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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10678/2025 del R.G. Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Mirra e Parte_1
PA IO;
ricorrente E
in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo- in cui aveva chiesto il riconoscimento
[...] del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, Persona_1 nel proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, esponendo quanto segue: “…Considerazioni medico-legali Risulta agli atti che il periziando, in data 24 gennaio 2022, era sottoposto a visita medica di revisione presso la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni CP_1
Visive e della Sordità e presso la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap, istituite presso il Centro medico legale di Napoli. Quivi era riscontrato affetto da: “Disturbo psicotico cronico in trattamento polifarmacologico. Sindrome linfoproliferativa cronica jak2 mutata. Obesità”. Pertanto, sotto stessa data, era riconosciuto rispettivamente: “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80). Data decorrenza: 24/01/2022. Revisione: gennaio 2024” e: “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104. Revisione: gennaio 2024”. Era quindi sottoposto, in data 04 aprile 2024, a nuova visita medica di revisione presso la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle CP_1
Condizioni Visive e della Sordità e presso la Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap, istituite presso il Centro medico legale di Napoli. Quivi era riscontrato affetto da:
“Sindrome mieloproliferativa cronica in follow up clinico-strumentale. Disturbo schizoaffettivo in attuale buon compenso farmacologico. Esiti di erniectomia inguinale sx”. Pertanto, sotto stessa data, era riconosciuto rispettivamente: “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (art. 2 e 12 L. 118/71). Data decorrenza: 04/04/2024. Revisione: aprile 2027” e: “Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104. Revisione: no”. Adiva, quindi, le vie legali per il riconoscimento del diritto all'indennità d'accompagnamento e della condizione di handicap connotato da gravità, con presentazione della domanda di Accertamento Tecnico Preventivo all'autorità competente. Presa visione degli atti in causa, dei dati anamnestici, della documentazione sanitaria prodotta, la valutazione clinica in corso di visita, ha consentito di accertare che il periziato è affetto dalle seguenti infermità, per le quali si determina la percentuale d'invalidità, ai sensi della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata con Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992, così come pubblicato sulla G.U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O. a cagione delle quali si valuta l'assimilabilità della condizio del medesimo ai requisiti previsti dalla Legge n. 118 del 30 marzo 1971 come integrata dal D. Lgs. n. 509 del 23 novembre 1988 e l'eventuale diritto all'indennità di accompagnamento a norma della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, così come integrata dalla Legge 21 novembre 1988, n. 508; al contempo si determinano le possibili afferenze a connotazioni di status di persona con minorazioni, ai sensi della L. 05 febbraio 1992 n. 104, art. 3, commi 1 e 3. Le patologie emergenti dagli elementi d'anamnesi e certificativi prese in esame e non incluse tra le patologie determinanti susseguenti evidentemente non rispettano i caratteri nosologici tabellari e/o non possono essere valutate per analogia ovvero non sono suffragati da idonea documentazione clinico-strumentale probante. All'uopo non sono foriere di elementi valutativi atti al determinismo della complessiva invalidità per carenze di riscontro clinico e/o documentale la patologia gastroenterica (esiti di erniotomia inguinale sinistra).
2 Infermità n. 1 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 93.02; 90 e da 92 in poi, escluso il 94.0 dell'OMS): ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE. Non sorprenda il riferimento a tale voce nosografata in tabella in assenza di interessamento eritrocitario. Infatti, dalla letteratura corrente: “…(omissis)…Le più volte indicate carenze della tabella nella mancata considerazione di “voci” pur di frequente riscontro nella prassi valutativa medico-legale, ci hanno spinto ad integrarla con altre “trascurate” “voci”…(omissis)…nel tentativo di conferire alla tabella stessa una maggiore consistenza strutturale sul piano delle ipotesi minorative da prendere in considerazione. L'integrazione ci è sembrata possibile in quanto, come già in precedenza osservato, riteniamo che la tabella stessa abbia valore orientativo e non di indicazione tassativa…(omissis)…”1. Del resto, nello stesso citato D.M. 05 febbraio 1992, nella Prima Parte,
“Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità”, nel preambolo è affermato testualmente:
“…(omissis)…Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.” Nel caso che ricorre, l'afferimento alla voce come nosografata, è determinato dal comune tessuto interessato (precipuamente nella sua componente eritrocitaria): il sangue. Nel caso di specie trattasi di sindrome mieloproliferativa cronica inclassificabile con prevalente leucocitosi neutrofila, mutazione V617F del gene JAK2 a bassa carica allelica (certificazione del 13 marzo 2023). Le malattie mieloproliferative croniche sono un gruppo eterogeneo di malattie caratterizzate da proliferazione anomala e neoplastica della cellula staminale mieloide. A causa di tale alterazione il midollo osseo produce troppi globuli rossi, globuli bianchi o piastrine. Esistono diversi tipi di queste patologie, ognuna con caratteristiche proprie. In generale queste patologie sono distinte in 2 gruppi per la presenza o assenza della traslocazione t(9;22) che genera un cromosoma di fusione, chiamato cromosoma Philadelphia (Ph). La leucemia mieloide cronica è caratterizzata dalla presenza della t(9;22), le altre patologie sono raggruppate tra le sindromi mieloproliferative croniche (SMP) Philadelphia negative (a loro volta possono presentare ulteriori mutazioni genetiche). Tali patologie sono caratterizzate da un aumentato rischio trombotico. Così inquadrata clinicamente, per quanto di pertinenza medico-legale, ai fini valutativi per il determinismo del complessivo valore d'invalidità, le indicazioni tabellari (nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti (507) ex-articolo 20, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) relative a: Policitemia vera in salassoterapia o in terapia citoriduttiva in assenza di esiti ischemici – ICD9-CM 207.1 Classe funzionale 1, riportano un valore percentuale compreso nel range 21%-30%. Infermità n. 2 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 12.10; 12 dell'OMS): SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITA' INTELLETTUALI. Dalla letteratura si evince e si riporta: “…(omissis)…Nella schizofrenia esiste fondamentalmente un'alterazione dell'autonomia dell'Io relativamente alle sue funzioni cognitive, organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive;
alterazioni che impediscono al soggetto di emettere risposte adeguate ed adattate, e si traducono in tutta una serie di disturbi fondamentali: perdita di unitarietà e di coesione nella coscienza dell'Io; conseguente venir meno della funzione integrativa dell'Io (c.d. dissociazione); mancanza di sintonia con l'ambiente e ripiegamento sui se stesso, in un mondo più
o meno ricco di evocazioni fantastiche e temi deliranti (c.d. autismo ricco e povero); perdita del
3 contatto vitale con la realtà, con distacco tra malato e mondo esterno, soprattutto sul piano emotivo- affettivo. Tutto ciò si traduce in una serie di sintomi, distinti in sintomi positivi e sintomi negativi. Sintomi positivi sono: deliri (patognomonici quelli c.d. bizzarri), le allucinazioni (patognomoniche quelle uditive in cui due voci conversano tra loro o una voce commenta le azioni del soggetto – v. il famoso film A beautiful mind – ndr -), la disorganizzazione del pensiero (c.d. disturbo formale del pensiero), il comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico. I sintomi negativi sono: appiattimento dell'affettività, alogia (povertà dell'eloquio – n.d.r. -), abulia…(omissis)…Da tempo sono stati individuati vari tipi di schizofrenia, a seconda della prevalente sintomatologia. Il DSM IV prevede cinque tipi: T. paranoie, T. disorganizzato, T. catatonico, T. indifferenziato, T. residuo…(omissis)…Il decorso della schizofrenia è tipicamente cronico, anche se alcuni individui presentano fasi di esacerbazioni e fasi di remissione. La remissione solo raramente è completa;
di solito si tratta di una remissione parziale, in cui i sintomi positivi sono assenti o quasi ma sono presenti sintomi negativi…(omissis)…La remissione parziale può essere continuativamente presente per anni, con o senza esacerbazioni acute;
in rari casi preclude a una remissione completa. In tutte le forme di schizofrenia è presente sempre un certo grado di compromissione del funzionamento sociale e lavorativo del soggetto, in assenza del quale non è possibile fare diagnosi (Criterio B per la schizofrenia); il grado di compromissione è peraltro variabile…(omissis)…”2. In particolare, in relazione alla specifica diagnosi riportata in referto di Commissione Medica di Prima Istanza, il Disturbo Schizoaffettivo appartiene allo spettro dei disturbi psicotici. Secondo il DSM- IV consiste precisamente in un “disturbo nel quale un episodio di alterazione dell'umore e i sintomi della fase attiva della Schizofrenia ricorrono assieme e sono preceduti o seguiti da almeno due settimane di deliri ed allucinazioni senza rilevanti sintomi della sfera affettiva”. Tradotto in parole più semplici, si tratta di un disturbo in cui compaiono contemporaneamente sintomi psicotici classici, quelli della fase “attiva” della schizofrenia che sarebbero appunto i deliri, le allucinazioni, l'eloquio disorganizzato, il comportamento disorganizzato o catatonico e i sintomi negativi, cioè appiattimento dell'affettività, mancanza di motivazione, incapacità ad iniziare anche le più semplici attività della vita quotidiana, insieme ad episodi di tipo depressivo o maniacale, cioè episodi in cui l'umore del soggetto appare francamente alterato. Dopo questa presentazione contemporanea di sintomi psicotici e di alterazione dell'umore vi devono essere almeno 2 settimane in cui compaiono solamente deliri ed allucinazione in assenza di disturbi affettivi. Il Disturbo Schizoaffettivo, quindi, sarebbe una miscela esplosiva tra le manifestazioni tipiche della Schizofrenia e quelle dei Disturbi Bipolari. Inoltre, nel DSM-IV, sulla base delle caratteristiche dell'episodio di alterazione dell'umore che si manifesta contemporaneamente ai sintomi psicotici, si possono individuare 2 sottotipi di Disturbo Schizoaffettivo: il tipo Bipolare [se il disturbo include un Episodio Maniacale o Misto (o un Episodio Maniacale o un Episodio Misto ed Episodi Depressivi Maggiori)] e il tipo Depressivo (se il disturbo include soltanto Episodi Depressivi Maggiori). Un miglior inquadramento diagnostico di questo disturbo rimanda ai criteri diagnostici proposti dal DSM-IV-TR, che sono:
•Un periodo ininterrotto di malattia durante il quale, in qualche momento, si manifesta un Episodio Depressivo Maggiore, un Episodio Maniacale, oppure un Episodio Misto in concomitanza a sintomi che soddisfano il Criterio A per la Schizofrenia (da www.psicologi-psicoterapeuti.info: “L'episodio Depressivo Maggiore deve includere il Criterio A1: umore depresso”).
4 •Durante lo stesso periodo di malattia, si sono manifestati deliri o allucinazioni per almeno 2 settimane in assenza di rilevanti sintomi dell'umore.
•I sintomi che soddisfano i criteri per un episodio di alterazione dell'umore sono presenti per una considerevole parte della durata totale dei periodi attivi e residui della malattia.
•Il disturbo non è dovuto agli effetti fisiologici diretti di una sostanza (per es., una sostanza di abuso, un farmaco) o a una condizione medica generale. Un paziente con Disturbo Schizoaffettivo presenta una compromissione significativa di quelle che sono le sfere più importanti della sua vita. Infatti si verifica spesso in questi soggetti una riduzione del funzionamento lavorativo, dei contatti sociali;
inoltre questi soggetti appaiono trascurati e in alcuni casi presentano delle tendenze suicide accanto ad una scarsa consapevolezza del carattere patologico dei propri sintomi, segno evidente di un'alterazione grave del contatto che hanno con la realtà. Queste caratteristiche, inoltre, possono predisporre questi soggetti allo sviluppo successivo di altri disturbi, in modo particolare i Disturbi dell'Umore, quindi una Depressione, un Disturbo Bipolare e anche dei disturbi correlati all'uso di Sostanze (alcool e droghe). L'incidenza del Disturbo Schizoaffettivo è più elevata nelle donne che negli uomini e il disturbo stesso sembra essere meno comune della Schizofrenia. Insorge comunemente all'inizio dell'età adulta, anche se non si può escludere un'insorgenza più precoce o più tardiva. Esaminando alla luce di quanto sufferito la Tabella Ministeriale per la valutazione delle malattie psichiatriche, è…(omissis)…di tutta evidenza che solo alcune delle categorie diagnostiche corrispondenti alle voci tabellari hanno un corrispettivo simile nel DSM IV (ad es. le insufficienze mentali): la maggior parte, invece, sono presenti nel DSM IV ma con un nome e con criteri diagnostici in parte diversi da quelli elencati nella Tabella ministeriale;
inoltre vi sono nel DSM IV alcune categorie diagnostiche che possono risultare dall'esperienza clinica e terapeutico-riabilitativa molto invalidanti dal punto di vista lavorativo, ma che non ritroviamo nella Tabella ministeriale…(omissis)…Per quanto riguarda la valutazione, per molte categorie diagnostiche la Tabella ministeriale prevede una scansione in lieve-media-grave, senza però che siano forniti adeguati criteri valutativi. Le istruzioni annesse alla Tabella, infatti, offrono solo indicazioni generiche in ordine alla valutazione di alcune funzioni cognitive (linguaggio, analisi visivo-spaziale, memoria, comportamento, funzione intellettiva e psichica), per lo più di scarso aiuto nella prassi medico-legale…(omissis)…”3. La Tabella ministeriale prevede come noto tre voci relative alla schizofrenia…(omissis)…Nella voce 1209 (Schizofrenia cronica grave con autismo, delirio o profonda disorganizzazione della vita sociale, valutazione 100%), rientrano per solito le forme di schizofrenia disorganizzata e catatonica…(omissis)…Per analogia, possiamo far rientrare in tale voce anche il Disturbo Schizoaffettivo: a tal riguardo si tenga presente però che spesso i sintomi positivi e negativi sono meno gravi di quanto si osserva di solito nella schizofrenia, e inoltre è più frequente una remissione parziale durante la quale i sintomi sono sfumati e il funzionamento tutto sommato buono. In particolare è stato segnalato un buon funzionamento sociale e lavorativo in soggetti con Disturbo Schizoaffettivo tipo bipolare in remissione, meno buono in caso di Disturbo Schizoaffettivo tipo depressione in remissione. Ai fini valutativi, in relazione alla gravità del quadro psicopatologico, si farà riferimento alle voci relative alla schizofrenia…(omissis)…”4. Nel caso che ricorre, alla luce della certificazione ultima del 06 marzo 2025, non si rileva presenza dei sintomi
“positivi” tipici della schizofrenia (deliri, allucinazioni, disorganizzazione del pensiero) che più sottendono una disgregazione della sfera individuale e sociale determinante nella genesi della perdita d'autonomia. Prevalgono sintomi depressivi che rendono ragione della diagnosi di disturbo
5 schizoaffettivo cronico resistente in (… e non resistente a…) terapia farmacologica continua (rispetto alla quale, tra l'altro, non v'è menzione di mancata compliance). Infermità n. 3 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 7105; 70.6 dell'OMS): OBESITA' – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE. Sono rinvenibili in letteratura recente chiare ed ampiamente condivisibili considerazioni attinenti la patologia in parola, che tali si riportano: “…(omissis)…L'obesità è una infermità di frequente riscontro nella prassi valutativa medico-legale, specie ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile e si presenta con quadri clinici di entità assai variabile. Ciò nondimeno, pur a fronte della sua ricorrenza e delle sue manifestazioni patologiche, la tabella di cui al D.M. 05 febbraio 1992 dedica un'unica voce (7105 – v. sopra) a questa infermità e segnatamente alla forma con indice di massa corporea compreso tra 35 e 40 (obesità di medio grado) e con complicanze artrosiche, per le quali viene indicato un tasso d'invalidità del 31-40%. Orbene, com'è noto l'indice di massa corporea (Body Mass Index o BMI), rappresentato dal rapporto tra il peso in Kg ed il quadrato dell'altezza, in m, è l'indice di maggior diffusione per valutare il rapporto ideale tra il peso corporeo e la statura. La diffusa classificazione di RO (1981) dell'obesità si rifà proprio al BMI: Grado 0: 20 - 24,9; Grado I: 25 – 29,9; Grado II: 30 – 40; Grado III: >40. Nel caso che ricorre, l'interessato presenta un peso di 102 Kg a fronte di un'altezza di 1,67 m. Il suo BMI è quindi [102 / (1,67)2 = 102 / 2,79] di 36,56. Percentuale d'invalidità Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (art. 2 e 12 L. 118/71). Data decorrenza: 04/04/2024. …….”. Valutazione finale d'invalidità Per quanto attiene all'indennità di accompagnamento, l'esplorazione delle possibilità relazionali ha evidenziato due aspetti che compongono il complesso mosaico valutativo afferente alla definizione della perdita d'autonomia:
•Una CONSERVAZIONE della capacità critica sufficiente a scongiurare il pericolo concreto se non per gli altri, nel caso di specie, per sé, di compromissione dell'integrità fisica (cadute dall'alto, investimenti stradali, maneggio di sostanze pericolose altrimenti detenute innocuamente negli ambiti domestici – compresi farmaci e detergenti -, gestione del fuoco, ecc.);
•Un livello delle funzioni cognitivo-comportamentali sufficiente a configurare la ad Parte_2 attendere a quelle che gli autori anglosassoni individuano come ADL (attività della vita quotidiana), cioè quelle che condizionano comunque l'autonomia personale e che nel caso che ricorre NON risultano definitivamente compromesse. Per quanto attiene, alfine, al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, la possibilità ad attendere autonomamente alle comuni attività del vivere quotidiano ed a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore consente di giudicare l'interessato NON ABBISOGNEVOLE di assistenza continua NÉ di aiuto permanente di in accompagnatore. Analoghe considerazioni sono esprimibili relativamente alla definizione della disabilità, come disciplinata dalla L. 104/92.
6 A riguardo della valutazione delle minorazioni indotte dalle patologie sufferite ai fini della L. 104/92, infatti, dal complesso delle menomazioni considerate, deriva, in riferimento alle norme vigenti, una condizione di minorazione compatibile con lo status definito dalla Legge 05 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 1, SENZA la connotazione, quindi, di gravità. Il periziato, infatti, presenta una condizione di handicap, correlata all'età, dipendente dal binomio disabilità (o menomazione) e contesto sociale di riferimento, che NON necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione che la norma vigente richiede quale presupposto per l'attribuzione della connotazione di gravità. Le residue capacità dell'interessato, infine, sono tali sicché lo svantaggio sociale NON si configuri in criticità assolute nell'ambito della vita quotidiana, negli atti della cura del sé e nei rapporti sociali. Conclusioni ALLO STATO ATTUALE, atteso quanto da Ella disposto in merito, considerate le circostanze del caso, visti i fatti e gli elementi clinici, analizzata la documentazione probante e precipuamente esaminata la produzione di parte attorea, valutati gli elementi certificativi in essa presenti, nei limiti tracciati dal carattere telematico dei medesimi laddove non sia consentito il confronto con gli originali (non esibiti), riscontrata la verosimile bontà della provenienza, la sostanziale congruità delle componenti della certificazione e di questa rispetto al complesso, il difetto di discrepanza tra le informazioni sanitarie riportate in detto complesso, tra di esse e tra esse e gli elementi dedotti dall'imprescindibile esame obiettivo, rilevata, quindi, la accreditabile armonia tra quanto in documentazione, obiettività e giudizio, r i t i e n e di formulare le seguenti conclusioni: Diagnosi SINDROME MIELOPROLIFERATIVA CRONICA INCLASSIFICABILE CON PREVALENTE LEUCOCITOSI NEUTROFILA;
RESISTENTE Controparte_2
IN TERAPIA FARMACOLOGICA CONTINUA;
OBESITA' DI II GRADO SENZA COMPLICANZE ARTROSICHE. Valutazione finale d'invalidità Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (art. 2 e 12 L. 118/71). Data decorrenza: 04/04/2024… BENEFICIO RICHIESTO: Indennità d'accompagnamento – Condizione di handicap connotato da gravità Accompagnamento: NON ABBISOGNEVOLE di assistenza continua NÉ di aiuto permanente di un accompagnatore. L. 104/92: Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico del ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
7 In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto deve dichiararsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento. Deve inoltre dichiararsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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