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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
N. 16-25 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: Dott. ssa Patrizia Morabito – Presidente Dott. Natalino Sapone – Consigliere Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera relatrice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
CANTÙ MARIA STEFANIA e elettivamente domiciliato in Viale Aldo Moro Trav D 89129 Reggio Calabria, presso il difensore avv. CANTÙ MARIA STEFANIA Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PANUCCIO DATTOLA FRANCESCA MARIA e CP_2
( , REGGIO CALABRIA, VIA PIETRO FORI 1 89134 C.F._3
REGGIO DI CALABRIA;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. MILETO DOMENICO LOCRI, presso lo studio dell'avv. PANUCCIO DATTOLA FRANCESCA MARIA Appellata
Oggetto: separazione personale dei coniugi – appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1741/2024, pubblicata il 10.12.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato da in data 30 marzo 2022 dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio Calabria (R.G. n. 992/2022), veniva chiesta la separazione personale dal coniuge , con addebito al Parte_1 medesimo, l'affidamento condiviso della figlia minore (nata nel Per_1
2020), con collocamento presso la madre, e la condanna del marito al versamento di un assegno mensile complessivo non inferiore ad € 1.500,00 (di cui € 500,00 per sé e € 1.000,00 per la figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva , il quale pur non opponendosi alla separazione, Parte_1 contestava le allegazioni della ricorrente, domandando che fosse escluso ogni addebito, che la figlia fosse collocata presso la madre con affidamento condiviso, e che fosse escluso ogni assegno per la moglie, proponendosi un assegno solo per la figlia. All'udienza presidenziale del 29 novembre 2022, fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti. All'esito dell'istruttoria, svolta con l'assunzione di prove testimoniali, il Tribunale decideva la causa all'udienza del 18 giugno 2024. Con sentenza n. 1741/2024, depositata in data 10 dicembre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha: dichiarato la separazione personale dei coniugi – ; rigettato la domanda di addebito Pt_1 CP_1 proposta dalla ricorrente;
disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, regolando i tempi di frequentazione paterna;
condannato il sig. al versamento di un Pt_1 assegno mensile di € 1.100,00 (€ 500,00 per la moglie ed € 600,00 per la figlia), oltre l'80% delle spese straordinarie;
compensato le spese di lite;
Con atto di appello, ha chiesto la riforma parziale della Parte_1 sentenza n. 1741/2024, deducendo che la decisione del Tribunale sarebbe sproporzionata nella parte relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento disposto in favore dell'ex coniuge e della figlia minore. Secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la brevissima durata del matrimonio – celebrato nel giugno 2018 e interrottosi nel febbraio 2021 – né il fatto che esso si sia svolto in gran parte durante la pandemia da Covid-19, circostanza che avrebbe pagina 2 di 8 inciso significativamente sulle dinamiche familiari e sul reale consolidamento del vincolo. L'appellante ha, inoltre, contestato la valutazione della disparità reddituale tra le parti, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente attribuito un peso determinante alle dichiarazioni testimoniali circa la sua attività lavorativa di odontoiatra, senza valorizzare correttamente la documentazione fiscale prodotta, che a suo avviso rappresenterebbe fedelmente la sua effettiva situazione patrimoniale. A tale proposito, ha evidenziato che nel 2023 ha modificato il proprio regime fiscale, passando dal forfettario all'ordinario, con conseguente apparente incremento del reddito lordo che però non riflette il reale utile disponibile, dovendo detrarre spese di gestione e contributi già versati alla moglie e alla figlia. Quanto alla posizione economica della sig.ra , l'appellante ha CP_1 lamentato che il Tribunale abbia omesso di considerare le capacità professionali della stessa, psicologa specializzata che svolge attività lavorativa sia in ambito accademico che privato, oltre a percepire una borsa di studio universitaria, circostanza questa non adeguatamente valorizzata in sentenza. Ha altresì sostenuto che non vi sarebbe stata prova di una effettiva situazione di bisogno tale da giustificare l'attribuzione di un assegno di mantenimento in suo favore, tanto più in assenza di elementi che dimostrino la sussistenza di scelte comuni di vita coniugale che abbiano inciso negativamente sulle prospettive reddituali della moglie. Inoltre, l'appellante ha evidenziato che la Corte d'Appello, in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali, aveva già stabilito un assegno complessivo pari a € 600,00 (di cui € 150,00 in favore della moglie e € 450,00 per la figlia), importo che è stato raddoppiato in sede di decisione definitiva, senza che il Tribunale di primo grado abbia fornito una motivazione sufficiente per tale incremento. Secondo l'appellante, tale scostamento sarebbe ingiustificato anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione, in particolare dell'ordinanza n. 36178/2023, che riconoscono alla durata del matrimonio un ruolo centrale nella valutazione dell'entità e della funzione dell'assegno di mantenimento, da intendersi – nei casi come quello in esame – in chiave essenzialmente compensativa e transitoria.
Con comparsa depositata in data 19 maggio 2025, si è costituita in giudizio . L'appellata ha rappresentato che, nelle more Controparte_1 del giudizio di secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto in data 13 maggio 2025 e depositato il 14 maggio pagina 3 di 8 successivo, finalizzato a una definizione consensuale della controversia. Alla luce di tale accordo, ha chiesto che la Corte disponesse la trasmissione degli atti al Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 711 c.p.c. per l'omologazione delle condizioni pattuite, oppure – in alternativa – che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza statuizioni sulle spese processuali. Nelle rispettive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025 e dell'udienza del 23.6.2025, le parti hanno effettuato comunemente la richiesta di recepimento dell'accordo, manifestando la volontà di definire la lite mediante l'accordo transattivo, chiedendo che si procedesse all'omologazione e alla pronuncia di sentenza di separazione consensuale. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2025, il procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel corso del giudizio di appello, le parti hanno raggiunto il già citato accordo transattivo in data 13.05.2025, depositato in atti;
le parti, con detto accordo, hanno concordato una diversa regolamentazione delle condizioni della separazione personale, già statuite nella sentenza di primo grado, in particolare con riguardo all'assegno di mantenimento e alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore.
Le sole seguenti condizioni dell'accordo sopra richiamato possono essere vagliate nel presente giudizio, in quanto domande connesse al giudizio di separazione, al fine di valutare se sono rispondenti agli interessi familiari e della minore.:
“Restano validi e vengono confermati ed accettati i provvedimenti emessi dal Tribunale di Reggio Calabria. Le parli concordano quanto segue in relazione a: a) L'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione e residenza presso l'abitazione materna di via Spirito Santo Trav. Reggio Calabria. Le decisioni di maggiore interesse per Controparte_3 la minore, relative alla crescita religiosa, alle scelte educative, al percorso scolastico, alle scelte sociali e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia nel prevalente interesse delta stessa. Entrambe le parti si impegnano a mantenere una comunicazione chiara e costante per garantire un ambiente sereno e stabile. pagina 4 di 8 b) Il diritto del padre dì trascorrere del tempo con la figlia secondo il programma stabilito dal Tribunale di Reggio Calabria, nelle modalità e nei tempi definiti dall'Autorità Giudiziaria, che espressamente i coniugi confermano dì accettare con l'aggiunta del pernottamento della minore presso l'abitazione paterna nelle notti tra venerdì e sabato, nonché tra domenica e lunedì nei week end in cui la bambina starà con il padre, accompagnandola all'asilo il lunedì, dove la sig.ra la riprenderà, CP_1 salvo diversi accordi fra i genitori. c) Disposizioni economiche
• la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento Controparte_1 come statuito in suo favore, ritenendo la propria capacità di reddito sufficiente a soddisfare le proprie esigenze economiche e nulla più avendo a pretendere dal sig. . Parte_1
• il sig. si impegna a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...]
la somma di € 650,00 (dicami euro seicentocinquanta/00) per il CP_1 mantenimento della figlia con rivalutazione ex lege in base all'indice Per_1
ISTA T del costo della vita.
• Le spese straordinarie per la figlia graveranno sui genitori in ragione del 50%. Le stesse saranno affrontale previo accordo tra le parti. (…)
4. II compleanno della bambina sarà festeggiato con la presenza eventuale dei genitori¬ previo accordo- mentre il pranzo e la cena, in modalità separata e alternata con i genitori.
5. Ogni genitore, quando ha con sé la figlia minore, deve consentire all'altro di telefonare, e provvederà a comunicare ogni eventuale spostamento per più giorni, in località diverse da quelle di residenza o domicilio.
6. Le spese legali del procedimento di separazione sono considerate compensate tra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivono per accettazione.”
Questa Corte ritiene che dette riportate condizioni costituiscano una regolamentazione equilibrata e rispettosa delle esigenze familiari, conforme all'interesse dei coniugi e della figlia minore. In particolare, l'accordo, nel disciplinare le condizioni della separazione, contiene disposizioni che incidono su aspetti fondamentali della vita familiare, quali l'affidamento e le modalità di frequentazione della minore nonché l'assetto economico tra i coniugi. Per_1
pagina 5 di 8 Come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di accordi intervenuti tra le parti in pendenza del giudizio di separazione, il giudice ha il dovere di vagliarne il contenuto in funzione dell'interesse prioritario della prole e della coerenza con i principi dell'ordinamento, potendo adottare tali condizioni nella decisione ove le ritenga idonee a garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti (Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20866; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5125). Nel caso di specie, si ritiene che le pattuizioni raggiunte dai coniugi rispondano effettivamente all'interesse della minore – in quanto assicurano continuità e stabilità nei rapporti affettivi con entrambi i genitori – e tengono conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia nel prevalente interesse della stessa;
esse risultano altresì conformi a criteri di proporzionalità e adeguatezza nella regolamentazione degli obblighi economici reciproci. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di dovere modificare la sentenza di primo grado, adottando, nei capi concernenti l'affidamento e la gestione della minore, l'assegno di mantenimento e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, le diverse condizioni positivamente valutate dal Collegio.
Restano, invece, estranee al presente giudizio e, pertanto, non suscettibili di pronuncia in questa sede, le ulteriori pattuizioni contenute nell'accordo stesso – come, ad esempio, quelle relative alla divisione di beni – che, pur costituendo, alcune, valido accordo tra le parti, non rientrano tra le questioni oggetto del giudizio di separazione e, quindi, del presente procedimento.
Rilevata, pertanto, la capacità delle parti di disporre dei diritti oggetto del giudizio e l'idoneità dell'accordo a costituire una regolamentazione equilibrata e rispettosa delle esigenze familiari, si ritiene, pertanto, opportuno modificare la sentenza di primo grado, secondo quanto indicato e nei limiti sopra precisati.
Le spese devono essere compensate integralmente tra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 1741/2024, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, così provvede:
1. Modifica e integra la sentenza impugnata come segue:
a) Premesso che è confermato l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso Per_1
l'abitazione materna di via Spirito Santo Trav. Controparte_3
Reggio Calabria, le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative alla crescita religiosa, alle scelte educative, al percorso scolastico, alle scelte sociali e alla salute, vanno assunte di comune accordo dai genitori;
b) il padre ha il diritto dì trascorrere del tempo con la figlia, secondo il programma, modalità e tempi stabiliti dalla sentenza di primo grado, prevedendosi, ad integrazione, il pernottamento della minore presso l'abitazione paterna nelle notti tra venerdì e sabato, nonché tra domenica e lunedì nei fine settimana in cui la bambina pernotta con il padre, con l'obbligo di quest'ultimo di accompagnare la minore all'asilo il lunedì e obbligo della sig.ra
[...]
di riprendenderla, salvo diversi accordi fra i genitori. CP_1
c) il sig. ha l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra Parte_1
la somma di € 650,00 a titolo di mantenimento della CP_1 figlia con rivalutazione ex lege in base all'indice ISTA T del Per_1 costo della vita.
Le spese straordinarie per la minore gravano sui genitori in ragione del 50%. d) Si dichiara la cessazione della materia del contendere sull'assegno di mantenimento a favore della sig.ra ; CP_1
e) I genitori hanno l'obbligo di presenziare congiuntamente ai festeggiamenti del compleanno della minore, mentre il pranzo e la cena del giorno del compleanno sono gestiti in modalità separata e alternata con i genitori;
f) Ogni genitore, quando ha con sé la figlia minore, ha l'obbligo di consentire all'altro di telefonare e deve comunicare all'altro ogni spostamento superiore a un giorno in località diverse da quelle di residenza o domicilio. pagina 7 di 8 2. Conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. Dichiara inammissibili le domande relative alla divisione di beni, alla prosecuzione delle azioni penali svolte dal nei confronti della Pt_1 [...]
