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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20224/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
Principi D'Acaja, n. 57, Torino presso lo studio dell'avv. CANAVESE ROBERTA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2
Principi D'Acaja, n. 57, Torino presso lo studio dell'avv. ZOPPI LINDA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte congiunte sostitutive della trattazione orale depositate il 25/10/2024:
“l'On. Tribunale adito Voglia
-pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor , in data 02.07.1979 Pt_1 Controparte_1 in Concoto- Ecuador e trascritto a nei registri dello stato civile del Comune di Torino, anno 2001,
Atto n. 184, Uff. 3, Parte 2, Serie C, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle prescritte annotazioni, trascrizioni e comunicazioni, anche presso i registri dell'Ecuador;
-Voglia, altresì, precisare nel provvedimento che i coniugi, al fine del riassetto dei reciproci rapporti economici, hanno concordato di porre in vendita l'immobile in comproprietà sito in Ecuador, Canton de Guayaquil, Las Orchideas, cod. catastale 59-0050-032-0-0-0, matricola 375529, con successiva divisione paritaria del prezzo di realizzo, previa compensazione dei reciproci debiti e crediti;
-I coniugi, infine, danno atto del fatto di avere definito tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale
e di non avere – salvo per quanto disposto nel punto precedente - reciprocamente nulla a pretendere per qualsivoglia altra ragione, pretesa o titolo.
-Il procedimento di divorzio giudiziale si intende così conciliato, a spese legali interamente compensate fra le parti e con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale”.
Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
a Conocoto (Ecuador) il 02/06/1979.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
184 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Pers Dal matrimonio sono nati i figli: e , maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 Per_4 autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 2304/2008 emessa dal Tribunale di
Torino e depositata in data 27/03/2008.
Con ricorso depositato il 17/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre di disporsi, quale assegno divorzile da eseguirsi in unica soluzione,
l'obbligo a carico di parte resistente di trasferire le quote di comproprietà di un immobile sito in
Ecuador.
Veniva ritualmente fissata udienza al 30/05/2024 e perveniva il visto da parte del P.M.
All'udienza del 30/05/2024, entrambe le parti, personalmente, chiedevano un differimento della causa pendendo trattative tra le stesse volte a definire gli aspetti economici della vicenda. Il Giudice, quindi, assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni congiunte.
All'udienza sopracitata, il sig. si recava senza l'assistenza di un legale. Pertanto, con CP_1 successiva comparsa depositata il 24/07/2024, parte resistente si costituiva in giudizio, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, in ossequio ai termini concessi dal Giudice, depositavano in data 25/10/2024 note scritte congiunte sostitutive della trattazione orale ove dichiaravano di aver raggiunto accordo condiviso.
Viste le note depositate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai temini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO che le parti, al fine del riassetto dei reciproci rapporti economici, hanno concordato di porre in vendita l'immobile in comproprietà sito in Ecuador, Canton de Guayaquil, Las Orchideas, cod. catastale 59-0050-032-0-0-0, matricola 375529, con successiva divisione paritaria del prezzo di realizzo, previa compensazione dei reciproci debiti e crediti.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto del fatto di avere definito tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale e di non avere - salvo per quanto disposto sopra - reciprocamente nulla a pretendere per qualsivoglia altra ragione, pretesa o titolo.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.11.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20224/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Parte_1 C.F._1
Principi D'Acaja, n. 57, Torino presso lo studio dell'avv. CANAVESE ROBERTA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2
Principi D'Acaja, n. 57, Torino presso lo studio dell'avv. ZOPPI LINDA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte congiunte sostitutive della trattazione orale depositate il 25/10/2024:
“l'On. Tribunale adito Voglia
-pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor , in data 02.07.1979 Pt_1 Controparte_1 in Concoto- Ecuador e trascritto a nei registri dello stato civile del Comune di Torino, anno 2001,
Atto n. 184, Uff. 3, Parte 2, Serie C, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle prescritte annotazioni, trascrizioni e comunicazioni, anche presso i registri dell'Ecuador;
-Voglia, altresì, precisare nel provvedimento che i coniugi, al fine del riassetto dei reciproci rapporti economici, hanno concordato di porre in vendita l'immobile in comproprietà sito in Ecuador, Canton de Guayaquil, Las Orchideas, cod. catastale 59-0050-032-0-0-0, matricola 375529, con successiva divisione paritaria del prezzo di realizzo, previa compensazione dei reciproci debiti e crediti;
-I coniugi, infine, danno atto del fatto di avere definito tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale
e di non avere – salvo per quanto disposto nel punto precedente - reciprocamente nulla a pretendere per qualsivoglia altra ragione, pretesa o titolo.
-Il procedimento di divorzio giudiziale si intende così conciliato, a spese legali interamente compensate fra le parti e con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale”.
Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
a Conocoto (Ecuador) il 02/06/1979.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
184 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Pers Dal matrimonio sono nati i figli: e , maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3 Per_4 autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 2304/2008 emessa dal Tribunale di
Torino e depositata in data 27/03/2008.
Con ricorso depositato il 17/11/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre di disporsi, quale assegno divorzile da eseguirsi in unica soluzione,
l'obbligo a carico di parte resistente di trasferire le quote di comproprietà di un immobile sito in
Ecuador.
Veniva ritualmente fissata udienza al 30/05/2024 e perveniva il visto da parte del P.M.
All'udienza del 30/05/2024, entrambe le parti, personalmente, chiedevano un differimento della causa pendendo trattative tra le stesse volte a definire gli aspetti economici della vicenda. Il Giudice, quindi, assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni congiunte.
All'udienza sopracitata, il sig. si recava senza l'assistenza di un legale. Pertanto, con CP_1 successiva comparsa depositata il 24/07/2024, parte resistente si costituiva in giudizio, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, in ossequio ai termini concessi dal Giudice, depositavano in data 25/10/2024 note scritte congiunte sostitutive della trattazione orale ove dichiaravano di aver raggiunto accordo condiviso.
Viste le note depositate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai temini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO che le parti, al fine del riassetto dei reciproci rapporti economici, hanno concordato di porre in vendita l'immobile in comproprietà sito in Ecuador, Canton de Guayaquil, Las Orchideas, cod. catastale 59-0050-032-0-0-0, matricola 375529, con successiva divisione paritaria del prezzo di realizzo, previa compensazione dei reciproci debiti e crediti.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto del fatto di avere definito tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale e di non avere - salvo per quanto disposto sopra - reciprocamente nulla a pretendere per qualsivoglia altra ragione, pretesa o titolo.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.11.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.