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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12069 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/15722
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII
SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15722/2024 promosso con ricorso depositato in data 15.7.2024 da:
1. , nato Ipatinga/MG, Brasile (come corretto nelle note di udienza), il Parte_1
04/10/2004, iscritto al CP , residente a [...], Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
C.F._1
2. , nato a [...]/MG, Brasile, il 27/12/1993, iscritto al CP Controparte_1
, residente a [...], Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
C.F._2
3. , nato a [...]/MG, Brasile, il 25/01/1969, iscritto al CP , residente Controparte_2 C.F._3
a Vai Carijós, 235. Ap 102. Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
4. , nato a [...]/MG, Brasile, il 20/05/1971, iscritto al CP Controparte_3
, residente a [...], Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
C.F._4
5. , nato a [...]/MG, Brasile, il 07/01/1997, iscritto al CP , residente Controparte_4 C.F._5
a Via Diamante 160, Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
6. , nato a [...]/MG, Brasile, il 06/10/1998, iscritto al CP , residenti Controparte_5 C.F._6
a Via Diamante 160, Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
7. , nato a [...]/MG, Brasile, il 31/01/2000, iscritto al CP residenti Controparte_6 C.F._7
a Via Diamante 160, Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
IS De LI CF: , sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185, come da procure C.F._8 alle liti prodotte in atti;
CONTRO in persona del Ministro pro tempore, Controparte_7
NONCHE'
Controparte_8
ex lege
[...]
Il GOP Dott.ssa NA ST AL, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2024 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti del cittadino Italiano Sig. nato in Parte_2
Italia nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi (Provincia di Avellino) il giorno 20.11.1868 figlio del Sig.
e della Sig.ra (come risulta dal documento n. Parte_3 Parte_4
2 allegato al ricorso introduttivo). In data 20.05.1900 il Sig. si sposò con la Sig.ra Parte_2
e dal loro matrimonio nacque la Sig.ra il giorno 25.19.1905. In data Persona_1 Per_2
18.03.1922 la Sig.ra si sposò con il Sig. e dal loro matrimonio nacque la Persona_2 Persona_3
Sig.ra il giorno 15.09.1923. In data 27.07.1940 la Sig.ra si sposò Per_2 Parte_5 con il Sig. , in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Controparte_9 [...]
, e dal loro matrimonio nacque il Sig. il giorno 16.09.1944.5. In data Parte_6 Per_4
30.12.1967 il Sig. si sposò con la Sig.ra in Parte_7 Per_2 Parte_8 virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e dal loro Parte_9 matrimonio nacquero: il Sig. il giorno 25.01.1969 e la Sig.ra CP_2 Pt_1 Parte_10
[...
il giorno 20.05.1971.
Pertanto, i ricorrenti assumono di essere tutti discendenti diretti della sig.ra (nome Parte_5 acquisito dopo il matrimonio) che a sua volta era discendente diretta (nipote) di . Parte_2
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, infatti, dagli atti del giudizio che il Sig. si è sposato ed ha avuto una Parte_2 figlia di nome , la quale a sua volta si è sposata ed ha avuto una figlia di nome Persona_2
, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, come rappresentato nell'albero Per_2 genealogico allegato al ricorso introduttivo (all.: n. 1).
L'esame dei documenti prodotti evidenzia, dunque, che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di passaggi generazionali per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, come avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo
3 retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo 3 stato di cittadino
è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti consequenziali. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione CP_7 deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
- dichiara la contumacia del in persona del Ministro p.t.; Controparte_7
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025
Il GOP
NA ST AL
4
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII
SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 15722/2024 promosso con ricorso depositato in data 15.7.2024 da:
1. , nato Ipatinga/MG, Brasile (come corretto nelle note di udienza), il Parte_1
04/10/2004, iscritto al CP , residente a [...], Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
C.F._1
2. , nato a [...]/MG, Brasile, il 27/12/1993, iscritto al CP Controparte_1
, residente a [...], Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
C.F._2
3. , nato a [...]/MG, Brasile, il 25/01/1969, iscritto al CP , residente Controparte_2 C.F._3
a Vai Carijós, 235. Ap 102. Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
4. , nato a [...]/MG, Brasile, il 20/05/1971, iscritto al CP Controparte_3
, residente a [...], Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
C.F._4
5. , nato a [...]/MG, Brasile, il 07/01/1997, iscritto al CP , residente Controparte_4 C.F._5
a Via Diamante 160, Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
6. , nato a [...]/MG, Brasile, il 06/10/1998, iscritto al CP , residenti Controparte_5 C.F._6
a Via Diamante 160, Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
7. , nato a [...]/MG, Brasile, il 31/01/2000, iscritto al CP residenti Controparte_6 C.F._7
a Via Diamante 160, Ap 701, Iguaçu, Ipatinga/MG, Brasile;
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
IS De LI CF: , sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185, come da procure C.F._8 alle liti prodotte in atti;
CONTRO in persona del Ministro pro tempore, Controparte_7
NONCHE'
Controparte_8
ex lege
[...]
Il GOP Dott.ssa NA ST AL, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2024 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti del cittadino Italiano Sig. nato in Parte_2
Italia nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi (Provincia di Avellino) il giorno 20.11.1868 figlio del Sig.
e della Sig.ra (come risulta dal documento n. Parte_3 Parte_4
2 allegato al ricorso introduttivo). In data 20.05.1900 il Sig. si sposò con la Sig.ra Parte_2
e dal loro matrimonio nacque la Sig.ra il giorno 25.19.1905. In data Persona_1 Per_2
18.03.1922 la Sig.ra si sposò con il Sig. e dal loro matrimonio nacque la Persona_2 Persona_3
Sig.ra il giorno 15.09.1923. In data 27.07.1940 la Sig.ra si sposò Per_2 Parte_5 con il Sig. , in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Controparte_9 [...]
, e dal loro matrimonio nacque il Sig. il giorno 16.09.1944.5. In data Parte_6 Per_4
30.12.1967 il Sig. si sposò con la Sig.ra in Parte_7 Per_2 Parte_8 virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e dal loro Parte_9 matrimonio nacquero: il Sig. il giorno 25.01.1969 e la Sig.ra CP_2 Pt_1 Parte_10
[...
il giorno 20.05.1971.
Pertanto, i ricorrenti assumono di essere tutti discendenti diretti della sig.ra (nome Parte_5 acquisito dopo il matrimonio) che a sua volta era discendente diretta (nipote) di . Parte_2
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, infatti, dagli atti del giudizio che il Sig. si è sposato ed ha avuto una Parte_2 figlia di nome , la quale a sua volta si è sposata ed ha avuto una figlia di nome Persona_2
, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, come rappresentato nell'albero Per_2 genealogico allegato al ricorso introduttivo (all.: n. 1).
L'esame dei documenti prodotti evidenzia, dunque, che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di passaggi generazionali per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, come avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo
3 retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo 3 stato di cittadino
è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti consequenziali. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione CP_7 deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
- dichiara la contumacia del in persona del Ministro p.t.; Controparte_7
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025
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