TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1850/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1850/2021 promossa da:
(C.F. ), in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CUMINO SILVIA Parte_1 P.IVA_1
Opponente contro
C.F. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CORTI NEDO Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- Cessione del credito-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 308/2021 dell'intestato Tribunale con il Parte_2
quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.716,47, oltre interessi di mora e spese legali in favore della richiedente dichiaratasi cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1
in forza di fattura n. NOEE17000071 del 28/02/2017, eccependo l'avvenuto Controparte_2
pagamento della somma di € 46.763,00 portata dalla fattura con ordinativo di pagamento n. 4156 del
19.4.2021, comportante la revoca del monitorio opposto, nonché la inapplicabilità degli interessi ex
Dlgs 2002 n. 231, operante, per effetto delle modifiche apportate dal Dlgs 2012 n. 192, per i contratti pagina 1 di 4 e/o transazioni commerciali conclusi con una PA allorquando svolgente attività sottoposta alla disciplina di cui al dlvo n. 163/2006 (oggi 2016 n.50), consistente nella acquisizione di beni e servizi mediante gare ad evidenza pubblica prescritte dal Codice dei contratti pubblici, ipotesi nella specie non ricorrente, essendovi stato affidamento diretto, per continuazione di contratto preesistente. Ha quindi chiesto “riconoscere l'avvenuto pagamento della somma complessiva di € 46.763,00, relativa alla fattura n. NOEE17000071 DEL 28.2.2017 D € 46.763,00 e , per l'effetto,revocare e/o annullare Per_1
il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla .Condannare in ogni caso il convenuto al Controparte_3
pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
ha resistito all'opposizione eccependone preliminarmente la tardività e Controparte_1
conseguente improcedibilità; ha quindi di avere ricevuto il pagamento dalla società cedente da imputarsi ex art. 1194 c.c. prima agli interessi e in seguito a capitale ed ha reiterato la richiesta di corresponsione degli interessi moratori ex d.lvo 231/2002, in quanto applicabile a tutte le ipotesi di transazione commerciale, ferma la disponibilità al raggiungimento di un accordo bonario. Ha quindi chiesto “in via preliminare dichiarare improcedibile il giudizio …nel merito dichiarare che, per la causale di cui alla narrativa, è tenuto a pagare per la Controparte_4
causale esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e richiamata e riproposta con il presente atto a favore dell'istante la somma per capitale di euro 46.763,00 e per interessi di Controparte_1 mora nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere dalla data di scadenza della fattura e ammontanti alla data del 20/1/2021 ad euro 13.908,47, oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, e così complessivamente euro 60.716,47, oltre i successivi interessi di mora maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, sulla predetta fattura sino alla data del saldo, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto e disattendere l'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze, quali rimb. forf. 15%, iva 22%, cpa 4%, come per legge”.
Trattenuta la causa in decisione come in epigrafe, nella comparsa conclusionale l'opposta ha chiesto
“in via preliminare dichiarare improcedibile il giudizio in quanto l'opposizione è stata promossa tardivamente, nel merito dichiarare che, per la causale di cui alla narrativa,
[...]
è debitrice per la causale esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e Controparte_4
pagina 2 di 4 richiamata e riproposta con il presente atto a favore dell'istante la somma di per Controparte_1
capitale di euro 46.763,00 e stante i pagamenti intervenuti deve essere condannata a pagare per interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere dalla data di scadenza della fattura e ammontanti alla data del 27-12-2024 euro 14.882,16 oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, oltre i successivi interessi di mora maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, sulla predetta fattura sino alla data del saldo;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto e disattendere l'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze, quali rimb. forf. 15%, iva 22%, cpa 4%, come per legge da distrarsi a favore del procuratore costituito.”
***************
L'opposizione va dichiarata inammissibile perché tardiva.
Per come eccepito dall'opposta il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 19.3.2021 (v. all.n. 03 del fascicolo di parte) e l'atto di opposizione in data 3.5.2021 (v. doc. all.n. 5 fascicolo parte opposta e all. IV° del fascicolo dell'opponente). Scadendo il termine di cui all'art. 641 c.p.c. in data
28.4.2021 ne discende che l'opposizione in esame è stata proposta tardivamente.
Parte Sul punto l non ha ritualmente dedotto in corso di giudizio e le allegazioni di cui in comparsa conclusionale, secondo cui il monitorio le sarebbe stato notificato in data 22.3.2024 e l'opposizione sarebbe stata sollevata in data 2.5.2021, non sono in alcun modo riscontrabili in atti;
peraltro nessuna rilevanza potrebbe essere accordata al riferimento alla data di protocollo del decreto ingiuntivo
(anch'essa deprivata di conforto documentale in atti), trattandosi di atto interno distinto dalla notificazione del provvedimento e come tale inidoneo ad incidere sulla decorrenza del termine di opposizione.
Ne discende la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto opposto (pur essendo tra le parti pacifica l'estinzione del debito per sorte capitale).
Le spese di giudizio, suscettibili di compensazione per metà, in considerazione dell'incontroverso andamento della vertenza e della condotta processuale dell'ingiunta, devono per residua metà essere parte a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in relazione allo scaglione di valore in cui rientra il credito ed alla contenuta pagina 3 di 4 attività difensiva espletata.
Segue infine la richiesta distrazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'opposizione inammissibile perché tardiva ed il decreto opposto esecutivo;
condanna l' al pagamento in favore dell'opposta delle spese del giudizio che, previa Parte_2 compensazione nella misura della metà, si liquidano in complessivi € 2108,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.
Cosenza, 1 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1850/2021 promossa da:
(C.F. ), in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CUMINO SILVIA Parte_1 P.IVA_1
Opponente contro
C.F. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. CORTI NEDO Controparte_1 P.IVA_2
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- Cessione del credito-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 308/2021 dell'intestato Tribunale con il Parte_2
quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 60.716,47, oltre interessi di mora e spese legali in favore della richiedente dichiaratasi cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1
in forza di fattura n. NOEE17000071 del 28/02/2017, eccependo l'avvenuto Controparte_2
pagamento della somma di € 46.763,00 portata dalla fattura con ordinativo di pagamento n. 4156 del
19.4.2021, comportante la revoca del monitorio opposto, nonché la inapplicabilità degli interessi ex
Dlgs 2002 n. 231, operante, per effetto delle modifiche apportate dal Dlgs 2012 n. 192, per i contratti pagina 1 di 4 e/o transazioni commerciali conclusi con una PA allorquando svolgente attività sottoposta alla disciplina di cui al dlvo n. 163/2006 (oggi 2016 n.50), consistente nella acquisizione di beni e servizi mediante gare ad evidenza pubblica prescritte dal Codice dei contratti pubblici, ipotesi nella specie non ricorrente, essendovi stato affidamento diretto, per continuazione di contratto preesistente. Ha quindi chiesto “riconoscere l'avvenuto pagamento della somma complessiva di € 46.763,00, relativa alla fattura n. NOEE17000071 DEL 28.2.2017 D € 46.763,00 e , per l'effetto,revocare e/o annullare Per_1
il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla .Condannare in ogni caso il convenuto al Controparte_3
pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
ha resistito all'opposizione eccependone preliminarmente la tardività e Controparte_1
conseguente improcedibilità; ha quindi di avere ricevuto il pagamento dalla società cedente da imputarsi ex art. 1194 c.c. prima agli interessi e in seguito a capitale ed ha reiterato la richiesta di corresponsione degli interessi moratori ex d.lvo 231/2002, in quanto applicabile a tutte le ipotesi di transazione commerciale, ferma la disponibilità al raggiungimento di un accordo bonario. Ha quindi chiesto “in via preliminare dichiarare improcedibile il giudizio …nel merito dichiarare che, per la causale di cui alla narrativa, è tenuto a pagare per la Controparte_4
causale esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e richiamata e riproposta con il presente atto a favore dell'istante la somma per capitale di euro 46.763,00 e per interessi di Controparte_1 mora nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere dalla data di scadenza della fattura e ammontanti alla data del 20/1/2021 ad euro 13.908,47, oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, e così complessivamente euro 60.716,47, oltre i successivi interessi di mora maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, sulla predetta fattura sino alla data del saldo, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto e disattendere l'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze, quali rimb. forf. 15%, iva 22%, cpa 4%, come per legge”.
Trattenuta la causa in decisione come in epigrafe, nella comparsa conclusionale l'opposta ha chiesto
“in via preliminare dichiarare improcedibile il giudizio in quanto l'opposizione è stata promossa tardivamente, nel merito dichiarare che, per la causale di cui alla narrativa,
[...]
è debitrice per la causale esposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e Controparte_4
pagina 2 di 4 richiamata e riproposta con il presente atto a favore dell'istante la somma di per Controparte_1
capitale di euro 46.763,00 e stante i pagamenti intervenuti deve essere condannata a pagare per interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere dalla data di scadenza della fattura e ammontanti alla data del 27-12-2024 euro 14.882,16 oltre ad euro 45,00 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, oltre i successivi interessi di mora maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, sulla predetta fattura sino alla data del saldo;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto e disattendere l'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze, quali rimb. forf. 15%, iva 22%, cpa 4%, come per legge da distrarsi a favore del procuratore costituito.”
***************
L'opposizione va dichiarata inammissibile perché tardiva.
Per come eccepito dall'opposta il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec in data 19.3.2021 (v. all.n. 03 del fascicolo di parte) e l'atto di opposizione in data 3.5.2021 (v. doc. all.n. 5 fascicolo parte opposta e all. IV° del fascicolo dell'opponente). Scadendo il termine di cui all'art. 641 c.p.c. in data
28.4.2021 ne discende che l'opposizione in esame è stata proposta tardivamente.
Parte Sul punto l non ha ritualmente dedotto in corso di giudizio e le allegazioni di cui in comparsa conclusionale, secondo cui il monitorio le sarebbe stato notificato in data 22.3.2024 e l'opposizione sarebbe stata sollevata in data 2.5.2021, non sono in alcun modo riscontrabili in atti;
peraltro nessuna rilevanza potrebbe essere accordata al riferimento alla data di protocollo del decreto ingiuntivo
(anch'essa deprivata di conforto documentale in atti), trattandosi di atto interno distinto dalla notificazione del provvedimento e come tale inidoneo ad incidere sulla decorrenza del termine di opposizione.
Ne discende la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto opposto (pur essendo tra le parti pacifica l'estinzione del debito per sorte capitale).
Le spese di giudizio, suscettibili di compensazione per metà, in considerazione dell'incontroverso andamento della vertenza e della condotta processuale dell'ingiunta, devono per residua metà essere parte a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in relazione allo scaglione di valore in cui rientra il credito ed alla contenuta pagina 3 di 4 attività difensiva espletata.
Segue infine la richiesta distrazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'opposizione inammissibile perché tardiva ed il decreto opposto esecutivo;
condanna l' al pagamento in favore dell'opposta delle spese del giudizio che, previa Parte_2 compensazione nella misura della metà, si liquidano in complessivi € 2108,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.
Cosenza, 1 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4