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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2534/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2534/2020 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), in qualità di Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
eredi del padre (c.f. ,) nato a [...] il [...], deceduto Persona_1 C.F._3 in Roma il 6.3.2024, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Iannarone (c.f. C.F._4
pec: elettivamente domiciliati in Avellino al Corso V. Email_1
Emanuele II n.15
OPPONENETI contro
(p.i. , c.f.: ) in persona dei Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti procuratori speciali, e rappresentata e difesa, Parte_3 Parte_4
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Alessandro Barbaro (c.f. pec: CodiceFiscale_5
, Luigi Tinuzzo (c.f. pec: Email_2 CodiceFiscale_6
ed elettivamente domiciliata in Avellino, Via L. Ferrante N. 126, presso lo Email_3 studio dell' Avv. Aniello Abate (c.f. , pec;
C.F._7
Email_4
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Decreto Persona_1
ingiuntivo n. 537/2020 del 5.5.2020, RG n. 598/2020, emesso dal Tribunale di Avellino con il quale gli pagina 1 di 14 veniva ingiunto il pagamento di euro 5.091,70, oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in €. 500,00 per compensi, 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Parte opponente eccepiva la nullità della domanda d'ingiunzione per vizio insanabile dell'editio actionis, sia per carenza di titolo a sostegno della domanda oggetto d'ingiunzione, sia per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della domanda, con conseguente lesione del diritto di difesa. Inoltre, denunciava la nullità del rapporto per violazione dell'art.117 TUB, per omessa sottoscrizione e consegna di documentazione e per non essere state contrattualizzate le variazioni in pejus per il cliente.
Nel merito, l'opponente deduceva la nullità del contratto di finanziamento per il mancato perseguimento della finalità dedotta in contratto, vista la mancanza di traditio, ovverosia per l'assenza dell'effettiva consegna delle relative somme in suo favore, laddove la somma erogata veniva interamente destinata all'estinzione di due precedenti prestiti, sempre intestati a nome suo, senza alcuna specificazione della tipologia di rapporto e dei relativi dati contrattuali e, soprattutto, in violazione dei principi e doveri di correttezza, lealtà, buona fede e trasparenza. In relazione alla carta Revolving,
l'opponente eccepiva come l'utilizzo della stessa fosse avvenuto sulla base della sola sottoscrizione di un modulo per adesione e, soprattutto, evidenziava come la carta in questione avesse generato immediatamente, insieme ai costi fissi, interessi sull'intera somma utilizzata, che sono stati capitalizzati mensilmente, in spregio al divieto assoluto di anatocismo.
Ancora, parte opponente eccepiva l'usurarietà sia per quanto attiene l'interesse corrispettivo che quello di mora, entrambi i tassi nulli per causa illecita ed evidenziava come, ai sensi del 644 c.p., vadano computati per la quantificazione del tasso usurario le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, collegate alla erogazione del credito, inoltre senza neanche espungere la commissione di estinzione anticipata sul debito residuo, come sostenuto dalla banca opposta. In ordine, invece, al metodo di calcolo alla francese lo stesso rappresentava come la natura di commissione occulta, rilevando come tale metodo di calcolo, non dichiarato in contratto, produca anche interessi in maniera composta, e non semplice, e anche laddove risulti dal solo piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato e, pertanto, dovrebbe essere espunto da tale ammortamento, da ridefinire secondo la capitalizzazione semplice.
Infine, parte opponente lamentava la mancata integrale ricezione della documentazione contrattuale, precontrattuale e periodica previste dagli artt.115 e segg. del D.LGS. 385/93 in materia di trasparenza bancaria, nonché degli estratti conto e dei riassunti scalari per la carta revolving, i piani di ammortamento a rata pagata per i mutui, e, per entrambi, la documentazione di trasparenza, da discenderebbe, secondo la stessa, la prova della loro mancata approvazione per violazione del disposto pagina 2 di 14 dell'art.1832 CC e, dunque, concludeva chiedendo: ”in via preliminare, inaudita altera parte e nel merito 1. accertare e dichiarare nullo e/o annullare e revocare nei confronti di , Persona_1
l'opposto decreto ingiuntivo n. 537/2020 (R.G.N. 598/2020), non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Avellino il 04.05.2020, Dott.ssa Pierri, pubblicato il 05.05.2020 e notificato all'Opponente il 19.05.2020, per i gravi vizi – genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità - del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo, nonché per mancata prova dell'esistenza del contratto di mutuo n.18014731 dell'11.10.2017, per mancanza della prova della corretta erogazione, genesi, formazione e sussistenza del credito, ed ancora tutte le questioni pregiudiziali sopra evidenziate, per la presenza dei gravi motivi -usura, truffa, etc.- che impediscono la concessione della provvisoria esecuzione, nonché perché la presente opposizione è fondata su prova scritta;
2. accertare e dichiarare nullo e/o annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 537/2020 (R.G.N. 598/2020), non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Avellino il 04.05.2020, Dott.ssa Pierri, pubblicato il 05.05.2020 e notificato all'Opponente il 19.05.2020, sopra meglio specificato, perché la Banca non ha realizzato la condizione di procedibilità, perché i rapporti di cui al monitorio sono di natura bancaria e, come tali, risultano assoggettati all'obbligo di mediazione obbligatoria ex D.LGS.28/2010, ovvero, in via subordinata, dichiarare la necessità di celebrare preventivamente la mediazione obbligatoria ex D.LGS. 28/2010, delegandola presso uno degli Organismi di mediazione, con onere a carico dell'Opposta in quanto attore in senso sostanziale;
nel merito 3. Accertare e dichiarare nulli e/o annullare e revocare perché illeciti, o aventi causa illecita per contrarietà alle norme di ordine pubblico [violazione della soglia usura trimestralmente fissata dai Decreti del Ministero del Tesoro, conseguentemente delle relative leggi penali -L. 108/96, L.24/2001 e art. 644 CP-, nonché truffa contrattuale art. 640 CP) ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 CC, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 CC, ovvero per mancanza di causa e traditio, oltre che per violazione dei principi di correttezza, lealtà e buonafede di cui agli artt.1175, 1176 e 1375 CC, del divieto di anatocismo ex art.120 TUB e art.1283
CC, per violazione delle leggi seguenti D.LGS. 385/93 (artt.115 e segg. –TUB-), per violazione dell'art. 7 del D. LGS. 196/2003, per truffa contrattuale, per la nullità ex art.117 D.LGS.385/93 e per tutte le ragioni esposte in narrativa, comprese le violazioni delle norme di ordine pubblico, penali e civili, etc., e/o le clausole, incluso anatocismo, cms, cdf, etc., inserite nei contratti medesimi e le operazioni relative, nonché per violazione delle disposizioni in materia di codice del consumo
D.LGS.206/2005, per la presenza dell'assicurazione Metlife Europe d.a.c. o Metlife Europe Insurance
d.a.c., che potrebbe avere estinto le eventuali ragioni di credito di e per la fondatezza di tutti CP_1
gli altri motivi di opposizione qui, per brevità, non riepilogati, ma che devono considerarsi
pagina 3 di 14 integralmente trasfusi, in relazione ai seguenti contratti: a) mutuo n.18014731 dell'11.10.2017; 2) mutuo estinto n.14920641; 3) mutuo estinto n.85121624036; 4) carta revolving n. 4018 75** ****
*400 con fido di €. 5.0000,00; di tutti questi rapporti manca la documentazione contrattuale e contabile;
4. Accertare e dichiarare illegittime, e dunque non dovute, perché mai correttamente pattuite e, dunque, indebite tutte le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, dalla Parte
Attrice/Opponente, in relazione ai contratti indicati negli alinea precedenti ed ordinare la immediata restituzione in suo favore, ovvero, in via subordinata, portarle in compensazione;
5. accertare e dichiarare inefficaci ed invalide tutte le operazioni poste in essere dalla Banca Opposta, per tutti i contratti di cui agli alinea precedenti, incluse le variazioni delle condizioni economiche e contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli all'Attore;
6. in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di in ordine Controparte_3
a tutti i rapporti oggetto del presente atto, e l'eventuale danno, patrimoniale e non, patito dal
Deducente, determinando il reale rapporto dare/avere tra le parti;
Condannare CP_3
a. alla restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte dalla Parte Attrice/Opponente, a
[...]
qualsiasi titolo, alla Banca convenuta in ordine a tutti i contratti ed a tutte le operazioni, indicati nelle presenti conclusioni, che saranno dichiarati nulli, illeciti, invalidi, inefficaci o illegittimi, che risulteranno dall'analisi del Consulente Tecnico d'Ufficio, qualora venga incaricato della redazione di un'idonea consulenza, ovvero portarli in compensazione;
b. al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalla Parte Attrice, nonché all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, da determinarsi secondo il criterio equitativo di determinazione ai sensi dell'art. 1226 CC, con rivalutazione ed interessi di mora a decorrere dalla presente richiesta;
c. con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, CPA, ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, anticipatari.”
Parte opposta si costituiva nel giudizio di opposizione ed in primo luogo eccepiva la violazione del principio di sinteticità dell'atto di citazione, vista la lunghezza dell'atto introduttivo;
evidenziava altresì come parte opponente non avesse specificatamente contestato le poste di credito vantate nei suoi confronti, né in modo specifico sostenuto e dimostrato l'illegittimo o erroneo calcolo degli interessi applicati. In ordine all'inidoneità funzionale del modulo per adesione, la banca opposta riteneva che il contratto, redatto per iscritto, per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dal cliente e a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo, invece, secondo giurisprudenza consolidata sul punto, il consenso della banca risultare anche a mezzo di comportamenti concludenti e, pertanto, nessuna doglianza poteva quindi essere mossa in relazione alla supposta mancata apposizione pagina 4 di 14 della firma da parte della nella copia del contratto e sul mancato deposito della seconda copia CP_3
del contratto di prestito personale.
In merito alla traditio ed al patto di distrazione parte opposta eccepiva che stipulare un negozio con finalità estintiva di un debito pregresso, è di per sé un'operazione lecita, per nulla contraria all'art.1322.
Con riferimento al superamento del tasso soglia, la banca evidenziava che solo i costi legati da una
“presunzione di collegamento” all'erogazione del credito possono essere annoverati tra gli oneri previsti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, mentre per i costi privi di tale connessione, come la penale per estinzione anticipata i costi relativi alla polizza assicurativa, avendo natura facoltativa, tale principio non risulta applicabile e, dunque, l'entità di tali costi non possono dunque essere inglobati, sommandoli al tasso corrispettivo, ai fini della determinazione del TAEG.
Invece, con riferimento agli interessi di mora, costo legato all'inadempimento del cliente, parte opposta riteneva che sia onere della parte che eccepisce dimostrare in tal senso l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicandone i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, evidenza, secondo la banca, mai dimostrata nel caso di specie.
In merito all'ammortamento alla francese, la banca sottolineava come il pagamento della quota interessi estinguesse, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi. Il metodo, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e, pertanto, secondo l'opposto, non genera anatocismo. Infine, sulla clausola di estinzione anticipata la banca riteneva la corretta sottoscrizione della stessa in adesione all'art.1341 c.c. e al codice del consumo e concludeva chiedendo “in via preliminare: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del
Decreto ingiuntivo n. 537/2020 del 05/05/2020 RG n. 598/2020 emesso dal Tribunale di Avellino in data 04/05/2020 trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: - Rigettare
l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 537/2020 del 05/05/2020 RG n.
598/2020 emesso dal Tribunale di Avellino in data 04/05/2020 e, per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre
pagina 5 di 14 anche in via istruttoria nei concedendi termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione.”
Nelle more del giudizio, l'opponente decedeva in Roma il 6.3.2024, e si costituivano in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Iannarone i figli e quali eredi Parte_1 Parte_2 legittimi, avendo accettato l'eredità con beneficio dell'inventario come prodotto in atti.
La causa veniva istruita mediante la nomina del C.T.U., dott.ssa e veniva trattenuta per la Persona_2 decisione all'udienza del 22.1.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
E' in atti documentato che l'odierno opponente sottoscriveva in data 11.10.2017 il contratto n.
18014731, un contratto di finanziamento finalizzato al prestito personale stipulato con la
[...]
per un importo totale di euro 8.099,40, di cui 6.385,38 a titolo di capitale e 1.648,38 a CP_3
titolo di interessi, da estinguere tramite il pagamento di n. 48 rate mensili da € 167,67 l'una.
La somma erogata veniva interamente destinata all'estinzione di due precedenti prestiti, sempre richiesti dall'odierno opponente, il quale contestualmente alla richiesta di finanziamento del contratto, sottoscriveva una richiesta di integrale imputazione dell'importo erogato ad estinzione di precedente finanziamento in essere con Controparte_3
Successivamente, l'opposto dichiarava la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 12 del contratto, intimando l'integrale adempimento immediato con contestuale costituzione in mora, dal quale risulta un ammontare totale euro 5.091,70, di cui 1.010,22 per rate scadute e non pagate e
4.081,48 a titolo di capitale residuo, oltre gli interessi.
§Sulla prova del credito
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Quanto alla completezza della documentazione contrattuale, ai fini della concessione di decreto ingiuntivo su contratti di finanziamento è sufficiente la produzione del solo contratto, che costituisce prova scritta idonea, a nulla rilevando la mancata produzione delle fatture (Tribunale di Bergamo, sez.
IV, 16/02/2023 , n. 319) o dell'allegazione del piano di ammortamento, posto che se è vero - da un lato pagina 6 di 14 - che il piano di ammortamento è una clausola contrattuale, è altrettanto vero che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo azionato dalla banca per il recupero del credito la produzione del piano di ammortamento non è elemento indefettibile della prova del residuo credito (Corte di appello, Messina, sez. I , 03/02/2023 , n. 79).
Inoltre, se il credito vantato dalla banca trae origine da un contratto di finanziamento, nel caso di specie un prestito personale, non occorre la certificazione del credito ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, come contestato da parte opponente, posto che l' art. 50 TUB è norma che si riferisce specificamente agli estratti conto e, quindi, vale per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento.
Parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento e la relativa produzione in giudizio è prova sufficiente della titolarità del credito azionato, atteso che nel contratto prodotto in atti risultano chiaramente indicati: il numero e l'importo di ciascuna rata, il TAN, il TAEG, le spese, le commissioni previste e le condizioni alla quali l'opponente viene fatto decadere dal beneficio del termine.
Ne consegue che, alla luce di quanto suesposto, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di finanziamenti in genere è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento, prodotta nel caso in esame dalla parte opposta, e, pertanto, il motivo va rigettato.
Si rileva che in atti è stato prodotto l'estratto conto con le analitiche movimentazioni contabili (all.4).
§Sulla nullità del provvedimento monitorio per assenza delle condizioni previste dalla normativa codicistica, va sottolineato che la società opposta, in sede monitoria, a riprova del preteso credito, ha prodotto il contratto di prestito personale n. 18014731, sottoscritto in data 11.10.2017, corredato dalle condizioni contrattuali e debitamente sottoscritto;
sicché, l'impugnato decreto ingiuntivo appare legittimamente emesso dall'intestato Tribunale, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione ad opera dell'istituto bancario.
Invero, l'art. 117, secondo e terzo comma, T.U.B. stabilisce che i contratti debbano essere redatti per iscritto, con consegna di un esemplare al cliente, e sanziona, al contempo, l'inosservanza della forma prescritta, con la previsione della nullità del contratto di cui si tratta. Il successivo art. 127 precisa, inoltre, che le nullità previste dal relativo titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 T.U.F., con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso - pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
pagina 7 di 14 Alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, peraltro, possibile affermare, che, in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito, in presenza di comportamenti concludenti dello stesso, idonei a dimostrare la sua volontà di dare attuazione al rapporto, non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, secondo comma, del D.lgs n. 385/1993, atteso che il requisito formale in questione è funzionalmente previsto a garanzia della piena conoscenza delle condizioni contrattuali da parte del cliente (ex multis Cassazione Civile, sentenza n. 22385/2019).
Tale assunto trova, altresì, conferma, nella pronuncia del giudice di legittimità, nella sua più autorevole composizione, che, chiamato a pronunciarsi in materia di contratto di intermediazione finanziaria, ha riconosciuto la piena validità del contratto prodotto in giudizio dalla banca, anche se sprovvisto della firma da parte del competente funzionario, affermando un principio di diritto certamente estensibile anche ai contratti bancari (cfr. Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 898/2018, secondo cui: “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”).
In particolare, le Sezioni Unite hanno richiamato un primo costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale sarebbe possibile la conclusione del contratto anche mediante la sottoscrizione di due documenti diversi, purché gli stessi siano inscindibilmente collegati tra loro. E, comunque, si ritiene che la produzione in giudizio del contratto da parte della banca consenta di attribuirne l'accettazione degli effetti, di talché deve ritenersi sussistere la prova scritta della sottoscrizione di entrambe le parti.
Invero, nel caso in lite, l'esternazione della volontà del cliente, per la cui tutela è richiesta dal legislatore la forma scritta ad substantiam, risulta inequivocabilmente dal contratto di finanziamento, posto a fondamento dell'impugnato provvedimento monitorio, che l'odierna parte opponente ha sottoscritto, mentre l'intenzione dell'istituto di credito di avvalersi dei rapporti contrattuali può desumersi dall'avvenuta ed incontestata erogazione del capitale in favore di il quale ha Persona_1
provveduto alla restituzione parziale di quanto dovuto, e, dunque, il motivo va rigettato.
§Sulla validità del contratto di finanziamento
Parte opponente nell'introdurre il giudizio di opposizione lamentava la mancanza e/o l'illiceità della causa del contratto di prestito stipulato perché assente, nel caso di specie, la traditio, quale elemento pagina 8 di 14 costitutivo del contratto di mutuo. Le parti avevano sottoscritto un contratto diretto ad estinguere due precedenti rapporti di mutuo tra di loro intercorrenti, il cd. mutuo solutorio, e parte opponente lamentava che l'accredito della somma pattuita non fosse mai avvenuto, perché la stessa è stata direttamente utilizzata dalla banca per l'estinzione di detti rapporti, da qui veniva contestata la nascita dell'obbligo di restituzione in capo al mutuatario, laddove la somma mutuata, secondo l'opponente, in realtà, non sia mai stata posta nella disponibilità dello stesso.
Tuttavia, secondo orientamento costante della giurisprudenza di merito, laddove il finanziamento è concesso per estinguere una situazione debitoria del mutuatario nei confronti del mutuante, il contratto stipulato non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere denunciata l'assenza e l'illeceità della causa in ragione della mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché
l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la traditio propria del mutuo.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (Cassazione civile , sez. un. , 05/03/2025 , n. 5841)
Ne consegue, pertanto, che la doglianza di parte opponente debba essere rigettata perché priva di fondamento, atteso che l'accredito della somma mutuata è sufficiente per integrare il momento perfezionativo del contratto di mutuo.
§Sul superamento del tasso soglia
L'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Sul piano processuale, si richiama la giurisprudenza di legittimità che, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario
pagina 9 di 14 convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma
è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati.” (Cassazione civile , sez. III ,
28/09/2023 , n. 27545).
Pertanto, se pure si tratti di evenienza riscontrabile d'ufficio, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario, come previsto dall'art. 121 TUB comma 2, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e gli oneri meramente eventuali a carico del cliente.
Recentemente anche la Cassazione è intervenuta sul tema e con Ordinanza n. 25977/23, hanno espresso il seguente principio di diritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento”.
§Sulla commissione di estinzione anticipata la giurisprudenza maggioritaria ritiene che non rientri nella formula del TEG ai fini della valutazione del carattere usurario del contratto di mutuo detta commissione, in quanto costituisce un corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario e non collegata all'erogazione del credito. In altri termini, la commissione di estinzione anticipata rappresenta nato per riequilibrare il sinallagma, eventualmente alterato dal recesso e non è, pertanto, un costo che il mutuatario deve sostenere in relazione al credito, ma un costo meramente eventuale, previsto in caso di esercizio della facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale. (cfr. Tribunale , Bari , sez. II , 25/07/2024 , n. 3510, Tribunale , Bologna , sez. IV , 31/07/2024 , n. 2242, Tribunale , Asti , sez. I , 06/10/2023 , n. 714)
Da ultimo, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (Cassazione civile , sez. I , 08/07/2024 , n. 18497)
Dunque, la commissione per estinzione anticipata, essendo un onere eventuale non collegato al credito, non è un onere “assimilabile” ai fini del calcolo del tasso soglia per rilevare un'eventuale usura, attenendo, quindi, ad una fase patologica ed eventuale del contratto di finanziamento.
pagina 10 di 14 §Inoltre, ai fini della determinazione del tasso soglia, le somme dovute alla banca a titolo di interessi moratori non possono essere cumulate nel calcolo del tasso soglia con quelle dovute a titolo di interessi corrispettivi, attesa la diversa funzione di penale per l'inadempimento, propria dei primi, e di remunerazione del credito concesso dei secondi e, dunque, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è necessario calcolare separatamente le due voci.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni
a quella connessi. ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022)”
Dunque, la verifica dell'usura va operata distintamente con riferimento agli interessi corrispettivi e moratori, che, pertanto, vanno esclusi dal calcolo del TEG.
§Sugli interessi moratori
Parte attrice eccepiva l'inclusione degli interessi di mora nel calcolo del TEG e la nullità degli interessi di mora a causa della natura usuraria degli stessi, applicati al contratto in esame.
Gli interessi moratori hanno una funzione risarcitoria e non compensativa, poiché non intendono ristabilire equamente i rapporti fra le parti, ma hanno lo scopo di risarcire la perdita ed il mancato guadagno patito dal creditore a seguito del ritardo dell'inadempimento del debitore.
La differente natura degli interessi, come ha evidenziato la Corte di Cassazione, osta all'inclusione nel calcolo del tasso soglia per il controllo di usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo,
Occorre chiarire, inoltre, che, stante la diversa funzione, agli interessi moratori, come per quelli corrispettivi, si applica “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto”(Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), in quanto la normativa è volta a prevenire fenomeni di abusi del diritto e a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto, in virtù del superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche.
Come rilevato nella c.t.u., nel contratto l'applicazione degli interessi di mora è prevista solo in caso di decadenza dal beneficio del termine nella misura dell'1% mensile sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile.
La c.t.u ha confrontato il tasso di mora annuale del 12% (pari all'1% su base mensile, così come pattuito in contratto) con il tasso soglia, calcolato nella misura del 19,41%, e ha rilevato che il tasso di mora nominale pattuito non è usuraio, in quanto inferiore al 19,41%.
pagina 11 di 14 §Sull'ammortamento alla francese
Il criterio di calcolo cd. ammortamento alla francese, è oramai considerato legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria (Tribunale Padova, 29/05/2016, Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80,
Tribunale Mantova, sez. II, 21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758) poiché non crea alcun meccanismo anatocistico-usurario censurabile, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ed, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. ex ceteribus Corte appello, Napoli, sez. III, 19/02/2020, n. 772 e, in obiter dictum , Cassazione civile sez. III, 20/05/2020,
n.9237, Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, n.11638).
Il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.
Le rate comprendono quindi una quota di capitale ed una quota di interessi le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Si è in materia osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è quindi quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. (Tribunale di Roma 21/11/2019 pubbl. il 04/11/2019).
Si è altresì chiarito che “tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della
pagina 12 di 14 scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr. Tribunale Milano, 29-01-2015).
In definitiva, siffatta procedura di calcolo non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di mutuo, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata (cfr. da ultimo Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”).
Il ctu ha confermato che nel contratto in lite non vi è anatocismo.
Alla luce di quanto esposto, il c.t.u. ha proceduto alla verifica dell'applicazione del tasso al contratto di prestito, rilevando che per tale categoria, alla data della sottoscrizione, ossia al 11.10.2017, il TEGM rilevato è 10,23%, quindi il tasso soglia usura di periodo è 16,7875%. Nel calcolo del TEG sono stati considerati dal c.t.u. gli oneri pattuiti in contratto, tra cui la spesa di incasso rata € 1,00; la spesa comunicazione trasparenza annuale € 0,56 ( n. 3 comunicazioni in totale); per i ritardi di pagamento un indennizzo a seguito di recupero stragiudiziale per il primo insoluto 12% dell'importo scaduto, per ciascuno dei successivi 20% dell'importo scaduto. Tuttavia, non è stato incluso nel TEG l'indennizzo per rimborso anticipato, in quanto per contratto, per rimborsi anticipati pari o inferiori a € 10.000,00, in quanto non dovuto. Il c.t.u. ha effettuato diverse ipotesi di calcolo, includendo ed escludendo le commissioni ed i costi per ritardo nei pagamenti, come gli indennizzi per recupero stragiudiziale delle somme, o contestualmente ipotizzando il rimborso anticipato del prestito.
Si ritiene di dover aderire alla prima ipotesi di calcolo, con esclusione di ricalcolo, con un credito in favore della parte opposta che ammonta ad € 5.109,96.
§Sulla carta revolving
Sull'onere della prova gravante su una delle parti contrattuali, la Corte di cassazione ha chiarito come
“nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della
pagina 13 di 14 mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi”. (Cassazione civile , sez. I , 14/12/2022 , n.
36585)
È, dunque, onere del debitore-correntista provare la nullità del contratto di apertura di linea di credito al fine di dimostrare la mancanza della prova scritta, in quanto sottoscritto tramite un modulo per adesione e, secondo parte opponente, in violazione dell'art. 117 TUB.
Tuttavia, in ordine al rapporto della carta cd. revolving il c.t.u. ha rilevato che è versato in atti solo ed esclusivamente l'estratto conto al 31/01/2018, da cui si evince una linea di fido pari a € 5.000,00 ed un incasso postale pari a -€ 153,33 del 12/01/2018. Tale documentazione non permette al c.t.u. di esplicare l'indagine demandata dal quesito peritale, in quanto non risulta collegato con il prestito personale azionato in via monitoria ed in difetto della prova dell'esistenza del contratto, gravante sull'opponente.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
§ Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 537/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone a carico dell'opponente le spese di ctu, separatamente liquidate.
AVELLINO, 05.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2534/2020 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), in qualità di Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
eredi del padre (c.f. ,) nato a [...] il [...], deceduto Persona_1 C.F._3 in Roma il 6.3.2024, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Iannarone (c.f. C.F._4
pec: elettivamente domiciliati in Avellino al Corso V. Email_1
Emanuele II n.15
OPPONENETI contro
(p.i. , c.f.: ) in persona dei Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti procuratori speciali, e rappresentata e difesa, Parte_3 Parte_4
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Alessandro Barbaro (c.f. pec: CodiceFiscale_5
, Luigi Tinuzzo (c.f. pec: Email_2 CodiceFiscale_6
ed elettivamente domiciliata in Avellino, Via L. Ferrante N. 126, presso lo Email_3 studio dell' Avv. Aniello Abate (c.f. , pec;
C.F._7
Email_4
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Decreto Persona_1
ingiuntivo n. 537/2020 del 5.5.2020, RG n. 598/2020, emesso dal Tribunale di Avellino con il quale gli pagina 1 di 14 veniva ingiunto il pagamento di euro 5.091,70, oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in €. 500,00 per compensi, 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Parte opponente eccepiva la nullità della domanda d'ingiunzione per vizio insanabile dell'editio actionis, sia per carenza di titolo a sostegno della domanda oggetto d'ingiunzione, sia per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della domanda, con conseguente lesione del diritto di difesa. Inoltre, denunciava la nullità del rapporto per violazione dell'art.117 TUB, per omessa sottoscrizione e consegna di documentazione e per non essere state contrattualizzate le variazioni in pejus per il cliente.
Nel merito, l'opponente deduceva la nullità del contratto di finanziamento per il mancato perseguimento della finalità dedotta in contratto, vista la mancanza di traditio, ovverosia per l'assenza dell'effettiva consegna delle relative somme in suo favore, laddove la somma erogata veniva interamente destinata all'estinzione di due precedenti prestiti, sempre intestati a nome suo, senza alcuna specificazione della tipologia di rapporto e dei relativi dati contrattuali e, soprattutto, in violazione dei principi e doveri di correttezza, lealtà, buona fede e trasparenza. In relazione alla carta Revolving,
l'opponente eccepiva come l'utilizzo della stessa fosse avvenuto sulla base della sola sottoscrizione di un modulo per adesione e, soprattutto, evidenziava come la carta in questione avesse generato immediatamente, insieme ai costi fissi, interessi sull'intera somma utilizzata, che sono stati capitalizzati mensilmente, in spregio al divieto assoluto di anatocismo.
Ancora, parte opponente eccepiva l'usurarietà sia per quanto attiene l'interesse corrispettivo che quello di mora, entrambi i tassi nulli per causa illecita ed evidenziava come, ai sensi del 644 c.p., vadano computati per la quantificazione del tasso usurario le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, collegate alla erogazione del credito, inoltre senza neanche espungere la commissione di estinzione anticipata sul debito residuo, come sostenuto dalla banca opposta. In ordine, invece, al metodo di calcolo alla francese lo stesso rappresentava come la natura di commissione occulta, rilevando come tale metodo di calcolo, non dichiarato in contratto, produca anche interessi in maniera composta, e non semplice, e anche laddove risulti dal solo piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato e, pertanto, dovrebbe essere espunto da tale ammortamento, da ridefinire secondo la capitalizzazione semplice.
Infine, parte opponente lamentava la mancata integrale ricezione della documentazione contrattuale, precontrattuale e periodica previste dagli artt.115 e segg. del D.LGS. 385/93 in materia di trasparenza bancaria, nonché degli estratti conto e dei riassunti scalari per la carta revolving, i piani di ammortamento a rata pagata per i mutui, e, per entrambi, la documentazione di trasparenza, da discenderebbe, secondo la stessa, la prova della loro mancata approvazione per violazione del disposto pagina 2 di 14 dell'art.1832 CC e, dunque, concludeva chiedendo: ”in via preliminare, inaudita altera parte e nel merito 1. accertare e dichiarare nullo e/o annullare e revocare nei confronti di , Persona_1
l'opposto decreto ingiuntivo n. 537/2020 (R.G.N. 598/2020), non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Avellino il 04.05.2020, Dott.ssa Pierri, pubblicato il 05.05.2020 e notificato all'Opponente il 19.05.2020, per i gravi vizi – genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità - del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo, nonché per mancata prova dell'esistenza del contratto di mutuo n.18014731 dell'11.10.2017, per mancanza della prova della corretta erogazione, genesi, formazione e sussistenza del credito, ed ancora tutte le questioni pregiudiziali sopra evidenziate, per la presenza dei gravi motivi -usura, truffa, etc.- che impediscono la concessione della provvisoria esecuzione, nonché perché la presente opposizione è fondata su prova scritta;
2. accertare e dichiarare nullo e/o annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 537/2020 (R.G.N. 598/2020), non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Avellino il 04.05.2020, Dott.ssa Pierri, pubblicato il 05.05.2020 e notificato all'Opponente il 19.05.2020, sopra meglio specificato, perché la Banca non ha realizzato la condizione di procedibilità, perché i rapporti di cui al monitorio sono di natura bancaria e, come tali, risultano assoggettati all'obbligo di mediazione obbligatoria ex D.LGS.28/2010, ovvero, in via subordinata, dichiarare la necessità di celebrare preventivamente la mediazione obbligatoria ex D.LGS. 28/2010, delegandola presso uno degli Organismi di mediazione, con onere a carico dell'Opposta in quanto attore in senso sostanziale;
nel merito 3. Accertare e dichiarare nulli e/o annullare e revocare perché illeciti, o aventi causa illecita per contrarietà alle norme di ordine pubblico [violazione della soglia usura trimestralmente fissata dai Decreti del Ministero del Tesoro, conseguentemente delle relative leggi penali -L. 108/96, L.24/2001 e art. 644 CP-, nonché truffa contrattuale art. 640 CP) ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 CC, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 CC, ovvero per mancanza di causa e traditio, oltre che per violazione dei principi di correttezza, lealtà e buonafede di cui agli artt.1175, 1176 e 1375 CC, del divieto di anatocismo ex art.120 TUB e art.1283
CC, per violazione delle leggi seguenti D.LGS. 385/93 (artt.115 e segg. –TUB-), per violazione dell'art. 7 del D. LGS. 196/2003, per truffa contrattuale, per la nullità ex art.117 D.LGS.385/93 e per tutte le ragioni esposte in narrativa, comprese le violazioni delle norme di ordine pubblico, penali e civili, etc., e/o le clausole, incluso anatocismo, cms, cdf, etc., inserite nei contratti medesimi e le operazioni relative, nonché per violazione delle disposizioni in materia di codice del consumo
D.LGS.206/2005, per la presenza dell'assicurazione Metlife Europe d.a.c. o Metlife Europe Insurance
d.a.c., che potrebbe avere estinto le eventuali ragioni di credito di e per la fondatezza di tutti CP_1
gli altri motivi di opposizione qui, per brevità, non riepilogati, ma che devono considerarsi
pagina 3 di 14 integralmente trasfusi, in relazione ai seguenti contratti: a) mutuo n.18014731 dell'11.10.2017; 2) mutuo estinto n.14920641; 3) mutuo estinto n.85121624036; 4) carta revolving n. 4018 75** ****
*400 con fido di €. 5.0000,00; di tutti questi rapporti manca la documentazione contrattuale e contabile;
4. Accertare e dichiarare illegittime, e dunque non dovute, perché mai correttamente pattuite e, dunque, indebite tutte le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, dalla Parte
Attrice/Opponente, in relazione ai contratti indicati negli alinea precedenti ed ordinare la immediata restituzione in suo favore, ovvero, in via subordinata, portarle in compensazione;
5. accertare e dichiarare inefficaci ed invalide tutte le operazioni poste in essere dalla Banca Opposta, per tutti i contratti di cui agli alinea precedenti, incluse le variazioni delle condizioni economiche e contrattuali successive alla stipula dei contratti e sfavorevoli all'Attore;
6. in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità pre-contrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di in ordine Controparte_3
a tutti i rapporti oggetto del presente atto, e l'eventuale danno, patrimoniale e non, patito dal
Deducente, determinando il reale rapporto dare/avere tra le parti;
Condannare CP_3
a. alla restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte dalla Parte Attrice/Opponente, a
[...]
qualsiasi titolo, alla Banca convenuta in ordine a tutti i contratti ed a tutte le operazioni, indicati nelle presenti conclusioni, che saranno dichiarati nulli, illeciti, invalidi, inefficaci o illegittimi, che risulteranno dall'analisi del Consulente Tecnico d'Ufficio, qualora venga incaricato della redazione di un'idonea consulenza, ovvero portarli in compensazione;
b. al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalla Parte Attrice, nonché all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, da determinarsi secondo il criterio equitativo di determinazione ai sensi dell'art. 1226 CC, con rivalutazione ed interessi di mora a decorrere dalla presente richiesta;
c. con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, CPA, ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, anticipatari.”
Parte opposta si costituiva nel giudizio di opposizione ed in primo luogo eccepiva la violazione del principio di sinteticità dell'atto di citazione, vista la lunghezza dell'atto introduttivo;
evidenziava altresì come parte opponente non avesse specificatamente contestato le poste di credito vantate nei suoi confronti, né in modo specifico sostenuto e dimostrato l'illegittimo o erroneo calcolo degli interessi applicati. In ordine all'inidoneità funzionale del modulo per adesione, la banca opposta riteneva che il contratto, redatto per iscritto, per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dal cliente e a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo, invece, secondo giurisprudenza consolidata sul punto, il consenso della banca risultare anche a mezzo di comportamenti concludenti e, pertanto, nessuna doglianza poteva quindi essere mossa in relazione alla supposta mancata apposizione pagina 4 di 14 della firma da parte della nella copia del contratto e sul mancato deposito della seconda copia CP_3
del contratto di prestito personale.
In merito alla traditio ed al patto di distrazione parte opposta eccepiva che stipulare un negozio con finalità estintiva di un debito pregresso, è di per sé un'operazione lecita, per nulla contraria all'art.1322.
Con riferimento al superamento del tasso soglia, la banca evidenziava che solo i costi legati da una
“presunzione di collegamento” all'erogazione del credito possono essere annoverati tra gli oneri previsti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, mentre per i costi privi di tale connessione, come la penale per estinzione anticipata i costi relativi alla polizza assicurativa, avendo natura facoltativa, tale principio non risulta applicabile e, dunque, l'entità di tali costi non possono dunque essere inglobati, sommandoli al tasso corrispettivo, ai fini della determinazione del TAEG.
Invece, con riferimento agli interessi di mora, costo legato all'inadempimento del cliente, parte opposta riteneva che sia onere della parte che eccepisce dimostrare in tal senso l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicandone i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, evidenza, secondo la banca, mai dimostrata nel caso di specie.
In merito all'ammortamento alla francese, la banca sottolineava come il pagamento della quota interessi estinguesse, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi. Il metodo, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e, pertanto, secondo l'opposto, non genera anatocismo. Infine, sulla clausola di estinzione anticipata la banca riteneva la corretta sottoscrizione della stessa in adesione all'art.1341 c.c. e al codice del consumo e concludeva chiedendo “in via preliminare: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del
Decreto ingiuntivo n. 537/2020 del 05/05/2020 RG n. 598/2020 emesso dal Tribunale di Avellino in data 04/05/2020 trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale: - Rigettare
l'opposizione, poiché totalmente infondata, generica e dilatoria in fatto e diritto, nonché le domande tutte ivi spiegate, con conferma dell'opposto Decreto ingiuntivo n. 537/2020 del 05/05/2020 RG n.
598/2020 emesso dal Tribunale di Avellino in data 04/05/2020 e, per l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda o in via gradata, nell'ipotesi che qui si esclude di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno effettivamente dovute all'esito del giudizio. In ogni caso con integrale vittoria di spese e compenso professionale. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre
pagina 5 di 14 anche in via istruttoria nei concedendi termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione.”
Nelle more del giudizio, l'opponente decedeva in Roma il 6.3.2024, e si costituivano in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Iannarone i figli e quali eredi Parte_1 Parte_2 legittimi, avendo accettato l'eredità con beneficio dell'inventario come prodotto in atti.
La causa veniva istruita mediante la nomina del C.T.U., dott.ssa e veniva trattenuta per la Persona_2 decisione all'udienza del 22.1.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
E' in atti documentato che l'odierno opponente sottoscriveva in data 11.10.2017 il contratto n.
18014731, un contratto di finanziamento finalizzato al prestito personale stipulato con la
[...]
per un importo totale di euro 8.099,40, di cui 6.385,38 a titolo di capitale e 1.648,38 a CP_3
titolo di interessi, da estinguere tramite il pagamento di n. 48 rate mensili da € 167,67 l'una.
La somma erogata veniva interamente destinata all'estinzione di due precedenti prestiti, sempre richiesti dall'odierno opponente, il quale contestualmente alla richiesta di finanziamento del contratto, sottoscriveva una richiesta di integrale imputazione dell'importo erogato ad estinzione di precedente finanziamento in essere con Controparte_3
Successivamente, l'opposto dichiarava la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 12 del contratto, intimando l'integrale adempimento immediato con contestuale costituzione in mora, dal quale risulta un ammontare totale euro 5.091,70, di cui 1.010,22 per rate scadute e non pagate e
4.081,48 a titolo di capitale residuo, oltre gli interessi.
§Sulla prova del credito
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Quanto alla completezza della documentazione contrattuale, ai fini della concessione di decreto ingiuntivo su contratti di finanziamento è sufficiente la produzione del solo contratto, che costituisce prova scritta idonea, a nulla rilevando la mancata produzione delle fatture (Tribunale di Bergamo, sez.
IV, 16/02/2023 , n. 319) o dell'allegazione del piano di ammortamento, posto che se è vero - da un lato pagina 6 di 14 - che il piano di ammortamento è una clausola contrattuale, è altrettanto vero che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo azionato dalla banca per il recupero del credito la produzione del piano di ammortamento non è elemento indefettibile della prova del residuo credito (Corte di appello, Messina, sez. I , 03/02/2023 , n. 79).
Inoltre, se il credito vantato dalla banca trae origine da un contratto di finanziamento, nel caso di specie un prestito personale, non occorre la certificazione del credito ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, come contestato da parte opponente, posto che l' art. 50 TUB è norma che si riferisce specificamente agli estratti conto e, quindi, vale per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento.
Parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento e la relativa produzione in giudizio è prova sufficiente della titolarità del credito azionato, atteso che nel contratto prodotto in atti risultano chiaramente indicati: il numero e l'importo di ciascuna rata, il TAN, il TAEG, le spese, le commissioni previste e le condizioni alla quali l'opponente viene fatto decadere dal beneficio del termine.
Ne consegue che, alla luce di quanto suesposto, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di finanziamenti in genere è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento, prodotta nel caso in esame dalla parte opposta, e, pertanto, il motivo va rigettato.
Si rileva che in atti è stato prodotto l'estratto conto con le analitiche movimentazioni contabili (all.4).
§Sulla nullità del provvedimento monitorio per assenza delle condizioni previste dalla normativa codicistica, va sottolineato che la società opposta, in sede monitoria, a riprova del preteso credito, ha prodotto il contratto di prestito personale n. 18014731, sottoscritto in data 11.10.2017, corredato dalle condizioni contrattuali e debitamente sottoscritto;
sicché, l'impugnato decreto ingiuntivo appare legittimamente emesso dall'intestato Tribunale, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione ad opera dell'istituto bancario.
Invero, l'art. 117, secondo e terzo comma, T.U.B. stabilisce che i contratti debbano essere redatti per iscritto, con consegna di un esemplare al cliente, e sanziona, al contempo, l'inosservanza della forma prescritta, con la previsione della nullità del contratto di cui si tratta. Il successivo art. 127 precisa, inoltre, che le nullità previste dal relativo titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 T.U.F., con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso - pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
pagina 7 di 14 Alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, peraltro, possibile affermare, che, in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito, in presenza di comportamenti concludenti dello stesso, idonei a dimostrare la sua volontà di dare attuazione al rapporto, non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, secondo comma, del D.lgs n. 385/1993, atteso che il requisito formale in questione è funzionalmente previsto a garanzia della piena conoscenza delle condizioni contrattuali da parte del cliente (ex multis Cassazione Civile, sentenza n. 22385/2019).
Tale assunto trova, altresì, conferma, nella pronuncia del giudice di legittimità, nella sua più autorevole composizione, che, chiamato a pronunciarsi in materia di contratto di intermediazione finanziaria, ha riconosciuto la piena validità del contratto prodotto in giudizio dalla banca, anche se sprovvisto della firma da parte del competente funzionario, affermando un principio di diritto certamente estensibile anche ai contratti bancari (cfr. Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 898/2018, secondo cui: “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”).
In particolare, le Sezioni Unite hanno richiamato un primo costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale sarebbe possibile la conclusione del contratto anche mediante la sottoscrizione di due documenti diversi, purché gli stessi siano inscindibilmente collegati tra loro. E, comunque, si ritiene che la produzione in giudizio del contratto da parte della banca consenta di attribuirne l'accettazione degli effetti, di talché deve ritenersi sussistere la prova scritta della sottoscrizione di entrambe le parti.
Invero, nel caso in lite, l'esternazione della volontà del cliente, per la cui tutela è richiesta dal legislatore la forma scritta ad substantiam, risulta inequivocabilmente dal contratto di finanziamento, posto a fondamento dell'impugnato provvedimento monitorio, che l'odierna parte opponente ha sottoscritto, mentre l'intenzione dell'istituto di credito di avvalersi dei rapporti contrattuali può desumersi dall'avvenuta ed incontestata erogazione del capitale in favore di il quale ha Persona_1
provveduto alla restituzione parziale di quanto dovuto, e, dunque, il motivo va rigettato.
§Sulla validità del contratto di finanziamento
Parte opponente nell'introdurre il giudizio di opposizione lamentava la mancanza e/o l'illiceità della causa del contratto di prestito stipulato perché assente, nel caso di specie, la traditio, quale elemento pagina 8 di 14 costitutivo del contratto di mutuo. Le parti avevano sottoscritto un contratto diretto ad estinguere due precedenti rapporti di mutuo tra di loro intercorrenti, il cd. mutuo solutorio, e parte opponente lamentava che l'accredito della somma pattuita non fosse mai avvenuto, perché la stessa è stata direttamente utilizzata dalla banca per l'estinzione di detti rapporti, da qui veniva contestata la nascita dell'obbligo di restituzione in capo al mutuatario, laddove la somma mutuata, secondo l'opponente, in realtà, non sia mai stata posta nella disponibilità dello stesso.
Tuttavia, secondo orientamento costante della giurisprudenza di merito, laddove il finanziamento è concesso per estinguere una situazione debitoria del mutuatario nei confronti del mutuante, il contratto stipulato non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico e non può essere denunciata l'assenza e l'illeceità della causa in ragione della mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché
l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la traditio propria del mutuo.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (Cassazione civile , sez. un. , 05/03/2025 , n. 5841)
Ne consegue, pertanto, che la doglianza di parte opponente debba essere rigettata perché priva di fondamento, atteso che l'accredito della somma mutuata è sufficiente per integrare il momento perfezionativo del contratto di mutuo.
§Sul superamento del tasso soglia
L'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Sul piano processuale, si richiama la giurisprudenza di legittimità che, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, “nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario
pagina 9 di 14 convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma
è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati.” (Cassazione civile , sez. III ,
28/09/2023 , n. 27545).
Pertanto, se pure si tratti di evenienza riscontrabile d'ufficio, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario, come previsto dall'art. 121 TUB comma 2, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e gli oneri meramente eventuali a carico del cliente.
Recentemente anche la Cassazione è intervenuta sul tema e con Ordinanza n. 25977/23, hanno espresso il seguente principio di diritto: “il consumatore deve ottenere il rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento”.
§Sulla commissione di estinzione anticipata la giurisprudenza maggioritaria ritiene che non rientri nella formula del TEG ai fini della valutazione del carattere usurario del contratto di mutuo detta commissione, in quanto costituisce un corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario e non collegata all'erogazione del credito. In altri termini, la commissione di estinzione anticipata rappresenta nato per riequilibrare il sinallagma, eventualmente alterato dal recesso e non è, pertanto, un costo che il mutuatario deve sostenere in relazione al credito, ma un costo meramente eventuale, previsto in caso di esercizio della facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale. (cfr. Tribunale , Bari , sez. II , 25/07/2024 , n. 3510, Tribunale , Bologna , sez. IV , 31/07/2024 , n. 2242, Tribunale , Asti , sez. I , 06/10/2023 , n. 714)
Da ultimo, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (Cassazione civile , sez. I , 08/07/2024 , n. 18497)
Dunque, la commissione per estinzione anticipata, essendo un onere eventuale non collegato al credito, non è un onere “assimilabile” ai fini del calcolo del tasso soglia per rilevare un'eventuale usura, attenendo, quindi, ad una fase patologica ed eventuale del contratto di finanziamento.
pagina 10 di 14 §Inoltre, ai fini della determinazione del tasso soglia, le somme dovute alla banca a titolo di interessi moratori non possono essere cumulate nel calcolo del tasso soglia con quelle dovute a titolo di interessi corrispettivi, attesa la diversa funzione di penale per l'inadempimento, propria dei primi, e di remunerazione del credito concesso dei secondi e, dunque, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è necessario calcolare separatamente le due voci.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni
a quella connessi. ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022)”
Dunque, la verifica dell'usura va operata distintamente con riferimento agli interessi corrispettivi e moratori, che, pertanto, vanno esclusi dal calcolo del TEG.
§Sugli interessi moratori
Parte attrice eccepiva l'inclusione degli interessi di mora nel calcolo del TEG e la nullità degli interessi di mora a causa della natura usuraria degli stessi, applicati al contratto in esame.
Gli interessi moratori hanno una funzione risarcitoria e non compensativa, poiché non intendono ristabilire equamente i rapporti fra le parti, ma hanno lo scopo di risarcire la perdita ed il mancato guadagno patito dal creditore a seguito del ritardo dell'inadempimento del debitore.
La differente natura degli interessi, come ha evidenziato la Corte di Cassazione, osta all'inclusione nel calcolo del tasso soglia per il controllo di usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo,
Occorre chiarire, inoltre, che, stante la diversa funzione, agli interessi moratori, come per quelli corrispettivi, si applica “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto”(Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), in quanto la normativa è volta a prevenire fenomeni di abusi del diritto e a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto, in virtù del superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche.
Come rilevato nella c.t.u., nel contratto l'applicazione degli interessi di mora è prevista solo in caso di decadenza dal beneficio del termine nella misura dell'1% mensile sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile.
La c.t.u ha confrontato il tasso di mora annuale del 12% (pari all'1% su base mensile, così come pattuito in contratto) con il tasso soglia, calcolato nella misura del 19,41%, e ha rilevato che il tasso di mora nominale pattuito non è usuraio, in quanto inferiore al 19,41%.
pagina 11 di 14 §Sull'ammortamento alla francese
Il criterio di calcolo cd. ammortamento alla francese, è oramai considerato legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria (Tribunale Padova, 29/05/2016, Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80,
Tribunale Mantova, sez. II, 21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758) poiché non crea alcun meccanismo anatocistico-usurario censurabile, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ed, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. ex ceteribus Corte appello, Napoli, sez. III, 19/02/2020, n. 772 e, in obiter dictum , Cassazione civile sez. III, 20/05/2020,
n.9237, Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, n.11638).
Il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.
Le rate comprendono quindi una quota di capitale ed una quota di interessi le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Si è in materia osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è quindi quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. (Tribunale di Roma 21/11/2019 pubbl. il 04/11/2019).
Si è altresì chiarito che “tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della
pagina 12 di 14 scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr. Tribunale Milano, 29-01-2015).
In definitiva, siffatta procedura di calcolo non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di mutuo, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata (cfr. da ultimo Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”).
Il ctu ha confermato che nel contratto in lite non vi è anatocismo.
Alla luce di quanto esposto, il c.t.u. ha proceduto alla verifica dell'applicazione del tasso al contratto di prestito, rilevando che per tale categoria, alla data della sottoscrizione, ossia al 11.10.2017, il TEGM rilevato è 10,23%, quindi il tasso soglia usura di periodo è 16,7875%. Nel calcolo del TEG sono stati considerati dal c.t.u. gli oneri pattuiti in contratto, tra cui la spesa di incasso rata € 1,00; la spesa comunicazione trasparenza annuale € 0,56 ( n. 3 comunicazioni in totale); per i ritardi di pagamento un indennizzo a seguito di recupero stragiudiziale per il primo insoluto 12% dell'importo scaduto, per ciascuno dei successivi 20% dell'importo scaduto. Tuttavia, non è stato incluso nel TEG l'indennizzo per rimborso anticipato, in quanto per contratto, per rimborsi anticipati pari o inferiori a € 10.000,00, in quanto non dovuto. Il c.t.u. ha effettuato diverse ipotesi di calcolo, includendo ed escludendo le commissioni ed i costi per ritardo nei pagamenti, come gli indennizzi per recupero stragiudiziale delle somme, o contestualmente ipotizzando il rimborso anticipato del prestito.
Si ritiene di dover aderire alla prima ipotesi di calcolo, con esclusione di ricalcolo, con un credito in favore della parte opposta che ammonta ad € 5.109,96.
§Sulla carta revolving
Sull'onere della prova gravante su una delle parti contrattuali, la Corte di cassazione ha chiarito come
“nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della
pagina 13 di 14 mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi”. (Cassazione civile , sez. I , 14/12/2022 , n.
36585)
È, dunque, onere del debitore-correntista provare la nullità del contratto di apertura di linea di credito al fine di dimostrare la mancanza della prova scritta, in quanto sottoscritto tramite un modulo per adesione e, secondo parte opponente, in violazione dell'art. 117 TUB.
Tuttavia, in ordine al rapporto della carta cd. revolving il c.t.u. ha rilevato che è versato in atti solo ed esclusivamente l'estratto conto al 31/01/2018, da cui si evince una linea di fido pari a € 5.000,00 ed un incasso postale pari a -€ 153,33 del 12/01/2018. Tale documentazione non permette al c.t.u. di esplicare l'indagine demandata dal quesito peritale, in quanto non risulta collegato con il prestito personale azionato in via monitoria ed in difetto della prova dell'esistenza del contratto, gravante sull'opponente.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
§ Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. n. 537/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone a carico dell'opponente le spese di ctu, separatamente liquidate.
AVELLINO, 05.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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