Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2978/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile sub n. 2978/2023 R.G. vertente tra in persona degli amministratori e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
e tutti con l'Avv. Luigi Cappelli Parte_2 CP_2
attori opponenti e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Claudio Della CP_4
Rocca
convenuta opposta in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 891/23 emesso dal Tribunale di Livorno il
19/09/23
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 29.05.2025
dal procuratore di parti attrici opponenti:
„Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti, 1. Dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della , per esse- Controparte_5
1
2. Dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei si-
gnori e , per essere i contratti di fideiussione posti a base CP_2 Controparte_1
del ricorso per decreto ingiuntivo, nulli per violazione della disciplina antitrust;
3. In su-
bordine, nel caso in cui fosse dichiarata la nullità delle sole clausole formulate in violazio-
ne della normativa antitrust, anziché dell'intera fideiussione, posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, dichiarare la nullità della garanzia, per effetto della tardiva escussione,
avendo la banca proposto le istanze oltre il termine di cui all'art. 1957 C.C., dichiarando altresì che nulla è dovuto dai garanti per effetto di detta fideiussione.
4. Ordinare la can-
cellazione dei signori e , oltre che della stessa CP_2 Controparte_1 Pt_1
a.rl., dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia e/o CRIF. Con vittoria di spese, competen-
ze ed onorari di giudizio“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, previa concessione della provvisoria esecu-
zione del decreto ingiuntivo opposto
IN TESI respingere la domanda e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.891/23
emesso dal Giudice Designato del Tribunale di Livorno il 19/09/23;
IN IPOTESI condannare , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 [...]
e in solido tra di loro al pagamento della somma di Parte_3 CP_2
€.93.583,67 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare dalla istruttoria, oltre interessi sulla sorte capitale di cui al contratto di finanziamento chirografario del
2 22/09/20 ai tassi contrattualmente previsti e comunque in misura non superiore al tasso soglia ex L.108/96 dal 18/01/23 al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione AR SSD s r.l., unitamente a e Controparte_1 Parte_4
, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.891/23 emesso dal Giudice
[...]
del Tribunale di Livorno Dott.ssa Simona Capurso il 19/09/23 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare nullo e comunque revoca-
re il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Controparte_6
per essere stato applicato un interesse superiore al limite di usura e con-
[...]
seguentemente per essere nulle tutte le clausole di interessi applicate al contratto di finanziamento chirografario e agli scoperti di conto corrente che costituiscono og-
getto di ricorso per decreto ingiuntivo;
2) dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei sigg.ri e CP_2 Parte_5
per essere i contratti di fideiussione posti a base del ricorso per decreto in-
[...]
giuntivo nulli per violazione della disciplina antitrust;
3) in subordine, nel caso in cui fosse dichiarata la nullità delle sole clausole formulate in violazione della nor-
mativa antritrust, anziché dell'intera fideiussione posta a base del ricorso per de-
creto ingiuntivo, dichiarare la nullità della garanzia per effetto della tardiva escus-
sione, avendo la banca proposto le istanze oltre il termine di cui all'art.1957 c.c.
dichiarando altresì che nulla è dovuto dai garanti per effetto di detta fideiussione;
4) ordinare la cancellazione dei signori e oltre CP_2 Controparte_1
della stessa dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o CRIF”. Parte_1
Part L'opposizione trova ragione nella asserita nullità delle fideiussioni rilasciate da
3 dolfo e e della garanzia ex art.1957 c.c. con conseguente Pt_6 CP_2
decadenza della banca creditrice dal diritto di azione, nonché nella asserita applica-
zione di interessi superiori alla soglia di usura.
Si è costituita quale mandataria di Controparte_7 CP_8
[...
..a, contestando le tesi degli opponenti e rassegnando le sopra riportate conclu-
sioni.
All'esito della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice così disponeva:
“Rilevato che il giudice, nel decidere sull'istanza di concessione di provvisoria ese-
cuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., deve, quanto meno som-
mariamente, riconsiderare il fumus boni iuris relativamente alle pretese azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo riferimento all'atto di opposizione e alla documentazione allegata;
rilevato che non veniva in alcun modo contestata la sussistenza del titolo posto alla base del decreto in questa sede opposto (non veniva infatti sollevata alcuna contestazione circa la esistenza del credito dalla obbligata principale;
Parte_1
rilevato pure che le eccezioni in punto nullità delle fideiussioni prestate dagli oppo-
nenti e parrebbero non cogliere nel segno, dal momento che le fi- CP_2 CP_1
deiussioni de quibus (cfr. penultima pagina del doc. 5 del fascicolo monitorio) par-
rebbero riferirsi specificamente al mutuo chirografario di €.100.000,00 concluso tra istituto bancario e debitrici principale;
ritenuto ancora, in punto asserita anti-
concorrenzialità delle clausole riguardanti la prestata fideiussione, che, ancorché
(circostanza che sembrerebbe da escludersi per quanto sopra detto) la garanzia do-
vesse ritenersi una cd. fideiussione omnibus, allo stato non parrebbe esservi prova
4 che lo schema utilizzato nella fideiussione de qua sia effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale e che i garanti, alla luce delle clausole tacciate di nul-
lità, non avrebbero concluso il contratto, meritando di essere condiviso il principio secondo cui “in riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI
oggetto di censura anticoncorrenziale, il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza,
con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005, né è suf-
ficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri isti-
tuti di credito” (così Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa,
sentenza n. 5125 del 24 maggio 2022), il tutto anche in ragione dell'epoca della fi-
deiussione de qua;
rilevato, infine, che i rilievi in punto asserita usurarietà dei tassi di interesse sono totalmente generici,
un tanto rilevato, dichiara il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecuti-
vo; ritenuta la causa matura per la decisione, fissa udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
per il 29.5.2025, ore 10.00; assegna termine per il deposito di eventuali note con-
clusive fino al 5.5.2025”.
All'udienza del 29 maggio 2025, rassegnate le sopra riportate conclusioni, il Giudi-
ce dava lettura del dispositivo di sentenza.
2. In limine litis, corre l'obbligo di premettere che le poste di cui al decreto opposto sono richieste, quanto ai fideiussori opponenti, in forza della fideiussione del
5 22.9.2020 (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio) rilasciata appunto dagli opponenti e ad esclusiva garanzia del mutuo chirografario di €.100.000,00. CP_1 CP_2
I fideiussori (invero la debitrice principale non ha alcuna legittimazione a sollevare tali profili) svolgevano opposizione sulla base della asserita nullità del contratto di fidejussione per violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, dal mo-
mento che il contratto stesso (segnatamente alcune clausole) sarebbe conforme al cd. schema ABI tacciato di anticoncorrenzialità dalla Banca d'Italia in esito all'istruttoria principiata nel 2003 e poi appunto dichiarato dalla stessa Banca
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'articolo 2,
comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In primis va rilevato che nessun dubbio vi è sulla competenza di questo Tribunale.
La nullità veniva infatti proposta in via di eccezione in funzione dell'ulteriore ri-
chiesto accertamento secondo cui nulla sarebbe dovuto dal fideiussore (sul punto vedasi Cass. 35661/2022: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché
qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nulli-
tà della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni con-
trastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato,
trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”, parte in
6 grassetto è evidenziata dal redattore).
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Un tanto premesso, posta pure la condizione che alcune clausole effettivamente ri-
calchino quantomeno parzialmente lo schema A.B.I., pare necessario sintetizzare per grandi linee il dibatto giurisprudenziale in merito all'incidenza delle intese limi-
tative della concorrenza, attuate attraverso la formulazione di tipologie contrattuali identiche allo schema A.B.I., sui singoli contratti di fideiussione stipulati dagli isti-
tuti di credito con gli utenti. Due sono, in particolare, gli orientamenti che si sono fronteggiati.
Da un lato, l'opinione, minoritaria, di chi afferma che la riproduzione delle clausole
A.B.I., dichiarate nulle, comporta la nullità totale ex art. 1418 c.c. della singola fi-
deiussione nella quale li clausole stesse siano riprodotte pedissequamente.
Secondo l'opinione maggioritaria, invece, dall'applicazione del principio di conser-
vazione degli atti di autonomia negoziale, deriverebbe la nullità parziale della fi-
deiussione, limitatamente, dunque, alle disposizioni riproduttive delle clausole vie-
tate.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'in-
tesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che
7 sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass., SS.UU., n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
Sennonché, il citato principio non può essere acriticamente trasposto nel caso di specie, dal momento che esso è caratterizzato dalla peculiarità che il contratto de quo sia una cd. fideiussione specifica.
Sennonché, il citato principio non determina, nel caso di specie, la declaratoria, tan-
tomeno parziale, di nullità.
Va infatti osservato che parte opponente non forniva la prova (e, a ben vedere,
nemmeno compiutamente allegava) che:
a) lo schema utilizzato nella fideiussione de qua sia effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
b) la stessa opponente, alla luce delle clausole tacciate di nullità, non avrebbe con-
cluso il contratto.
Relativamente a quanto detto sub a), merita di essere condiviso il principio secondo cui “in riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideius-
sione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito” (così Tribu-
nale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125 del 24
8 maggio 2022), principio che assume peculiare rilievo nella fattispecie, atteso che si discetta di contratto di fideiussione concluso nel 2020, dunque in una data esclusa dall'arco temporale di cui all'istruttoria della Banca d'Italia.
Ma, ancor prima dei rilievi appena evidenziati (per completezza al fine di prendere posizione sulle eccezioni degli opponenti), va osservato – e sarebbe del tutto assor-
bente – che le fideiussioni de quibus (cfr. penultima pagina del doc. 5 del fascicolo monitorio) si riferiscono chiaramente e specificamente al mutuo chirografario di
€.100.000,00 concluso tra istituto bancario e debitrice principale, sicché l'intero im-
pianto dell'opposizione non coglie nel segno stante la circostanza che le fideiussioni non sono da qualificarsi quali cd. fideiussioni omnibus.
3. Infine, parti opponenti eccepivano in atto di citazione l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato.
L'eccezione è totalmente generica (in atto di citazione, pag. 5, si legge semplice-
mente: “Le somme richieste dalla banca, sia in relazione ai saldi negativi di conto corrente, che per il finanziamento chirografario, contengono interessi eccedenti la soglia di usura. In considerazione di questo fatto, in relazione al quale ci riservia-
mo di produrre una consulenza di parte atta a dimostrare l'esistenza degli interessi usurai…”) e non si può far altro che rilevare che una tale genericità non consente nemmeno di poter effettuare una valutazione in punto ammissibilità o meno di una
CTU (si noti che, poi, la preannunciata consulenza di parte nemmeno veniva mai depositata), posto che sussisterebbe l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico misura, modi e tempi dell'asserito superamento dello specifico tasso soglia rilevante (nemmeno questo allegato); in definitiva, l'ammissione di una con-
9 sulenza tecnica avrebbe senz'altro determinato una violazione del principio disposi-
tivo, finendo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra 52.001,00 e
260.000,00 euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 891/23 emesso dal Tribunale di Livorno il 19/09/23;
condanna parti opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in euro
7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto il 29.5.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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