CA
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2735 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n1998/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il
19/11/2019 vertente tra
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Barbato (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Alessandro Cefalo (c.f. ) C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI Per l'appellante: previa declaratoria di nullità della sentenza resa dal Tribunale di Benevento
n.1998/2019, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù sulla strada privata di esclusiva proprietà di essa istante e ricompresa nelle particelle nn. 516 e 1267 (già 79) del fol. 59 a favore del fondo limitrofo e contraddistinto dalla particella n. 517 e, per l'effetto, fare ordine a di non accedere alla esclusiva proprietà di essa attrice, cessando ogni turbativa;
Controparte_1
in via meramente gradata, in caso di rigetto della richiesta di nullità della sentenza impugnata, in sua totale riforma, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù sulla strada privata di esclusiva proprietà di essa istante e ricompresa nelle particelle nn. 516 e 1267 (già 79) del fol. 59 a favore del fondo limitrofo e contraddistinto dalla particella n. 517 e, per l'effetto, fare ordine a di non accedere alla esclusiva proprietà di essa attrice, cessando ogni turbativa;
Controparte_1
in ogni caso, condannare al pagamento delle spese di lite del doppio grado con Controparte_1
distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per appellato: rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Benevento, affinchè venisse accertata e dichiarata l'inesistenza Controparte_1
di qualsivoglia servitù sulla strada privata di esclusiva proprietà della medesima attrice, ricompresa nelle particelle nn. 516 e 1267 (già 79) del fol. 59 a favore del fondo limitrofo e contraddistinto dalla particella n. 517. A sostegno della domanda deduceva:
- di essere proprietaria esclusiva di un appezzamento di terreno sito in Benevento alla c/da
Montecalvo, nel NCT al fol. 59, p.lla 1267 (già part. 79), giusta atto di divisione per notar
[...]
del 10/09/1996 rep. N. 8768/1295, e di quello ad esso attiguo, nel NCT al fol. 59, p.lla Persona_1
516, giusta sentenza del Tribunale di Benevento n.832/04 del 28.04.2004;
- che con la citata sentenza era stata sciolta la comunione ereditaria della de cuius Persona_2
e, tra gli altri, era stata assegnata all'odierna attrice la suddetta particella 516 ed a CP_1
– suo germano – la p.lla 517 dello stesso fol. 59;
[...]
-che il tribunale adito, inoltre, avendo proceduto alla corretta individuazione degli accessi ai fondi attribuiti e così evitando anche l'imposizione di superflue servitù di passaggio, aveva escluso la costituzione di qualsivoglia servitù in favore del terreno contraddistinto dalla p.lla 517, attribuito a oltre quella risultante dalle mappe catastali;
CP_1 CP_1
- che, in base a quanto statuito dal Tribunale, già in sede di immissione nel possesso dei beni oggetto di divisione, la stessa aveva contestato il diritto del germano ad utilizzare il passaggio sulla strada di sua esclusiva proprietà, facendo rilevare che la stradina si snodava all'interno della particella contraddistinta dal n. 79, estranea alla suddetta divisione.
ritualmente costituito, precisava, contestando la fondatezza della domanda, Controparte_1
che sulla stradina che attraversa la p.lla 79- sita in Benevento contrada Montecalvo- non insisteva alcuna servitù di passaggio in favore della p.lla 517 e alcun diritto di proprietà esclusiva di
[...]
in quanto la stradina era oggetto di comunione tra le parti. Parte_1
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1998/2019, pubblicata il 19.11.2019, così statuiva:
“rigetta la domanda e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
4.835,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avvocato Carlo Cennamo dichiaratosi antistatario.”.
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato a tre motivi. Parte_1
A) Con un primo motivo di gravame ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa in violazione dell'art. 190 c.p.c., per non essere stati concessi i termini richiesti da essa attrice per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
B) Con un secondo motivo di gravame in ossequio al principio devolutivo dell'appello, ha riproposto ex art.346 c.p.c.le domande disattese in prime cure;
C) Con un ulteriore motivo ha rilevato, infine, che il Tribunale non aveva valutato correttamente la documentazione prodotta, dalla quale poteva evincersi che “la stradina interpoderale riportata catastalmente, posta sul confine delle p.lle 79 e 516, ed a cui ha fatto riferimento il ctu, ha un percorso diverso da quella che si snoda all'interno della p.lla 79 e 516 per terminare in prossimità della 517.
Si è costituito , impugnando integralmente il gravame del quale ha rilevato Controparte_1
l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza. Si è riportato alle argomentazioni spese in primo grado ed alla centralità, ai fini della decisione, della sentenza n.832/2004 del tribunale di Benevento passata in giudicato. Ha evidenziato la riproposizione, in sede di gravame, delle medesime ragioni addotte a sostegno della domanda formulata in primo grado ed ha rappresentato l'inesistenza di qualsivoglia servitù nelle particelle oggetto di causa, dal momento che trattasi di strada comune lungo il confine delle predette.
