Ordinanza 24 ottobre 2024
Massime • 1
L'esdebitazione va concessa, in conformità alla lettera dell'art. 142 l.fall. e allo spirito dell'istituto, al ricorrere del requisito della "meritevolezza", potendo escludersi solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico, e, pertanto, il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, sia sussistente un soddisfacimento dei creditori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/10/2024, n. 27562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27562 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
ii) considerando tutto l’attivo ripartito e tutto il passivo delle masse (società e soci) i creditori erano stati soddisfatti nella misura del 6,8%, che saliva al 13,5% tenuto conto dell’attivo ripartito e del passivo della sua sola massa;
iii) la liquidazione dei beni aveva consentito, quanto alla società, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati ex art. 2775 c.c. e, in misura parziale, anche dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e dei creditori ipotecari;
iv) con specifico riguardo al Fallimento AN RR, la liquidazione dei beni aveva consentito il soddisfacimento dei creditori ipotecari particolari nella misura del 17,77% e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1 c.c. nella misura dello 0,81 %; v) poteva quindi dirsi che tutti i creditori concorsuali erano stati, chi più chi meno, da lui soddisfatti . 1.5. –La Corte d’appello di Venezia, con decreto del 1.7.2022, ha respinto il reclamo. Premesso che ricorreva il requisito soggettivo della cd. meritevolezza, ma che, con riguardo al requisito oggettivo, andava disattesa ogni interpretazione dell’art. 142 l.fall. che, rendendo di fatto ininfluente la percentuale di soddisfazione dei creditori, si sarebbe tradotta in una sostanziale 3 di 11 abrogazione del dato normativo, ha osservato che: i) dalla relazione del curatore risultava un passivo della società di € 1.486.269,00 e un passivo del socio RR AN di € 211.486,00; ii) l’attivo distribuito alla “massa Cor.Cast” era stato di € 1.162,00 e quello distribuito alla “massa RR AN” di € 21.983,00, sicché, sommando le due masse (escluse quelle degli altri soci illimitatamente responsabili) risultava che, a fronte di passività per € 1.697.755,00, erano stati pagati debiti per € 23.145,00, con conseguente irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori sociali e personali del reclamante, di poco superiore all’ 1% dell’ammontare del passivo fallimentare costituito dalle due masse;
iii) non era possibile fare riferimento ai diversi dati indicati nel reclamo in quanto: a) erano stati considerati tutti i pagamenti effettuati, inclusi quelli dei debiti personali degli altri soci illimitatamente responsabili;
b) il passivo totale e quello della “massa RR AN” erano stati indicati nelle minori somme di € 2.524.220,69 ed € 116.327,67 senza un’analitica confutazione dei dati contenuti nella relazione del curatore (il reclamante si era limitato ad indicare che si trattava di importi calcolati «senza tenere conto delle duplicazioni derivanti dalla solidarietà tra masse»); c) non era possibile attribuire il medesimo peso alla percentuale di soddisfazione dei creditori del socio e della società, dal momento che i debiti del socio reclamante (asseritamente pagati nella misura del 13,05%) risultavano in termini assoluti, dagli stessi dati indicati dal reclamante, pari a meno del 5% delle complessive passività. 1.6. – Avverso detto decreto AN RR propone ricorso affidato ad un unico motivo;
nessuna delle parti intimate svolge difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. – Il ricorrente denunzia violazione e/o erronea applicazione dell’art. 142, comma 2, l. fall. e dell’art. 12 preleggi, deducendo che presupposto fondamentale – e imprescindibile – per ottenere il «beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti» è la meritevolezza del fallito, nel caso in esame pacifica. 