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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 13737/2024 R.G.
Oggi 20/05/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. PINTO EDOARDO per parti ricorrenti, presenti personalmente;
l'Avv. CORVASCE ANTONIO, oggi sostituito dall'Avv. BASSI SIMONA, per parti resistenti.
L'Avv. Pinto chiede il rigetto dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione nei confronti degli eredi di . CP_1
Si oppone alla autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
Contesta le deduzioni di merito di parti resistenti, peraltro attinenti a circostanze che non possono essere oggetto di prova testimoniale.
Quanto agli assegni depositati dalla resistente , osserva che si tratta in un caso CP_2
dell'assegno di € 23.020 relativo alla cauzione del primo esperimento di asta dell'immobile poi effettivamente acquistato dalla Sig.ra al secondo tentativo;
infatti, l'assegno è Per_1
intestato al notaio . Inoltre, l'assegno di € 17.400 deriva dal conto di Per_2 Per_3
a titolo di acconto in vista del secondo esperimento di asta per l'acquisto
[...]
dell'immobile; si tratta, del pari, di assegno intestato al notaio.
Gli ulteriori due assegni di € 7.500 sono stati depositati in copia alterata, in particolare perché si tratterebbe di titoli cui è allegata pedissequa ricevuta da parte di . Trattasi di Persona_4
assegni con cui , padre di amico di , prestava a Persona_5 Parte_1 Persona_4
quest'ultimo dei soldi per il pagamento di debiti. In ogni caso non è provata la provenienza degli assegni dal conto corrente del . I capitoli di prova dedotti da controparte sono Per_4
inammissibili ed inidonei a tal fine. Viene autorizzato al deposito al fascicolo telematico del documento esibito, che corrisponderebbe alla copia degli assegni con pedissequa ricevuta.
pagina 1 di 11 Non è, peraltro, sostenibile che il Sig. sia indigente e, tuttavia, abbia versato cospicue Per_4
somme per il riacquisto dell'immobile.
Si riserva di meglio confutare le difese avversarie in caso di conversione del rito.
Si riporta per il resto in atti, chiedendo la concessione di termini istruttori ex art. 281-duodecies co. 4 c.p.c., insistendo per le istanze e conclusioni già formulate.
L'Avv. Bassi contesta quanto dedotto dalla controparte, in quanto basato su fotocopie e non originali. Ribadendo la richiesta di conversione del rito, si associa, in subordine, alla richiesta di termini per memorie istruttorie, al fine di meglio confutare le tesi avversarie e di prendere posizione sulla documentazione oggi esibita in udienza, che non ha potuto consultare previamente, nonché se del caso per disconoscere la sottoscrizione del Sig. . Per_4
Ribadisce che il procedimento deve essere demandato in mediazione, anche nei confronti dell'erede.
Insiste per l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
Si riporta, per il resto, alle istanze e conclusioni di cui agli atti già depositati.
Il Giudice rigetta la richiesta di conversione del rito, trattandosi di controversia di agevole definizione e di natura documentale, e tenuto conto che tutte le controversie attribuite al
Tribunale monocratico possono essere introdotte nelle forme del rito semplificato di cognizione a seguito della riforma c.d. Cartabia.
Il Giudice dichiara inammissibili i capitoli di prova testimoniale dedotti da parti resistenti, in quanto aventi ad oggetto circostanze da provarsi con deposito di documenti.
Il Giudice rigetta la richiesta di concessione di termini istruttori, in quanto la causa appare di natura documentale ed è matura per la decisione, e tenuto conto che le parti hanno già avuto modo di esporre le difese in atti, nonché di contestare le argomentazioni avversarie in udienza.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ordina che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
pagina 2 di 11 I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, riportandosi anche a quanto dedotto a verbale di data odierna.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 3 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 13737/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13737/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. PINTO EDOARDO CodiceFiscale_2
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CORVASCE Persona_4 C.F._3
ANTONIO
RESISTENTE nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti CORVASCE CP_2 C.F._4
ANTONIO e PASQUINO SOFIA
RESISTENTE nonché contro
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._5
RESISTENTE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile sulle seguenti conclusioni per parti ricorrenti pagina 4 di 11 “Ordinare ai signori , e di rilasciare, liberi da Persona_4 CP_1 Controparte_3
persone e cose anche interposte, l'immobile sito in Comune di Meolo (VE), Via Losson Centro
n. 57 catastalmente individuato come segue (…)
Condanna dei resistenti ai sensi dell'articolo 96 cpc per aver rifiutato senza motivo la ricezione della raccomandata persistendo nella indebita occupazione dell'immobile.
Rifusione spese e compenso professionale” per parti resistenti
“Dichiarare improcedibile la causa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex
D.LGS. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Autorizzare (…) ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ad integrare il contraddittorio con la chiamata in causa dei sig.ri e e, di conseguenza, chiede che il G.I. voglia Persona_3 Parte_1
differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei detti terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta stipulazione, tra i sig.ri Per_4
e la sig.ra ed in relazione all'immobile oggetto di causa, del
[...] Persona_3
contratto preliminare di compravendita di cui in narrativa;
in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta stipulazione, tra i sig.ri da una parte e la sig.ra Persona_4 Persona_3
ed il sig. dall'altra, sempre a far data dal mese di febbraio 2010, ed in relazione Parte_1 all'immobile oggetto di causa, di un contratto di locazione, per gli importi mensili di cui in narrativa o, in via estremamente gradata, di un contratto di comodato senza alcuna scadenza.
Accertare e dichiarare l'infondatezza e la mancanza di prova delle domande dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiararle inammissibili o respingerle nel merito.
Condannare gli attori al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi con i sig.ri: - , nato a [...] Testimone_1
Donà di Piave il 18/01/1974 e residente in [...], al vicolo Maretta Robusti, 63; - CP_4
, nato a [...] il [...]; - , nata a [...] il [...] e residente
[...] CP_5 in Preganziol, alla via Baratta Vecchia n. (TV), sulle seguenti circostanze: 1) “E' vero che il pagina 5 di 11 sig. , a far data nel mese di febbraio dell'anno 2010, si è accordato con la sig.ra Persona_4
e con il sig. per fargli riacquistare l'immobile oggetto di Persona_3 Parte_1
causa, di via Losson Centro n. 57, in Moeolo, previo pagamento rateale, fino al raggiungimento dell'importo pagato dalla sig.ra per l'acquisto all'asta di detto immobile, pari ad € Per_1
206.000,00; 2) E' vero che il sig. , in relazione al predetto immobile, per cui è Persona_4
causa, ha pagato, al sig. in contanti, i seguenti importi: da febbraio a maggio 2010, Pt_1
l'importo di € 890,00 mensili;
dal mese di giugno 2010 al mese di febbraio 2018, € 870,00 mensili;
dal mese di marzo 2018 al mese di febbraio 2024, € 970,00 mensili, nonché, sempre ratealmente ed in contanti, in quest'ultimo periodo, l'importo ulteriore di € 62.000,00, per l'IMU, la TASI, assicurazione sulla casa, spese del commercialista, ecc. relative al suddetto immobile oggetto di causa 3) E' vero che dal mese di febbraio dell'anno 2010, a fronte del pagamento delle suddette somme, la sig.ra ed il sig. hanno conferito al sig. Per_3 Pt_1
ed alla sua famiglia il possesso dell'immobile per cui è causa. Persona_4
- Con il solo sig. : “E' vero che dopo la vendita dell'immobile in questione agli Testimone_1
odierni ricorrenti, il sig. Suo tramite, ha offerto al sig. , in Parte_1 Persona_4
restituzione, la somma di € 50.000,00, affinché quest'ultimo rilasciasse detto immobile”.
- Con la sig.ra sulla seguente circostanza: “E' vero che il sig. Parte_4 Pt_1
o una sua persona preposta, sin dall'anno 2010, si recava, ogni mese, nella pasticceria del
[...]
sig. a prendere dei soldi dal sig. o, per conto di quest'ultimo, da suo figlio Per_4 Persona_4
?” Testimone_1
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti e hanno esposto di aver acquistato in data 25/03/2024 Parte_2 Parte_3
un immobile sito in Comune di Meolo (VE), Via Losson Centro n. 57, catastalmente individuato al Catasto dei Fabbricati Comune di Meolo Foglio 4 mappale 145 subalterno 1, Via
Losson Centro n. 57, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 8,5, superficie catastale totale mq.
234, totale escluse aree scoperte mq. 220, con rendita catastale di € 768,23; e mappale 145 subalterno 2, Via Losson Centro n. 57, piano T, categoria C/6, classe 7, mq. 34, superficie catastale totale mq. 39, con rendita catastale di € 61,46.
Dopo l'acquisto i medesimi ricorrenti appurarono che l'immobile era occupato dal Sig. Per_4 pagina 6 di 11 e dai suoi famigliari, senza titolo e per mera tolleranza dei precedenti proprietari. Per_4
Hanno, quindi, agito in giudizio rivendicando la proprietà dell'immobile e chiedendone il rilascio da parte degli occupanti.
Con decreto dd. 16/07/2024 il Giudice ha fissato udienza al 31/10/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta dd. 21/10/2024 si è costituito in giudizio il resistente
Persona_4
In esito alla prima udienza il Giudice ha rilevato che la difesa dei ricorrenti non aveva provveduto alla tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti nei confronti dei resistenti non costituiti e CP_1
(cfr. ordinanza dd. 01/11/2024 “rilevato che non sono stati rispettati i Controparte_3 termini a comparire per i resistenti e , in quanto CP_6 Controparte_3
la raccomandata ex art. 140 c.p.c. è stata inviata il 13/09/2024 e, pertanto, la notifica si è perfezionata al 23/09/2024, con la conseguenza che non sono intercorsi 40 giorni liberi prima dell'udienza di comparizione del 31/10/2024”). Il Giudice ha, dunque, disposto il rinnovo della notifica degli atti nei confronti dei resistenti non costituiti, onerando altresì i ricorrenti di esperire il tentativo di mediazione nei confronti delle controparti.
Alla successiva udienza del 23/01/2025 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, atteso il decesso della resistente , avvenuto il 26/12/2024, dopo che nei CP_6
confronti della medesima si era perfezionato al 07/11/2024 il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di nuova fissazione dell'udienza di comparizione parti.
I ricorrenti hanno, quindi, riassunto il processo nei confronti degli eredi di con CP_1
notifica impersonale e collettiva nell'ultimo domicilio della defunta. Gli atti di causa ed il decreto di fissazione dell'udienza in riassunzione sono stati tempestivamente notificati anche nei confronti delle altre parti e . Persona_4 Controparte_3
In vista della successiva udienza del 20/05/2025 si è costituita in giudizio , erede di CP_2
. CP_1
Le parti hanno discusso il ricorso all'udienza del 20/05/2025, in esito alla quale il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
*** pagina 7 di 11 La domanda formulata dai ricorrenti è manifestamente fondata, per i motivi di séguito indicati.
Invero, non è specificamente contestato che i ricorrenti siano proprietari dell'immobile sito in
Meolo (VE), identificato catastalmente in atti, né risulta contestato che i medesimi ricorrenti abbiano acquistato l'immobile dalla Sig.ra riconosciuta da entrambe le Persona_3
parti come precedente proprietaria dell'abitazione.
I resistenti hanno, invero, affermato di risiedere nell'immobile sin dal 1975, di loro proprietà sino al 23/02/2010, data in cui l'abitazione venne assegnata, per l'appunto, alla Sig.ra nell'ambito di procedura esecutiva contro Persona_3 Persona_4
Secondo i resistenti la Sig.ra ed il suo compagno in virtù di una Per_1 Parte_1
“storica amicizia”, si sarebbero accordati con il Sig. per fargli riacquistare l'immobile, Per_4 mediante il versamento immediato di € 55.420,00 e con successivo versamento rateale di €
150.580,00. Inoltre, i Sig.ri e avrebbero imposto al Sig. di pagare in Per_1 Pt_1 Per_4 contanti i versamenti rateali. In forza dell'accordo verbale concluso, il rogito sarebbe stato stipulato dopo l'integrale pagamento del prezzo.
Dunque, si legge nella comparsa di costituzione dei resistenti, “sin dall'anno 2010, il sig.
e la sig.ra ed il nipote posseggono detto Persona_4 CP_1 Controparte_3 immobile in virtù di un contratto di affitto, “con riscatto” finale. In via gradata, nella denegata ipotesi in cui il sig. Giudice non dovesse ritenere configurabile tale ultimo negozio giuridico, in ogni caso si tratterebbe, nel caso in esame, di un contratto di locazione o, in via estremamente gradata, di un contratto di comodato, ma certamente non può trattarsi, nel caso di specie, di una detenzione sine titulo”.
Per tali ragioni i resistenti hanno chiesto la chiamata in causa di e di Persona_3 Pt_1
che non è stata autorizzata dal Giudice, in quanto i resistenti pretendono di opporre ai
[...]
ricorrenti la sussistenza di un asserito contratto di locazione ovvero comodato stipulato con soggetti terzi, dei quali – tuttavia – non è necessaria l'evocazione in giudizio ai fini della medesima opponibilità.
Non si ravvisa, d'altro canto, nella fattispecie alcun rapporto plurilaterale.
Si tenga, poi, conto che, quand'anche operasse il principio emptio non tollit locatum, gli odierni locatori sarebbero proprio gli odierni ricorrenti, in quanto acquirenti del bene, come tali già pagina 8 di 11 parti del giudizio.
Di conseguenza non trattandosi di rapporto giuridico plurilaterale, né emergendo la necessità che la sentenza fosse pronunciata nei confronti di terzi, ma solo di valutare la opponibilità di un titolo – non provato, come di séguito si dirà – è stata rigettata l'istanza di chiamare in causa i precedenti proprietari dell'immobile.
Tanto premesso, i resistenti non hanno fornito alcuna prova a suffragio delle tesi spiegate, in quanto non vi è traccia documentale degli asseriti contratti stipulati dal Sig. con Persona_4
la Sig.ra Persona_3
Invero, la resistente ha depositato copia di n. 4 assegni, due peraltro emessi in CP_2
favore di tale Notaio , rispetto ai quali – a prescindere da ogni considerazione circa Per_2
autenticità e genuinità dei documenti – non è nota la causa dell'attribuzione.
La medesima resistente, poi, ha depositato copia di documento intitolato “Conteggio estintivo
Finanziamento n. 50 00176928”, della Veneto Banca del 30/03/2017, che sarebbe stato consegnato al Sig. dal Sig. Si tratterebbe, in tesi, del documento relativo Persona_4 Pt_1 all'estinzione del mutuo contratto dalla coppia – al fine di acquistare Per_1 Pt_1
l'immobile. Nondimeno, a prescindere da ogni altra considerazione circa provenienza, genuinità e significato del documento, esso non è idoneo a provare la sussistenza di alcun contratto tra la Sig.ra ed il Sig. in forza della quale la prima avrebbe Per_1 Persona_4
concesso al secondo il godimento titolato dell'immobile ovvero si sarebbe impegnata alla retrocessione.
Come evidenziato a verbale di data odierna, i capitoli di prova testimoniale dedotti dai resistenti sono inammissibili, in quanto aventi ad oggetto circostanze, segnatamente contratti, che si sarebbero dovuto provare con deposito di documenti.
Può, in definitiva, ritenersi accertato che i Sig.ri e sono proprietari dell'immobile Pt_2 Pt_3
di cui si controverte, che risulta occupato sine titulo dai resistenti.
Conseguentemente, i Sig.ri , , nonché gli eredi Persona_4 Controparte_3 CP_2 di dovranno rilasciare immediatamente l'immobile, libero da cose o persone, in CP_1
favore dei ricorrenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 – cause di valore pagina 9 di 11 indeterminabile di bassa complessità, valori minimi tenuto conto della assenza di questioni di fatto o di diritto complesse, della natura documentale della controversia, della manifesta infondatezza delle difese di parte resistente, che ha agevolato la definizione della controversia, nonché della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi – in € 3.809 per compensi, aumentati ad € 4.951,70 ai sensi dell'art. 4 co. 2
D.M. n. 55/2014; € 545 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
Da un lato è emerso, infatti, il carattere meramente dilatorio dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione proposta dai resistenti. Invero, in séguito all'ordinanza dd. 01/11/2024, i ricorrenti hanno avviato la procedura di ADR dinanzi all'organismo di mediazione, ma non emerge che in sede di mediazione, come del resto in sede di udienza, i resistenti abbiano avanzato alcuna proposta conciliativa ovvero abbiano manifestato alcun reale intendo di giungere ad una soluzione transattiva della controversia.
Di conseguenza, in un contesto in cui appariva lampante l'impossibilità di conciliare la lite, appare dilatoria anche la reiterazione dell'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente . Si consideri, del resto, che la medesima resistente si è costituita in CP_2
giudizio succedendo nel rapporto processuale alla madre nei confronti della CP_1 quale il tentativo di mediazione era già stato esperito. L'eccezione, pertanto, risulta anche infondata, oltre a contraddistinguersi in maniera evidente come un ulteriore tentativo di allungare i tempi del processo, mediante l'utilizzo strumentale e di mala fede degli strumenti di rito.
Dilatoria è apparsa, inoltre, la richiesta di conversione del rito, sguarnita di qualsivoglia ragione giustificativa, considerato anche che dopo la riforma Cartabia tutte le controversie attribuite alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica possono essere trattate con rito semplificato di cognizione.
Nel merito, poi, si evidenzia che i resistenti hanno addotto ragioni del tutto sfornite di prova, allegando la stipulazione di contratti di cui non vi è alcun riscontro documentale. L'illegittimità dell'occupazione è apparsa, quindi, evidente sin dalla lettura degli atti introduttivi, con la conseguenza che la difesa in giudizio è apparsa temeraria e tesa a pregiudicare la situazione dei pagina 10 di 11 ricorrenti.
Stimasi, dunque, equo condannare i resistenti costituiti – in solido – al pagamento di un'ulteriore somma di € 2.500 in favore dei ricorrenti, pari alla metà delle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Va, altresì, disposta la condanna dei resistenti costituiti al pagamento di € 500 ciascuno alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- CONDANNA parti resistenti , Persona_4 Controparte_3 CP_2
, nonché agli , all'immediato rilascio, in favore di
[...] Controparte_7
parti ricorrenti e , dell'immobile sito in Parte_2 Parte_3
Comune di Meolo (VE), Via Losson Centro n. 57, identificato al Catasto dei Fabbricati
Comune di Meolo Foglio 4 mappale 145 subalterno 1, Via Losson Centro n. 57, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 8,5, superficie catastale totale mq. 234, totale escluse aree scoperte mq. 220, con rendita catastale di € 768,23; e mappale 145 subalterno 2, Via
Losson Centro n. 57, piano T, categoria C/6, classe 7, mq. 34, superficie catastale totale mq. 39, con rendita catastale di € 61,46
- CONDANNA parti resistenti a rifondere in solido le spese di costituzione e patrocinio sostenute dai ricorrenti, liquidate in € 4.951,70 per compensi;
€ 545 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
- CONDANNA parti resistenti costituite e a pagare Persona_4 CP_2
in solido ai ricorrenti l'ulteriore somma di € 2.500 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
- CONDANNA parti resistenti costituite e a pagare Persona_4 CP_2
ciascuno alla cassa delle ammende la somma di € 500 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
- MANDA alla cancelleria per quanto di competenza ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Venezia, così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol pagina 11 di 11
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 13737/2024 R.G.
