Sentenza 4 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 9479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9479 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09479/2025REG.PROV.COLL.
N. 04288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4288 del 2025, proposto dal signor RO ST, rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione di Lecce, sezione terza, n. 333 del 4 marzo 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 la Cons. EM OR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 6 dicembre 2024 e depositato il 18 dicembre 2024, il sig. ST ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, prima sezione civile n. 3163/2017, pubblicata il 1 agosto 2017, notificata al Ministero della Difesa in data 7 marzo 2018, nella parte in cui (capo V) il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite nei confronti dei sigg. ZA DE HA, ME Kastriot, ME Resmi, GO SA e AJ EM nella misura di euro 14.000,00, oltre accessori, con distrazione in suo favore, e nella parte in cui (capo Y) è stato condannato alle spese di vite nei confronti di ME Rrapo, ME Kastriot, ME Resmi, ME Fatime, ME MI, ME LJ, ME TA, EM LE nella misura di euro 7.000,00, oltre accessori, con distrazione in suo favore.
1.1. In particolare, il ricorrente - premesso che la menzionata sentenza del Tribunale Civile di Lecce è stata in parte riformata e in parte confermata dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 826 del 2021, pubblicata in data 9 luglio 2021 - che al punto 11) ha disposto la condanna del Ministero della Difesa al pagamento della spese processuali del doppio grado di giudizio (tra gli altri) anche nei confronti di ME Fatime, ME MI, ME LJ, ME TA, ME Kastriot, ME Resmi e ME Rapo, liquidate per il primo grado in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori, e per il grado di appello in complessivi euro 10.800,00 (senza distrazione) – ha sostenuto di aver ricevuto dal Ministero della Difesa la somma complessiva di euro 33.581,86, anziché quella asseritamente dovuta di complessivi euro 47.444,00 poiché la Pubblica Amministrazione avrebbe pagato per intero le somme liquidate dalla Corte d’Appello di Lecce e solo parzialmente quelle liquidate dal Tribunale di Lecce dei predetti capi V e Y della sentenza n. 3163/2017. La tesi del ricorrente consiste nell’affermare che le spese processuali liquidate dalla Corte d’Appello di Lecce si dovrebbero sommare e non sostituire rispetto a quelle liquidate dal Tribunale di Lecce.
2. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la liquidazione di euro 13.826,14 quale residuo dovuto e la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, del Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Ha chiesto altresì di fissare a carico del Ministero della Difesa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., per ogni violazione e/o inosservanza successiva, con ulteriori interessi legali maturandi, nonché spese e competenze di giudizio.
3. Il T.a.r. per la Puglia, con la sentenza n. 333 del 2025, ha respinto il ricorso, poiché ha ritenuto che appare << condivisibile - anche solo attraverso la lettura della citata sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 826/2021, che testualmente afferma “In riforma della sentenza appellata” - l’eccezione sollevata dal Ministero della Difesa che rileva che, la menzionata sentenza della Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha liquidato le spese processuali anche per il primo grado di giudizio nei confronti di taluni dei soggetti difesi dall'Avvocato ricorrente (menzionati nei capi V e Y), liquidandole per il primo grado in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori, sicché detraendo le loro quote dalle cifre complessive di euro 14.000,00 + 7.000,00, indicate nei capi V e Y della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3163/2017, si arriva alla cifra complessiva di euro 33.581,86, già pagata dal Ministero della Difesa per le spese processuali di primo e secondo grado, come correttamente specificato nella esibita Relazione/nota ministeriale prot. n. 219031 del 16 dicembre 2024, con la precisazione - peraltro - che le spese processuali liquidate per il doppio grado di giudizio dalla Corte di Appello di Lecce nel punto 11) della sentenza n. 826/2021 non sono state distratte in favore dell’Avvocato odierno ricorrente>> .
4. Con l’appello in esame il signor ST ha impugnato la menzionata sentenza con un unico articolato motivo – “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 144 c.p.a. ed erroneità della sentenza per intrinseca illogicità e/o contraddittorietà della motivazione” – con il quale sostiene che “il giudice della Corte di appello, con l’accoglimento dell'impugnazione proposta dall’odierno appellante, in relazione alle domande rigettate in primo grado, ha disposto anche la relativa liquidazione delle spese legali sia con riferimento al primo grado di giudizio (in assenza di alcuna liquidazione), che per il secondo grado di giudizio, con l’ulteriore conseguenza che le spese legali liquidate con la sentenza di primo grado, che riguardavano domande e posizioni diverse rispetto a quelli che hanno formato oggetto del procedimento di secondo grado (e su cui è ormai caduto il giudicato), si vanno ad aggiungere (e non ha sostituire) a quelle liquidate con la sentenza di secondo grado” .
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
7.1. Preliminarmente osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario: in tali casi, il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso.
7.2. In via ulteriormente preliminare si rileva che la sentenza di primo grado del giudice amministrativo è stata impugnata solo in relazione al capo sulla liquidazione delle spese di giudizio da parte del Giudice civile, sicché sulle restanti statuizioni è sceso il giudicato.
8. Nel merito della contestazione circa la mancata sommatoria della liquidazione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio dinanzi al giudice di merito, la tesi è infondata poiché, ad una piana lettura della sentenza di appello, risulta chiaro che il Ministero convenuto è stato condannato, in solido con altro convenuto, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di una serie di assistiti dell’appellante e che le spese liquidate sono state euro 8.000,00 per il primo grado e, per l’appello, euro 10.000,00 ed euro 800,00 per spese, oltre agli accessori previsti ex lege .
8.1. Più in particolare, la sentenza di appello, al capo n. 11, ha riformato in parte i capi v) ed Y) della sentenza di primo grado in relazione ad alcune parti processuali.
Detto capo dispone chiaramente che le spese in tal modo liquidate sono riferite a quegli specifici soggetti e concernono il doppio grado di giudizio: la Corte di Appello, infatti, non ha usato la locuzione “ in parziale riforma ”, ovvero “ salvo quanto disposto dal Tribunale ”, ma ha direttamente e senz’altro liquidato le spese “ per il doppio grado di giudizio ”. Ne consegue che il Giudice amministrativo adito in ottemperanza, di fronte ad una tale statuizione di chiaro ed univoco significato, deve limitarsi a darvi applicazione, dovendo le pretese dell’interessato essere eventualmente veicolate, nelle forme di rito, avverso la sentenza della Corte di Appello.
Conseguentemente l’Amministrazione, dando effettiva e completa soddisfazione alla pretesa dell’appellante in esecuzione della sentenza del Giudice ordinario emessa in grado di appello, ha interamente liquidato quanto stabilito dal capo n. 11 della sentenza d’appello (euro 22.486,88) e le quote dei capi v) (euro 10.048,48) ed y) (euro 1.046,50) della sentenza di primo grado in relazione alle quali non vi è stata riforma in appello (cfr. all. n. 9).
9. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità del caso in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sull’appello in epigrafe (r.g. n. 4288/2025), lo respinge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UC RT, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
EM OR, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM OR | UC RT |
IL SEGRETARIO