Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 febbraio 2006 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 marzo 2008 |
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- 1. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
Con accordo decentrato sottoscritto nel 2011 in attuazione dell'art. 17 del CCNL 22/1/2004, la scrivente Amministrazione destina parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie alla previdenza integrativa per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 208, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Le suddette risorse sono gestite da un apposito organismo denominato “Comitato per la gestione della previdenza complementare per il personale del Corpo di P.L.”, a norma dell'art. 55 del CCNL 14/9/2000, costituito in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della L. n. 300/1970, il quale come forma … Si chiede il Vs. …
Leggi di più… - 2. Verifica Fiscale In Corso E Dichiarazione Integrativa: Cosa SuccedeGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 6 settembre 2025
Hai in corso una verifica fiscale e stai valutando se presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni? È una scelta delicata: la dichiarazione integrativa è uno strumento che permette al contribuente di rimediare spontaneamente a irregolarità, ma la sua efficacia dipende dal momento in cui viene presentata e dallo stato dei controlli in atto. Cos'è la dichiarazione integrativa La dichiarazione integrativa consente di: – Correggere errori commessi nella dichiarazione originaria – Dichiarare redditi omessi o costi non indicati – Regolarizzare il pagamento di imposte non versate – Usufruire del ravvedimento operoso, riducendo sanzioni e interessi, se presentata …
Leggi di più… - 3. Il contratto di cessione: caratteristiche fondamentali e possibili criticità nel contenzioso giudizialeLucia D'Angelo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Sezione I. Premesse ai fondamenti caratteristici del contratto di cessione – 1. Il diagramma di un predicato soggettivo e oggettivo – 2. L'interiore cogenza di una negoziale giuridicità – 3. Il contratto di cessione – 3.1. L'efficienza operativa – 4. La compiutezza dommatica della “cessione” – 4.1. Il petitum della cessione contrattuale – Sezione II. Un'analisi cognitiva del “concept” di diritto e del “concept” giudiziale. Sanabili e insanabili criticità – 1. Il predicato “di diritto” – 2. Il predicato “giudiziale” – 3. Le peculiarità disgiuntive o ingiuntive di “teorica” e “giudiziale” natura – 4. La sistematica civilistico-procedurale: un “punto” di conclusiva riflessione …
Leggi di più… - 4. Pagina Diritto EconomiaWebit.It · https://www.filodiritto.com/
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/11/2018, n. 51815Provvedimento: 5 1815-18 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ✓ imposto dalla leggeREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. 11 Giacomo Paoloni UP - 31/05/2018 R.G.N. 29453/2017 Francesco Maria Silvio Bonito Ugo De Crescienzo Carlo Zaza Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Andrea Montagni Alessandro Maria Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M.D. nato a [...] avverso la sentenza del 21/10/2016 …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2016, n. 15286Provvedimento: [15286/16 E T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione sentenza - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CGARS di ottemperanza SEZIONI UNITE CIVILI in materia elettorale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1428/2015 Primo Presidente f.f. Dott. RENATO RORDORF Cron. 15286 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rep. Presidente Sezione Dott. VITTORIO NOBILE - Ud. 22/03/2016 Rel. Pres. Sezione Dott. GIOVANNI MAMMONE - PU Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Dott. ST PETITTI Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere Consigliere - Dott. CARLO DE CHIARA Consigliere - Dott. RAFFAELE FRASCA ha pronunciato la seguente оц SENTENZA sul ricorso …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2015, n. 29316Provvedimento: 29 316 /1 5 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : SEZIONI UNITE PENALI Composta da . Giorgio Santacroce - Presidente - Sent. n. sez. 4 UP 26/02/2015 Severo Chieffi R.G.N. 11656/14 Amedeo Franco Giovanni Conti Silvio Amoresano Maurizio Fumo CC AR Blaiotta - Relatore - Patrizia Piccialli Giorgio Fidelbo ha pronunciato la seguente : : SENTENZA sul ricorso proposto da : De ST ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2013 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente CC AR Blaiotta; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine …Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 9487Provvedimento: Pubblicato il 02/12/2025 N. 09487/2025REG.PROV.COLL. N. 02395/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2024, proposto da Soc. OL Fiorita s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Valeri, Giulia Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11. contro Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 29/11/2024, n. 857Provvedimento: Sentenza n. 857/2024 Depositato il 29/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: DI SANTE ATTILIO, Presidente e Relatore BAIOCCO ALBERTO, Giudice ROMANO GARGARELLA GIUSEPPE, Giudice in data 13/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 404/2024 depositato il 15/05/2024 proposto da Comune di L'Aquila - Palazzo Fibbioni -Via San Bernadino 67100 L'Aquila AQ elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
- Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE , 2004/9/CE , 2004/36/CE , 2004/49/CE , 2004/50/CE , 2004/54/CE , 2004/80/CE , 2004/81/CE , 2004/83/CE , 2004/113/CE ((, 2005/14/CE)) , 2005/19/CE, 2005/28/CE, 2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE , di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall' articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005 .
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. - Art. 2. (Modifica all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11) 1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , e' sostituito dal seguente:
"4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa". Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell' art. 10, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , cosi' come modificato dalla presente legge cosi' recita:
«Art. 10 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie puo' proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunita' europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma , e 120, secondo comma, della Costituzione , secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni normative delle medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresi', all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.».