Oggi 20/05/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. PINTO EDOARDO per parti ricorrenti, presenti personalmente;
l'Avv. CORVASCE ANTONIO, oggi sostituito dall'Avv. BASSI SIMONA, per parti resistenti.
L'Avv. Pinto chiede il rigetto dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione nei confronti degli eredi di . CP_1
Si oppone alla autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
Contesta le deduzioni di merito di parti resistenti, peraltro attinenti a circostanze che non possono essere oggetto di prova testimoniale.
Quanto agli assegni depositati dalla resistente , osserva che si tratta in un caso CP_2
dell'assegno di € 23.020 relativo alla cauzione del primo esperimento di asta dell'immobile poi effettivamente acquistato dalla Sig.ra al secondo tentativo;
infatti, l'assegno è Per_1
intestato al notaio . Inoltre, l'assegno di € 17.400 deriva dal conto di Per_2 Per_3
a titolo di acconto in vista del secondo esperimento di asta per l'acquisto
[...]
dell'immobile; si tratta, del pari, di assegno intestato al notaio.
Gli ulteriori due assegni di € 7.500 sono stati depositati in copia alterata, in particolare perché si tratterebbe di titoli cui è allegata pedissequa ricevuta da parte di . Trattasi di Persona_4
assegni con cui , padre di amico di , prestava a Persona_5 Parte_1 Persona_4
quest'ultimo dei soldi per il pagamento di debiti. In ogni caso non è provata la provenienza degli assegni dal conto corrente del . I capitoli di prova dedotti da controparte sono Per_4
inammissibili ed inidonei a tal fine. Viene autorizzato al deposito al fascicolo telematico del documento esibito, che corrisponderebbe alla copia degli assegni con pedissequa ricevuta.
pagina 1 di 11 Non è, peraltro, sostenibile che il Sig. sia indigente e, tuttavia, abbia versato cospicue Per_4
somme per il riacquisto dell'immobile.
Si riserva di meglio confutare le difese avversarie in caso di conversione del rito.
Si riporta per il resto in atti, chiedendo la concessione di termini istruttori ex art. 281-duodecies co. 4 c.p.c., insistendo per le istanze e conclusioni già formulate.
L'Avv. Bassi contesta quanto dedotto dalla controparte, in quanto basato su fotocopie e non originali. Ribadendo la richiesta di conversione del rito, si associa, in subordine, alla richiesta di termini per memorie istruttorie, al fine di meglio confutare le tesi avversarie e di prendere posizione sulla documentazione oggi esibita in udienza, che non ha potuto consultare previamente, nonché se del caso per disconoscere la sottoscrizione del Sig. . Per_4
Ribadisce che il procedimento deve essere demandato in mediazione, anche nei confronti dell'erede.
Insiste per l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
Si riporta, per il resto, alle istanze e conclusioni di cui agli atti già depositati.
Il Giudice rigetta la richiesta di conversione del rito, trattandosi di controversia di agevole definizione e di natura documentale, e tenuto conto che tutte le controversie attribuite al
Tribunale monocratico possono essere introdotte nelle forme del rito semplificato di cognizione a seguito della riforma c.d. Cartabia.
Il Giudice dichiara inammissibili i capitoli di prova testimoniale dedotti da parti resistenti, in quanto aventi ad oggetto circostanze da provarsi con deposito di documenti.
Il Giudice rigetta la richiesta di concessione di termini istruttori, in quanto la causa appare di natura documentale ed è matura per la decisione, e tenuto conto che le parti hanno già avuto modo di esporre le difese in atti, nonché di contestare le argomentazioni avversarie in udienza.
Il Giudice, ritenuta la causa matura, visto l'art. 281-sexies c.p.c., ordina che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
pagina 2 di 11 I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti, riportandosi anche a quanto dedotto a verbale di data odierna.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 3 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 13737/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13737/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. PINTO EDOARDO CodiceFiscale_2
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CORVASCE Persona_4 C.F._3
ANTONIO
RESISTENTE nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti CORVASCE CP_2 C.F._4
ANTONIO e PASQUINO SOFIA
RESISTENTE nonché contro
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._5
RESISTENTE
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile sulle seguenti conclusioni per parti ricorrenti pagina 4 di 11 “Ordinare ai signori , e di rilasciare, liberi da Persona_4 CP_1 Controparte_3
persone e cose anche interposte, l'immobile sito in Comune di Meolo (VE), Via Losson Centro
n. 57 catastalmente individuato come segue (…)
Condanna dei resistenti ai sensi dell'articolo 96 cpc per aver rifiutato senza motivo la ricezione della raccomandata persistendo nella indebita occupazione dell'immobile.
