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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 174 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024 promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F.: C.F._3 Parte_4
), (C.F.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F.: ), rispettivamente genitori e fratelli della defunta
[...] C.F._6 Per_1
, nonché (C.F.: ), in proprio e quale
[...] Controparte_1 C.F._7 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F.: Persona_2
, in qualità di eredi di rappresentati e difeso, giusta C.F._8 Persona_1 mandato in atti, dagli Avv.ti Fara Manco e Antonio Manco ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. A. Manco in Specchia (LE), alla Via Prov.le per Ruffano appellanti
e
1 , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in Controparte_2 virtù di mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Maria Monda, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Inguscio in alla Via del Mare 14/F CP_2
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3113/2023, pubblicata in data 15.11.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione dell'08.05.2019 da , Parte_1
, , Parte_5 Parte_4 Parte_7 Parte_3 Pt_2 Parte_2 nonché la domanda proposta da in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sul minore tutti a vario titolo in qualità di eredi di , nei Persona_2 Persona_1 confronti della . Controparte_2
2. Ed invero, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, ed , nelle loro qualità di genitori e fratelli di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
, convenivano in giudizio la al fine di ottenere, previo accertamento della
[...] Controparte_2 responsabilità dell'ente convenuto, in misura non inferiore al 50%, la condanna dell Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto della perdita della
[...] congiunta, quantificati in complessivi € 420.000,00 (già ridotti del 50%). In particolare, a fondamento di tali pretese, sostenevano che il 14.12.2018, alle ore 6.45, transitava sulla S.P. 72 Ugento- Persona_1
Casarano, direzione Casarano, alla guida dell'autovettura Renault Clio tg. DC567EX, allorquando, all'altezza Km. 3 circa, giunta in prossimità della curva destrorsa, perdeva il controllo del mezzo per motivi ignoti, sicché a causa della mancanza di apposita barriera protettiva laterale, la usciva Per_1 fuori strada, invadendo il fondo adiacente, urtando contro un cumulo di conci di tufo e quindi si ribaltava su stessa per poi terminare la propria corsa in un uliveto, ove perdeva la vita sul colpo, per le gravi lesioni subite.
2.1. Secondo la prospettazione degli attori, la responsabilità per l'occorso era da imputare, quanto meno in misura concorrente, alla ex art. 2051 c.c., quale custode del tratto stradale Controparte_2
2 interessato e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale, considerata l'assenza di adeguata barriera protettiva, la cui presenza avrebbe evitato la fuoriuscita di strada del veicolo o comunque attutito il colpo.
3. Altro analogo giudizio era introdotto dal compagno convivente della Persona_1 [...] in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore CP_1 Persona_2 per ottenere il ristoro del danno subito per effetto della morte della congiunta, ascritta a responsabilità della Provincia di per le medesime ragioni. CP_2
4. Ritualmente costituitasi in entrambi i giudizi, la eccepiva, in via preliminare, Controparte_2 la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c. e, nel merito, declinava ogni addebito in punto di responsabilità, posto che non sussistevano le condizioni per l'apposizione di “guardrail”, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 223/1992. Contestando anche il quantum richiesto, concludeva chiedendo il rigetto delle pretese di controparte.
5. Riuniti due giudizi, all'esito dell'istruzione probatoria, espletata solo mediante produzione documentale, posto che le prove richieste da parte attrice erano disattese, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, il primo giudice, decidendo la causa secondo il principio della ragione più liquida, rigettava la domanda attorea, ritenendola sfornita di adeguato supporto probatorio. In particolare, il Tribunale riteneva che, anche qualora fossero state installate le barriere laterali, non vi era prova che l'evento nefasto non si sarebbe verificato, oltre al fatto che la dinamica del sinistro prospettata dagli attori, secondo cui la presenza di guardrails avrebbe impedito l'occorso, non risultava avallata da alcun dato probatorio e/o da perizia di parte. Di contro, dal verbale redatto dai CC intervenuti sul luogo del sinistro, si evinceva che la mattina del 14.12.2018 la vettura condotta dalla , all'uscita di una curva destrorsa, debitamente Per_1 segnalata da appositi delineatori, era fuoriuscita da un tratto di strada protetto da guardrails in entrambe le direzioni, per poi ribaltarsi più volte nell'adiacente fondo. Il primo giudice imputava la responsabilità dell'evento in via esclusiva alla , la quale, verosimilmente, viaggiava ad elevata velocità e senza Per_1 utilizzare la cintura di sicurezza, tenuto anche conto dell'assenza di tracce di frenata sul suolo, della mancanza di soggetti in grado di testimoniare l'accaduto, nonché dell'impossibilità di individuare il punto esatto di fuoriuscita dalla sede stradale, la cui pericolosità non poteva essere dimostrata mediante l'allegazione di testate giornalistiche afferenti a fatti diversi, oltre che successivi, rispetto a quello oggetto di causa. Le spese del giudizio venivano interamente compensate tra le parti.
6. Con atto di citazione notificato il 21.12.2024 , Parte_1 Parte_2
, , , , in Parte_3 Parte_4 Parte_8 Parte_6 Controparte_1 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore hanno proposto Persona_2 appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
3
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2051 e 2043 c.c., 1227 c.c., 2697,
2727 e 2729 c.c.: i deducenti lamentano che il primo giudice abbia disatteso la domanda attorea fornendo un'interpretazione infedele e sommaria delle risultanze acquisite, precludendo, altresì, l'istruzione della causa. In particolare, con riferimento alla corretta disamina dei seguenti atti - A) Esame del verbale di sopralluogo: gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il tratto stradale teatro dell'evento sia connotato dalla presenza di protezioni metalliche in entrambe le direzioni di marcia, conclusione che si pone in contrasto con quanto dichiarato dai CC della Stazione di Ugento nel verbale di sopralluogo, dal quale emergono precise indicazioni in ordine allo stato dei luoghi e alla dinamica del sinistro. In particolare, dal predetto documento apparirebbe evidente che l'impatto che ha poi cagionato il decesso della non sarebbe stato determinato dall'eccessiva velocità di marcia tenuta Per_1 dalla vittima nell'occorso, circostanza, peraltro rimasta sfornita di prova, ma dall'urto sui conci di tufo e dal successivo capovolgimento del mezzo, quali conseguenze della fuoruscita dalla sede stradale a causa dell'assenza di guardrails. Aggiungono che la mattina del 14.12.18 il suolo era bagnato per l'umidità presente, e tale fattore, trascurato dal primo giudice, poteva giustificare l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto. Il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel trarre dal verbale dei CC la convinzione che non sussistessero testi, posto che la mancata indicazione di soggetti in grado di narrare l'accaduto non rappresenterebbe prova assoluta dell'assenza degli stessi, tenendo presente che le Forze dell'Ordine sono intervenute circa un'ora e quindici minuti dopo l'occorso e che alcuni testi erano stati indicati da parte attrice nelle richieste istruttorie. Gli istanti assumono, altresì, la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima attribuisce la responsabilità dell'evento alla , ritenendo presente Per_1 il guardrail, salvo poi affermare che, anche nel caso in cui la barriera protettiva fosse stata presente, mancava comunque la prova che l'esito del sinistro sarebbe stato differente. A tal riguardo, a differenza di quanto argomentato dal Tribunale in ordine alla dinamica dell'evento, gli istanti puntualizzano che: -la pericolosità della strada era comprovata dalle testate giornalistiche allegate;
-una eventuale CTP avrebbe comunque richiesto una CTU, che comunque il Tribunale avrebbe dovuto disporre;
-il verbale di sopralluogo indicava precisamente il punto esatto di fuoriuscita del mezzo;
-non vi erano elementi per stabilire la velocità di marcia della;
-il mancato uso delle cinture di sicurezza sarebbe stato Per_1 desunto dalle foto allegate al verbale dei CC, senza alcun accertamento dei fatti;
B) La intrinseca pericolosità della strada: al fine di dimostrare la pericolosità della strada, gli appellanti richiamano la relazione di CTU, resa in altro giudizio incardinato presso il medesimo Tribunale di Lecce
(R.G. n. 1483/2019) e sovrapponibile al presente, in quanto relativo ad un sinistro stradale mortale occorso nel 2016 sulla stessa SP (72) e sulla stessa chilometrica (Km 3), in direzione
4 opposta di marcia (dir. Ugento). Nel dettaglio, il perito ha rilevato l'assenza, nel tratto di strada in questione, di barriere laterali di contenimento, la cui presenza avrebbe impedito il salto della vittima nella sottostante campagna con l'urto letale contro l'albero d'ulivo; C) Sul nesso di causa:
a tal riguardo, gli appellanti richiamano una sentenza del Tribunale di Lecce (R.G. n.
1179/2018), confermata dalla Corte di Appello ( sentenza n. 467/2020) resa in un caso analogo al presente, nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell'ente gestore di una strada per non averla dotata delle necessarie barriere di protezione e che detta responsabilità sussiste anche nel caso in cui la condotta colposa dell'utente abbia contribuito a determinare il sinistro, perché tale concorso non sarebbe idoneo ad integrare il caso fortuito e, quindi, ad interrompere il nesso causale, laddove il giudice di prima istanza, disattendendo consolidati arresti di legittimità, aveva ingiustamente respinto la domanda, peraltro senza istruire la causa.
2. Mancata ammissione delle istanze istruttorie: gli istanti contestano che il primo giudice abbia ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori richiesti, senza esplicitarne le ragioni, omettendo di motivare sul punto e pertanto reiterano, in questa fase di giudizio, le stesse richieste istruttorie formulate in primo grado (prova testi e CTU tecnica).
7. Si è costituita la , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per omessa indicazione di alcuni degli avvertimenti previsti dal n. 7 dell'art. 163 cpc;
la inammissibilità ex art. 348 bis cpc perché il gravame non aveva alcuna possibilità di accoglimento;
l'inammissibilità della documentazione prodotta dagli appellanti solo in questo grado di giudizio poiché in contrasto con il divieto di depositare documenti nuovi in appello ex art. 345 c.p.c. Nel merito, reiterando le argomentazioni difensive esposte nel giudizio di primo grado, assume l'infondatezza dell'avverse pretese, chiedendone il rigetto.
8. All'udienza del 03.10.2024, il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 21.10.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9. Eccezioni preliminari.
9.1 La Provincia appellata sostiene che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
5 L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale, con particolare riferimento alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo
Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
9.2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata.
L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile.
L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350
c.p.c.
9.3. Infondata è infine anche l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancanza nell'atto di citazione di alcuni degli avvertimenti di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. ; tale omissione non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la notifica di una nuova citazione;
tuttavia tale vizio è in ogni caso sanato dalla avvenuta costituzione dell'appellato con efficacia "ex tunc".
9.4. Fondata è invece l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc della documentazione prodotta solo in questa sede dall'appellante. Invero, per giurisprudenza costante, sono considerati “nuovi” quei mezzi di prova mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quelli diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. L'art. 345 c.p.c., rubricato “domande ed eccezioni nuove”, al terzo comma sancisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Vige quindi il divieto assoluto di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità ( anche in tal senso Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 2764/20; depositata il 6 febbraio 2020).
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10. L'appello è nel merito infondato e va pertanto disatteso. Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione e/o ammissione delle prove da parte del Tribunale - va evidenziato come la sentenza non meriti alcuna censura al suo apparato motivazionale, che non si presenta né insufficiente né lacunoso.
11. Va osservato, in primo luogo, e con efficacia dirimente, che, quanto alla presenza o meno delle barriere protettive, la cui mancanza avrebbe avuto una efficacia causale, ancorché non esclusiva, nel verificarsi dell'evento mortale, le foto in atti, ma soprattutto il verbale di sopralluogo redatto dai CC unitamente allo schizzo planimetrico, raffigurante il teatro del sinistro, sono di per sé dati sufficienti a consentire – senza necessità alcuna di ulteriori accertamenti - una adeguata e verosimile ricostruzione in fatto delle modalità del sinistro. Emerge invero dallo schizzo planimetrico che la vettura della Per_1 procedeva sulla SS 72 in direzione Casarano, quando al km. 3 impegnava una curva destrorsa,
[...] che aveva, ai lati della carreggiata, in entrambi i sensi di marcia, le barriere laterali, raffigurate anche nello schizzo redatto dai Cc di Ugento e nelle foto prodotte. La traiettoria assunta dal veicolo nell'impegnare la curva era evidentemente non corretta, tanto che, la vettura uscendo dalla curva invadeva ed attraversava tutta la corsia di marcia opposta, destinata ai veicoli diretti ad Ugento, uscendo di strada sulla sua sinistra rispetto al senso di marcia. In questo punto, proprio alla fine della curva non erano più posizionate le barriere laterali ( che erano invece collocate prima ), perché proprio a ridosso della parte finale della curva, insisteva una strada interpoderale, che intersecava a “T” la strada provinciale, posta sulla sinistra per chi viene da Casarano, e per tale ragione la SP 72 su quel tratto, in corrispondenza della strada interpoderale, era ovviamente priva di barriera protettiva, e non presentava barriere neppure nel successivo tratto – rettilineo – dopo la intersezione con la detta strada interpoderale. La SP 72 è in quel punto costeggiata da un terreno, a confine anche con la strada interpoderale, ove in corrispondenza della intersezione fra le due strade (SP e interpoderale) insistevano dei conci di tufo, contro i quali la vettura, perso il controllo ed uscita di strada, impattava. È vero, quindi, che in quel punto non era posizionata alcuna barriera protettiva, tuttavia la collocazione dei conci di tufo, proprio in corrispondenza dell'angolo a 90° fra le due strade, esclude che le barriere - ove posizionate - avrebbero potuto evitare l'uscita di strada e l'impatto con detti conci di tufo;
del resto, le barriere in qual punto non potevano né dovevano essere collocate. Il verbale di sopralluogo non indica “precisamente” il punto esatto di fuoriuscita del mezzo, perché i CC individuano come punto di “probabile uscita della vettura dalla sede stradale” il tratto “E-F” dello schizzo, sicché il punto F- collocato proprio a ridosso dell'intersezione fra la Sp 72 e la strada interpoderale e in corrispondenza ortogonale con i conci di tufo pure ivi raffigurati, dovrebbe essere il punto più probabile di fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale. Già la disamina di questi elementi in
7 fatto induce il Collegio a ritenere che, nella dinamica del sinistro, alcuna efficacia causale abbia svolto la mancanza di “guardrail” in relazione al punto “F” indicato nello schizzo planimetrico, posto che la vettura era già uscita dalla curva fuori controllo, invadendo la opposta corsia di marcia, scarrocciando verso il piano di campagna in corrispondenza della intersezione con la strada interpoderale, ove barriere non potevano esservi, ed andando ad impattare sui conci di tufo, posti al vertice dell'angolo fra le due strade, sicché, ove pure in corrispondenza del punto “F” fosse stata posizionata la barriera, la vettura avrebbe verosimilmente impattato di taglio contro la stessa, con gravi per la vittima, senza che invece alcun contenimento della vettura avrebbe potuto svolgere, siccome non attinta nella parte laterale.
12. Va segnalato poi che l'assunto di partenza della domanda risarcitoria indicato in citazione era solo il fatto di non aver la Provincia di ottemperato agli obblighi “posti a suo carico dalla normativa CP_2 vigente in materia di sicurezza stradale”, per l'assenza di adeguata barriera protettiva;
tale assunto, però, non è condivisibile, perché non ricorrevano nella specie le condizioni per imporre l'obbligo di posizionamento della barriera protettiva, come definite dalle istruzioni tecniche allegate al DM. 223/1993; all' art. 3 di tali istruzioni si dispone- fra l'altro - che le barriere vanno apposte nelle “ zone da proteggere per le finalità di cui all'art. 2” e che sono “ il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m”: emerge invece che in qual punto il dislivello fosse pari a 0,80 cm, sicché non ricorreva comunque l'obbligo del posizionamento della barriera protettiva, sicché non sussiste alcuna omissione di un obbligo doveroso per la e tanto esclude ogni responsabilità dell'ente sotto tale profilo. Va segnalato ancora che CP_2 infondato è l'assunto secondo cui la strada in questione fosse ex sé pericolosa: è una strada per lo più rettilinea, con due corsie, una per ogni senso di marcia, che mette in comunicazione due centri abitati non di grandi dimensioni (Ugento e Casarano), non presenta dossi e/o cunette, è pianeggiante, per lunghi tratti è costeggiata da muretti che delimitano campagne e/o abitazioni;
tanto non fa emergere l'asserita pericolosità intrinseca della strada, tale da imporre, sotto tale profilo, l'obbligo delle barriere in ogni suo tratto. Le barriere sono state posizionate in prossimità della curva e in quei tratti ove era necessario apprestare una maggiore tutela dei veicoli.
Né la pericolosità della strada può dirsi comprovata dagli articoli delle testate giornalistiche allegate dagli attori in primo grado: gli articoli di stampa, prodotti a sostegno della tesi di una pericolosità della strada, sono inconferenti, perché se pure sono relativi ad altri incidenti occorsi sulla SP 72, non indicano la chilometrica e/o si riferiscono a scontri fra vetture, e comunque presentano modalità concrete del tutto diverse da quella oggetto di causa, indipendenti da una obiettiva pericolosità della strada che in ogni caso avrebbe solo imposto agli utenti una particolare cautela nel procedere moderando particolarmente la velocità. Anche il richiamo alle sentenze di primo e secondo grado di questa Corte prodotte in giudizio ( 1179/2018 e 467/2021) è inconferente, perché attengono a vicende occorse altrove, su una diversa strada ( SP 362) e non possono essere utili a provare, come sostiene la difesa
8 degli appellanti, il nesso causale fra la mancanza di barriere e il sinistro in scrutinio, né possono indicare un criterio ermeneutico e di giudizio utile e valido anche in altre situazioni, diverse dal contesto di riferimento di quel giudizio.
