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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1238/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sara Arduini Parte_1
-appellante- contro
, Controparte_1
-appellato contumace-
nonché con il patrocinio dell'avv. Romano Gerardo Cesareo e Controparte_2 Luca Vittori Antisari
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 38/2023 del Tribunale di Rimini del 20/01/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 10/06/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- ogni contraria istanza disattesa e reietta;
pagina 1 di 5 In via principale e nel merito, in riforma parziale della sentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 1039/2019, pubblicata il 21.01.2023, mai notificata, accertata la responsabilità professionale dell'avv. nella conduzione della CP_1 causa n. R.G. 2278/2016 decisa dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 284/18, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante per negligenza professionale, quantificati in complessivi € 32.965,30 (già detratto l'importo liquidato in primo grado)
o alla diversa maggiore o minor somma risultante all'esito dell'istruttoria;
In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non volesse porre a fondamento della propria decisione la perizia stragiudiziale versata in atti (doc. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice), si chiede l'ammissione di C.T.U. medico – legale atta a stabilire natura ed entità delle lesioni riportate dalla in conseguenza dell'occorso per cui è causa, compatibilità delle Parte_1 stesse rispetto alla dinamica descritta, nonché atta a stabilire la congruità delle spese mediche sostenute e future.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Per l'appellata Controparte_2
“La difesa della quale successore in tutti i rapporti contrattuali Controparte_2 facenti capo agli che hanno sottoscritto il rischio derivante dal Certificato di Parte_2
Assicurazione n. A0171197500, precisa le proprie conclusioni affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza e domanda, voglia: A) rigettare l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle Parte_1 spese ed agli onorari di difesa di questo grado di giudizio. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla SI.ra : B) rigettare, in parte, la Parte_1 domanda di indennizzo formulata dall'avv. nei confronti di CP_1 Controparte_2 quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli
[...] Parte_2
che hanno sottoscritto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. A0171197500, in
[...] virtù della franchigia contrattuale determinata nella misura di € 500,00.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, e quali genitori esercenti la podestà nei Parte_3 Parte_4 confronti di , convenivano davanti al Tribunale di Rimini per Parte_1 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni prodotti da un asserito errore professionale e precisamente la mancata evocazione in giudizio di un testimone (tale ) che avrebbe Testimone_1 determinato l'esito negativo del giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla minore in un sinistro ex art. 2051 c.c. (R.G. 2278/2016 dinanzi al Tribunale di Rimini). Parte_1
Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente chiamava in causa la propria CP_1 compagnia assicuratrice della r.c. professionale nel caso di accoglimento totale o parziale della asserita responsabilità.
Si costituiva la chiamata che richiedeva il rigetto della domanda Controparte_2 attorea e, comunque, la riduzione della domanda di manleva tenendo conto della franchigia contrattuale.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 38/2023, pronunciando nella causa R.G. n.1037/2019, accertava la responsabilità professionale del convenuto e lo condannava al pagamento della CP_1
pagina 2 di 5 somma di € 5.795,62 a titolo risarcitorio nei confronti degli attori, oltre rivalutazione ed interessi, oltre spese di lite;
condannava la compagnia a manlevare il convenuto da qualsiasi esborso CP_2 conseguente dalla sentenza entro i limiti del massimale di polizza e tenuto conto della franchigia ivi prevista;
compensava integralmente le spese di lite tra la compagnia e CP_2 CP_1
Il Tribunale, ritenuto provato il conferimento dell'incarico professionale da parte degli attori all'avv. richiamati i principi in tema di responsabilità professionale anche a riguardo dell'onere CP_1 probatorio, riteneva sussistente l'inadempimento del professionista, rilevando che il rigetto della domanda degli attori nel richiamato giudizio RG 2278/2016- Tribunale di Rimini ex art. 2051 c.c. fu dovuta alla mancanza assoluta di prova;
nello specifico, il giudice nella parte motiva della sentenza richiamata assumeva che le richieste degli attori erano state solo meramente allegate e sfornite di supporto probatorio in merito all'evento stesso;
rilevante a tal fine era stata l'ordinanza con cui il giudice della richiamata causa aveva dichiarato decaduti gli attori dalla prova testi per la mancata citazione del teste per l'udienza citata con conseguente fissazione e rinvio della causa Testimone_1 per la precisazione delle conclusioni senza ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale riteneva pertanto sussistente la denunciata negligenza professionale dell'avv. e CP_1 conseguente sua condanna così come indicato nel dispositivo della sentenza gravata.
***
La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...]
, nel frattempo divenuta maggiorenne, per l'omessa liquidazione del danno biologico da Parte_1 lei asseritamente sofferto in conseguenza del sinistro occorsole in data 18/5/2012 ed oggetto del presupposto giudizio.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_2 conferma della gravata sentenza;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello, ha richiesto il rigetto anche in parte della domanda di indennizzo formulata dall'assicurato nei propri confronti in virtù della franchigia contrattuale determinata nella misura di € CP_1 500,00.
Non si è costituito nel presente grado e viene dichiarato contumace l'appellato CP_1
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 10/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Con unico motivo di impugnazione, rubricato “Erronea valutazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni formulate nel giudizio di I° grado”, l'appellante lamenta la mancata liquidazione da parte del primo giudice del danno biologico da lei sofferto (e al momento dei fatti ancora minorenne), in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio presupposto ed erroneamente ritenuto non provato dal primo giudice per mancata corretta valutazione delle prove offerte (fascicolo di parte del giudizio R.G. 2278/2016 Tribunale di Rimini)
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali e documentazione) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso: -che Pt_3
e quali genitori esercenti la potestà sulla allora minore ,
[...] Pt_4 Pt_4 Parte_1 avevano richiesto in primo grado la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni loro CP_1 asseritamente sofferti in conseguenza del dedotto errore professionale, consistente nella mancata evocazione della teste nell'altro giudizio R.G. n. 2278/2016 del Tribunale di Rimini Testimone_1 che aveva provocato, a loro dire, il rigetto dell'invocato risarcimento danni;
-che il primo giudice,
pagina 3 di 5 accertata la responsabilità del professionista convenuto, lo aveva condannato alla rifusione delle sole spese di lite, pari ad € 5.795,6, cui gli originari attori, e nella loro richiamata qualità, Pt_1 Pt_4 erano stati condannati a rifondere alla controparte vittoriosa nell'originario giudizio n. R.G.N. 2278/2016; -che , nel frattempo divenuta maggiorenne, ha proposto appello alla Parte_1 sentenza n. 38/2023 del Tribunale di Rimini, ritenendo la pronuncia viziata, per l'omessa liquidazione del danno biologico asseritamente sofferto dalla medesima in conseguenza del sinistro occorsole in data 18/5/2012, così richiedendo alla Corte “di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertata la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 nella conduzione della causa n. R.G. 2278/2016 decisa dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 284/18, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai sig.ri Pt_5
e in proprio, e dalla figlia , per negligenza professionale,
[...] Parte_4 Parte_1 quantificati in complessivi € 38.760,92 o alla diversa maggiore o minor somma risultante all'esito dell'istruttoria".
Ora, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, l'asserito danno biologico richiesto in primo grado e reiterato nel presente grado, non ha ricevuto alcun supporto probatorio, considerato che la documentazione prodotta e relativa al quantum risarcitorio è stata tempestivamente contestata sia nel presente giudizio e sia in quello presupposto, costituendo semplice allegazione priva di conferma probatoria.
Infatti, nel giudizio R.G. n. 2278/2016, i genitori dell'attuale appellante si erano limitati a produrre il referto del Pronto Soccorso e alcune perizie di parte che, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, non hanno valore di prova , ma solo di indizio, e come tali rimesse alla libera valutazione del giudice, trattandosi di documenti provenienti da un terzo .
Infatti, secondo la condivisa giurisprudenza della S.C. “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.”(Cass. n. 2980/2023)
Ora, nel caso di specie, dall'esame della documentazione relativa al giudizio presupposto, risulta che il convenuto nel detto giudizio, , aveva tempestivamente contestato “tutta la documentazione CP_3 medica e di spesa della controparte così come l'iter clinico riabilitativo asseritamente seguito” (cfr. all. C fascicolo di primo grado , mentre gli attori non avevano richiesto CTU, limitandosi alla Parte_6 richiesta di prova testimoniale, poi dichiarata decaduta, con la conseguenza che il giudice di quel processo aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova statuendo che “i fatti, posti a fondamento delle pretese attoree, sono rimasti meramente allegati e sforniti del benché minimo supporto probatorio. Gli attori, infatti, non hanno dimostrato né l'evento, ovvero l'improvviso distacco del quadro dalla parete della gelateria ” che darebbe caduto sulla minore, né il danno, né le CP_4 lesioni patite dalla piccola , né tantomeno il nesso di causalità tra la condotta e l'evento” Parte_1 (cfr. sentenza n. 284/2018 del Tribunale di Rimini - all. B fascicolo di primo grado). Parte_6 Tardiva risultano quindi le richieste probatorie, anche di CTU, formulate dagli attori nel Parte_6 presente giudizio di responsabilità professionale;
tardività che viene confermata anche dalla Corte.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
pagina 4 di 5 In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza n.
[...] CP_1 Controparte_2
38/2023 del Tribunale di Rimini, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita Parte_1 [...] delle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1238/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sara Arduini Parte_1
-appellante- contro
, Controparte_1
-appellato contumace-
nonché con il patrocinio dell'avv. Romano Gerardo Cesareo e Controparte_2 Luca Vittori Antisari
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 38/2023 del Tribunale di Rimini del 20/01/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 10/06/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- ogni contraria istanza disattesa e reietta;
pagina 1 di 5 In via principale e nel merito, in riforma parziale della sentenza n. 38/2023 emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. 1039/2019, pubblicata il 21.01.2023, mai notificata, accertata la responsabilità professionale dell'avv. nella conduzione della CP_1 causa n. R.G. 2278/2016 decisa dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 284/18, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante per negligenza professionale, quantificati in complessivi € 32.965,30 (già detratto l'importo liquidato in primo grado)
o alla diversa maggiore o minor somma risultante all'esito dell'istruttoria;
In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non volesse porre a fondamento della propria decisione la perizia stragiudiziale versata in atti (doc. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice), si chiede l'ammissione di C.T.U. medico – legale atta a stabilire natura ed entità delle lesioni riportate dalla in conseguenza dell'occorso per cui è causa, compatibilità delle Parte_1 stesse rispetto alla dinamica descritta, nonché atta a stabilire la congruità delle spese mediche sostenute e future.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Per l'appellata Controparte_2
“La difesa della quale successore in tutti i rapporti contrattuali Controparte_2 facenti capo agli che hanno sottoscritto il rischio derivante dal Certificato di Parte_2
Assicurazione n. A0171197500, precisa le proprie conclusioni affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza e domanda, voglia: A) rigettare l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle Parte_1 spese ed agli onorari di difesa di questo grado di giudizio. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dalla SI.ra : B) rigettare, in parte, la Parte_1 domanda di indennizzo formulata dall'avv. nei confronti di CP_1 Controparte_2 quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli
[...] Parte_2
che hanno sottoscritto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. A0171197500, in
[...] virtù della franchigia contrattuale determinata nella misura di € 500,00.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, e quali genitori esercenti la podestà nei Parte_3 Parte_4 confronti di , convenivano davanti al Tribunale di Rimini per Parte_1 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni prodotti da un asserito errore professionale e precisamente la mancata evocazione in giudizio di un testimone (tale ) che avrebbe Testimone_1 determinato l'esito negativo del giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla minore in un sinistro ex art. 2051 c.c. (R.G. 2278/2016 dinanzi al Tribunale di Rimini). Parte_1
Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente chiamava in causa la propria CP_1 compagnia assicuratrice della r.c. professionale nel caso di accoglimento totale o parziale della asserita responsabilità.
Si costituiva la chiamata che richiedeva il rigetto della domanda Controparte_2 attorea e, comunque, la riduzione della domanda di manleva tenendo conto della franchigia contrattuale.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 38/2023, pronunciando nella causa R.G. n.1037/2019, accertava la responsabilità professionale del convenuto e lo condannava al pagamento della CP_1
pagina 2 di 5 somma di € 5.795,62 a titolo risarcitorio nei confronti degli attori, oltre rivalutazione ed interessi, oltre spese di lite;
condannava la compagnia a manlevare il convenuto da qualsiasi esborso CP_2 conseguente dalla sentenza entro i limiti del massimale di polizza e tenuto conto della franchigia ivi prevista;
compensava integralmente le spese di lite tra la compagnia e CP_2 CP_1
Il Tribunale, ritenuto provato il conferimento dell'incarico professionale da parte degli attori all'avv. richiamati i principi in tema di responsabilità professionale anche a riguardo dell'onere CP_1 probatorio, riteneva sussistente l'inadempimento del professionista, rilevando che il rigetto della domanda degli attori nel richiamato giudizio RG 2278/2016- Tribunale di Rimini ex art. 2051 c.c. fu dovuta alla mancanza assoluta di prova;
nello specifico, il giudice nella parte motiva della sentenza richiamata assumeva che le richieste degli attori erano state solo meramente allegate e sfornite di supporto probatorio in merito all'evento stesso;
rilevante a tal fine era stata l'ordinanza con cui il giudice della richiamata causa aveva dichiarato decaduti gli attori dalla prova testi per la mancata citazione del teste per l'udienza citata con conseguente fissazione e rinvio della causa Testimone_1 per la precisazione delle conclusioni senza ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale riteneva pertanto sussistente la denunciata negligenza professionale dell'avv. e CP_1 conseguente sua condanna così come indicato nel dispositivo della sentenza gravata.
***
La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
[...]