4 di 11 Osserva che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la condizione oggettiva si realizza anche quando talune categorie di creditori non sono stati pagati affatto, dovendosi intendere la parzialità rapportata al numero complessivo dei creditori, e non alle specifiche categorie di crediti, poiché una diversa interpretazione restrittiva introdurrebbe una distinzione tra i fallimenti con creditori privilegiati di modesta consistenza e gli altri, disancorando l’istituto della esdebitazione dalla condotta del fallito, con l’ulteriore conseguenza di ammettere l’esdebitazione «solo in presenza di una situazione patrimoniale che avrebbe consentito l’accesso al concordato» ovvero di attribuire all’istituto un ruolo del tutto marginale (cfr. Cass. Sez. U, 24214/2011; Cass. 17386/2015, 9971/2017, 16263/2020). Sostiene che va dunque data preponderante importanza al requisito soggettivo della meritevolezza rispetto a quello oggetto della soddisfazione dei creditori (cfr. Cass. 7550/2018). Assume che le argomentazioni della corte distrettuale sul requisito del soddisfacimento dei creditori concorsuali non si armonizzano con la citata pronuncia delle sezioni unite, secondo la quale il beneficio spetta, «in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il “favor” per l’istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto». Definisce semplicistica l’affermazione che la percentuale di soddisfacimento è irrisoria in rapporto all’«ammontare del passivo fallimentare costituito dalle due masse» poiché, secondo Cass. 16263/2020 l’espressione “creditori concorsuali” di cui all’art. 142, comma 2, l.fall. ricomprende, «a fronte del fallimento del socio in estensione, quelli sociali e quelli particolari». Evoca sul punto Cass. 15246/2022, in base alla quale «in tema di esdebitazione, la definizione di soddisfacimento irrisorio resta 5 di 11 parametrata a percentuali minime e in effetti tali da considerarsi irrilevanti, per modo da poter esser ritenuta dal giudice del merito solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non sia tale da rappresentare il concetto neppure parzialmente». Sottolinea che invece nel caso in esame tutti i creditori concorsuali sono stati, chi più chi meno, soddisfatti, sicché, nel silenzio della legge e in presenza di un riparto con attribuzioni – sia pure minime – a tutti i creditori concorrenti, non sarebbe dato all’interprete stabilire quale possa essere la soglia al di sotto della quale si debba escludere che vi sia stato soddisfacimento parziale. Osserva che alla data della pronuncia (13.7.2022) la Corte di Appello di Venezia avrebbe potuto quantomeno interpretare l’art. 142 l.fall. alla luce delle nuove norme in materia di esdebitazione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di seguito CIII), che di lì a pochi giorni sarebbero entrate in vigore. Invoca, a conforto, un precedente di un diverso giudice di merito (Corte di Appello di Bologna del 18.2.2022) secondo cui «il requisito oggettivo per l’esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi ultimi a chiedere la liberazione dai debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi. Da tanto deriva che – se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell’ordinamento attuale del parametro oggettivo – esso dovrebbe essere svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore». 3. – Il ricorso merita accoglimento. 4. – E’ appena il caso di richiamare brevemente il consolidato indirizzo nomofilattico in base al quale il cd. “requisito oggettivo”, cui è condizionato il beneficio della esdebitazione (e dunque l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, l.fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte”, e tale condizione s’intende realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e 6 di 11 coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge delega n. 80/2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. Sez. U, 24214/2011; Cass. 9767/2012, 16620/2016). 4.1. – Si è poi ulteriormente precisato che, proprio alla stregua del riferito approdo nomofilattico, l’art. 142 comma 2 l.fall. dev’essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della norma (cd. “requisito soggettivo”), il beneficio dell’esdebitazione va di regola concesso, a meno che (come del resto recita espressamente la norma) i creditori concorsuali «non siano stati soddisfatti neppure in parte», e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero, si è aggiunto, siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”; precisazione, quest’ultima, elaborata al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione (di per sé vaga) di “prudente apprezzamento del giudice” e, soprattutto, nel tentativo di scongiurare, o quantomeno attenuare, il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce variegate sul territorio nazionale e magari difformi pur in presenza di situazioni identiche (cfr. Cass. 7550/2018, 15586/2018, 16263/2020, 15246/2022, 15155/2024 e, da ultimo, 19893/2024). 4.2. – Va subito sottolineato che tutte le pronunce di questa Corte ricordano immancabilmente come l’individuazione di quella parziale soddisfazione (che, al ricorrere degli ulteriori presupposti soggettivi, dà accesso al beneficio esdebitatorio) debba essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma interna e, si è aggiunto, anche con il "favor" per l’omologo istituto unionale del discharge of debts di cui al Tit. III della citata direttiva Insolvency (Cass. 15155/2024), che ha infatti indotto il legislatore nazionale ad eliminare il “requisito oggettivo” dalle “condizioni per l’esdebitazione” indicate nell’art. 280 CCII. 7 di 11 Del resto, già nella Relazione governativa al d.lgs. n. 5 del 2006 si leggeva che «l’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie», in linea con l’istituto del c.d. discharge previsto dalla legislazione americana e di alcuni paesi europei, al fine di consentire al fallito il c.d. fresh start ed eliminare il fenomeno delle attività “sommerse”. 4.3. – Ma soprattutto preme evidenziare che, grazie a questa piena consapevolezza della ratio ispiratrice della legislazione in materia, nazionale e sovranazionale, si è avuto cura di precisare che questa natura “affatto irrisoria” dev’essere riscontrata solo ove il concreto “soddisfacimento” non sia tale da rappresentare il relativo concetto neppure parzialmente, e in ogni caso «tenuto conto di tutte le risultanze della procedura» (Cass. 15246/2022). 5. – Può dunque affermarsi che l’accertamento della natura “affatto irrisoria” in questione non debba in alcun modo ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori. E ciò non tanto perché il secondo comma dell’art. 142 l.fall. si limita, innegabilmente, ad escludere il beneficio quando non vi sia stata soddisfazione alcuna (“neppure in parte”, laddove per “parte” potrebbe, in teoria, intendersi anche un solo euro), senza prevedere alcuna soglia o misura minimale di soddisfacimento;
tanto che proprio su questa base è stata ritenuta inammissibile la relativa questione di costituzionalità (v. Cass. 16263/2020). Quanto, piuttosto, perché l’indirizzo nomofilattico di cui si è dato conto ha consegnato al prudente apprezzamento del giudice di merito una valutazione che non può ridursi ad una mera operazione “matematica”, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un’interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel "favor" esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente, unionalmente (ed ora anche evolutivamente) orientata. 5.1. – Non è un caso, del resto, che l'art. 20 della “Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 8 di 11 giugno 2019 sui quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e l’efficienza delle procedure concorsuali” (cd. direttiva Insolvency) impone di assicurare all'imprenditore-persona fisica l'accesso ad almeno una procedura diretta ad un integrale discharge of debts, prescrivendo che, qualora gli Stati membri condizionino l'esdebitazione al parziale pagamento dei creditori – come è avvenuto nell’art. 142 l.fall. – la misura di tale pagamento debba essere, appunto, proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che, nel fissarla, si debba tener conto «dell'equo interesse dei creditori», laddove l’aggiunta dell’aggettivo “equo” è la cifra dell’attenzione rivolta al debitore. 5.2. – Va anche considerato che l’art. 23, par. 2, lett. e) della direttiva (UE) 2019/1023 consente agli Stati membri di negare o limitare l’esdebitazione, ovvero prevedere tempi più lunghi, solo in circostanze ben definite, tra le quali viene esemplificativamente indicato il caso in cui «non è coperto il costo della procedura che porta all’esdebitazione», assimilabile all’ipotesi di insufficienza dell’attivo a coprire financo i costi prededucibili (i quali, si rileva, a rigore nemmeno rientrano espressamente tra le categorie di debiti esclusi dall’esdebitazione ex art. 142, comma 3, l.fall., rimaste invariate nel corrispondente art. 278, comma 6, CCII). 5.3. – Quest’ultimo aspetto induce anzi a ritenere che, pur riferendosi inequivocabilmente l’art. 142 l.fall. alla categoria dei “creditori concorsuali”, del soddisfacimento della categoria dei creditori prededucibili possa comunque tenersi conto sotto il profilo della misura della soddisfazione dei primi, essendo innegabile che l’attivo fallimentare sia destinato anche (ed anzi prioritariamente) a far fronte ai costi della procedura fallimentare. 