, alla cessione a favore della della quota dell'assegno CP_1 CP_1 unico universale da parte del . Pt_1
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 24.6.2025
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito
pagina 8 di 8
N. 16-25 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: Dott. ssa Patrizia Morabito – Presidente Dott. Natalino Sapone – Consigliere Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera relatrice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
CANTÙ MARIA STEFANIA e elettivamente domiciliato in Viale Aldo Moro Trav D 89129 Reggio Calabria, presso il difensore avv. CANTÙ MARIA STEFANIA Appellante
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PANUCCIO DATTOLA FRANCESCA MARIA e CP_2
( , REGGIO CALABRIA, VIA PIETRO FORI 1 89134 C.F._3
REGGIO DI CALABRIA;
elettivamente domiciliato in C/O AVV. MILETO DOMENICO LOCRI, presso lo studio dell'avv. PANUCCIO DATTOLA FRANCESCA MARIA Appellata
Oggetto: separazione personale dei coniugi – appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1741/2024, pubblicata il 10.12.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato da in data 30 marzo 2022 dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio Calabria (R.G. n. 992/2022), veniva chiesta la separazione personale dal coniuge , con addebito al Parte_1 medesimo, l'affidamento condiviso della figlia minore (nata nel Per_1
2020), con collocamento presso la madre, e la condanna del marito al versamento di un assegno mensile complessivo non inferiore ad € 1.500,00 (di cui € 500,00 per sé e € 1.000,00 per la figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva , il quale pur non opponendosi alla separazione, Parte_1 contestava le allegazioni della ricorrente, domandando che fosse escluso ogni addebito, che la figlia fosse collocata presso la madre con affidamento condiviso, e che fosse escluso ogni assegno per la moglie, proponendosi un assegno solo per la figlia. All'udienza presidenziale del 29 novembre 2022, fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti. All'esito dell'istruttoria, svolta con l'assunzione di prove testimoniali, il Tribunale decideva la causa all'udienza del 18 giugno 2024. Con sentenza n. 1741/2024, depositata in data 10 dicembre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha: dichiarato la separazione personale dei coniugi – ; rigettato la domanda di addebito Pt_1 CP_1 proposta dalla ricorrente;
disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, regolando i tempi di frequentazione paterna;
condannato il sig. al versamento di un Pt_1 assegno mensile di € 1.100,00 (€ 500,00 per la moglie ed € 600,00 per la figlia), oltre l'80% delle spese straordinarie;
compensato le spese di lite;
Con atto di appello, ha chiesto la riforma parziale della Parte_1 sentenza n. 1741/2024, deducendo che la decisione del Tribunale sarebbe sproporzionata nella parte relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento disposto in favore dell'ex coniuge e della figlia minore. Secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la brevissima durata del matrimonio – celebrato nel giugno 2018 e interrottosi nel febbraio 2021 – né il fatto che esso si sia svolto in gran parte durante la pandemia da Covid-19, circostanza che avrebbe pagina 2 di 8 inciso significativamente sulle dinamiche familiari e sul reale consolidamento del vincolo. L'appellante ha, inoltre, contestato la valutazione della disparità reddituale tra le parti, ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente attribuito un peso determinante alle dichiarazioni testimoniali circa la sua attività lavorativa di odontoiatra, senza valorizzare correttamente la documentazione fiscale prodotta, che a suo avviso rappresenterebbe fedelmente la sua effettiva situazione patrimoniale. A tale proposito, ha evidenziato che nel 2023 ha modificato il proprio regime fiscale, passando dal forfettario all'ordinario, con conseguente apparente incremento del reddito lordo che però non riflette il reale utile disponibile, dovendo detrarre spese di gestione e contributi già versati alla moglie e alla figlia. Quanto alla posizione economica della sig.ra , l'appellante ha CP_1 lamentato che il Tribunale abbia omesso di considerare le capacità professionali della stessa, psicologa specializzata che svolge attività lavorativa sia in ambito accademico che privato, oltre a percepire una borsa di studio universitaria, circostanza questa non adeguatamente valorizzata in sentenza. Ha altresì sostenuto che non vi sarebbe stata prova di una effettiva situazione di bisogno tale da giustificare l'attribuzione di un assegno di mantenimento in suo favore, tanto più in assenza di elementi che dimostrino la sussistenza di scelte comuni di vita coniugale che abbiano inciso negativamente sulle prospettive reddituali della moglie. Inoltre, l'appellante ha evidenziato che la Corte d'Appello, in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali, aveva già stabilito un assegno complessivo pari a € 600,00 (di cui € 150,00 in favore della moglie e € 450,00 per la figlia), importo che è stato raddoppiato in sede di decisione definitiva, senza che il Tribunale di primo grado abbia fornito una motivazione sufficiente per tale incremento. Secondo l'appellante, tale scostamento sarebbe ingiustificato anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione, in particolare dell'ordinanza n. 36178/2023, che riconoscono alla durata del matrimonio un ruolo centrale nella valutazione dell'entità e della funzione dell'assegno di mantenimento, da intendersi – nei casi come quello in esame – in chiave essenzialmente compensativa e transitoria.
Con comparsa depositata in data 19 maggio 2025, si è costituita in giudizio . L'appellata ha rappresentato che, nelle more Controparte_1 del giudizio di secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto in data 13 maggio 2025 e depositato il 14 maggio pagina 3 di 8 successivo, finalizzato a una definizione consensuale della controversia. Alla luce di tale accordo, ha chiesto che la Corte disponesse la trasmissione degli atti al Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 711 c.p.c. per l'omologazione delle condizioni pattuite, oppure – in alternativa – che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza statuizioni sulle spese processuali. Nelle rispettive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025 e dell'udienza del 23.6.2025, le parti hanno effettuato comunemente la richiesta di recepimento dell'accordo, manifestando la volontà di definire la lite mediante l'accordo transattivo, chiedendo che si procedesse all'omologazione e alla pronuncia di sentenza di separazione consensuale. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.06.2025, il procedimento è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel corso del giudizio di appello, le parti hanno raggiunto il già citato accordo transattivo in data 13.05.2025, depositato in atti;
le parti, con detto accordo, hanno concordato una diversa regolamentazione delle condizioni della separazione personale, già statuite nella sentenza di primo grado, in particolare con riguardo all'assegno di mantenimento e alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore.
Le sole seguenti condizioni dell'accordo sopra richiamato possono essere vagliate nel presente giudizio, in quanto domande connesse al giudizio di separazione, al fine di valutare se sono rispondenti agli interessi familiari e della minore.:
“Restano validi e vengono confermati ed accettati i provvedimenti emessi dal Tribunale di Reggio Calabria. Le parli concordano quanto segue in relazione a: a) L'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione e residenza presso l'abitazione materna di via Spirito Santo Trav. Reggio Calabria. Le decisioni di maggiore interesse per Controparte_3 la minore, relative alla crescita religiosa, alle scelte educative, al percorso scolastico, alle scelte sociali e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia nel prevalente interesse delta stessa. Entrambe le parti si impegnano a mantenere una comunicazione chiara e costante per garantire un ambiente sereno e stabile. pagina 4 di 8 b) Il diritto del padre dì trascorrere del tempo con la figlia secondo il programma stabilito dal Tribunale di Reggio Calabria, nelle modalità e nei tempi definiti dall'Autorità Giudiziaria, che espressamente i coniugi confermano dì accettare con l'aggiunta del pernottamento della minore presso l'abitazione paterna nelle notti tra venerdì e sabato, nonché tra domenica e lunedì nei week end in cui la bambina starà con il padre, accompagnandola all'asilo il lunedì, dove la sig.ra la riprenderà, CP_1 salvo diversi accordi fra i genitori. c) Disposizioni economiche
• la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento Controparte_1 come statuito in suo favore, ritenendo la propria capacità di reddito sufficiente a soddisfare le proprie esigenze economiche e nulla più avendo a pretendere dal sig. . Parte_1
• il sig. si impegna a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...]
la somma di € 650,00 (dicami euro seicentocinquanta/00) per il CP_1 mantenimento della figlia con rivalutazione ex lege in base all'indice Per_1
ISTA T del costo della vita.
• Le spese straordinarie per la figlia graveranno sui genitori in ragione del 50%. Le stesse saranno affrontale previo accordo tra le parti. (…)
4. II compleanno della bambina sarà festeggiato con la presenza eventuale dei genitori¬ previo accordo- mentre il pranzo e la cena, in modalità separata e alternata con i genitori.
5. Ogni genitore, quando ha con sé la figlia minore, deve consentire all'altro di telefonare, e provvederà a comunicare ogni eventuale spostamento per più giorni, in località diverse da quelle di residenza o domicilio.
6. Le spese legali del procedimento di separazione sono considerate compensate tra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivono per accettazione.”
Questa Corte ritiene che dette riportate condizioni costituiscano una regolamentazione equilibrata e rispettosa delle esigenze familiari, conforme all'interesse dei coniugi e della figlia minore. In particolare, l'accordo, nel disciplinare le condizioni della separazione, contiene disposizioni che incidono su aspetti fondamentali della vita familiare, quali l'affidamento e le modalità di frequentazione della minore nonché l'assetto economico tra i coniugi. Per_1
pagina 5 di 8 Come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di accordi intervenuti tra le parti in pendenza del giudizio di separazione, il giudice ha il dovere di vagliarne il contenuto in funzione dell'interesse prioritario della prole e della coerenza con i principi dell'ordinamento, potendo adottare tali condizioni nella decisione ove le ritenga idonee a garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti (Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2005, n. 20866; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2004, n. 5125). Nel caso di specie, si ritiene che le pattuizioni raggiunte dai coniugi rispondano effettivamente all'interesse della minore – in quanto assicurano continuità e stabilità nei rapporti affettivi con entrambi i genitori – e tengono conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia nel prevalente interesse della stessa;
esse risultano altresì conformi a criteri di proporzionalità e adeguatezza nella regolamentazione degli obblighi economici reciproci. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di dovere modificare la sentenza di primo grado, adottando, nei capi concernenti l'affidamento e la gestione della minore, l'assegno di mantenimento e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, le diverse condizioni positivamente valutate dal Collegio.
Restano, invece, estranee al presente giudizio e, pertanto, non suscettibili di pronuncia in questa sede, le ulteriori pattuizioni contenute nell'accordo stesso – come, ad esempio, quelle relative alla divisione di beni – che, pur costituendo, alcune, valido accordo tra le parti, non rientrano tra le questioni oggetto del giudizio di separazione e, quindi, del presente procedimento.
Rilevata, pertanto, la capacità delle parti di disporre dei diritti oggetto del giudizio e l'idoneità dell'accordo a costituire una regolamentazione equilibrata e rispettosa delle esigenze familiari, si ritiene, pertanto, opportuno modificare la sentenza di primo grado, secondo quanto indicato e nei limiti sopra precisati.
Le spese devono essere compensate integralmente tra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
pagina 6 di 8 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 1741/2024, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, così provvede:
1. Modifica e integra la sentenza impugnata come segue:
a) Premesso che è confermato l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso Per_1
l'abitazione materna di via Spirito Santo Trav. Controparte_3
Reggio Calabria, le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative alla crescita religiosa, alle scelte educative, al percorso scolastico, alle scelte sociali e alla salute, vanno assunte di comune accordo dai genitori;
b) il padre ha il diritto dì trascorrere del tempo con la figlia, secondo il programma, modalità e tempi stabiliti dalla sentenza di primo grado, prevedendosi, ad integrazione, il pernottamento della minore presso l'abitazione paterna nelle notti tra venerdì e sabato, nonché tra domenica e lunedì nei fine settimana in cui la bambina pernotta con il padre, con l'obbligo di quest'ultimo di accompagnare la minore all'asilo il lunedì e obbligo della sig.ra
[...]
di riprendenderla, salvo diversi accordi fra i genitori. CP_1
c) il sig. ha l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra Parte_1
la somma di € 650,00 a titolo di mantenimento della CP_1 figlia con rivalutazione ex lege in base all'indice ISTA T del Per_1 costo della vita.
Le spese straordinarie per la minore gravano sui genitori in ragione del 50%. d) Si dichiara la cessazione della materia del contendere sull'assegno di mantenimento a favore della sig.ra ; CP_1
e) I genitori hanno l'obbligo di presenziare congiuntamente ai festeggiamenti del compleanno della minore, mentre il pranzo e la cena del giorno del compleanno sono gestiti in modalità separata e alternata con i genitori;
f) Ogni genitore, quando ha con sé la figlia minore, ha l'obbligo di consentire all'altro di telefonare e deve comunicare all'altro ogni spostamento superiore a un giorno in località diverse da quelle di residenza o domicilio. pagina 7 di 8 2. Conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. Dichiara inammissibili le domande relative alla divisione di beni, alla prosecuzione delle azioni penali svolte dal nei confronti della Pt_1 [...]
, alla cessione a favore della della quota dell'assegno CP_1 CP_1 unico universale da parte del . Pt_1
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 24.6.2025
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito
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