13. Se è poi vero che non vi siano elementi certi per stabilire la velocità di marcia della , Per_1 tuttavia la mancata rilevazione di tracce di frenata in prossimità del luogo del sinistro, unitamente alle conseguenze gravi del sinistro, sono effettivamente un dato indiziario di una velocità non adeguata;
peraltro, la strada era umida, e tanto, se non giustifica la mancata individuazione delle tracce - posto che anche se con maggiore difficoltà anche su strade umide o bagnate si possono rilevare tracce di frenata dei veicoli - è dato, pur esso indiziario, che si aggiunge sul piano probatorio ai fini della individuazione della responsabilità. Anzi le condizioni della strada e la presenza di asfalto bagnato per la umidità della notte avrebbero imposto una maggiore prudenza alla guida e una velocità più moderata di quella massima imposta su quale tratto di strada (50 Km/h). Inoltre, il fatto che la conducente – perso il controllo del mezzo - non abbia adottato alcuna manovra di emergenza, qual è il frenare, per evitare la fuoriuscita della vettura dalla sede stradale è ulteriore elemento che rafforza la tesi di una velocità eccessiva, come causa del sinistro;
ulteriore dato indiziario è rappresentato anche dalle gravissime conseguenze che ne sono derivate, logicamente incompatibili con una velocità moderata;
sicché, se effettivamente non è provata con dati di certezza la velocità della vettura - e se non può dirsi “folle” tale velocità, come assume il tribunale - tuttavia gli elementi indiziari, gravi precisi e concordanti di cui si è detto concorrono a dimostrare con sufficiente verosimiglianza che la velocità della vettura non era evidentemente adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, sicché deve con ragionamento controfattuale considerarsi che, ove la velocità fosse stata più contenuta, certamente il mezzo non sarebbe uscito di strada, o non avrebbe impattato con tanta violenza contro i conci di tufo, con il conseguente esito infausto. Tanto conclama una responsabilità esclusiva della nel prodursi Per_1 dell'evento dannoso, di contro escludendo ogni responsabilità dell'ente appellato
14. Alla stregua di tali considerazioni, la motivazione della sentenza appellata appare condivisibile, anche con riferimento alla inutilità delle prove richieste da parte attrice in primo grado e reiterate in questa sede. Alcun elemento utile potrebbe apportare al quadro probatorio acquisito agli atti la prova testimoniale articolata in primo grado ( nelle note ex art. 183, 6 comma n. 2 cpc ), perché – con riferimento ai primi 7 capitoli di prova che riguardano la dinamica dell'evento ( gli altri dal n. 8 in poi concernono dati utili solo ai fini della quantificazione del danno parentale) - verte su circostanze del tutto irrilevanti, come quelle articolate ai capitoli nn. 1, 2, 4, 5, 6 ovvero su circostanze non contestate, come quella articolata sub 7 e relativa alla corrispondenza dei luoghi raffigurati in foto con quelli del sinistro;
anche la posizione sub 3), che invece impone valutazioni ( il dislivello e la necessità della presenza di guardrail) non consentite ai testi, è inammissibile;
inoltre, nessuno dei testi indicati è stato presente ai fatti di causa e quindi l'apporto sul piano probatorio di queste deposizioni appare – al di là della inconferenza
9 ed inammissibilità della prova - del tutto neutro ed inefficace, come pure evidenziato dal primo giudice nella ordinanza del 3.1.2022 di rigetto delle istanze istruttorie. Le censure in relazione al fatto della mancanza di testimoni oculari presenti sul posto sono pertanto inconferenti: tale assunto, in difetto di evidenze contrarie, quale non è la mera indicazione di una lista di testimoni, non merita di essere posto in dubbio per il solo fatto che i verbalizzanti siano giunti sul posto un'ora e 15 minuti dopo il sinistro
(occorso alle 6.45 laddove i verbalizzanti sarebbero giunti intorno alle 8.00), anche in considerazione dell'orario (primissime ore della mattina) in cui è avvenuto l'incidente, che rende assai verosimile la mancanza di altre persone sul luogo del sinistro, trattandosi di strada a quell'ora evidentemente poco frequentata.
15. Se, infine il rilievo del primo giudice secondo cui, ove le parti avessero voluto integrare il quadro probatorio, avrebbero dovuto depositare una eventuale CTP è effettivamente ultroneo perché poi, come osservano gli appellanti, in ogni caso sarebbe disposta una CTU, sicché sarebbe stata sufficiente la sola richiesta di una indagine tecnica, che però il Tribunale ha disatteso, per assolvere a tale onere probatorio va tuttavia considerato che comunque una CTP ricostruttiva della dinamica non sarebbe stata del tutto inutile ed inefficace, potendo sempre essere valutata come un dato difensivo;
non è utilizzabile invece la relazione di CTU, resa in un altro giudizio (R.G. n. 1483/2019), perché - se pure è accertamento relativo ad un sinistro stradale mortale, occorso nel 2016 sulla stessa SP 72 e sulla stessa chilometrica
(Km 3)- trattasi di sinistro occorso sulla opposta direzione di marcia (dir. Ugento e non dir. Casarano)
e quindi riguarda dati in fatto del tutto diversi e comunque, trattandosi di un accertamento svolto fra parti diverse, non assume rilievo in questa sede, non essendosi formato nel contraddittorio delle parti di questo giudizio. Il giudice di merito può invero utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, per la formazione del proprio convincimento anche prove raccolte in un diverso processo tra le parti o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, ma in un diverso grado o nel distinto processo di provenienza, così come qualsiasi altra produzione delle parti ( Cassaz. civile sez. III,
03/11/2021, n.31312); nella specie non solo la controversia era del tutto diversa, ma l'oggetto di tale consulenza non verteva sul quesito richiesto in questo giudizio: la c.t.u richiesta in primo grado, e reiterata in appello, era finalizzata non già a stabilire la esatta dinamica dell'evento, ma solo a “verificare la pericolosità della strada e la conseguente necessità della barriera protettiva”, sicché la c.t.u. svolta in un altro giudizio, fra parti diverse, vertendo su altre questioni, non è utilizzabile;
in ogni caso, la c.t.u. richiesta dalle parti, volta a “verificare la pericolosità della strada e la conseguente necessità della barriera protettiva”, non poteva neppure essere ammessa in primo grado perché, oltre ad esulare l'oggetto della indagine da ogni specifica competenza tecnica, involgendo valutazioni, anche in ordine alla interpretazione della disciplina in materia ( DM 223/1992 ), appare comunque una indagine meramente esplorativa e come tale non consentita.
10 Consegue, conclusivamente, che difetta un supporto probatorio utile a documentare una qualche efficienza causale nell'evento della mancanza della barriera, che è invece esclusa dal complessivo corredo probatorio in atti.
16. In conclusione, le censure esposte non intaccano il percorso motivazionale della sentenza impugnata che, se pure integrato alla luce delle presenti considerazioni, lascia indimostrato, anche all'esito di una nuova disamina del materiale probatorio acquisito e pertinente ai fatti, il nesso causale fra la mancanza della barriera protettiva e la morte di dovendo invece l'evento essere Persona_1 ascritto, in via esclusiva, ad una non adeguata condotta di guida della vittima.
17. L'appello va dunque disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_8
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_6 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 21.12.2024 nei confronti della , in Persona_2 Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3113/2023, pubblicata in data 15.11.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della , delle spese Controparte_2 del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 174 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2024 promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F.: C.F._3 Parte_4
), (C.F.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F.: ), rispettivamente genitori e fratelli della defunta
[...] C.F._6 Per_1
, nonché (C.F.: ), in proprio e quale
[...] Controparte_1 C.F._7 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (C.F.: Persona_2
, in qualità di eredi di rappresentati e difeso, giusta C.F._8 Persona_1 mandato in atti, dagli Avv.ti Fara Manco e Antonio Manco ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. A. Manco in Specchia (LE), alla Via Prov.le per Ruffano appellanti
e
1 , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in Controparte_2 virtù di mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Maria Monda, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Inguscio in alla Via del Mare 14/F CP_2
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3113/2023, pubblicata in data 15.11.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione dell'08.05.2019 da , Parte_1
, , Parte_5 Parte_4 Parte_7 Parte_3 Pt_2 Parte_2 nonché la domanda proposta da in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale sul minore tutti a vario titolo in qualità di eredi di , nei Persona_2 Persona_1 confronti della . Controparte_2
2. Ed invero, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, ed , nelle loro qualità di genitori e fratelli di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Per_1
, convenivano in giudizio la al fine di ottenere, previo accertamento della
[...] Controparte_2 responsabilità dell'ente convenuto, in misura non inferiore al 50%, la condanna dell Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti per effetto della perdita della
[...] congiunta, quantificati in complessivi € 420.000,00 (già ridotti del 50%). In particolare, a fondamento di tali pretese, sostenevano che il 14.12.2018, alle ore 6.45, transitava sulla S.P. 72 Ugento- Persona_1
Casarano, direzione Casarano, alla guida dell'autovettura Renault Clio tg. DC567EX, allorquando, all'altezza Km. 3 circa, giunta in prossimità della curva destrorsa, perdeva il controllo del mezzo per motivi ignoti, sicché a causa della mancanza di apposita barriera protettiva laterale, la usciva Per_1 fuori strada, invadendo il fondo adiacente, urtando contro un cumulo di conci di tufo e quindi si ribaltava su stessa per poi terminare la propria corsa in un uliveto, ove perdeva la vita sul colpo, per le gravi lesioni subite.
2.1. Secondo la prospettazione degli attori, la responsabilità per l'occorso era da imputare, quanto meno in misura concorrente, alla ex art. 2051 c.c., quale custode del tratto stradale Controparte_2
2 interessato e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale, considerata l'assenza di adeguata barriera protettiva, la cui presenza avrebbe evitato la fuoriuscita di strada del veicolo o comunque attutito il colpo.
3. Altro analogo giudizio era introdotto dal compagno convivente della Persona_1 [...] in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore CP_1 Persona_2 per ottenere il ristoro del danno subito per effetto della morte della congiunta, ascritta a responsabilità della Provincia di per le medesime ragioni. CP_2
4. Ritualmente costituitasi in entrambi i giudizi, la eccepiva, in via preliminare, Controparte_2 la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c. e, nel merito, declinava ogni addebito in punto di responsabilità, posto che non sussistevano le condizioni per l'apposizione di “guardrail”, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 223/1992. Contestando anche il quantum richiesto, concludeva chiedendo il rigetto delle pretese di controparte.
5. Riuniti due giudizi, all'esito dell'istruzione probatoria, espletata solo mediante produzione documentale, posto che le prove richieste da parte attrice erano disattese, in quanto non rilevanti ai fini del decidere, il primo giudice, decidendo la causa secondo il principio della ragione più liquida, rigettava la domanda attorea, ritenendola sfornita di adeguato supporto probatorio. In particolare, il Tribunale riteneva che, anche qualora fossero state installate le barriere laterali, non vi era prova che l'evento nefasto non si sarebbe verificato, oltre al fatto che la dinamica del sinistro prospettata dagli attori, secondo cui la presenza di guardrails avrebbe impedito l'occorso, non risultava avallata da alcun dato probatorio e/o da perizia di parte. Di contro, dal verbale redatto dai CC intervenuti sul luogo del sinistro, si evinceva che la mattina del 14.12.2018 la vettura condotta dalla , all'uscita di una curva destrorsa, debitamente Per_1 segnalata da appositi delineatori, era fuoriuscita da un tratto di strada protetto da guardrails in entrambe le direzioni, per poi ribaltarsi più volte nell'adiacente fondo. Il primo giudice imputava la responsabilità dell'evento in via esclusiva alla , la quale, verosimilmente, viaggiava ad elevata velocità e senza Per_1 utilizzare la cintura di sicurezza, tenuto anche conto dell'assenza di tracce di frenata sul suolo, della mancanza di soggetti in grado di testimoniare l'accaduto, nonché dell'impossibilità di individuare il punto esatto di fuoriuscita dalla sede stradale, la cui pericolosità non poteva essere dimostrata mediante l'allegazione di testate giornalistiche afferenti a fatti diversi, oltre che successivi, rispetto a quello oggetto di causa. Le spese del giudizio venivano interamente compensate tra le parti.
6. Con atto di citazione notificato il 21.12.2024 , Parte_1 Parte_2
, , , , in Parte_3 Parte_4 Parte_8 Parte_6 Controparte_1 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore hanno proposto Persona_2 appello avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
3
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2051 e 2043 c.c., 1227 c.c., 2697,
2727 e 2729 c.c.: i deducenti lamentano che il primo giudice abbia disatteso la domanda attorea fornendo un'interpretazione infedele e sommaria delle risultanze acquisite, precludendo, altresì, l'istruzione della causa. In particolare, con riferimento alla corretta disamina dei seguenti atti - A) Esame del verbale di sopralluogo: gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il tratto stradale teatro dell'evento sia connotato dalla presenza di protezioni metalliche in entrambe le direzioni di marcia, conclusione che si pone in contrasto con quanto dichiarato dai CC della Stazione di Ugento nel verbale di sopralluogo, dal quale emergono precise indicazioni in ordine allo stato dei luoghi e alla dinamica del sinistro. In particolare, dal predetto documento apparirebbe evidente che l'impatto che ha poi cagionato il decesso della non sarebbe stato determinato dall'eccessiva velocità di marcia tenuta Per_1 dalla vittima nell'occorso, circostanza, peraltro rimasta sfornita di prova, ma dall'urto sui conci di tufo e dal successivo capovolgimento del mezzo, quali conseguenze della fuoruscita dalla sede stradale a causa dell'assenza di guardrails. Aggiungono che la mattina del 14.12.18 il suolo era bagnato per l'umidità presente, e tale fattore, trascurato dal primo giudice, poteva giustificare l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto. Il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel trarre dal verbale dei CC la convinzione che non sussistessero testi, posto che la mancata indicazione di soggetti in grado di narrare l'accaduto non rappresenterebbe prova assoluta dell'assenza degli stessi, tenendo presente che le Forze dell'Ordine sono intervenute circa un'ora e quindici minuti dopo l'occorso e che alcuni testi erano stati indicati da parte attrice nelle richieste istruttorie. Gli istanti assumono, altresì, la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima attribuisce la responsabilità dell'evento alla , ritenendo presente Per_1 il guardrail, salvo poi affermare che, anche nel caso in cui la barriera protettiva fosse stata presente, mancava comunque la prova che l'esito del sinistro sarebbe stato differente. A tal riguardo, a differenza di quanto argomentato dal Tribunale in ordine alla dinamica dell'evento, gli istanti puntualizzano che: -la pericolosità della strada era comprovata dalle testate giornalistiche allegate;
-una eventuale CTP avrebbe comunque richiesto una CTU, che comunque il Tribunale avrebbe dovuto disporre;
-il verbale di sopralluogo indicava precisamente il punto esatto di fuoriuscita del mezzo;
-non vi erano elementi per stabilire la velocità di marcia della;
-il mancato uso delle cinture di sicurezza sarebbe stato Per_1 desunto dalle foto allegate al verbale dei CC, senza alcun accertamento dei fatti;
B) La intrinseca pericolosità della strada: al fine di dimostrare la pericolosità della strada, gli appellanti richiamano la relazione di CTU, resa in altro giudizio incardinato presso il medesimo Tribunale di Lecce
(R.G. n. 1483/2019) e sovrapponibile al presente, in quanto relativo ad un sinistro stradale mortale occorso nel 2016 sulla stessa SP (72) e sulla stessa chilometrica (Km 3), in direzione
4 opposta di marcia (dir. Ugento). Nel dettaglio, il perito ha rilevato l'assenza, nel tratto di strada in questione, di barriere laterali di contenimento, la cui presenza avrebbe impedito il salto della vittima nella sottostante campagna con l'urto letale contro l'albero d'ulivo; C) Sul nesso di causa:
a tal riguardo, gli appellanti richiamano una sentenza del Tribunale di Lecce (R.G. n.
1179/2018), confermata dalla Corte di Appello ( sentenza n. 467/2020) resa in un caso analogo al presente, nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell'ente gestore di una strada per non averla dotata delle necessarie barriere di protezione e che detta responsabilità sussiste anche nel caso in cui la condotta colposa dell'utente abbia contribuito a determinare il sinistro, perché tale concorso non sarebbe idoneo ad integrare il caso fortuito e, quindi, ad interrompere il nesso causale, laddove il giudice di prima istanza, disattendendo consolidati arresti di legittimità, aveva ingiustamente respinto la domanda, peraltro senza istruire la causa.
2. Mancata ammissione delle istanze istruttorie: gli istanti contestano che il primo giudice abbia ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori richiesti, senza esplicitarne le ragioni, omettendo di motivare sul punto e pertanto reiterano, in questa fase di giudizio, le stesse richieste istruttorie formulate in primo grado (prova testi e CTU tecnica).
7. Si è costituita la , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per omessa indicazione di alcuni degli avvertimenti previsti dal n. 7 dell'art. 163 cpc;
la inammissibilità ex art. 348 bis cpc perché il gravame non aveva alcuna possibilità di accoglimento;
l'inammissibilità della documentazione prodotta dagli appellanti solo in questo grado di giudizio poiché in contrasto con il divieto di depositare documenti nuovi in appello ex art. 345 c.p.c. Nel merito, reiterando le argomentazioni difensive esposte nel giudizio di primo grado, assume l'infondatezza dell'avverse pretese, chiedendone il rigetto.
8. All'udienza del 03.10.2024, il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 21.10.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9. Eccezioni preliminari.
9.1 La Provincia appellata sostiene che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
5 L'eccezione non merita accoglimento.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale, con particolare riferimento alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo
Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
9.2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è infondata.
L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile.
L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350
c.p.c.
9.3. Infondata è infine anche l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancanza nell'atto di citazione di alcuni degli avvertimenti di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. ; tale omissione non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la notifica di una nuova citazione;
tuttavia tale vizio è in ogni caso sanato dalla avvenuta costituzione dell'appellato con efficacia "ex tunc".
9.4. Fondata è invece l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 cpc della documentazione prodotta solo in questa sede dall'appellante. Invero, per giurisprudenza costante, sono considerati “nuovi” quei mezzi di prova mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quelli diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. L'art. 345 c.p.c., rubricato “domande ed eccezioni nuove”, al terzo comma sancisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Vige quindi il divieto assoluto di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità ( anche in tal senso Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 2764/20; depositata il 6 febbraio 2020).
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10. L'appello è nel merito infondato e va pertanto disatteso. Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione e/o ammissione delle prove da parte del Tribunale - va evidenziato come la sentenza non meriti alcuna censura al suo apparato motivazionale, che non si presenta né insufficiente né lacunoso.
11. Va osservato, in primo luogo, e con efficacia dirimente, che, quanto alla presenza o meno delle barriere protettive, la cui mancanza avrebbe avuto una efficacia causale, ancorché non esclusiva, nel verificarsi dell'evento mortale, le foto in atti, ma soprattutto il verbale di sopralluogo redatto dai CC unitamente allo schizzo planimetrico, raffigurante il teatro del sinistro, sono di per sé dati sufficienti a consentire – senza necessità alcuna di ulteriori accertamenti - una adeguata e verosimile ricostruzione in fatto delle modalità del sinistro. Emerge invero dallo schizzo planimetrico che la vettura della Per_1 procedeva sulla SS 72 in direzione Casarano, quando al km. 3 impegnava una curva destrorsa,
[...] che aveva, ai lati della carreggiata, in entrambi i sensi di marcia, le barriere laterali, raffigurate anche nello schizzo redatto dai Cc di Ugento e nelle foto prodotte. La traiettoria assunta dal veicolo nell'impegnare la curva era evidentemente non corretta, tanto che, la vettura uscendo dalla curva invadeva ed attraversava tutta la corsia di marcia opposta, destinata ai veicoli diretti ad Ugento, uscendo di strada sulla sua sinistra rispetto al senso di marcia. In questo punto, proprio alla fine della curva non erano più posizionate le barriere laterali ( che erano invece collocate prima ), perché proprio a ridosso della parte finale della curva, insisteva una strada interpoderale, che intersecava a “T” la strada provinciale, posta sulla sinistra per chi viene da Casarano, e per tale ragione la SP 72 su quel tratto, in corrispondenza della strada interpoderale, era ovviamente priva di barriera protettiva, e non presentava barriere neppure nel successivo tratto – rettilineo – dopo la intersezione con la detta strada interpoderale. La SP 72 è in quel punto costeggiata da un terreno, a confine anche con la strada interpoderale, ove in corrispondenza della intersezione fra le due strade (SP e interpoderale) insistevano dei conci di tufo, contro i quali la vettura, perso il controllo ed uscita di strada, impattava. È vero, quindi, che in quel punto non era posizionata alcuna barriera protettiva, tuttavia la collocazione dei conci di tufo, proprio in corrispondenza dell'angolo a 90° fra le due strade, esclude che le barriere - ove posizionate - avrebbero potuto evitare l'uscita di strada e l'impatto con detti conci di tufo;
del resto, le barriere in qual punto non potevano né dovevano essere collocate. Il verbale di sopralluogo non indica “precisamente” il punto esatto di fuoriuscita del mezzo, perché i CC individuano come punto di “probabile uscita della vettura dalla sede stradale” il tratto “E-F” dello schizzo, sicché il punto F- collocato proprio a ridosso dell'intersezione fra la Sp 72 e la strada interpoderale e in corrispondenza ortogonale con i conci di tufo pure ivi raffigurati, dovrebbe essere il punto più probabile di fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale. Già la disamina di questi elementi in
7 fatto induce il Collegio a ritenere che, nella dinamica del sinistro, alcuna efficacia causale abbia svolto la mancanza di “guardrail” in relazione al punto “F” indicato nello schizzo planimetrico, posto che la vettura era già uscita dalla curva fuori controllo, invadendo la opposta corsia di marcia, scarrocciando verso il piano di campagna in corrispondenza della intersezione con la strada interpoderale, ove barriere non potevano esservi, ed andando ad impattare sui conci di tufo, posti al vertice dell'angolo fra le due strade, sicché, ove pure in corrispondenza del punto “F” fosse stata posizionata la barriera, la vettura avrebbe verosimilmente impattato di taglio contro la stessa, con gravi per la vittima, senza che invece alcun contenimento della vettura avrebbe potuto svolgere, siccome non attinta nella parte laterale.
12. Va segnalato poi che l'assunto di partenza della domanda risarcitoria indicato in citazione era solo il fatto di non aver la Provincia di ottemperato agli obblighi “posti a suo carico dalla normativa CP_2 vigente in materia di sicurezza stradale”, per l'assenza di adeguata barriera protettiva;
tale assunto, però, non è condivisibile, perché non ricorrevano nella specie le condizioni per imporre l'obbligo di posizionamento della barriera protettiva, come definite dalle istruzioni tecniche allegate al DM. 223/1993; all' art. 3 di tali istruzioni si dispone- fra l'altro - che le barriere vanno apposte nelle “ zone da proteggere per le finalità di cui all'art. 2” e che sono “ il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m”: emerge invece che in qual punto il dislivello fosse pari a 0,80 cm, sicché non ricorreva comunque l'obbligo del posizionamento della barriera protettiva, sicché non sussiste alcuna omissione di un obbligo doveroso per la e tanto esclude ogni responsabilità dell'ente sotto tale profilo. Va segnalato ancora che CP_2 infondato è l'assunto secondo cui la strada in questione fosse ex sé pericolosa: è una strada per lo più rettilinea, con due corsie, una per ogni senso di marcia, che mette in comunicazione due centri abitati non di grandi dimensioni (Ugento e Casarano), non presenta dossi e/o cunette, è pianeggiante, per lunghi tratti è costeggiata da muretti che delimitano campagne e/o abitazioni;
tanto non fa emergere l'asserita pericolosità intrinseca della strada, tale da imporre, sotto tale profilo, l'obbligo delle barriere in ogni suo tratto. Le barriere sono state posizionate in prossimità della curva e in quei tratti ove era necessario apprestare una maggiore tutela dei veicoli.
Né la pericolosità della strada può dirsi comprovata dagli articoli delle testate giornalistiche allegate dagli attori in primo grado: gli articoli di stampa, prodotti a sostegno della tesi di una pericolosità della strada, sono inconferenti, perché se pure sono relativi ad altri incidenti occorsi sulla SP 72, non indicano la chilometrica e/o si riferiscono a scontri fra vetture, e comunque presentano modalità concrete del tutto diverse da quella oggetto di causa, indipendenti da una obiettiva pericolosità della strada che in ogni caso avrebbe solo imposto agli utenti una particolare cautela nel procedere moderando particolarmente la velocità. Anche il richiamo alle sentenze di primo e secondo grado di questa Corte prodotte in giudizio ( 1179/2018 e 467/2021) è inconferente, perché attengono a vicende occorse altrove, su una diversa strada ( SP 362) e non possono essere utili a provare, come sostiene la difesa
8 degli appellanti, il nesso causale fra la mancanza di barriere e il sinistro in scrutinio, né possono indicare un criterio ermeneutico e di giudizio utile e valido anche in altre situazioni, diverse dal contesto di riferimento di quel giudizio.
13. Se è poi vero che non vi siano elementi certi per stabilire la velocità di marcia della , Per_1 tuttavia la mancata rilevazione di tracce di frenata in prossimità del luogo del sinistro, unitamente alle conseguenze gravi del sinistro, sono effettivamente un dato indiziario di una velocità non adeguata;
peraltro, la strada era umida, e tanto, se non giustifica la mancata individuazione delle tracce - posto che anche se con maggiore difficoltà anche su strade umide o bagnate si possono rilevare tracce di frenata dei veicoli - è dato, pur esso indiziario, che si aggiunge sul piano probatorio ai fini della individuazione della responsabilità. Anzi le condizioni della strada e la presenza di asfalto bagnato per la umidità della notte avrebbero imposto una maggiore prudenza alla guida e una velocità più moderata di quella massima imposta su quale tratto di strada (50 Km/h). Inoltre, il fatto che la conducente – perso il controllo del mezzo - non abbia adottato alcuna manovra di emergenza, qual è il frenare, per evitare la fuoriuscita della vettura dalla sede stradale è ulteriore elemento che rafforza la tesi di una velocità eccessiva, come causa del sinistro;
ulteriore dato indiziario è rappresentato anche dalle gravissime conseguenze che ne sono derivate, logicamente incompatibili con una velocità moderata;
sicché, se effettivamente non è provata con dati di certezza la velocità della vettura - e se non può dirsi “folle” tale velocità, come assume il tribunale - tuttavia gli elementi indiziari, gravi precisi e concordanti di cui si è detto concorrono a dimostrare con sufficiente verosimiglianza che la velocità della vettura non era evidentemente adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, sicché deve con ragionamento controfattuale considerarsi che, ove la velocità fosse stata più contenuta, certamente il mezzo non sarebbe uscito di strada, o non avrebbe impattato con tanta violenza contro i conci di tufo, con il conseguente esito infausto. Tanto conclama una responsabilità esclusiva della nel prodursi Per_1 dell'evento dannoso, di contro escludendo ogni responsabilità dell'ente appellato
14. Alla stregua di tali considerazioni, la motivazione della sentenza appellata appare condivisibile, anche con riferimento alla inutilità delle prove richieste da parte attrice in primo grado e reiterate in questa sede. Alcun elemento utile potrebbe apportare al quadro probatorio acquisito agli atti la prova testimoniale articolata in primo grado ( nelle note ex art. 183, 6 comma n. 2 cpc ), perché – con riferimento ai primi 7 capitoli di prova che riguardano la dinamica dell'evento ( gli altri dal n. 8 in poi concernono dati utili solo ai fini della quantificazione del danno parentale) - verte su circostanze del tutto irrilevanti, come quelle articolate ai capitoli nn. 1, 2, 4, 5, 6 ovvero su circostanze non contestate, come quella articolata sub 7 e relativa alla corrispondenza dei luoghi raffigurati in foto con quelli del sinistro;
anche la posizione sub 3), che invece impone valutazioni ( il dislivello e la necessità della presenza di guardrail) non consentite ai testi, è inammissibile;
inoltre, nessuno dei testi indicati è stato presente ai fatti di causa e quindi l'apporto sul piano probatorio di queste deposizioni appare – al di là della inconferenza
9 ed inammissibilità della prova - del tutto neutro ed inefficace, come pure evidenziato dal primo giudice nella ordinanza del 3.1.2022 di rigetto delle istanze istruttorie. Le censure in relazione al fatto della mancanza di testimoni oculari presenti sul posto sono pertanto inconferenti: tale assunto, in difetto di evidenze contrarie, quale non è la mera indicazione di una lista di testimoni, non merita di essere posto in dubbio per il solo fatto che i verbalizzanti siano giunti sul posto un'ora e 15 minuti dopo il sinistro
(occorso alle 6.45 laddove i verbalizzanti sarebbero giunti intorno alle 8.00), anche in considerazione dell'orario (primissime ore della mattina) in cui è avvenuto l'incidente, che rende assai verosimile la mancanza di altre persone sul luogo del sinistro, trattandosi di strada a quell'ora evidentemente poco frequentata.
15. Se, infine il rilievo del primo giudice secondo cui, ove le parti avessero voluto integrare il quadro probatorio, avrebbero dovuto depositare una eventuale CTP è effettivamente ultroneo perché poi, come osservano gli appellanti, in ogni caso sarebbe disposta una CTU, sicché sarebbe stata sufficiente la sola richiesta di una indagine tecnica, che però il Tribunale ha disatteso, per assolvere a tale onere probatorio va tuttavia considerato che comunque una CTP ricostruttiva della dinamica non sarebbe stata del tutto inutile ed inefficace, potendo sempre essere valutata come un dato difensivo;
non è utilizzabile invece la relazione di CTU, resa in un altro giudizio (R.G. n. 1483/2019), perché - se pure è accertamento relativo ad un sinistro stradale mortale, occorso nel 2016 sulla stessa SP 72 e sulla stessa chilometrica
(Km 3)- trattasi di sinistro occorso sulla opposta direzione di marcia (dir. Ugento e non dir. Casarano)
e quindi riguarda dati in fatto del tutto diversi e comunque, trattandosi di un accertamento svolto fra parti diverse, non assume rilievo in questa sede, non essendosi formato nel contraddittorio delle parti di questo giudizio. Il giudice di merito può invero utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, per la formazione del proprio convincimento anche prove raccolte in un diverso processo tra le parti o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, ma in un diverso grado o nel distinto processo di provenienza, così come qualsiasi altra produzione delle parti ( Cassaz. civile sez. III,
03/11/2021, n.31312); nella specie non solo la controversia era del tutto diversa, ma l'oggetto di tale consulenza non verteva sul quesito richiesto in questo giudizio: la c.t.u richiesta in primo grado, e reiterata in appello, era finalizzata non già a stabilire la esatta dinamica dell'evento, ma solo a “verificare la pericolosità della strada e la conseguente necessità della barriera protettiva”, sicché la c.t.u. svolta in un altro giudizio, fra parti diverse, vertendo su altre questioni, non è utilizzabile;
in ogni caso, la c.t.u. richiesta dalle parti, volta a “verificare la pericolosità della strada e la conseguente necessità della barriera protettiva”, non poteva neppure essere ammessa in primo grado perché, oltre ad esulare l'oggetto della indagine da ogni specifica competenza tecnica, involgendo valutazioni, anche in ordine alla interpretazione della disciplina in materia ( DM 223/1992 ), appare comunque una indagine meramente esplorativa e come tale non consentita.
10 Consegue, conclusivamente, che difetta un supporto probatorio utile a documentare una qualche efficienza causale nell'evento della mancanza della barriera, che è invece esclusa dal complessivo corredo probatorio in atti.
16. In conclusione, le censure esposte non intaccano il percorso motivazionale della sentenza impugnata che, se pure integrato alla luce delle presenti considerazioni, lascia indimostrato, anche all'esito di una nuova disamina del materiale probatorio acquisito e pertinente ai fatti, il nesso causale fra la mancanza della barriera protettiva e la morte di dovendo invece l'evento essere Persona_1 ascritto, in via esclusiva, ad una non adeguata condotta di guida della vittima.
17. L'appello va dunque disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_8
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_6 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 21.12.2024 nei confronti della , in Persona_2 Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3113/2023, pubblicata in data 15.11.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore della , delle spese Controparte_2 del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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