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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 230 del 2025, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
ME RO ed elettivamente domiciliati come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SE San RU in data 11 dicembre 1999 e hanno dedotto che dalla loro unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente.
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
1 Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine perentorio assegnato, il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
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Alla stregua delle risultanze in atti, il collegio ritiene che la domanda vada accolta.
Infatti, si è perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898 in quanto: sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento di separazione n. 331 del 2016 R.G., conclusosi con sentenza n.
248 del 2019 depositata in data 20 marzo 2019; è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni: “La figlia che Per_1
continua ad abitare presso la casa materna, seppur maggiorenne, non ha raggiunto la propria indipendenza economica e, a tal fine, il sig. Parte_2
si impegna a versare la somma di euro 300,00 quale contributo di mantenimento della figlia non autonoma economicamente sul conto corrente intestato a n. 10000\00003123 acceso presso la Parte_3
filiale del Banco di Napoli di SE San RU (VV); tale somma verrà versata mensilmente e rivalutala annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio per come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente 2 pronunciando nell'ambito del procedimento n. 230 del 2025 R.G., così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SE
San RU, in data 11 dicembre 1999, tra e Parte_1 Parte_2
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte
[...]
motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SE San RU per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), del D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 49, parte II, serie A, anno
1999);
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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