, nel frattempo divenuta maggiorenne, per l'omessa liquidazione del danno biologico da Parte_1 lei asseritamente sofferto in conseguenza del sinistro occorsole in data 18/5/2012 ed oggetto del presupposto giudizio.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_2 conferma della gravata sentenza;
in via subordinata, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello, ha richiesto il rigetto anche in parte della domanda di indennizzo formulata dall'assicurato nei propri confronti in virtù della franchigia contrattuale determinata nella misura di € CP_1 500,00.
Non si è costituito nel presente grado e viene dichiarato contumace l'appellato CP_1
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 10/06/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Con unico motivo di impugnazione, rubricato “Erronea valutazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni formulate nel giudizio di I° grado”, l'appellante lamenta la mancata liquidazione da parte del primo giudice del danno biologico da lei sofferto (e al momento dei fatti ancora minorenne), in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio presupposto ed erroneamente ritenuto non provato dal primo giudice per mancata corretta valutazione delle prove offerte (fascicolo di parte del giudizio R.G. 2278/2016 Tribunale di Rimini)
La doglianza è infondata.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali e documentazione) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso: -che Pt_3
e quali genitori esercenti la potestà sulla allora minore ,
[...] Pt_4 Pt_4 Parte_1 avevano richiesto in primo grado la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni loro CP_1 asseritamente sofferti in conseguenza del dedotto errore professionale, consistente nella mancata evocazione della teste nell'altro giudizio R.G. n. 2278/2016 del Tribunale di Rimini Testimone_1 che aveva provocato, a loro dire, il rigetto dell'invocato risarcimento danni;
-che il primo giudice,
pagina 3 di 5 accertata la responsabilità del professionista convenuto, lo aveva condannato alla rifusione delle sole spese di lite, pari ad € 5.795,6, cui gli originari attori, e nella loro richiamata qualità, Pt_1 Pt_4 erano stati condannati a rifondere alla controparte vittoriosa nell'originario giudizio n. R.G.N. 2278/2016; -che , nel frattempo divenuta maggiorenne, ha proposto appello alla Parte_1 sentenza n. 38/2023 del Tribunale di Rimini, ritenendo la pronuncia viziata, per l'omessa liquidazione del danno biologico asseritamente sofferto dalla medesima in conseguenza del sinistro occorsole in data 18/5/2012, così richiedendo alla Corte “di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertata la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 nella conduzione della causa n. R.G. 2278/2016 decisa dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 284/18, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai sig.ri Pt_5
e in proprio, e dalla figlia , per negligenza professionale,
[...] Parte_4 Parte_1 quantificati in complessivi € 38.760,92 o alla diversa maggiore o minor somma risultante all'esito dell'istruttoria".
Ora, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, l'asserito danno biologico richiesto in primo grado e reiterato nel presente grado, non ha ricevuto alcun supporto probatorio, considerato che la documentazione prodotta e relativa al quantum risarcitorio è stata tempestivamente contestata sia nel presente giudizio e sia in quello presupposto, costituendo semplice allegazione priva di conferma probatoria.
Infatti, nel giudizio R.G. n. 2278/2016, i genitori dell'attuale appellante si erano limitati a produrre il referto del Pronto Soccorso e alcune perizie di parte che, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, non hanno valore di prova , ma solo di indizio, e come tali rimesse alla libera valutazione del giudice, trattandosi di documenti provenienti da un terzo .
Infatti, secondo la condivisa giurisprudenza della S.C. “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.”(Cass. n. 2980/2023)
Ora, nel caso di specie, dall'esame della documentazione relativa al giudizio presupposto, risulta che il convenuto nel detto giudizio, , aveva tempestivamente contestato “tutta la documentazione CP_3 medica e di spesa della controparte così come l'iter clinico riabilitativo asseritamente seguito” (cfr. all. C fascicolo di primo grado , mentre gli attori non avevano richiesto CTU, limitandosi alla Parte_6 richiesta di prova testimoniale, poi dichiarata decaduta, con la conseguenza che il giudice di quel processo aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova statuendo che “i fatti, posti a fondamento delle pretese attoree, sono rimasti meramente allegati e sforniti del benché minimo supporto probatorio. Gli attori, infatti, non hanno dimostrato né l'evento, ovvero l'improvviso distacco del quadro dalla parete della gelateria ” che darebbe caduto sulla minore, né il danno, né le CP_4 lesioni patite dalla piccola , né tantomeno il nesso di causalità tra la condotta e l'evento” Parte_1 (cfr. sentenza n. 284/2018 del Tribunale di Rimini - all. B fascicolo di primo grado). Parte_6 Tardiva risultano quindi le richieste probatorie, anche di CTU, formulate dagli attori nel Parte_6 presente giudizio di responsabilità professionale;
tardività che viene confermata anche dalla Corte.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
pagina 4 di 5 In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza n.
[...] CP_1 Controparte_2
38/2023 del Tribunale di Rimini, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita Parte_1 [...] delle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 5 di 5