Rifusione spese e compenso professionale” per parti resistenti
“Dichiarare improcedibile la causa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex
D.LGS. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Autorizzare (…) ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ad integrare il contraddittorio con la chiamata in causa dei sig.ri e e, di conseguenza, chiede che il G.I. voglia Persona_3 Parte_1
differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei detti terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta stipulazione, tra i sig.ri Per_4
e la sig.ra ed in relazione all'immobile oggetto di causa, del
[...] Persona_3
contratto preliminare di compravendita di cui in narrativa;
in via gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta stipulazione, tra i sig.ri da una parte e la sig.ra Persona_4 Persona_3
ed il sig. dall'altra, sempre a far data dal mese di febbraio 2010, ed in relazione Parte_1 all'immobile oggetto di causa, di un contratto di locazione, per gli importi mensili di cui in narrativa o, in via estremamente gradata, di un contratto di comodato senza alcuna scadenza.
Accertare e dichiarare l'infondatezza e la mancanza di prova delle domande dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiararle inammissibili o respingerle nel merito.
Condannare gli attori al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria, chiede ammettersi prova per testi con i sig.ri: - , nato a [...] Testimone_1
Donà di Piave il 18/01/1974 e residente in [...], al vicolo Maretta Robusti, 63; - CP_4
, nato a [...] il [...]; - , nata a [...] il [...] e residente
[...] CP_5 in Preganziol, alla via Baratta Vecchia n. (TV), sulle seguenti circostanze: 1) “E' vero che il pagina 5 di 11 sig. , a far data nel mese di febbraio dell'anno 2010, si è accordato con la sig.ra Persona_4
e con il sig. per fargli riacquistare l'immobile oggetto di Persona_3 Parte_1
causa, di via Losson Centro n. 57, in Moeolo, previo pagamento rateale, fino al raggiungimento dell'importo pagato dalla sig.ra per l'acquisto all'asta di detto immobile, pari ad € Per_1
206.000,00; 2) E' vero che il sig. , in relazione al predetto immobile, per cui è Persona_4
causa, ha pagato, al sig. in contanti, i seguenti importi: da febbraio a maggio 2010, Pt_1
l'importo di € 890,00 mensili;
dal mese di giugno 2010 al mese di febbraio 2018, € 870,00 mensili;
dal mese di marzo 2018 al mese di febbraio 2024, € 970,00 mensili, nonché, sempre ratealmente ed in contanti, in quest'ultimo periodo, l'importo ulteriore di € 62.000,00, per l'IMU, la TASI, assicurazione sulla casa, spese del commercialista, ecc. relative al suddetto immobile oggetto di causa 3) E' vero che dal mese di febbraio dell'anno 2010, a fronte del pagamento delle suddette somme, la sig.ra ed il sig. hanno conferito al sig. Per_3 Pt_1
ed alla sua famiglia il possesso dell'immobile per cui è causa. Persona_4
- Con il solo sig. : “E' vero che dopo la vendita dell'immobile in questione agli Testimone_1
odierni ricorrenti, il sig. Suo tramite, ha offerto al sig. , in Parte_1 Persona_4
restituzione, la somma di € 50.000,00, affinché quest'ultimo rilasciasse detto immobile”.
- Con la sig.ra sulla seguente circostanza: “E' vero che il sig. Parte_4 Pt_1
o una sua persona preposta, sin dall'anno 2010, si recava, ogni mese, nella pasticceria del
[...]
sig. a prendere dei soldi dal sig. o, per conto di quest'ultimo, da suo figlio Per_4 Persona_4
?” Testimone_1
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti e hanno esposto di aver acquistato in data 25/03/2024 Parte_2 Parte_3
un immobile sito in Comune di Meolo (VE), Via Losson Centro n. 57, catastalmente individuato al Catasto dei Fabbricati Comune di Meolo Foglio 4 mappale 145 subalterno 1, Via
Losson Centro n. 57, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 8,5, superficie catastale totale mq.
234, totale escluse aree scoperte mq. 220, con rendita catastale di € 768,23; e mappale 145 subalterno 2, Via Losson Centro n. 57, piano T, categoria C/6, classe 7, mq. 34, superficie catastale totale mq. 39, con rendita catastale di € 61,46.
Dopo l'acquisto i medesimi ricorrenti appurarono che l'immobile era occupato dal Sig. Per_4 pagina 6 di 11 e dai suoi famigliari, senza titolo e per mera tolleranza dei precedenti proprietari. Per_4
Hanno, quindi, agito in giudizio rivendicando la proprietà dell'immobile e chiedendone il rilascio da parte degli occupanti.
Con decreto dd. 16/07/2024 il Giudice ha fissato udienza al 31/10/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta dd. 21/10/2024 si è costituito in giudizio il resistente
Persona_4
In esito alla prima udienza il Giudice ha rilevato che la difesa dei ricorrenti non aveva provveduto alla tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti nei confronti dei resistenti non costituiti e CP_1
(cfr. ordinanza dd. 01/11/2024 “rilevato che non sono stati rispettati i Controparte_3 termini a comparire per i resistenti e , in quanto CP_6 Controparte_3
la raccomandata ex art. 140 c.p.c. è stata inviata il 13/09/2024 e, pertanto, la notifica si è perfezionata al 23/09/2024, con la conseguenza che non sono intercorsi 40 giorni liberi prima dell'udienza di comparizione del 31/10/2024”). Il Giudice ha, dunque, disposto il rinnovo della notifica degli atti nei confronti dei resistenti non costituiti, onerando altresì i ricorrenti di esperire il tentativo di mediazione nei confronti delle controparti.
Alla successiva udienza del 23/01/2025 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, atteso il decesso della resistente , avvenuto il 26/12/2024, dopo che nei CP_6
confronti della medesima si era perfezionato al 07/11/2024 il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di nuova fissazione dell'udienza di comparizione parti.
I ricorrenti hanno, quindi, riassunto il processo nei confronti degli eredi di con CP_1
notifica impersonale e collettiva nell'ultimo domicilio della defunta. Gli atti di causa ed il decreto di fissazione dell'udienza in riassunzione sono stati tempestivamente notificati anche nei confronti delle altre parti e . Persona_4 Controparte_3
In vista della successiva udienza del 20/05/2025 si è costituita in giudizio , erede di CP_2
. CP_1
Le parti hanno discusso il ricorso all'udienza del 20/05/2025, in esito alla quale il Giudice ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
*** pagina 7 di 11 La domanda formulata dai ricorrenti è manifestamente fondata, per i motivi di séguito indicati.
Invero, non è specificamente contestato che i ricorrenti siano proprietari dell'immobile sito in
Meolo (VE), identificato catastalmente in atti, né risulta contestato che i medesimi ricorrenti abbiano acquistato l'immobile dalla Sig.ra riconosciuta da entrambe le Persona_3
parti come precedente proprietaria dell'abitazione.
I resistenti hanno, invero, affermato di risiedere nell'immobile sin dal 1975, di loro proprietà sino al 23/02/2010, data in cui l'abitazione venne assegnata, per l'appunto, alla Sig.ra nell'ambito di procedura esecutiva contro Persona_3 Persona_4
Secondo i resistenti la Sig.ra ed il suo compagno in virtù di una Per_1 Parte_1
“storica amicizia”, si sarebbero accordati con il Sig. per fargli riacquistare l'immobile, Per_4 mediante il versamento immediato di € 55.420,00 e con successivo versamento rateale di €
150.580,00. Inoltre, i Sig.ri e avrebbero imposto al Sig. di pagare in Per_1 Pt_1 Per_4 contanti i versamenti rateali. In forza dell'accordo verbale concluso, il rogito sarebbe stato stipulato dopo l'integrale pagamento del prezzo.
Dunque, si legge nella comparsa di costituzione dei resistenti, “sin dall'anno 2010, il sig.
e la sig.ra ed il nipote posseggono detto Persona_4 CP_1 Controparte_3 immobile in virtù di un contratto di affitto, “con riscatto” finale. In via gradata, nella denegata ipotesi in cui il sig. Giudice non dovesse ritenere configurabile tale ultimo negozio giuridico, in ogni caso si tratterebbe, nel caso in esame, di un contratto di locazione o, in via estremamente gradata, di un contratto di comodato, ma certamente non può trattarsi, nel caso di specie, di una detenzione sine titulo”.
Per tali ragioni i resistenti hanno chiesto la chiamata in causa di e di Persona_3 Pt_1
che non è stata autorizzata dal Giudice, in quanto i resistenti pretendono di opporre ai
[...]
ricorrenti la sussistenza di un asserito contratto di locazione ovvero comodato stipulato con soggetti terzi, dei quali – tuttavia – non è necessaria l'evocazione in giudizio ai fini della medesima opponibilità.
Non si ravvisa, d'altro canto, nella fattispecie alcun rapporto plurilaterale.
Si tenga, poi, conto che, quand'anche operasse il principio emptio non tollit locatum, gli odierni locatori sarebbero proprio gli odierni ricorrenti, in quanto acquirenti del bene, come tali già pagina 8 di 11 parti del giudizio.
Di conseguenza non trattandosi di rapporto giuridico plurilaterale, né emergendo la necessità che la sentenza fosse pronunciata nei confronti di terzi, ma solo di valutare la opponibilità di un titolo – non provato, come di séguito si dirà – è stata rigettata l'istanza di chiamare in causa i precedenti proprietari dell'immobile.
Tanto premesso, i resistenti non hanno fornito alcuna prova a suffragio delle tesi spiegate, in quanto non vi è traccia documentale degli asseriti contratti stipulati dal Sig. con Persona_4
la Sig.ra Persona_3
Invero, la resistente ha depositato copia di n. 4 assegni, due peraltro emessi in CP_2
favore di tale Notaio , rispetto ai quali – a prescindere da ogni considerazione circa Per_2
autenticità e genuinità dei documenti – non è nota la causa dell'attribuzione.
La medesima resistente, poi, ha depositato copia di documento intitolato “Conteggio estintivo
Finanziamento n. 50 00176928”, della Veneto Banca del 30/03/2017, che sarebbe stato consegnato al Sig. dal Sig. Si tratterebbe, in tesi, del documento relativo Persona_4 Pt_1 all'estinzione del mutuo contratto dalla coppia – al fine di acquistare Per_1 Pt_1
l'immobile. Nondimeno, a prescindere da ogni altra considerazione circa provenienza, genuinità e significato del documento, esso non è idoneo a provare la sussistenza di alcun contratto tra la Sig.ra ed il Sig. in forza della quale la prima avrebbe Per_1 Persona_4
concesso al secondo il godimento titolato dell'immobile ovvero si sarebbe impegnata alla retrocessione.
Come evidenziato a verbale di data odierna, i capitoli di prova testimoniale dedotti dai resistenti sono inammissibili, in quanto aventi ad oggetto circostanze, segnatamente contratti, che si sarebbero dovuto provare con deposito di documenti.
Può, in definitiva, ritenersi accertato che i Sig.ri e sono proprietari dell'immobile Pt_2 Pt_3
di cui si controverte, che risulta occupato sine titulo dai resistenti.
Conseguentemente, i Sig.ri , , nonché gli eredi Persona_4 Controparte_3 CP_2 di dovranno rilasciare immediatamente l'immobile, libero da cose o persone, in CP_1
favore dei ricorrenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 – cause di valore pagina 9 di 11 indeterminabile di bassa complessità, valori minimi tenuto conto della assenza di questioni di fatto o di diritto complesse, della natura documentale della controversia, della manifesta infondatezza delle difese di parte resistente, che ha agevolato la definizione della controversia, nonché della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi – in € 3.809 per compensi, aumentati ad € 4.951,70 ai sensi dell'art. 4 co. 2
D.M. n. 55/2014; € 545 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.
Da un lato è emerso, infatti, il carattere meramente dilatorio dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione proposta dai resistenti. Invero, in séguito all'ordinanza dd. 01/11/2024, i ricorrenti hanno avviato la procedura di ADR dinanzi all'organismo di mediazione, ma non emerge che in sede di mediazione, come del resto in sede di udienza, i resistenti abbiano avanzato alcuna proposta conciliativa ovvero abbiano manifestato alcun reale intendo di giungere ad una soluzione transattiva della controversia.
Di conseguenza, in un contesto in cui appariva lampante l'impossibilità di conciliare la lite, appare dilatoria anche la reiterazione dell'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente . Si consideri, del resto, che la medesima resistente si è costituita in CP_2
giudizio succedendo nel rapporto processuale alla madre nei confronti della CP_1 quale il tentativo di mediazione era già stato esperito. L'eccezione, pertanto, risulta anche infondata, oltre a contraddistinguersi in maniera evidente come un ulteriore tentativo di allungare i tempi del processo, mediante l'utilizzo strumentale e di mala fede degli strumenti di rito.
Dilatoria è apparsa, inoltre, la richiesta di conversione del rito, sguarnita di qualsivoglia ragione giustificativa, considerato anche che dopo la riforma Cartabia tutte le controversie attribuite alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica possono essere trattate con rito semplificato di cognizione.
Nel merito, poi, si evidenzia che i resistenti hanno addotto ragioni del tutto sfornite di prova, allegando la stipulazione di contratti di cui non vi è alcun riscontro documentale. L'illegittimità dell'occupazione è apparsa, quindi, evidente sin dalla lettura degli atti introduttivi, con la conseguenza che la difesa in giudizio è apparsa temeraria e tesa a pregiudicare la situazione dei pagina 10 di 11 ricorrenti.
Stimasi, dunque, equo condannare i resistenti costituiti – in solido – al pagamento di un'ulteriore somma di € 2.500 in favore dei ricorrenti, pari alla metà delle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Va, altresì, disposta la condanna dei resistenti costituiti al pagamento di € 500 ciascuno alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- CONDANNA parti resistenti , Persona_4 Controparte_3 CP_2
, nonché agli , all'immediato rilascio, in favore di
[...] Controparte_7
parti ricorrenti e , dell'immobile sito in Parte_2 Parte_3
Comune di Meolo (VE), Via Losson Centro n. 57, identificato al Catasto dei Fabbricati
Comune di Meolo Foglio 4 mappale 145 subalterno 1, Via Losson Centro n. 57, piano T, categoria A/7, classe 1, vani 8,5, superficie catastale totale mq. 234, totale escluse aree scoperte mq. 220, con rendita catastale di € 768,23; e mappale 145 subalterno 2, Via
Losson Centro n. 57, piano T, categoria C/6, classe 7, mq. 34, superficie catastale totale mq. 39, con rendita catastale di € 61,46
- CONDANNA parti resistenti a rifondere in solido le spese di costituzione e patrocinio sostenute dai ricorrenti, liquidate in € 4.951,70 per compensi;
€ 545 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
- CONDANNA parti resistenti costituite e a pagare Persona_4 CP_2
in solido ai ricorrenti l'ulteriore somma di € 2.500 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
- CONDANNA parti resistenti costituite e a pagare Persona_4 CP_2
ciascuno alla cassa delle ammende la somma di € 500 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
- MANDA alla cancelleria per quanto di competenza ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.
Venezia, così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol pagina 11 di 11