chiavi soltanto in data 31/10/2023; il ripreso possesso dell'immobile, Pt_1 CP_1 riscontrava il danneggiamento di diversi arredi, con conseguente necessità di riparazione o sostituzione per una spesa complessiva di € 4.304,89 (doc. 15); il non corrispondeva il Pt_1 pagamento dei canoni relativi alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2023, per l'importo totale di € 1.350,00 (doc. 16), né le spese condominiali per € 200,13 (doc. 17), per la somma complessiva di € 1.550,13; il convenuto, non ricevendo alcun utile riscontro alla lettera di messa in mora e diffida di pagamento del 10/11/2023 (doc. 18), richiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Il convenuto concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento: a) della somma di € 3.404,89 a titolo di risarcimento danni patrimoniali subiti;
b) della somma di € 3.000,00 per il danno non patrimoniale per ingiurie ex artt. 3, c. 1, in relazione all'art. 4, c. 1, lettera a) d.lgs. n. 7/2016, nonché al pagamento della corrispondente sanzione pecuniaria civile ex artt. 4, c. 1, lettera a) e 5 d.lgs. n. 7/2016 in favore della Cassa delle Ammende;
c) della somma di € 391,38 per spese del procedimento di mediazione del maggio 2023.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto, la causa all'udienza 25/03/2025 perviene in decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con termine per note conclusive fino al 18/03/2024.
Così brevemente riassunta la controversia e passando alla decisione, la domanda di parte ricorrente è infondata e deve essere pertanto rigettata.
Deve innanzitutto rilevarsi che le parti all'udienza di discussione hanno dato atto dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente della somma oggetto di ingiunzione, motivo per il quale deve ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento alla relativa domanda.
L'opponente non ha assolto l'onere della prova sul medesimo gravante in merito alle argomentazioni esposte nel ricorso. Non risulta infatti provata l'asserita pattuizione di rinuncia al preavviso: si osserva al riguardo che il
, seppur autorizzato al deposito del documento asseritamente consistente nella registrazione Pt_1 audio contenente detta pattuizione, ha depositata diversa produzione documentale, come tale tardiva.
Del pari il ricorrente non ha fornito la prova della lamentata presenza dei vizi: infatti, non risultano descritti e documentati gli asseriti stato di ammaloramento dell'immobile e gli asseriti danni subiti dal e dalla sua famiglia. Pt_1
La domanda riconvenzionale spiegata a tale riguardo dall'opponente va pertanto rigettata.
La domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto relativamente al risarcimento dei danni patrimoniali per ripristini e riparazioni è fondata.
Il ricorrente si è reso inadempiente in relazione all'art. 9 del contratto di locazione, che sancisce l'obbligo del conduttore di riconsegnare l'unità immobiliare “nello stato in cui l'ha ricevuta, ripulita
e imbiancata, pena il risarcimento del danno”.
Sulla base della documentazione prodotta dal convenuto, consistente nelle fotografie raffiguranti lo stato dell'immobile al momento della consegna e nelle fatture e ricevute di pagamento delle spese sostenute per i necessari ripristini (docc. 14 e 15), il ricorrente è tenuto al pagamento della somma di
€ 2.930,00=.
Quanto alle ulteriori domanda di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale ed a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione del maggio 2023, trattasi di domanda riconvenzionale inammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento azionata in via monitoria da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 620/2024, R.G. n. 1541/2024; CP_1
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
-condanna al pagamento a favore di della somma di € 2.930,00= a Parte_1 CP_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come da domanda;
-condanna altresì al rimborso in favore di delle spese del giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 4.237,00= per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria pari a € 190,24=
Bologna, 25/03/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi