Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/05/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1642/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ
…………………………. PROFESSIONALE, pendente TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
, C.F. Parte_3 C.F._3 tutti in proprio e nella qualità di eredi di , elettivamente Persona_1 domiciliati in VIA ROMA 25 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE NICOLA ANNA (C.F. ), che li rappresenta e difende in virtù C.F._4 di procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
(cf e pi ), con sede legale in , Via Nizza n. 146 CP_1 P.IVA_1 CP_1 in persona del Direttore Generale e l.r.p.t. dott. (cf CP_2
rappresentata e difesa ai fini del presente atto giusta procura CodiceFiscale_5 generale alle liti del 9/10/2024 per NO (rep.27515 e racc.4424) Persona_2 dall'Avv.to Annamaria Farano ( ) e dall'Avv.Adele De Paula C.F._6
( , tutti domiciliati presso la sede legale dell'Ente C.F._7
CONVENUTA NONCHÉ TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
(P. IVA , con sede legale in 10th Controparte_3 P.IVA_2
Market Square House, St. James's Street Nottingam (Regno Unito), in C.F._8 persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. Francesco Malatesta (C.F. ), del foro di Roma ed C.F._9 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta, Corso Trieste n. 55
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
N.R.G. 1642/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
, in proprio e nella qualità di eredi di , convenivano Parte_3 Persona_1 in giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_5
l'On.le Tribunale adito accogliere la domanda e per l'effetto: 1) Dichiarare, preliminarmente, la responsabilità civile dei medici dell' e, conseguentemente, la Controparte_6 responsabilità civile di quest'ultima, per i danni morali e materiali causati al dante causa degli istanti, sig. deceduto a seguito ed in conseguenza del ricovero presso la convenuta Persona_1 [...]
atteso che non sono state garantite al defunto sig. le Controparte_6 Persona_1 necessarie condizioni igieniche di ricovero;
2) Condannare, conseguentemente, l' Controparte_6
in persona del Legale Rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni, in favore degli
[...] istanti, quali eredi del defunto sig. deceduto a seguito ed in conseguenza del mancato Persona_1 doveroso rispetto e garanzie delle condizioni igieniche di ricovero, ad opera dei sanitari del presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore, per l'intervenuto decesso, da liquidarsi in ragione di € 765.100,00, per danno biologico patito e subito dal sig. o di quella maggiore o Persona_1 minore somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
nonché per il danno morale e quant'altro patito e subito dal sig.
[...]
che si quantificherà a seguito di CTU, di cui, sin da ora, espressamente si fa richiesta;
3) Per_1
Condannare, conseguentemente, l' in persona del Legale Rapp.te Controparte_6 pro-tempore, al risarcimento dei danni, in favore degli istanti, quali eredi del defunto sig.
[...]
deceduto a seguito ed in conseguenza del ricovero presso il presidio Ospedaliero “Umberto Per_1
I” di Nocera Inferiore, per danno da lutto (danno non patrimoniale da morte). Da liquidarsi in € 536.000,00, somma così determinata: € 192.000,00 in favore della moglie convivente Parte_1
, di anni 67 all'epoca del decesso del marito morto a 74 anni, o di quella maggiore o minore
[...] somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
€ 168.000,00 in favore del figlio Parte_2 di anni 42 all'epoca del decesso del padre morto a 74 anni, o di quella maggiore o minore somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
€ 176.000,00 in favore del figlio di anni Parte_3
40 all'epoca del decesso del padre morto a 74 anni, o di quella maggiore o minore somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
4) condannare, conseguentemente, l' Controparte_6
in persona del Legale Rapp.te pro-tempore, altresì, al pagamento in favore degli istanti delle
[...] spese funerarie sostenute;
5) condannare, conseguentemente, l in Controparte_6 persona del Legale Rapp.te pro-tempore, altresì, al pagamento in favore degli istanti delle spese relative alla CTP, ammontanti a € 517,75; 6) condannare, conseguentemente, l' Controparte_6
in persona del Legale Rapp.te pro-tempore, altresì, al rimborso in favore degli al rimborso
[...] delle spese mediche sostenute;
7) condannare, conseguentemente, l' Controparte_6 in persona del Legale Rapp.te pro-tempore, altresì, al rimborso in favore dell'istante Parte_1
, al rimborso della somma di € 48,80 per spese di avvio del procedimento di Mediazione n.
[...]
216/2017; 8) condannare, conseguentemente, l' in persona del Controparte_6
N.R.G. 1642/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Legale Rapp.te pro-tempore, altresì, al pagamento in favore degli istanti di una somma a titolo di provvisionale, sull'intero importo a liquidarsi, atteso il tempo trascorso e le spese sostenute”. Gli attori rappresentavano che: in data 2 dicembre 2012, a seguito di caduta accidentale avvenuta in casa, si recava presso il P.S. dell'Ospedale “Umberto I” Persona_1 di Nocera dove gli veniva diagnosticata “frattura dell'acetabolo sinistro”; non essendo disponibili posti letto nel reparto di Ortopedia, il veniva ricoverato Persona_1 nel reparto Otorinolaringoiatra;
in data 5 dicembre 2012, il signor presentava Per_1 seri problemi respiratori, febbre e tosse tanto da essere ricoverato nel reparto di rianimazione ove veniva sedato ed intubato;
dagli esami effettuati, il paziente risultava affetto da legionella;
rimaneva ricoverato presso l'Ospedale Persona_1
“Umberto I” fino al 31 dicembre 2012, data in cui i familiari chiedevano le dimissioni;
in data 1° gennaio 2013 decedeva. Persona_1
Tanto premesso, ritenendo che la responsabilità dell'evento dannoso dovesse essere ascritta in via esclusiva alla condotta dei sanitari dell Umberto I” di Nocera CP_7
Inferiore, gli attori agivano in giudizio per sentire accogliere le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva in giudizio la chiedendo, in via preliminare, di essere CP_5 autorizzata alla chiamata in causa della , al fine di Controparte_3 essere manlevata e garantita nell'ipotesi in cui fosse accertata una qualsivoglia responsabilità nei propri confronti. Nel merito, la convenuta contestava tutte le domande rivolte nei propri confronti perché infondate in fatto e in diritto. Il Giudice autorizzava la chiamata in causa dell'assicurazione e, pertanto, all'esito della notifica, si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_8 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale, rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di condanna della a manlevare la tenere conto della clausola di Controparte_9 CP_5 massima esposizione e della franchigia, entrambe previste all'interno dell'art. 29-bis della polizza n. ITOMM1502028, e pertanto contenere un'eventuale condanna nei limiti di € 85.000,00; in ogni caso, con vittoria di competenze onorari e spese di lite.”. All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. All'udienza del 22 gennaio 2020, depositate le memorie, il Giudice si riservava. Con successiva ordinanza del 20 maggio 2020, il Tribunale disponeva la nomina della dott.sa medico legale e, all' udienza del 23 luglio 2020, fissata per Persona_3 il giuramento, compariva il CTU medico-legale che prestava il giuramento di rito e veniva, altresì, nominato il medico specialista Infettivologo, Dr. che, Persona_4 successivamente, accettava l'incarico e prestava giuramento di rito. All'esito del deposito della Ctu, il difensore di parte attrice veniva rimesso in termini al fine di poter inviare ai consulenti d'ufficio nominati le osservazioni alla bozza trasmessa in data 29 novembre 2020. In particolare, il Giudice, con ordinanza del 6 febbraio 2021, concedeva a parte attrice
N.R.G. 1642/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 il termine di 15 giorni per l'invio delle osservazioni al CTU e ai consulenti d'ufficio il successivo termine di 30 giorni per il deposito della CTU definitiva. Parte attrice non ottemperava all'invio delle note, tanto che il CTU d.ssa Per_3 depositava, in data 22 marzo 2021, un'istanza con la quale comunicava di non aver mai ricevuto le note di parte attrice. Pertanto, il Giudice provvedeva alla liquidazione dei compensi ai CCTTUU nominati e fissava l'udienza del 22 settembre 2021 per la precisazione delle conclusioni. A seguito di vari rinvii d'ufficio, con successiva ordinanza del 4 maggio 2024, il Tribunale, su richiesta di parte attrice articolata nelle note di udienza del 4 dicembre 2023, disponeva che i CCTTUU rispondessero ai rilievi critici indicati entro il successivo 4 luglio 2024 e concedeva alle parti il termine sino al 24 luglio 2024 per le eventuali repliche, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni al 16 gennaio 2025. In data 3 luglio 2024, i consulenti d'ufficio nominati confermavano le conclusioni cui erano pervenuti nel primo elaborato peritale All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, con scadenza, rispettivamente, il 18/3/2025 ed il 7/4/2025.
2. Sul merito. Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte attrice, è necessario Cont affrontare la questione relativa all'oggetto ed alla natura della responsabilità dell convenuta. A partire dalle Sezioni Unite n. 577/2008, il rapporto è stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire ex art. 1218 c.c., «oltre che dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario ex art. 1228 c.c., quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato» (Cass. civ., n. 24285/2017). La novella legislativa del marzo 2017 (l. n. 24/2017), all'art. 7, commi 1 e 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo e non generando dunque alcun problema di diritto intertemporale. Con riferimento pertanto all'onere probatorio la pronuncia sopra citata ha affermato l'applicabilità anche alla responsabilità medica di quanto deciso dalle stesse Sezioni Unite nel 2001 (Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001: «il creditore che agisce per la risoluzione del contratto o per il risarcimento ha l'onere di provare la fonte legale o negoziale del proprio diritto ma può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando sul debitore convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento»). Il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione, rimanendo in capo alla struttura sanitaria e al sanitario la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo
N.R.G. 1642/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 che in caso di dolo. La giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 13533 del 2001 fino alle SS.UU. n. 577/2008 e successive pronunce, ha ribadito il principio secondo cui il paziente danneggiato ha l'onere di provare il contatto sociale, cioè la fonte delle obbligazioni, l'inadempimento qualificato, ossia la condotta omissiva o commissiva specifica che si contesta al sanitario, e il nesso di causalità tra inadempimento e c.d. danno evento. In quest'ottica, la struttura sanitaria convenuta in giudizio può liberarsi da responsabilità attraverso tre differenti percorsi processuali: provando che non vi è stato alcun inadempimento;
se vi è stato un inadempimento, provando l'impossibilità oggettiva dell'adempimento, ovvero l'assenza del nesso di causalità tra condotta e danno evento;
se vi è stato inadempimento, provando l'impossibilità soggettiva dell'adempimento, ovvero l'assenza di colpa per imprevedibilità o inevitabilità del danno evento. Va preliminarmente rilevato come la legge Gelli non abbia in alcun modo innovato tali questioni. Ciò posto, previa individuazione del rapporto che lega l'ente pubblico con il paziente, è necessario individuare le norme applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio. È pacifico che tra ente ospedaliero (pubblico o privato) e paziente si instaura un complesso rapporto obbligatorio, come confermato dal seguente principio di diritto: L'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione (Cass. 18 settembre 2014, n. 19658). Pertanto, in base a tale rapporto obbligatorio trovano applicazione le norme relative alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e, in particolar modo, la norma secondo la quale, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 c.c.). Ciò trova conferma nel pacifico orientamento giurisprudenziale limpidamente espresso dalla seguente massima della Suprema Corte di Cassazione: L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1620). Cont Poiché la responsabilità dell' si configura quale responsabilità «indiretta» per fatto altrui, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di parte attrice occorre esaminare la condotta tenuta dai medici che hanno avuto in cura la paziente, oltre ai profili di colpa della condotta nonché all'esistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento che si assume dannoso (art. 1228 c.c.). All'esito di tale indagine potrà dirsi che nel caso di specie l'ente sanitario convenuto è tenuto a risarcire integralmente i danni derivati dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori di cui si sono avvalsi (artt. 1218 e 1228 c.c.). Tenuto conto delle risultanze della CTU e dalla documentazione in atti, ritiene questo Cont giudicante che non può essere affermata la responsabilità della convenuta.
N.R.G. 1642/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Va preliminarmente rigettata l'istanza di rinnovazione della CTU, in quanto i consulenti hanno compiutamente risposto ai quesiti e, a seguito delle osservazioni, sia pure tardive di parte attrice, hanno confermato le risultanze della Ctu depositata. Venendo al merito della CTU, va rilevato che in base alla consulenza tecnica d'ufficio, logicamente motivata in base ad argomentazioni scientifiche e condivisibile nelle conclusioni è stata accertato che non sussiste nel caso di specie il nesso causale tra la patologia insorta, il successivo decesso di e la condotta dei sanitari Persona_1 dell'Ospedale “Umberto I°” di Nocera Inferiore. La CTU ha espressamente escluso qualsivoglia responsabilità dei sanitari e della Struttura Ospedaliera, non essendo provato che il avesse contratto la Per_1 polmonite da legionella durante il ricovero in Ospedale, escludendo, anzi, i consulenti che tale patologia possa essere stata contratta in via nosocomiale. Ciò perché la polmonite da legionella ha un'incubazione in media di 5 - 6 giorni e tra l'arrivo del paziente in Ospedale (nella serata del 2/12) e la manifestazione della patologia (mattina del 5/12) intercorrevano poco più di 2 giorni;
ove la infezione da legionella fosse insorta in ambito ospedaliero, era del tutto improbabile che dagli esami effettuati in data 10 dicembre e 18 dicembre del 2012 potesse risultare che il si Per_1 fosse già negativizzato;
tenendo presenti le caratteristiche di trasmissibilità della Legionella (soprattutto con acqua nebulizzata o aerosolizzata), affermando i consulenti la probabilità che il LA possa essere entrato in contatto con goccioline di “acqua infetta aventi tali caratteristiche (aerosolizzazione!)” prima del ricovero in Ospedale. I Consulenti hanno dunque affermato che: “Per tutti questi motivi è ragionevole ritenere che l'infezione da Legionella, se presente, lo era già all'atto dell'arrivo in Ospedale configurando, così, il quadro di una “Polmonite comunitaria” e non di una “Polmonite nosocomiale”. La domanda attorea va pertanto rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di manleva.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1642/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra Parte_1
, , , in proprio e nella
[...] Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , e Persona_1 CP_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_3
1. Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice;
2. Dichiara assorbita, per le causali in motivazione, la domanda di manleva;
3. Condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e nella qualità di eredi di ,
[...] Persona_1 al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si CP_1 liquidano in € 1686,00 per spese ed € 9850,00 per compensi (con esclusione Con della fase decisoria non avendo l' epositato né comparsa conclusionale, né
N.R.G. 1642/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 memoria di replica), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. Condanna , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in proprio e nella qualità di eredi di ,
[...] Persona_1 al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_3 giudizio che si liquidano in € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5. pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 02/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1642/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7