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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Marco Pesoli Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 768/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
[...]
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZANON ELISA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra
[...]
e dal sig. in data 29.11.2008, trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Lendinara (RO), anno 2008 al n. 21 Parte I, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lendinara (RO) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI 1) assegnare la casa coniugale sita a Badia Polesine (RO) via Maggiore
n. 1001/A alla sig.ra , proprietaria esclusiva della stessa;
2) disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre con Per_1 Persona_2 Parte_1 collocazione degli stessi presso la casa familiare;
3) disporre che l'esercizio del diritto di visita del padre debba essere esercitato previo accordo con la madre dei minori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e parascolastiche dei figli;
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_2
sig.ra un assegno di mantenimento dei figli di complessivi € 450,00 (225,00) Parte_1
da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. 5) l'assegno unico
e universale erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito per l'intero dalla sig.ra Parte_1
; 6) i coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti;
7) spese di lite
[...]
compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26.2.2025, i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
I ricorrenti hanno allegato di avere contratto matrimonio a Lendinara, il 29.11.2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lendinara al n. 21, parte I, anno 2008.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli in data Per_1
19.8.2012 e in data 16.07.2017. Per_2
Inoltre, hanno precisato che con sentenza n. 469/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata il
14.06.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in data 26.10.2021 al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio. I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 5.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza del 28.3.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 28.3.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 26.10.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con sentenza n. 469/2024 pubblicata il 14.6.2024 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
È opportuno evidenziare come non risultino allegati fatti sopravvenuti idonei a giustificare un mutamento del regime di affidamento esclusivo alla madre, come recentemente disposto all'esito del giudizio di separazione, conclusosi con sentenza del giugno del 2024.
Dunque, in assenza di un sostanziale mutamento della situazione e degli elementi valorizzati a tal fine, tenuto conto anche della concorde domanda svolta dalle parti, va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla ricorrente.
Considerato che
le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in LENDINARA in data 29/11/2008 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di LENDINARA nell'anno 2008, al n. 21, parte I;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2025
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio