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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6464 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 23.9.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16998/2024
Tra
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
,
d'Ayala n. 2, C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via '
Tasso n. 97, presso lo studio dell'avv. Josephine Ciliberti (C.F. C.F. 2 PEC: Email_1 che la rappresenta, assiste e difende.
RICORRENTE
Controparte_2Controparte_1
[...] (C.F. P.IVA 1 ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
), elettivamente Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. C.F. 3
domiciliato presso l' Controparte_2 sito in Napoli, alla و
Via Ponte della Maddalena, n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.7.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo di non aver percepito l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, per gli incarichi di supplenza annuale di cui era stata destinataria.
In particolare, parte ricorrente richiedeva il suddetto beneficio per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, concludeva: Al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice Unico del Lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia così provvedere: 1) previa eventuale disapplicazione della normativa nazionale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico della "Carta elettronica docente" previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di € 500,00 per caduno anno;
2) per l'effetto, condannare il in persona del [...] Controparte_1
,
CP_3 ad emettere buoni di spesa sulla Carta docente della ricorrente per il corrispondente valore nominale di € 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli importi sino all'effettivo accreditamento dell'importo sulla piattaforma digitale;
3) In via alternativa e/o subordinata accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento per danni pari al corrispondente valore nominale di € 2.500,00 (€ 500,00 per ciascun anno) o per la diversa somma maggiore o minore accertata da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione come per legge e, per l'effetto condannare il Controparte 1 al pagamento del relativo importo in favore della stessa ricorrente;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione allo scrivente difensore antistatario.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il
[...]
(C.F. P.IVA 1 ), in persona dei legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo;
l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto;
il decorso del termine di prescrizione, in relazione agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020. Concludeva: Voglia l'Onorevole giudice adito, "contrariis rejectis": in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
nel merito,
•
rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
All'udienza del 23.9.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui "In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
Controparte 1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne و
consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass.
SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Deve, invece, essere accolta l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata da parte resistente, in relazione all'anno scolastico 2017/2018, atteso che il relativo contratto recava decorrenza dal 24.1.18 e la ricorrente interrompeva il decorso del termine di prescrizione con diffida stragiudiziale, notificata alla controparte in data 22.2.23. Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento, come già espresso in altre sentenze di questo Tribunale cui questo Giudice ritiene di uniformarsi,
nei limiti di quanto segue.
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €
500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova"
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
"la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Controparte 1La normativa suddetta impone al un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del CP 1 ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni
Internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del
CP 1 di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre "
come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno
31/8/2017).
Il ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato di durata annuale, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinata allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del
D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non alControparte_1 personale docente a tempo determinato di tale CP 1 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, tale indennità è
...
versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è
OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il il principio di non CP 1
discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili.... 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva".
Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della CGUE, la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della 1. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.
Del resto, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio 2.Per garantire le attività
***
formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie...» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 prevede che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità per garantire efficacia nei processi di crescita
...
professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione distanza, all'apprendimento in rete e a all'autoaggiornamento....".
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che "la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP 1 o da chi per lui.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il CP_1 o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice".
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124
del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP 1 .
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3)...4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica...".
La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ha osservato che "nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. il pagamento “di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal CP 1 ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. La domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)... Quanto alla decorrenza, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM
del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio".
Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenze annuali per ciascuno anno scolastico dedotto in ricorso, dal momento che gli incarichi risultano conferiti in conformità alle tipologie di supplenze di cui all'art. 4, 1 e 2° comma della legge n. 124/1999, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (cfr. punto 7.6 dei motivi e n.1 dei principi di diritto).
Inoltre, al momento della decisione, la parte ricorrente risulta interna al sistema scolastico, avendo dedotto e provato di essere stata immessa in ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, circostanza idonea a concretizzare l'interesse al conseguimento del beneficio de quo.
Non può essere riconosciuto il beneficio per l'a.s. 2017/2018, in relazione al quale risulta maturato il termine di prescrizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere parzialmente accolto, con condanna del CP 5 all'assegnazione della carta docente in favore di:
,per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di € 2.000,00, ciascuno da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo riconosciuto alla parte ricorrente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 1. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 1.
724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato, né provato, di aver subito un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite, attesa la serialità della questione e il parziale accoglimento, si compensano per la metà, seguendo la soccombenza per la restante parte, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
all'assegnazione della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, in favore di:
,Parte 1 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici,
di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di € 2.000,00, ciascuno da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Compensa per la metà le spese di lite, condannando il CP 1 al pagamento della restante parte in favore della parte ricorrente, che liquida in € 900,00, oltre
IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 23.9.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16998/2024
Tra
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
,
d'Ayala n. 2, C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via '
Tasso n. 97, presso lo studio dell'avv. Josephine Ciliberti (C.F. C.F. 2 PEC: Email_1 che la rappresenta, assiste e difende.
RICORRENTE
Controparte_2Controparte_1
[...] (C.F. P.IVA 1 ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
), elettivamente Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. C.F. 3
domiciliato presso l' Controparte_2 sito in Napoli, alla و
Via Ponte della Maddalena, n. 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.7.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo di non aver percepito l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, per gli incarichi di supplenza annuale di cui era stata destinataria.
In particolare, parte ricorrente richiedeva il suddetto beneficio per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, concludeva: Al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice Unico del Lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia così provvedere: 1) previa eventuale disapplicazione della normativa nazionale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico della "Carta elettronica docente" previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di € 500,00 per caduno anno;
2) per l'effetto, condannare il in persona del [...] Controparte_1
,
CP_3 ad emettere buoni di spesa sulla Carta docente della ricorrente per il corrispondente valore nominale di € 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli importi sino all'effettivo accreditamento dell'importo sulla piattaforma digitale;
3) In via alternativa e/o subordinata accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento per danni pari al corrispondente valore nominale di € 2.500,00 (€ 500,00 per ciascun anno) o per la diversa somma maggiore o minore accertata da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione come per legge e, per l'effetto condannare il Controparte 1 al pagamento del relativo importo in favore della stessa ricorrente;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione allo scrivente difensore antistatario.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il
[...]
(C.F. P.IVA 1 ), in persona dei legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo;
l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto;
il decorso del termine di prescrizione, in relazione agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020. Concludeva: Voglia l'Onorevole giudice adito, "contrariis rejectis": in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
nel merito,
•
rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
All'udienza del 23.9.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui "In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
Controparte 1 derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne و
consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di
Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass.
SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Deve, invece, essere accolta l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata da parte resistente, in relazione all'anno scolastico 2017/2018, atteso che il relativo contratto recava decorrenza dal 24.1.18 e la ricorrente interrompeva il decorso del termine di prescrizione con diffida stragiudiziale, notificata alla controparte in data 22.2.23. Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento, come già espresso in altre sentenze di questo Tribunale cui questo Giudice ritiene di uniformarsi,
nei limiti di quanto segue.
La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €
500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova"
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
"la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Controparte 1La normativa suddetta impone al un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del CP 1 ) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni
Internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del
CP 1 di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre "
come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno
31/8/2017).
Il ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato di durata annuale, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinata allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del
D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non alControparte_1 personale docente a tempo determinato di tale CP 1 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, tale indennità è
...
versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è
OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il il principio di non CP 1
discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili.... 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva".
Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della CGUE, la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della 1. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.
Del resto, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio 2.Per garantire le attività
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formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie...» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 prevede che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità per garantire efficacia nei processi di crescita
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professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione distanza, all'apprendimento in rete e a all'autoaggiornamento....".
Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.
I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che "la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP 1 o da chi per lui.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il CP_1 o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice".
Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124
del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP 1 .
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3)...4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica...".
La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ha osservato che "nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. il pagamento “di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal CP 1 ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. La domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)... Quanto alla decorrenza, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM
del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio".
Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenze annuali per ciascuno anno scolastico dedotto in ricorso, dal momento che gli incarichi risultano conferiti in conformità alle tipologie di supplenze di cui all'art. 4, 1 e 2° comma della legge n. 124/1999, come ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (cfr. punto 7.6 dei motivi e n.1 dei principi di diritto).
Inoltre, al momento della decisione, la parte ricorrente risulta interna al sistema scolastico, avendo dedotto e provato di essere stata immessa in ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, circostanza idonea a concretizzare l'interesse al conseguimento del beneficio de quo.
Non può essere riconosciuto il beneficio per l'a.s. 2017/2018, in relazione al quale risulta maturato il termine di prescrizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere parzialmente accolto, con condanna del CP 5 all'assegnazione della carta docente in favore di:
,per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di € 2.000,00, ciascuno da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Per ciascun importo riconosciuto alla parte ricorrente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 1. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 1.
724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato, né provato, di aver subito un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite, attesa la serialità della questione e il parziale accoglimento, si compensano per la metà, seguendo la soccombenza per la restante parte, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna il Controparte_1
all'assegnazione della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, in favore di:
,Parte 1 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici,
di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di € 2.000,00, ciascuno da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
Compensa per la metà le spese di lite, condannando il CP 1 al pagamento della restante parte in favore della parte ricorrente, che liquida in € 900,00, oltre
IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca