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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Frojo Presidente
Dott.ssa Meri Papalia giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 17-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Margherita Pistone, Mario e Margherita
Ostorero, tutti del Foro di Torino;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza anagrafica del ricorrente nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa ovvero altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è, pertanto, legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione particolareggiata sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 2
debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi avv. Andrea Spada su incarico dell'OCC Sportello Orientamento Sociale
(S.O.S.) di Ivrea;
− rilevato dalla relazione particolareggiata che il ricorrente presenta debiti complessivi allo stato quantificabili in € 1.008.668,34, di cui € 797.581,79 di rango privilegiato ed € 222.376,18 di rango chirografario, a cui devono aggiungersi le spese della procedura di sovraindebitamento e quelle della presente procedura;
− rilevato che il medesimo è titolare di reddito da pensione, ed è proprietario al 50% dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare (il residuo 50% è intestato alla coniuge) e non è intestatario di beni mobili registrati, di quote societarie, di strumenti di investimento, fatta eccezione del conto corrente bancario su cui è accreditata la pensione;
− rilevato che l'attivo patrimoniale è identificabile nel reddito pensionistico, nella quota di proprietà immobiliare sopra indicata e nella liquidità esistente, complesso di risorse in ogni caso insufficienti a soddisfare integralmente le identificate obbligazioni:
- osservato che l'istante, al netto delle spese necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, intende destinare al soddisfacimento dei creditori, di concerto con la coniuge comproprietaria, il 100% del ricavato dalla cessione dell'immobile, a cui aggiungere risorse proprie di € 100,00 mensili x mesi 36 = € 3.600,00 fatte salve altre utilità che dovessero medio tempore sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;
− ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII,
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominata quale Liquidatrice la dott.ssa la quale Persona_1 risulta iscritta nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle 3
funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
− rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione,
l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore sia quantificato nella misura esposta in ricorso dal debitore, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]; C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Liquidatrice la dott.ssa Persona_1
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione. 4
AVVERTE
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
− ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
5
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.03.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo) Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Frojo Presidente
Dott.ssa Meri Papalia giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 17-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Margherita Pistone, Mario e Margherita
Ostorero, tutti del Foro di Torino;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza anagrafica del ricorrente nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa ovvero altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è, pertanto, legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione particolareggiata sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 2
debitore a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi avv. Andrea Spada su incarico dell'OCC Sportello Orientamento Sociale
(S.O.S.) di Ivrea;
− rilevato dalla relazione particolareggiata che il ricorrente presenta debiti complessivi allo stato quantificabili in € 1.008.668,34, di cui € 797.581,79 di rango privilegiato ed € 222.376,18 di rango chirografario, a cui devono aggiungersi le spese della procedura di sovraindebitamento e quelle della presente procedura;
− rilevato che il medesimo è titolare di reddito da pensione, ed è proprietario al 50% dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare (il residuo 50% è intestato alla coniuge) e non è intestatario di beni mobili registrati, di quote societarie, di strumenti di investimento, fatta eccezione del conto corrente bancario su cui è accreditata la pensione;
− rilevato che l'attivo patrimoniale è identificabile nel reddito pensionistico, nella quota di proprietà immobiliare sopra indicata e nella liquidità esistente, complesso di risorse in ogni caso insufficienti a soddisfare integralmente le identificate obbligazioni:
- osservato che l'istante, al netto delle spese necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, intende destinare al soddisfacimento dei creditori, di concerto con la coniuge comproprietaria, il 100% del ricavato dalla cessione dell'immobile, a cui aggiungere risorse proprie di € 100,00 mensili x mesi 36 = € 3.600,00 fatte salve altre utilità che dovessero medio tempore sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;
− ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII,
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominata quale Liquidatrice la dott.ssa la quale Persona_1 risulta iscritta nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle 3
funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
− rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione,
l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore sia quantificato nella misura esposta in ricorso dal debitore, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]; C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Liquidatrice la dott.ssa Persona_1
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione. 4
AVVERTE
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
− ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
5
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.03.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo) Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
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