5.4. – Per quanto detto sopra, il debitore non dovrebbe essere ostracizzato dal beneficio dell’esdebitazione a causa, in tesi, della scarsa consistenza del suo patrimonio (peraltro spesso dipendente anche dai risultati notoriamente poco soddisfacenti della liquidazione in ambito concorsuale), una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, la cui 9 di 11 intercettazione è infatti affidata alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall. (sostanzialmente corrispondenti a quelli poi recepiti nell’art. 280, comma 1, CCII, salvo il profilo della “recidiva”), che ospita il cd. “requisito soggettivo”, sicuramente essenziale e preminente nella ratio dell’istituto (tanto da essere l’unico conservato nel CCII, che ha invece eliso proprio il “requisito oggettivo” in disamina). 5.5. – Con ciò si vuol dire che, tra «tutte le risultanze della procedura» di cui occorre necessariamente tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione (Cass. 15246/2022), bisogna certamente considerare anche l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest’ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la “irrisorietà” della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali (parametro, come visto, nemmeno esplicitato, formalmente, nella norma). 6. – Si tratta di una prospettiva di cui questa Corte si è già fatta carico di recente, censurando, in particolare, valutazioni di irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori circoscritte al raffronto tra l’attivo distribuito e il passivo totale, senza una attenta distinzione fra le varie passività societaria e dei singoli soci, né alcuna considerazione dell’entità dell’attivo acquisito rispetto a quello poi in concreto realizzato (anche per le difficoltà dell’attività liquidatoria fallimentare), oltre che del valore consumato nelle prededuzioni durante il lungo corso della procedura (cfr. Cass. 15359/2023, 15703/2023, 15694/2023). 6.1. – In ultima analisi l’esdebitazione, conformemente alla lettera dell’art. 142 l.fall. e allo spirito dell’istituto, deve essere intesa come beneficio che, al ricorrere del requisito della “meritevolezza” (integrato dall’assenza di tutte le ragioni soggettive ostative), va concesso, potendo escludersi solo qualora, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico (“nummo uno”). E dunque, una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” ai sensi di legge, e che la misura di quel soddisfacimento non sia 10 di 11 tale da finire per coincidere, di fatto, con l’ipotesi più radicale dell’assenza di qualsivoglia soddisfacimento (l’unica expressis verbis contemplata dall’art. 142, comma 2, l.fall.), la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura dovrebbe, tendenzialmente, impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte. 6.2. – Ebbene, nel caso in esame risulta che tutti i creditori hanno ricevuto un sia pur esiguo soddisfacimento, il quale, anche limitandosi ai dati rilevati dal giudice a quo, è comunque superiore al 1%, se non al 5% (v. pag. 8 del decreto) e dunque, alla luce di tutto quanto detto sopra, non può ritenersi meramente simbolico/irrisorio. Peraltro non sembra che la corte territoriale abbia tenuto conto, nel considerare le masse passive della società e del socio, della duplicazione che viene a crearsi ai sensi dell’art. 148 l.fall. (poiché, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci, mentre i creditori particolari partecipano solo al fallimento dei soci loro debitori) e del fatto che la soddisfazione dei creditori della società e del socio è avvenuta soprattutto grazie all’attivo di quest’ultimo (liquidato in € 21.983,00, a fronte di soli € 1.162,00 del patrimonio della società). Infine, il generico riferimento dell’art. 142 l.fall. ai "creditori concorsuali" ammette che, ai fini del loro al soddisfacimento, rilevi in generale quello ottenuto da tutti i creditori coinvolti dal fallimento della società e, in estensione, dei singoli soci. 7. – Il provvedimento impugnato va quindi cassato. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito. Pertanto, in accoglimento del reclamo, a AN RR va concesso il beneficio dell’esdebitazione. 8. – Tenuto conto delle peculiarità del giudizio, promosso nei confronti di una pluralità di parti necessarie, nessuna delle quali ha 11 di 11 resistito al ricorso opponendosi all’accoglimento della domanda, le spese vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accorda a AN RR il beneficio dell’esdebitazione. Dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/07/2024.