Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/03/2026, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5595 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Caradonna, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, di cui al provvedimento del 12 marzo 2025, codice ID 1814892, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al “ Concorso per l’assunzione di 1306 Allievi Agenti della Polizia di Stato ”, per la diagnosi di “ Disturbo dell’adattamento ”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, ed esclusa dal concorso; 2) i relativi verbali della Commissione, atti e accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità della ricorrente; 3) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem , le “ Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato ”; 4) ove occorra e per quanto di ragione, l’art. 12, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “ i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso ”; 5) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti del 18 agosto 2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto del 20 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “ Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti, successivamente ampliato a 2.127 unità ”; 2) la graduatoria di merito dei vincitori del “ Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti, successivamente ampliato a 2.127 unità ”, approvata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 20.05.2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026, il dott. ZI IB e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024, pubblicato in pari data sul portale unico del reclutamento, era indetto un “ Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1306 allievi agenti della Polizia di Stato ”.
La ricorrente partecipava alla selezione, superando la prova scritta e le prove di efficienza fisica. Era convocata, per il 12 marzo 2025, per essere sottoposta agli accertamenti psicofisici e, all’esito di essi, era giudicata non idonea per un presunto “ disturbo dell’adattamento ”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. 30 giugno 2003 n. 198.
Proponeva domanda di accesso agli atti della Commissione medica, al fine di visionare i verbali contenenti l’esito dei test e i giudizi alla base del provvedimento di inidoneità.
Successivamente, si sottoponeva a visite specialistiche, di tipo psichiatrico e psicologico, presso l’Azienda sanitaria locale di -OMISSIS- - Unità Operativa Salute mentale, in occasione delle quali le era effettuato un esame clinico (mediante colloquio psichiatrico), con annessa somministrazione e valutazione psicodiagnostica effettuata mediante SCL-90-R, BDI-II, STAY-Y, cui faceva seguito la relazione clinica, a firma congiunta dello psichiatra e dello psicologo del predetto Servizio, rilasciata in data 5 maggio 2025, attestante quanto segue: «la sig.ra -OMISSIS- nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente a -OMISSIS- in via -OMISSIS-, ha effettuato visite specialistiche sia di tipo psichiatrico che psicologico presso il Nostro Servizio a partire dal mese scorso. Accessibile e disponibile al colloquio clinico; lucida ed orientata nei parametri fondamentali; eloquio fluido e politematico; mimica del volto e gestualità congrue al timismo. Si rileva uno stile ossessivo di personalità che si configura in maniera sintonica rispetto alle richieste ed alle attese, con un forte senso di responsabilità e del dovere e tendenza al perfezionismo. Ai colloqui è emersa una importante motivazione alla realizzazione professionale, una rilevante consapevolezza emotiva e buone strategie di coping ed autoregolazione emotiva. Il timismo risulta essere in asse, la affettività nella norma; assenza di ansia patologica sia in forma libera che somatica. Pensiero corretto, in assenza di alcun tipo di alterazione né relativo alla forma né al contenuto. Assenti alterazioni delle sensopercezioni, del comportamento e buona regolazione degli impulsi. Igiene del sonno ed alimentare nella norma. Inoltre la valutazione psicodiagnostica effettuata mediante SCL-90-R, BDI-11, STA Y-Y evidenzia, alla data odierna, la assenza di sintomatologia clinicamente significativa riferibile a disturbi d’ansia, depressione o altre condizioni psicopatologiche indagabili mediante la somministrazione degli strumenti sopracitati. In relazione a quanto emerso nei colloqui psichiatrici e psicologici non si rilevano allo stato attuale segni e/o sintomi ascrivibili ad un disturbo dell’adattamento. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ».
La ricorrente, in data 5 maggio 2025, aveva restituito i test svolti (MMPI-2 BHS), a valutazione psicodiagnostica da parte di uno psicologo (specialista in psicoterapia cognitiva, esperto in psicodiagnostica), il quale redigeva una relazione tecnica favorevole, indicante l’assenza di un disturbo dell’adattamento e di qualsiasi altra psicopatologia in atto, dunque non congruente con le conclusioni rese dalla Commissione concorsuale e con gli esiti di test svolti in sede concorsuale.
Inoltre, la ricorrente aveva già partecipato al medesimo concorso (per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato), ottenendo, in data 08.04.2024, l’idoneità in sede di accertamenti psicofisici, senza che le venisse diagnosticato né contestato alcun disturbo dell’adattamento.
Infine, va rilevato che, dal certificato rilasciato in data 4 marzo 2025 dal medico curante, era attestato che la ricorrente non aveva mai sofferto di turbe o patologie psichiche o neurologiche, non aveva mai assunto farmaci psicotropi (antidepressivi, tranquillanti, barbiturici).
La ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 07.05.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di potere per errore o carenza nei presupposti di fatto; eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza dell’azione amministrativa, poiché fondato esclusivamente su ragioni sintetiche, non coincidenti affatto con l’effettiva personalità della ricorrente; manifesta ingiustizia, erronea valutazione e travisamento della situazione di fatto stante l’assenza dell’anomalia riscontrata; istruttoria carente, incompleta e insufficiente; assenza di patologia clinicamente rilevante; mancanza di compromissione funzionale; inosservanza dell’obbligo di obiettività, trasparenza e riproducibilità; erronea interpretazione della condotta della candidata; continuità diagnostica; 2) eccesso di potere per carenza di motivazione, illegittimità derivata, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.
L’Amministrazione intimata si costituisce per resistere nel giudizio.
Con i motivi aggiunti del 18 agosto 2025, la ricorrente chiede, altresì, l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto del 20 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “ Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti, successivamente ampliato a 2.127 unità ”; 2) la graduatoria di merito dei vincitori del “ Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.306 allievi agenti, successivamente ampliato a 2.127 unità ”, approvata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 20.05.2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente. Insiste per il conseguente accertamento del suo diritto ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Deduce le seguenti censure di diritto: 1) eccesso di potere per errore o carenza nei presupposti di fatto; eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza dell’azione amministrativa, poiché fondato esclusivamente su ragioni sintetiche ed evidentemente pretestuose in quanto non coincidenti affatto con l’effettiva personalità della ricorrente; manifesta ingiustizia, erronea valutazione o travisamento della situazione di fatto stante l’assenza dell’anomalia riscontrata; istruttoria carente, incompleta e insufficiente; 2) eccesso di potere per carenza di motivazione; illegittimità derivata, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.
Con ordinanza collegiale n. 16180 dell’11.09.2025, questa Sezione dispone istruttoria mediante verificazione tecnica, incaricandone il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, con sede in Roma.
All’esito della verificazione, la candidata è giudicata non idonea, per la confermata diagnosi del disturbo di adattamento (cfr.: deposito relazione del 09.12.2025).
Seguono ulteriori memorie e note di udienza delle parti.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
III – Occorre premettere che le cause di inidoneità al servizio nella Polizia di Stato sono disciplinate dall’art. 5 D.M. 30 giugno 2003, n. 198. La Polizia di Stato, ai fini del loro accertamento, si avvale degli organi sanitari del Ministero della Difesa, ai sensi degli artt. 193, 194 e 198 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, legge n. 121/1981, tali requisiti devono essere posseduti in maniera continuativa.
Ai sensi della Tabella 1, allegata al D.M. n. 198/2003, costituiscono cause di inidoneità: “ 8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, -OMISSIS- anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi ”.
IV - In materia, è consolidato il principio secondo cui le valutazioni delle Commissioni mediche sono espressione di discrezionalità tecnica, non suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità, se non entro i ristretti limiti della manifesta contraddittorietà e in quanto sia fondatamente allegata un’evidente carenza istruttoria, rapportata a comprovati errori e contraddittorietà (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 117; Idem, n. 4228 del 2020; Idem, ordinanza 22 maggio 2020, n. 2841; Idem, sez. IV, 2 dicembre 2020, n. 7634).
Ciò comporta che tali accertamenti non siano totalmente insindacabili, attesa la possibilità di contrastarli con l’allegazione di elementi idonei, volti a evidenziare l’illogicità e il travisamento dei presupposti: sotto questo profilo, ricade sull’interessato l’onere di allegare elementi concreti e convincenti sul piano, per lo meno, del principio di prova (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 596; Idem, sez. IV, n. 6668/2018).
In linea di principio, quindi, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa e, tuttavia, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici indici di inattendibilità.
Ciò è avvenuto nel caso di specie, laddove il giudizio della Commissione medica è stato contraddetto da una perizia tecnica di parte (la relazione datata 05.05.2025 dell’Unità Operativa Salute mentale ASL di -OMISSIS-), che ha indotto questa Sezione a svolgere un approfondimento istruttorio, disponendo, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., apposita verificazione tecnica.
Sennonché, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, incaricato della verificazione, ha confermato il giudizio di inidoneità, che sorregge il provvedimento impugnato.
V - In ragione di tale valutazione, il Collegio, anche alla luce degli interessi coinvolti, ritiene di dover respingere il gravame, poiché infondato in tutti i motivi.
Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, né la violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, poiché il provvedimento impugnato è stato congruamente motivato, anche se in via sintetica.
Detta motivazione del provvedimento, alla luce dei riscontri istruttori, non appare affetta da errori, né da carenza dei presupposti, o da incongruità, illogicità, irragionevolezza, né da istruttoria insufficiente.
Nella ricorrente, in effetti, è stata confermata la diagnosi di patologia clinicamente rilevante, con conseguente compromissione funzionale, non compatibile con il profilo lavorativo per il quale concorre.
Gli esami psicodiagnostici, svolti dalla ricorrente presso la competente A.s.l., in data 05.05.2025, non sono sufficienti a smentire la diagnosi dell’Amministrazione, fondata su test e colloquio diretto della Commissione medica concorsuale, in quanto la patologia, rivelata da reazioni emotive eccessive e disfunzionali a eventi stressanti, non sempre è di facile accertamento ed emerge, nei suoi sintomi, proprio quando il soggetto è sottoposto a stress (come nel caso di una prova concorsuale).
A nulla rileva che la ricorrente avesse già partecipato al medesimo concorso (per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato), ottenendo, in data 08.04.2024, l’idoneità in sede di accertamenti psicofisici, poiché non può escludersi che l’esordio del disturbo sia successivo a quella data, né può escludersi che la diagnosi del disturbo sia sfuggita alla precedente Commissione.
Inconferente è, altresì, il certificato rilasciato, in data 4 marzo 2025, dal medico di base della ricorrente, trattandosi di medico non specialista in malattie mentali. Neppure decisiva è la relazione clinica dell’Azienda sanitaria locale di -OMISSIS- - Unità Operativa Salute mentale, in quanto in essa, pur nella favorevole valutazione generale, è comunque segnalata una “ mimica del volto e gestualità congrue al timismo ”, nonché “ uno stile ossessivo di personalità ” che sembrerebbero compatibili con la diagnosi di “ disturbo dell’adattamento ”. Del pari, nella stessa perizia di parte datata 04.03.2025, versata in atti dalla ricorrente, viene evidenziato quanto segue: “ Asse timico orientato vero le basse polarità. Presenti elevate quote d’ansia libera… marcata sofferenza… sentimenti di sconforto, tristezza ed impotenza. Facile vulnerabilità allo stress. L’affettività risulta labile, piange ripetutamente durante i colloqui ”.
Atteso il risultato dell’approfondimento istruttorio disposto, si deve concludere per la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto fondato su corretti presupposti di fatto, di cui è stata confermata l’attendibilità in sede di verificazione istruttoria.
VI - In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati. Le spese di lite, valutate le peculiarità del caso concreto, possono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di verificazione, da liquidarsi con separato atto, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Pone a carico della ricorrente le spese della verificazione tecnica, da liquidarsi con separato atto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
ZI IB, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.