Con decreto presidenziale del 25.09.2024, comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 23.10.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 23.10.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, rileva la Corte che il primo motivo di appello è fondato e va accolto.
A)Dall'esame del verbale di udienza del 5 novembre del 2019 innanzi al tribunale di Benevento (RG
2196/2016) si rileva che il Giudice, in presenza dei procuratori delle parti e di un'espressa richiesta del difensore di di concessione dei termini ex art.190 c.p.c., ha “assegnato Parte_1
la causa a sentenza”, senza concedere i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La sentenza -n.1998/2019- è stata depositata nel medesimo giorno del trattenimento in decisione, ossia in data 5 novembre 2019.
Osserva la Corte, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., in quanto risulta per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacchè, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, il mancato rispetto di essi
è già stato valutato, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesivo, in sè, del diritto di difesa.
Invero” nel caso in cui la norma preveda la (doverosa) concessione di termini perentori da parte del giudice entro i quali le parti hanno facoltà di svolgere una specifica attività difensiva, è di tutta evidenza che la loro mancata concessione, ovvero la loro violazione (come nella specie, con l'emissione della sentenza pendenti ancora i termini per il deposito delle comparse conclusionali) non può che comportare in re ipsa la compressione delle relative facoltà difensive delle parti medesime, con conseguente nullità processuale. (Cass.29354/2019). La sentenza è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, se deliberata prima del decorso dei termini ex art. 190 c.p.c. anche nel caso in cui, all'udienza fissata per l'esame di istanze istruttorie, la causa sia stata trattenuta in decisione con rinuncia ai predetti termini delle parti presenti, ma in assenza di una parte costituita e non comparsa… Di talché la pronuncia che sia deliberata in data antecedente a quella fissata dalla scadenza dei ripetuti termini è da ritenere nulla in sé e per, sé, in quanto assunta in mancanza del potere all'uopo conferito secondo la disciplina di legge (Cass.32016/2024).
L'inosservanza delle forme di legge, stabilite a presidio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è sanzionata con la nullità della sentenza, da farsi valere, come avvenuto nella specie, con la proposizione dell'appello, secondo il principio di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione dettato dall'art. 161 comma 1 c.p.c.
E, tuttavia, poiché il vizio rilevato non rientra nei casi tassativi in cui il giudice d'appello deve rimettere gli atti al primo giudice, a norma degli artt.353 e 354 c.p.c., la Corte è tenuta a decidere la causa nel merito, non potendo limitarsi a rilevare la nullità con pronunzia soltanto rescindente, stante l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello a quella caducata di primo grado (Cass. 12561/2021).
b) Il secondo ed il terzo motivo di gravame, che vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Dovendo procedersi ad un nuovo scrutinio nel merito della res controversa, coerentemente con l'effetto sostitutivo della presente sentenza a quella di cui è stata rilevata la nullità per le ragioni sopra illustrate, giova premettere che ha agito “per sentir accertare l'inesistenza Parte_1
di qualsivoglia servitù sulla strada privata di esclusiva proprietà di essa istante e ricompresa nelle particelle nn.516 e 1267 (già 79) del fol.59 a favore del fondo limitrofo e contraddistinto dalla particella n.517 e, per l'effetto, ordinare a di non accedere alla esclusiva Controparte_1
proprietà di essa attrice, cessando ogni turbativa” .
Dovendo, pertanto, procedersi alla disamina dell'actio negatoria proposta da Parte_1
è noto che l'azione negatoria di cui all'art.949 c.c. è concessa al proprietario al fine di fare
[...]
accertare la liberta' del fondo da pretese altrui corrispondenti all'esercizio di servitu' prediali o di qualsiasi altro diritto dominicale affermato sullo stesso (v., tra le altre, Cass. n. 12223/2002);
l'interesse alla sua proposizione sussiste quando si denunci l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprieta' attorea ovvero quando, pur in assenza di attentati materiali al diritto dominicale di colui che agisce, a fronte di inequivoche pretese reali sulla stessa affermati dalla controparte,
l'attore intenda far chiarezza al riguardo, al fine di ottenere una sentenza dichiarativa che accerti l'infondatezza delle stesse (Cass. 5569/2010) ed elimini l'incertezza giuridica posta in essere dal convenuto, in modo da ottenere la liberazione del bene.
L'assunto attoreo muove dalla sentenza n.832/2004 del 20.4.2004 del tribunale di Benevento con la quale venne disposto lo scioglimento della comunione ereditaria di , deceduta ab Persona_2
intestato ed assegnati i beni costituenti l'asse ereditario della de cuius, ai due figli e Parte_1
secondo il progetto divisionale redatto dal ctu ing. . Controparte_1 Persona_3
Con la citata sentenza è stato attribuito all'attrice – già proprietaria esclusiva di un appezzamento di terreno sito in Benevento alla c/da Montecalvo, nel NCT al fol.59, p.lla 1267 (già part. 79), giusta atto di divisione per Notar del 10/09/1996 - tra gli altri beni relitti, l'appezzamento Persona_1
di terreno, sito in Benevento alla località Madonna della Salute Foglio, o contrada Montecalvo, in catasto al foglio 59, p.lla n.516; al germano è stato attribuito l'appezzamento Controparte_1
di terreno, sito in Benevento alla località Madonna della Salute, o contrada Montecalvo, contraddistinta in catasto al Foglio 59, p.lla n. 517, ivi compreso il manufatto, originariamente adibito a stalla. Tanto premesso sulle risalenti vicende che hanno interessato le parti, si rileva che attraverso l'esame dei titoli versati in atti e della consulenza tecnica allegata, sostanzialmente coincidenti nella descrizione dei luoghi di causa, possono ritenersi accertati alcuni dati.
Dalla sentenza n.832/2004 - passata in giudicato – , dalla consulenza tecnica e dai chiarimenti resi dal ctu si evince che:
1. sono stati individuati gli accessi ai fondi attribuiti ai due eredi per evitare l'imposizione di servitù di passaggio;
2. non esiste alcun peso che grava sulle particelle 516 e 79 a vantaggio della particella 517, perché non esiste alcuna servitù di passaggio. Infatti, come riportato nella mappa catastale, lungo il confine tra la particella 79, da un lato, e le particelle 516 e 517, dall'altro lato, vi è la strada in comunione che permette il comodo accesso alle stesse dalla via comunale. Nella stima della massa ereditaria sono stati considerati i singoli beni cosi come risultano censiti in catasto;
ciò per evitare frazionamenti che avrebbero comportato maggiori spese e prodotto una diminuzione del valore di ciascun immobile con la costituzione di una inutile servitù al posto della strada in comunione già riportata nella mappa catastale ( cfr. chiarimenti ctu). Dunque non è provata la proprietà esclusiva della strada in favore dell'attrice, trattandosi piuttosto di una strada comune, individuata nelle mappe catastali, posta lungo il confine delle distinte particelle di proprietà dei germani in comunione sulla quale entrambi i proprietari esercitano il passaggio, CP_1 CP_2
ed in relazione alla quale non è configurabile un diritto di servitù. Tali conclusioni, alle quali questa
Corte perviene sulla scorta dei titoli e dei rilievi planimetrici allegati, sono peraltro conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. La statuizione è coerente con l'insegnamento della S.C., non essendo possibile ipotizzare l'esistenza di un diritto di servitù a carico di un bene comune, a favore di un diverso bene di proprietà individuale di uno dei contitolari del fondo preteso servente, in funzione del principio del nemini res sua servit, e del fatto che il comproprietario ha comunque diritto di utilizzare la cosa comune nel rispetto delle norme in tema di comunione, e dunque nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. (cfr.Cass.n.18241/2024).
Dalle considerazioni riportate discende il rigetto della domanda di accertamento dell'inesistenza di servitù sulla strada “ricompresa nelle p.lle 516 e 79” in favore del fondo limitrofo, di proprietà
[...]
Va del pari disattesa la domanda dell'attrice finalizzata ad ottenere la cessazione CP_1
delle turbative, in quanto alcuna molestia è stata posta in essere dal convenuto, che attraversa legittimamente la strada comune e non risulta aver esercitato il passaggio nei fondi di proprietà esclusiva della parte attrice.
Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento parziale dell'impugnazione sulla nullità della sentenza di primo grado, esse vengono compensate per 1/3, residuando sull'appellante soccombente per i restanti 2/3. In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellato vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura e alle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo grado, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa, dichiarato dall'appellante come inferiore ad € 5.200,00 (cfr. Cass. n. 28325/2022).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Benevento Parte_1 Controparte_1
n. 1998/2019 pubblicata il 19.11.2019, così provvede:
- in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiara la nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, provvedendo in ordine alle domande proposte da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 17.5.2016 nei confronti di così provvede: Controparte_1
a) rigetta le domande;
b) compensa nella misura di 1/3 le spese del doppio grado e condanna Parte_1
alla refusione, in favore di dei restanti 2/3, che in tale ridotta misura Controparte_1 liquida, per il primo grado, in € 1.701,33 per compensi professionali e per il presente grado in
€ 1.943,33 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alessandro Cefalo dichiaratosene anticipatario.
Napoli, il 28 febbraio 2025 Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa